Articolo 2 della Legge 24 gennaio 1989, n. 31
Articolo 1Articolo 3
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21 febbraio 1989
Art. 2. 1. E' autorizzato altresi' il contributo addizionale dell'Italia alla ottava ricostituzione delle risorse dell'IDA per un ammontare di L. 126.315.375.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1988.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1989
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