Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 12/06/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01090/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2025, proposto da TO RT, rappresentato e difeso dagli avvocati Feliciana Ferrentino e Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Italferr S.p.A., non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Eugenio Comba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., non costituito in giudizio;
CO NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Costanza Della Nave, Luigi Strano e Luigi Seccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Caponeingnicola S.r.l.s, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Elena Rossano e Torina Lo Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a - della ordinanza di RFI n. 179 del 18.9.2024 (notificata in data 18.3.2025) con cui si è disposta la occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione, per anni tre, della area di proprietà del ricorrente, riportata in Catasto al Foglio 24 p.lle 1866 e 3944 per mq 8.980, per i lavori della nuova Linea AV/AC ER - Reggio Calabria, ai sensi degli artt. 49 e 50 d.p.r. 327/2001;
b - dell'atto di avviso di immissione in possesso del 14.3.2025 (notificato in data 18.3.2025), con cui il CO NI ha disposto l'avvio della procedura di presa di possesso, stato di consistenza e delimitazione delle aree, oggetto di occupazione temporanea per fini non espropriativi;
c - ove e per quanto occorra, del verbale NP1-22 di consistenza dell'11.4.2025 e del verbale di immissione in possesso in pari data;
d - ove e per quanto occorra, delle istanze del CO NI CX.24.01709 del 26.7.2024 e DIC.PES.022552124 del 17.9.2024 (non conosciute) di emissione di provvedimento di occupazione temporanea, non preordinata all'esproprio, ai sensi degli artt. 49 e 50 DPR 327/2001;
e - ove occorra, della nota AD/A0011/P/2003/0001193 dell'11.8.2023, con cui RFI ha delegato Italferr S.p.A. per le attività di cui all'art. 6 co 6 d.p.r 327/2001 (non conosciuta);
f - ove occorra, ancora, della Disposizione Organizzativa di Italferr n. 127 del 15.6.2023 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Procedimento, ex art. 6 co 6 d.p.r 327/2001 (non conosciuta);
g - per finire, della determina n. 7 - 2022 del 20.10.2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con dichiarazione di pubblica utilità (non conosciuta);
h - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresi asseriti atti successivi di stima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di CO NI, di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Caponeingnicola S.r.l.s;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 16 maggio 2025 e depositato in data 27 maggio 2025, il ricorrente, premesso di essere proprietario di una rilevante estensione rurale di circa mq 22.765 in Eboli (Via Fontana del Fico), nel N.C.T. di Eboli al fol. 24 p.lle 1886, 1887, 1888 (in cui ricade, peraltro, un antichissimo complesso immobiliare risalente al 1500), 3944 e 3945 (locale deposito agricolo) su cui esercita (per gran parte) attività agricola di produzione di svariate colture (frutta ed ortaggi), ha allegato e dedotto che: l’area in esame ha formato oggetto, per una significativa porzione di mq 6.000 di una procedura espropriativa, da parte di RFI, per la Linea AV ER – Reggio Calabria (Lotto 1 Battipaglia – Romagnano); di recente, RFI ha disposto anche una occupazione temporanea, non preordinata all’esproprio, per una ulteriore consistente porzione di circa 9.000 mq (8.980), per tre anni, per il cantiere lavori della Linea AV ER – Reggio Calabria; la apprensione del bene è stata genericamente disposta dietro l’apparente schermo di una corretta esecuzione dei lavori della nuova linea ferroviaria (in modo sommario), cumulativamente e contemporaneamente per tutte le aree del cantiere, che ricadrebbero nei Comuni di Battipaglia, Buccino, Campagna, Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, per un arco temporale molto rilevante (3 anni), senza specificare tuttavia concreti motivi causali; pertanto, attraverso la occupazione espropriativa, prima, e la acquisizione temporanea, poi, viene privato della disponibilità della quasi totalità della proprietà rurale (ben 15.000 mq su circa 22.000 mq) su cui, peraltro, esercita attività agricola; le funzioni espropriative sono riconducibili a RFI, che, a quanto rappresenta la ordinanza n. 179/2024, ha trasferito i poteri ad Italferr, ai sensi dell’art 6 d.p.r. 327/2001 ed ha conferito delega specifica al CO NI (appaltatore dei lavori in virtù di contratto rep 2935/2023) solo per la esecuzione della ordinanza, ex art. 49 d.p.r. 327/2001; la presa in possesso è stata effettuata, sulla carta, in data 11 aprile 2025, da una terza Società (CAPONEINGNICOLA s.r.l.s.), priva di potere, senza richiamare la titolarità di una specifica delega (generale o speciale).
2. Tanto premesso in fatto, la parte ricorrente ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati, eccependo le seguenti doglianze in diritto:
I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241/1990; ARTT. 6 E 49 D.P.R. 327/2001) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – CARENZA DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) – INCOMPETENZA.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001 nella misura in cui gli atti che “il delegato” ha posto in essere erano privi degli “estremi della delega”.
Ha contestato, inoltre, che la delega conferita all’odierno CO era solo per l’esecuzione della ordinanza temporanea non preordinata all’esproprio e per le conseguenti attività (notifica, verbale di consistenza, immissione in possesso), mentre l’ordinanza n. 179/2024 sarebbe stata eseguita da un soggetto terzo (la Caponeingnicola s.r.l.s.) che non sarebbe né società controllata dal CO esponente, né una Società di Servizi alla quale ex lege potrebbero, comunque, essere affidate esclusivamente attività preparatorie tra le quali non rientrerebbero le attività di verifica di consistenza della area ed immissione in possesso”.
II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241/1990; ART. 49 D.P.R. 327/2001) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – CARENZA DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – PERPLESSITÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ABNORMITÀ).
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione dell’ordinanza di occupazione temporanea che a suo dire i) non individuerebbe il pubblico interesse specifico e ii) niente preciserebbe sia in merito alla ineludibilità dell’occupazione sia in merito alle ragioni della durata dell’occupazione che sarebbe stata determinata senza contestualizzare sul piano temporale i lavori dell’infrastruttura rispetto all’area del ricorrente.
Il ricorrente ha contestato, altresì, che, nell’ordinanza di occupazione temporanea, non sarebbe indicata l’indennità di occupazione al medesimo spettante.
III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241/1990; ART. 49 D.P.R. 327/2001) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – CARENZA DI ISTRUTTORIA - ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO – PERPLESSITÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ABNORMITÀ) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITÀ.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato la “non proporzionalità” dei sacrifici imposti in quanto, a suo dire, non sarebbe ragionevole procedere ad una occupazione dell’intero fronte, destinato al cantiere, che si sviluppa per chilometri, per ben tre anni, non essendo possibile la contemporanea presenza di uomini e mezzi, su tutte le arterie di cantiere, da Battipaglia a Sicignano degli Alburni.
3. Sulla scorta delle descritte causali, la ricorrente ha chiesto l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il CO Xena per resistere al ricorso.
4.1. Si è, altresì, costituita Rete ferroviaria Italiana s.p.a., chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, perché infondata, in fatto e in diritto.
4.2. Si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva.
4.3. Si è costituita la Caponeingnicola S.r.l., eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva.
5. All’udienza camerale dell’11.06.2025, è emerso che la causa era matura per la decisione in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
6. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento.
7. In primo luogo, deve essere esaminata, secondo l’ordine di esame delle questioni stabilito da costante giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. plen. n. 10 del 2011), l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero resistente.
La doglianza si rivela fondata.
Invero, ex actis, è emerso che gli atti di cui si chiede l’annullamento riguardano il procedimento amministrativo che è di esclusiva pertinenza del Gestore dell’infrastruttura RFI, ai sensi dei DD.MM. n. 138T/2000 n. 60T/2002 e n. 3T/2006, che disciplinano i rapporti tra lo Stato-concedente e RFI-concessionario, insieme ai Contratto di programma stipulati con lo stesso Gestore.
Pertanto, le attività compiute da RFI, nell’ambito del rapporto concessorio, non sono ascrivibili al Ministero che non ha partecipato alle varie procedure promosse da Rete Ferroviaria Italiana S.P.A.
Dunque, sulla base di quanto sopra dedotto, merita accoglimento la doglianza in esame, non avendo il Ministero emanato alcun atto lesivo della sfera giuridica delle interessate.
8. Sempre in via preliminare, va detto che, invece, non merita accoglimento la doglianza con cui la Caponeingnicola S.r.l. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva,
invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che la Caponeingnicola S.r.l., essendo l’impresa incaricata dell’esecuzione del contratto, risulta essere direttamente coinvolta nell’ambito del procedimento amministrativo oggetto di causa.
Ne deriva che non può ravvisarsi, in capo alla stessa, alcuna estraneità al presente giudizio tale da giustificare la richiesta estromissione.
9. Venendo al merito, è opportuno premettere brevi cenni ricostruttivi in tema di occupazione temporanea di cui all’art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001, trattandosi, pacificamente, dell’istituto che l’Amministrazione ha inteso applicare nell’adottare il provvedimento impugnato.
La disposizione citata prevede al comma 1 che “L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell’articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti”.
La disposizione menzionata disciplina una fattispecie di occupazione, contraddistinta dalla circostanza che l’area che ne è oggetto non è destinata all’ablazione definitiva (ed in ciò è l’essenziale tratto distintivo rispetto all’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione di cui all’art. 22-bis), in quanto la caratteristica qualificante ed essenziale dell’occupazione ex art. 49 t.u. espr. è la “temporaneità”, connessa alla prospettiva del venir meno della necessità di utilizzazione strumentale del fondo occupato, sicché è nella normale fisiologia dell’istituto la prospettiva della restituzione del bene al titolare.
L’occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio, dunque, è funzionale alla realizzazione di un’opera pubblica; la “temporaneità” dell’occupazione è connessa con i caratteri della “strumentalità” e della “accessorietà”.
Occorre poi considerare che i requisiti condizionanti la legittimità di un provvedimento reso a norma dell’art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 sono, secondo una giurisprudenza cui il Collegio intende uniformarsi, piuttosto che quelli di “strumentalità e necessarietà dell'occupazione delle aree di proprietà privata rispetto ai lavori da eseguire” come da tesi attorea, quelli della “della "strumentalità" e della "accessorietà", nel senso che, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 … i fondi occupati: a) devono essere strumentali alla esecuzione di lavori / opere pubblici svolti su altro fondo; b) all'esito dei lavori, devono essere restituiti ai legittimi proprietari; c) non devono subire diminuzioni di valore o limitazioni delle facoltà proprietarie senza adeguato indennizzo.
Tale ultima previsione, in particolare, discende da una interpretazione delle norme di cui si tratta alla luce dell'art. 1 del protocollo addizionale 20 marzo 1952 alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (in tema di interpretazione conforme alla CEDU, Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 754)" (TAR Lombardia, sez. III, 27 maggio 2015, n. 1266)” [T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, sentenza 7 giugno 2016, n. 6553].
Secondo la linea di pensiero di cui alla predetta pronuncia, la sussistenza dei requisiti della strumentalità e della accessorietà può quindi essere indagata dal G.A. non già sostituendosi esso stesso agli apprezzamenti di merito dell’Amministrazione competente circa quale sia il fondo migliore per l’impianto di un cantiere (o strumentalmente, valutando ab intrinseco la adeguatezza dell’attività istruttoria svolta per pervenire alla scelta finale): bensì – e più limitatamente - soltanto verificando ab extrinseco che “non si tratt(i) di eseguire opere o lavori ben individuati ma piuttosto di mantenere, sui terreni delle ricorrenti, lo "status quo ante", ovvero che “non (sia) prevista nel decreto impugnato (…) l'esecuzione di specifiche opere entro un determinato termine” [ancora T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, sentenza 7 giugno 2016, n. 6553].
Tenuto altresì conto, mutatis mutandis, del formante giurisprudenziale prevalente, alla cui stregua “il merito della scelta relativa alla localizzazione di un'opera pubblica è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, salvo profili di illogicità, travisamento e contraddittorietà (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 3 agosto 2010 n. 6155), con la conseguenza che la P.A. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall'organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa, salvo che la scelta risulti manifestamente illogica o abnorme e tale vizio sia rilevabile prima facie”[ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 26 ottobre 2012, n. 5492].
9.1. Alla stregua del quadro legislativo e giurisprudenziale testè ricostruito, va detto che la domanda introduttiva si rivela meritevole di accoglimento.
Invero, la determinazione cui è pervenuta la R.F.I. s.p.a. deve essere stigmatizzata in nome del fondamentale principio di proporzionalità che deve sempre presiedere all’agire amministrativo.
Com’è noto, il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
Alla luce di tale principio, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi (Consiglio (Sez. IV, sentenza 22 maggio 2013 n.964).
Date tali premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell’azione amministrativa ed, in ultima analisi, la rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità.
In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284).
Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l’amministrazione, in forza di tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali.
In virtù di tale principio, l’azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, proporzionalità ed adeguatezza.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, ha chiarito che il criterio di ragionevolezza impone di far prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi meramente formali o procedimentali, in relazione a posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5609; id. 18 agosto 2009 n. 4958; id. 2 ottobre 2007, n. 5074).
Mentre la ragionevolezza attiene al bilanciamento qualitativo degli interessi (plausibilità e giustificabilità di esso), la proporzionalità riguarda il bilanciamento quantitativo, ossia la misura concreta del potere esercitato (T.a.r. ER, Sez. II, sent. 125/2011; n. 3933/2010).
La ragionevolezza, dunque, giustifica l’esercizio del potere in sé considerato (dunque, l’an di esso); la proporzionalità, invece, presupponendo già una scelta qualitativamente ragionevole, ne è parametro di legittimità sotto il profilo quantitativo, riferendosi alla necessità che la scelta sia concretamente posta in essere con l’esercizio di una quantità di potere che sia idonea al perseguimento dell’interesse pubblico con il minor sacrificio per il contrapposto interesse privato che ne è inciso.
La proporzionalità dell’azione amministrativa si connota, pertanto, degli elementi costitutivi della idoneità (in base al quale lo strumento utilizzato deve essere suscettibile di conseguire il risultato del soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito), della necessarietà (secondo cui l’azione deve conformarsi alla regola del mezzo più mite, dovendosi optare per la soluzione che consente di raggiungere il risultato con il minore sacrificio degli interessi coinvolti) e della adeguatezza.
Ragionevolezza e proporzionalità costituiscono, dunque, vincoli sostanziali dell’azione amministrativa, la cui osservanza è necessaria ai fini della legittimità dei provvedimenti in concreto adottati.
La giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, A.P., n. 3/1993) ha in proposito avuto modo di affermare che, ai fini del sindacato di legittimità, non ci si deve chiedere semplicemente se un certo valore, isolatamente considerato, sia stato sacrificato, ma ci si deve piuttosto chiedere se il sacrificio sia ragionevole, tenuto conto della pluralità di valori coinvolti e della necessità di stabilire un equilibrio tra loro.
9.2. Sulla base della disciplina normativa e dei principi giurisprudenziali sopra esposti, si rivela illegittima l’ordinanza impugnata.
9.3. Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che lo scopo dell’occupazione in contestazione è quello di garantire una corretta esecuzione dei previsti lavori ferroviari.
Muovendo da tale premessa e come già statuito in analoghe fattispecie (T.A.R. Campania ER, sentenza del 17/01/2025, n. 128 e del 12/02/2025, n. 302), la scelta di vincolare indistintamente tutti i beni, tutti per l’intero frangente di tre anni e a prescindere dal tempo di concreto utilizzo, non solo non si appalesa idonea a recare un beneficio all’interesse pubblico ma, anzi, si rivela, in concreto, lesiva del predicato canone di proporzionalità in ragione dell’ingiustificata proiezione temporale del sacrificio imposto ai privati.
Parimenti, non vi è stata alcuna valutazione (e, quindi, nessuna motivazione) circa la possibilità di stabilire una durata inferiore (corrispondente all’effettiva esigenza), né di scelte alternative.
Vi è più che sull’area in contestazione il ricorrente svolge (per gran parte) attività agricola di produzione di svariate colture (frutta ed ortaggi).
Ed anche la circostanza da ultimo richiamata avrebbe dovuto suggerire una più attenta valutazione circa la percorribilità di strade alternative.
Del resto, come statuito dalla consolidata giurisprudenza, l’art. 49 d.P.R. n. 327 del 2001, nello stabilire che l’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti, individua come presupposti per l’occupazione la strumentalità, la necessità e la provvisorietà: l’area da occupare deve essere strumentale all’esecuzione dell’opera, necessaria alla sua corretta realizzazione e deve essere restituita al proprietario una volta esaurita la sua funzione (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 15/05/2018, n. 2874).
Ferma quindi la riserva di piena discrezionalità che le compete, la R.F.I. s.p.a. su questi profili dovrà motivatamente rideterminarsi, tenendo conto anche delle eventuali sopravvenienze nel frattempo intervenute.
Sotto questo profilo, dunque, il provvedimento impugnato deve essere considerato illegittimo e, conseguentemente, annullato nei limiti d’interesse di parte ricorrente.
10. Resta assorbito l’esame dei residui motivi di ricorso.
11. Data la complessità della materia, sussistono fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, previa estromissione Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo accoglie nei limiti d’interesse di parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gaetana Marena, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Gaetana Marena |
IL SEGRETARIO