CA
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
n. 928/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze, Prima sezione civile, Composta dai Signori Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel. Dott. Leonardo Scionti Consigliere, Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
- S E N T E N Z A - nella causa di appello come in atti proposta da promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Pasquale Fornari n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Damiano Peruzza che la rappresenta e difende assieme all' Avv. congiuntamente e CP_1 disgiuntamente tra loro, come da mandato;
- appellante - nei confronti di
1. (P.I. ) con sede Controparte_2 P.IVA_1 in Firenze, via Palazzuolo, n.76r;
2. (P.I.: ) con sede in Figline e Incisa Controparte_3 P.IVA_2
Valdarno (Firenze), via Degli innocenti, n. 2; 3. (P.I.: con sede in Figline e Controparte_4 P.IVA_3
Incisa Valdarno, via Di Vittorio, n. 2; 4. (P.I. e C.F.: I ) con Controparte_5 P.IVA_4 iena), Loc. Fiu
5. (P.I.: con sede in Controparte_6 P.IVA_5
G. Gu;
6. Cu. Gi. Mi. (P.I.: con sede in CP_3 P.IVA_6
Firenze, Borg n. 99; 7. (P.I.: con sede in Controparte_7 P.IVA_7
. 1; 8. Controparte_8
P.IVA_8
Vittorio Gui, n. 1;
9. (P.I. e C.F.: con Controparte_9 P.IVA_9 sede in NO NE (Firenze), Loc. Sambuca, via Sangallo, n. 21;
10. (P.I.: ) con Controparte_10 P.IVA_10
s Firenze ana, n. 47;
11. (P.I.: ) con sede in Firenze, CP_11 P.IVA_11 via Goito 2/R;
12. (P.I.: con sede in Controparte_12 P.IVA_12
Firenze, via Valfonda, n. 9; 13. (P.I.: con sede in Controparte_13 P.IVA_13
Firenze, via della Scala, n. 33;
14. (P.I.: con sede Controparte_14 P.IVA_14 in Empoli (Fi), via Verdi 12;
15. (P.I.: con sede in Controparte_15 P.IVA_15
Scarperia e San Piero (Firenze), viale Kennedy, n. 204; 16. (P.I.: con sede Controparte_16 P.IVA_16 in San Casciano in Val di Pesa (Firenze), via Certaldese 41/A; 17. (P.I.: Controparte_17 P.IVA_17
c , via . 41; 18. (P.I. Controparte_18
e C.F.: con sede in Bagno a Ripoli P.IVA_18
(Firenze) gne, n. 52; 19. (P.I.: ) con Controparte_19 P.IVA_19
s del Pa
20. (P.I.: con sede Controparte_20 P.IVA_20 in di Pr
21. (P.I.: ) con Controparte_21 P.IVA_21
s nze), 388; 22. (P.I.: ) Controparte_22 P.IVA_22
c nd. S 23. (P.I.: con sede in Controparte_23 P.IVA_23
Fir , n. 12 24. (P.I.: ) con sede in Firenze, CP_24 P.IVA_24 vi a Cin C 25. (P.I.: Controparte_25 te da P.IVA_25
Castiglione, n. 8; 26. (P.I.: ) in proprio e Controparte_27 P.IVA_26 quale Società incorporante (dal 01.01.2021) la
[...]
(P.I.: ), con sede in CP_28 P.IVA_27
(Firenze), via degli Olmi, n. 43; 27. (P.I.: con sede in Parte_2 P.IVA_28
Greve in Chianti, Località Strada in Chianti, via di Meleto, n. 4/6, tutte e ciascuna in ersona del proprio legale rappresentante, assistite e difese dall'Avv. Maurizio Manetti de l Foro di Firenze,
- convenute in appello –
- con socio unico (P.I.: Controparte_29 P.IVA_29 con sede in Roma, Via del Serafico 89;
- Convenuta in appello, contumace - avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Prato, in materia di indebito oggettivo.
La causa è in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante “NEL MERITO - Parte_1 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 221/2022 del 14.04.2022 resa dal Tribunale di Prato, Sez. Unica Civile, Dott.ssa Giulia Simoni, RG 417/2021 (doc. 1, fascicolo appello) e non notificata, relativamente ai capi 1 -2-3 di cui al dispositivo della predetta sentenza, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “- in via preliminare, rilevare l'inammissibilità delle domande avversarie di ripetizione d elle addizionali provinciali alla luce della mancata presentazione della comunicazione ex art. 29, L. n. 428/1990 da parte del consumatore finale all'Agenzia delle Entrate, anche in ragione dell'ingiustificato arricchimento derivante dalla avvenuta deduzione delle somme da parte del consumatore finale;
- nel merito, in via principale, previa eventuale sospensione del giudizio ai fini del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla
3 Corte di Giustizia UE in ordine alle prospettate questioni di compatibilità della normativa nazionale e/o in attesa della decisione della Corte costituzionale di cui al procedimento reg. ord. n. 102/2021 e n. 20/2022, respingere le domande avversarie in quanto infondate per insussistenza dei presupposti dell'azione di ripetizione de ll'indebito, per le ragioni di cui in narrativa, e comunque per infondatezza delle stesse”; - per l'effetto, riformare la sentenza impugnata laddove ha condannato l'odierna appellante alla restituzione delle somme indicate al capo 2) del dispositivo (ammontanti a complessivi Euro 676.102,00), dichiarando che nulla è dovuto da
[...] alle controparti ivi indicate;
- Parte_1 conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi al Tribunale di Prato per t utti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c., condannare in ogni caso le controparti a restituire le somme eventualmente corrisposte nelle more del giudizio d a in forza dell'appellata sentenza in quanto Parte_1 non dovute. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
- per le convenute: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutte le ragioni ed i motivi sopra esposti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, rigettare il presente appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 221/2022 emessa il 13.4.2022 e pubblicata il 14.4.2022 dal Tribunale Ordinario di Prato, Dott.ssa Giulia Simoni , a definizione del giudizio R.G. n. 417/2021. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
-
- FATTO E DIRITTO –
4 La società odierna appellante, proponendo Parte_1 sostanzialmente identiche argomentazioni ha impugnato contestualmente varie decisioni emesse in materia di diritto alla restituzione di somme pagate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa istituita ex D.L. n. 511 \88, da parte del
Tribunale di Prato (ordinanze emesse all'esito di giudizi ex art. 702 bis c.p.c. analoghi a quello introdotto in primo grado dall e società convenute).
La decisione di primo grado aveva avuto riguardo alla domanda di ripetizione proposta dalle varie convenute società sulla base della ritenuta illegittimità e non debe nza (anche per contrasto con la Direttiva n. 208/118/CE) delle somme versate alla fornitrice di energia elettrica in forza del Parte_1 pattuito contratto di somministrazione, per il periodo di interesse meglio indicato in atti e di cui alle fatture a llegate.
La soc. aveva preliminarmente eccepito CP_30
l'inammissibilità delle domande per omessa preventiva comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate prevista all'art. 29 l. n. 429/1990.
Nel merito aveva contestato la natura indebita dei pagamenti eseguiti, in quanto le somme erano da ritenersi una componente del prezzo della fornitura pattuito sulla base dell'art. 2 delle condizioni generali del contratto stipulato secondo il quale: “…sono a carico del cliente gli oneri fisc ali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione delle autorità competenti…” Il contratto non era mai stato dichiarato invalido o inefficace tra le Parti, inoltre era conforme alla legge vigente fino al 31.12.2011.
5 In secondo luogo, aveva contestato che Parte_1 sussistesse la prospettata incompatibilità a monte tra normativa comunitaria e normativa nazionale potesse applicarsi al rapporto giuridico in oggetto, in quanto rapporto tra privati, chiedendo comunque disporsi rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE sia sulla questione della natura dell'addizionale provinciale, di conseguenza se soggetta o meno al vincolo della 'finalità specifica' previsto dalla
Direttiva, sia sulla questione se l'eve ntuale incompatibilità potesse applicarsi in un giudizio tra privati.
Sulla premessa che la predetta Corte UE non avesse comunque mai dichiarato l'efficacia erga omnes della predetta incompatibilità della normativa italiana col diritto comunitario,
aveva anche chiesto fosse disposta la rimessione Pt_1 pregiudiziale/preliminare della questione alla CGUE e alla Corte
Costituzionale che era investita di un intervento in m ateria.
All'esito del presente procedimento sommario, così come per numerosi altri procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetti, il Tribunale di Prato ha emesso l'impugnata ordinanza con la quale disapplicato l'art. 6 D.L. 511/1988, ha respinto la domanda proposta dalla soc. (in quanto non CP_29 provati i pagamenti) e accolto le domande (alcune parzialmente) ritenendo non dovuto l'indicato pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica eseguito in favore di condannando Parte_1 quest'ultima alla restituzione e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni.
6 In via preliminare, ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto non applicabile al caso di specie l'onere di comunicazione previsto all'art. 29 l. n. 428/1990, norma da riferirsi al solo fornitore o produttore, unico soggetto titolare dell'obbligo tributario, e non anche al consumatore finale, titolare del rapporto di fornitura di energia elettrica con di natura privatistica, autonomo rispetto a quello di Pt_1 natura tributaria.
Quanto al rischio di un ingiustificato arricchimento in favore della società ricorrente, il Tribunale ha:
- sottolineato che mirava a recuperare una somma Pt_1 precedentemente dedotta come costo di reddito d'impresa, conseguenza che, se fiscalmente rilevante, sarebbe stata oggetto di verifica dell'Ufficio finanziario competente;
- rilevato altresì che il TUIR contemplav a la possibilità di sottoporre a tassazione le sopravvenienze attive, ossia “…la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti
o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi…” (art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917/1986).
- ricostruito il quadro normativo relativo all'addizionale alle accise oggetto della presente causa e l'intervento abrogativo dell'art. 6/2, d.l. n. 511/1988 con il d.l. n. 16/2012 per le
Regioni a statuto speciale espressamente indicava come finalità quella di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE del
Consiglio del 16/12/2008, concernente il regime generale delle accise.
7 Il Tribunale ha quindi evidenziato che la Corte di Cassazione, con orientamento costante dal 2019, nell'ambito di controversie tra consumatori finali e Controparte_31 in ordine al rimborso delle somme versate dai
[...] primi ai fornitori di energia elettrica, aveva statuito che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511/1988 doveva disapplicarsi per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla Corte di giustizia della UE, in ragione della cogenza e degli effetti diretti delle medesime.
In particolare, in alcun modo erano state chiarite nella suddetta norma interna le specifiche finalità che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare, le quali invece erano destinate a semplici finalità di bilancio e, come tali, non in armonia con il diritto dell'Unione.
Pertanto, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, secondo la Suprema Corte, in ossequio al principio pe r cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa, doveva disapplicarsi l'art. 6/2 d.l. n.
511/1988.
Il Giudice di prime cure ha ancora sottolineato che, sebbene la
Corte di Giustizia UE non si fosse mai direttamente pronunciata sulla normativa italiana oggetto del giudizio, comunque i
8 principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità erano del tutto condivisibili atteso che le fattispecie esaminate dal
Giudice europeo non presentavano rilevanti peculiarità e differenze rispetto al caso italiano.
La soc. nel contratto stipulato con le clienti (odierne Pt_1 convenute) aveva previsto il diritto di rivalsa nei loro confronti all'art. 2 delle Condizioni generali, nella parte in cui poneva a carico del cliente tutti gli oneri fiscali.
Infatti, ai sensi degli artt. 16 e 56 del TUA – il primo in via generale, il secondo in riferimento all'accisa sull'energia elettrica – il legislatore attribuisce al fornitore il diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali, che si esercita, in particolare, includendo gli importi versati dal fornitore di energia elettrica allo Stato nel prezzo di vendita applicato ai clienti (c.d. traslazione), meccanismo applicabile anche alle addizionali.
Pertanto, venuta meno la causa giustificativa della riv alsa esercitata dal fornitore , costituita dall'esistenza Pt_1 dell'obbligazione tributaria presupposta, i pagamenti eseguiti dalla ricorrente a tale titolo corrispondevano a indebiti ai sensi dell'art. 2033 c.c., disposizione applicabile anche alle ipotes i di indebito oggettivo sopravvenuto venuta meno, per qualsiasi ragione, la causa debendi.
Quanto alla natura accessoria o autonoma dell'addizionale rispetto all'accisa, secondo il Giudice di prime cure la giurisprudenza di legittimità era ormai consolida ta sul punto, ritenendola implicitamente imposta autonoma e come tale rientrante nel concetto di “altre imposte indirette” a cui,
9 pertanto, doveva applicarsi la normativa unionale, in particolare, la necessaria destinazione dell'imposta ad una finalità specifica.
Quanto, invece, agli effetti orizzontali delle direttive europee, il Tribunale sottolineava che invero il carattere indebito dei pagamenti eseguiti a favore di dalla cliente non derivava Pt_1 da un'illegittima attribuzione degli effetti orizzonta li alla direttiva n. 2008/118/CE.
Da un lato, il diritto della ricorrente a ripetere gli importi versati per la traslazione dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia effettuati e il correlato obbligo di di restituire Pt_1 tali somme non erano definiti e individuati dalla direttiva, bensì dal diritto nazionale che impone la ripetizione di dazioni prive di causa, ambito non disciplinato dal diritto dell'Unione; dall'altro lato, la disapplicazione dell'art. 6/ 2, d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva era imposta dall'effetto c.d. escludente collegato al primato del diritto dell'Unione, gli effetti negativi che derivavano da tale disapplicazione nei confronti di erano meramente indiretti o riflessi. Pt_1
Dunque, il Giudice di prime cure ha respinto sia la richiesta di sospensione del giudizio formulata da in attesa della Pt_1 pronuncia della Corte Costituzionale circa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 d.lgs. n. 504/1995 – non direttamente rilevante nella presente controversia – sia la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non sussistendo dubbi interpretativi rispetto alle questioni sollevate dalla convenuta.
10 In conclusione, fatta eccezione per il caso della soc. CP_29
le varie domande introdotte in causa con ricorso ex
[...] art. 702 bis c.p.c. venivano accolte una volta ritenuto sussistente e provato l'avvenuto pagamento del corrispettivo indebitamente percepito (somma chiesta in ripetizione) , in alcun casi parzialmente, trattandosi di cred ito prescritto come da eccezione sollevata in causa da . Pt_1
Le somme riconosciute in restituzione, dovevano essere poi maggiorate degli interessi legali a decorrere dall'atto stragiudiziale di costituzione in mora, attesa la buona fede dell'accipiens.
-
ha proposto l'odierno appello, impugnando la Parte_1 predetta ordinanza di cui ha chiesto la riforma per i seguenti motivi.
1) omessa motivazione e/o errata valutazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 29, l. n. 428/1990 in ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso di primo grado: la disposizione aveva portata omnicomprensiva e doveva applicarsi a tutte le ipotesi di rimborso a prescindere dal tipo di azione, dunque, anche il consumatore risultava onerato di comunicare preventivamente all'Erario l'istanza di rimborso e non solo il fornitore. La società convenuta, in caso di condanna del fornitore, avrebbe potuto conseguire un ingiustificato arricchimento, in quanto il costo delle addizionali provinciali era dedotto dal consumatore finale dal reddito di impresa.
Proprio al fine di agevolare i relativi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'effettiva tassazione a titolo di
11 sopravvenienza, l'art. 29/4, l. n. 429/1990 prevedeva, in caso di richiesta di ripetizione di tributi ritenuti incompatibili con norme comunitarie, l'obbligo di comunicare l'istanza di rimborso anche agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, a pena di inammissibilità.
2) Omessa motivazione e/o errata valutazione in ordine a i contratti di fornitura prodotti già dal primo grado costituente legittimo titolo in base al quale il pagamento dell'addizionale provinciale era dovuto: L'appellante ha sostenuto di aver addebitato al proprio cliente le addizionali sulla base del contratto di fornitura stipulato, pienamente valido, legittimo e conforme alla legge allora vigente, in particolare l'art. 6 d.l. n.
511/1988.
Dunque, le somme in oggetto non erano certo state addebitate sine titulo, mancando così il carattere indebito del pagamento a fondamento della domanda ex art. 2033 c.c., richiedendo l'azione di ripetizione dell'indebito che il pagamento fosse avvenuto sine causa. Non risultava corretta nemmeno l'argomentazione secondo cui il venir meno della causa del versamento del prezzo doveva ravvisarsi nell'inc ompatibilità dell'art. 6 d.l. n. 511/1988 con la direttiva 2008/118/CE, atteso che in difetto di pronuncia in tal senso da parte della Corte di
Giustizia UE non era possibile procedere alla disapplicazione della norma italiana.
3) Violazione ed errata interpretazione degli artt. 2033 c.c., 6,
d.l. n. 511/1988 e 2, comma 1, direttiva n. 2008/118/ce, nonché dell'art. 288 tfue, in ordine all'erroneo riconoscimento di efficacia orizzontale delle direttive europee, negata dalla
12 Corte di Giustizia UE: L' appellante ha contestato le pronunce della Suprema Corte richiamate in materia in quanto contrastanti innanzitutto con l'art. 288 TFUE in base al quale la direttiva – non recepita dallo Stato membro – non è una fonte comunitaria avente efficacia diretta n ei confronti dei privati, ma unicamente verso gli Stati membri. Anche ammettendo l'esistenza del contrasto, tale limite all'efficacia delle direttive, quale uno dei principi cardine del diritto dell'Unione Europea, comportava che la disposizione comunitaria non avrebbe mai potuto mai prevalere in una causa tra privati. Infatti, la disapplicazione della normativa interna avrebbe comportato il riconoscimento di un obbligo aggiuntivo in capo a un privato, ossia l'obbligo in capo ad di Pt_1 restituire le somme. I casi richiamati dal Tribunale in motivazione dinanzi alla Corte di Giustizia UE, dove era stata riconosciuta l'applicabilità della direttiva non recepita travolgendo anche i diritti dei privati c.d. controinteressati, erano differenti rispetto alla presente controversia, in quanto sempre nell'ambito di liti instaurate contro l'autorità pubblica, dunque, rispetto a un rapporto “verticale”. Nel caso di specie, il rapporto con l'autorità tributaria – estranea al presente giudizio – era irrilevante, trattandosi di mera lite tra privati;
inoltre, il rapporto tributario era ormai chiuso, come anche dichiarato dall'Amministrazione doganale e dalle Province, soggetti destinatari del gettito dell'addizionale provinciale, secondo cui le sentenze rese in sede civil istica non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, la quale ritiene i suddetti rapporti tributari definiti a seguito dell'intervenuta decadenza biennale di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 504/1995 dal diritto di
13 ripetere le addizionali da parte del fornitore . Pertanto, ammettere un'illegittima estensione degli effetti orizzontali della direttiva, secondo Parte appellante, avrebbe prodotto notevoli danni al fornitore che, come sopra chiarito dall'Amministrazione finanziaria, non potrebbe ottenere alcun rimborso dallo Stato finendo come l'unico soggetto incolpevole a subire gravi ed effettivi pregiudizi.
4) Violazione ed errata interpretazione degli artt. 52 e ss.,
d.lgs. n. 504/1995, dell'art. 6, d.l. n. 511/1988 e dell'art. 2, comma 1, direttiva n. 2008/118/CE, in ordine al riconoscimento della incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee : Parte appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse errato in merito alla natura autonoma dell'addizionale quale impost a indiretta –
e come tale incompatibile con la direttiva – avendo ritenuto che implicitamente la Suprema Corte aveva riconosciuto l'addizionale come “altra imposta indiretta”. Al contrario,
l'addizionale doveva considerarsi un mero inasprimento delle accise sull'energia elettrica, una loro componente accessoria, pertanto, non era necessario che le stesse perseguissero una specifica finalità come richiesto dalla normativa comunitaria.
Ne conseguiva la conformità della disciplina nazionale con quella comunitaria, su cui, peraltro, il Giudice europeo non si era mai pronunciato, né la Commissione Europea aveva mai preso provvedimenti in merito.
5) Sulla richiesta di rimessione della questione alla Corte di
Giustizia e/o di rinvio o sospensione in attesa della d ecisione della Corte costituzionale: Parte appellante ha reiterato la richiesta di sospensione della causa per rimettere le seguenti
14 questioni alla Corte di Giustizia UE: se davvero l'addizionale provinciale fosse un' “altra imposta” incompatibile con la
Direttiva, come aveva sostenuto la Cassazione in alcuni precedenti richiamando giurisprudenza comunitaria riferita a casi diversi dall'Italia, ovvero se si trattasse di una mera componente dell'accisa, come tale non soggetta al vincolo della
“finalità specifica” previsto dalla direttiva;
se detta incompatibilità, ove effettivamente accertata dal Giudice europeo, potesse essere fatta valere nei confronti del fornitore di energia elettrica in un giudizio tra privati e con effetti retroattivi rispetto alla eventuale declaratoria di incompatibilità, comportando in capo ai fornitori degli obblighi restitutori molto gravosi dal punto di vista finanziario, nonostante quanto affermato dalla pacifica giurisprudenza eurocomunitaria circa l'assenza di effetti orizzontal i delle direttive e la possibilità da parte della Corte di limitare gli effetti retroattivi delle pronunce di declaratoria di incompatibilità. Chiedeva altresì la sospensione o il differimento del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale avente ad oggetto il rimborso delle addizionali provinciali sollevata dal Collegio arbitrale di
Vicenza, causa n. R.G. 102/2021, in attesa di trattazione.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo anche che fosse disposta la restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata.
-
Si sono costituite in giudizio le società convenute (ad eccezione della che aveva visto respinte le sue domande) CP_29
15 che hanno resistito all'appello di cui hanno chiesto la reiezione in quanto infondato in fatto e in diritto, ritenendo corretta la motivazione della sentenza impugnata.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appellante, in conclusionale, allegava la s opravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia UE relativa alla disapplicazione della normativa italiana per contrasto con quella unionale (sent. emessa in data 11/04/2024, causa C -
316/2022).
-
La Corte ritiene che l'appello debba essere respinto, così com e anche gli altri proposti da nelle altre cause Parte_1 pendenti (num. RG 28-22; 1506-22; 1508-22; 1509-22; 1510-
22; ecc.) sulla base delle seguenti considerazioni.
I. Questioni preliminari.
Deve innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da Parte appellante con il primo motivo di appello.
La convenuta non era gravata da alcun onere rispetto alla preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ex art. 29 della legge n. 428/1990, non essendo parte del rapporto tributario, bensì parte del solo rapporto civilistico con Parte appellante, non potendo, quindi, vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Erario.
16 Questo perché, come chiarito dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 504/1995, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” Contr (d'ora in poi solo “ ”), obbligato al pagamento delle addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore ed il rapporto tra fornitore ed è distinto ed Pt_3 autonomo rispetto a quello, di natura prettamente civilistica, che intercorre tra il consumatore finale ed il fornitore (v. ex multis, Cass. 15198/2019; Cass. 27101/2019; Cass.
22343/2020; Cass. 16142/2020; Cass. 10691/2020).
II - Il merito.
L'appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. Per maggior chiarezza espositiva appare opportuno trattare congiuntamente i motivi di appello in ragione della stretta connessione tra loro.
Il quadro normativo. Va premessa una necessaria ricostruzione della normativa di riferimento, l'art. 6 d.l. n. 511/1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore di Comuni, Province o Erario, obbligando i fornitori al versamento della suddetta con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 TUA.
Tale disciplina nazionale è stata più volte oggetto di integrazione derivante dalla normativa eurounitaria, in particolare con la direttiva 92/12/CEE che aveva previsto, anche per l'energia elettrica grazie all'estensione di cui alla direttiva 2003/96/CE, la sottoposizione di determinati prodotti ad altre imposizioni indirette aventi final ità specifiche.
17 La direttiva 2003/96/CE – che sottoponeva anche l'energia elettrica all'accisa armonizzata – è stata recepita dal legislatore italiano con il d.lgs. n. 26/2007, il cui art. 5 sostituiva il precedente art. 6 del d.l. n. 511/1988 istituendo le addizionali alle accise, che “…sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica…”.
In seguito, interveniva la direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, che statuiva all'art. 1/2:
“…Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni…”; di seguito all'art. 48:
“…Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio
2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010…”. La direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 48/2010 che in alcun modo interveniva sul suddetto art. 6 d.l. n. 511/1988, abrogato solo a decorrere dall'anno 2012 (nelle Regioni a statuto ordinario con il d.lgs. n. 23/20111 e d.lgs. n. 68/2011, nelle Regioni a statuto speciale con il d.l. n. 16/2012).
In tale contesto, si inserisce l'azione di ripetizione di inde bito formulata rispetto a quanto versato a titolo di addizionale nel periodo precedente l'abrogazione della normativa nazionale, ma successivo allo scadere del termine per il corretto recepimento della direttiva 2008/118/CE.
18 Il contrasto tra norme e la natura dell'addizionale. Deve innanzitutto rilevarsi che non è oggetto di controversia l'avvenuto pagamento da parte della convenuta della somma indicata nell'atto introduttivo del giudizio, eseguita nel periodo di interesse a titolo di addizionale all'accis a sull'energia elettrica per il diritto di rivalsa esercitato da . Pt_1
Ciò posto, deve altresì premettersi che sulla questione oggetto della presente controversia questa Corte si è già pronunciata
(v. Corte d'Appello di Firenze sentenza n. 1148/2024 del
26.06.2024, sentenza n. 1211/2024 del 04.07.2024), condividendo l'orientamento della Suprema Corte che ha riconosciuto l'inapplicabilità della normativa di cui all'art. 6 del d.l. n. 511/1988 in materia di addizionale sull'accisa perché in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, riconoscendo al fornitore (nel caso di specie ) il diritto al rimborso di Pt_1 quanto indebitamente versato all'Erario, quale unico legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria (v. ex multis, Cass.
15198/2019; Cass. 27101/2019; Cass. 22343/2020; Cass.
16142/2020; Cass. 10691/2020).
Ciò in quanto “…né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto
11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma
2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio…” (cfr. Cass.
10691/2020).
19 Dopotutto, prima delle sopra richiamate pronunce della
Cassazione, lo stesso legislatore ha ravvisato il contrasto della normativa nazionale con il diritto comunitario precisando all'art. 4/10 del d.l. n. 16/2012: “…A decorrere dal 1° aprile
2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato…”
Inoltre, contrariamente a quanto affermato da Parte appellante, correttamente il Giudice di prime cure qualificava l'addizionale come imposta autonoma e non accessoria all'accisa e, come tale, integrante il concetto di “altre imposte indirette” sull'energia elettrica, per la cui legittimità ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre la sussistenza di entrambi i requisiti di derivazione comunitaria: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24 febbraio 2000, in causa C -
434/97, Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9 marzo 2000, in causa C-437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; CGUE 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes _lordi Besora, punto 23).
Come chiarito dalla Suprema Corte, in ragione della ricostruzione normativa della materia oggetto di controversia,
20 deve evincersi che: “…con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso (periodo giugno 2010 - dicembre 2011), che: a) le stesse sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della direttiva n.
92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n.
2008/118/CE; b) è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate…”, atteso che “…L'art. 3, § 2, della direttiva n.
92/12/CEE afferma che: «I prodotti di cui al paragrafo 1», tra
i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta».
2.1.1. Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio, per la quale: «Gli Sta ti membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche…” (Cass. civ. sez. V, sent. n.
27101/2019, 23/10/2109).
Le sopra indicate pronunce della Suprema Corte sono intervenute nell'ambito di un rapporto prettamente tributario, dal quale esula quello oggi in esame, di natura privatistica, intercorrente tra fornitore e consumatore finale.
21 Pertanto, posto che , in qualità di fornitore, in esito alla Pt_1 riconosciuta inapplicabilità della disciplina del l'addizionale per i consumi di energia elettrica per contrasto con la direttiva
2008/118/CE, ha legittimazione attiva per richiedere il rimborso di quanto versato a tale titolo all'Erario, deve ora verificarsi se il consumatore finale su cui sono state tra slate, in virtù di un fenomeno prettamente economico, quale componente del prezzo, le addizionali in questione, abbia o meno a sua volta diritto di chiederne la ripetizione a titolo di indebito al proprio fornitore.
L'azione di indebito del consumatore. Ancora la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “…Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989
(applicabile ratione temporis), alla medesim a stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazi one finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione d ell'indebito; b) nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore
e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 20 08/118/CE della norma interna in tema di accise -, può eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria;
c) può
22 eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per man cato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione
Europea…” (Cass. civ., sez. V, ord. n. 31609/2022,
25/10/2022).
La questione, seppur esaminata dalla Suprema Corte in via incidentale, sotto il profilo del difetto di legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso all'Erario, potendo egli disporre dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore o dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva 2008/118/CE, orienta senz'altro questa
Corte territoriale a ritenere che il consumatore finale effettivamente disponga dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore.
Ciò salvo il caso, di natura eccezionale, in cui il consumatore finale sia ammesso a richiederne il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria in ipotesi di impossibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito verso il fornitore o di eccessiva difficoltà all'azione medesima, situazioni queste c he non ricorrono nel caso di specie.
Ciò in applicazione dei principi enunciati dalla CGUE (sentenza del 20.10.2011, nella causa C -94/10), secondo cui: “…le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente
a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa,
23 sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest'ultimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile…”
La possibilità per il consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore è stata di nuovo confermata in un'altra pronuncia della Suprema
Corte in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto oggetto di causa: “…se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica
(art. 6, comma 2, del decreto – legge n. 511 del 1988) mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione
(decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE…”
La Prima Presidente della Suprema Corte, richiamati precedenti specifici e, in particolare, la citata ordinanza 31609/2022, ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di novità, giacché: “…la Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito …La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce dell'efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con possibilità di esercitare l'azione nei confronti
24 dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea…” (Cass. civ., SS.UU., decreto presidenziale n. 12502/2023, 10/05/2023).
Alla luce di tale consolidato orientamento e nel rispetto del principio unionale di effettività, devono ritenersi riconosciute al consumatore finale tre diverse forme di tutela: l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, la richiesta di rimborso nei confronti dell'Erario quando l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore sia impossibile o grandemente difficoltosa (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie) e, infine, l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva 2008/118/CE.
Infatti, da un lato deve ribadirsi che il consumatore fina le non può invocare nel giudizio contro il fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno, non essendo ammissibile l'efficacia orizzontale tra privati della citata direttiva, come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'ar t. 288
TFUE (cfr. CGUE 7 agosto 2018, causa C -122/17, Smith, punti
42 – 45 e giurisprudenza ivi richiamata punto 49); dall'altro lato ciò non esclude la possibilità che il consumatore finale possa esperire l'azione di ripetizione dell'indebito nei confront i del proprio fornitore, una volta dimostrato il pagamento dell'addizionale provinciale sull'imposta dei consumi. In base all'art. 53/1, lett. a) TUA, gli obbligati al pagamento dell'accisa sono, tra gli altri: “…i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali…”; mentre ai sensi dell'art. 16/3 TUA: “…i crediti vantati dai soggetti passivi
25 dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto a tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa…”.
L'art. 56 TUA precisa, altresì, che le società fornitrici: “…hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali…” e ai sensi dell'art. 14
TUA: “…l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata…”, ma il rimborso, per le considerazioni che precedono, può essere richiesto solo dal fornitore quale unico soggetto passivo dell'imposta, in ragione dell'autonomia dei rapporti di imposta e di rivalsa, benché siano i medesimi tra loro collegati.
Da ciò si ricava che il consumatore finale non può chiedere il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa all'Erario, non rivestendo la qualità di soggetto passivo dell'imposta, ma può esperire sul piano civilistico l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, poiché essendo venuto meno, nei rapporti tra il fornitore e l'Erario, il titolo della rivalsa, il pagamento dell'addizionale, traslata sul consumatore finale in base al contratto di fornitura, è divenuta priva di causa giuridica.
Non si tratta, quindi, di predicare la possibilità di disapplicare la norma interna per contrarietà alla direttiva comunitaria nei rapporti tra privati (stante l'efficacia solo verticale della direttiva comunitaria, in base ad un principio dal quale, peraltro, questa Corte non intende discostarsi), quanto piuttosto di prendere atto, nel rispetto del principio unionale dell'effettività della tutela, del venir meno del titolo della rivalsa – come mero riflesso dell'applicazione del diritto comunitario nel rapporto tributario presupposto – e della concomitante legittimazione esclusiva di a chiedere ed Pt_1
26 ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica all'Erario.
Conclusioni. Quanto fino ad ora esposto non si pone peraltro in contrasto con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza emessa in data 11.4.2024 (causa C -316/22) sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como proprio in ordine alla disapplicabilità della normativa interna di cui all'art. 6 d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva
2008/118/CE e sul potere spettante al consumatore finale per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Come recentemente rilevato dalla Corte d'Appello di Milano
(sent. n. 1628/2024, 05.06.2024), il Giudice europeo si è limitato a pronunciarsi rispetto al caso italiano riaffermando l'ormai consolidato principio di inefficacia diretta della direttiva comunitaria nei rapporti tra privati: “…l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta
a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati…”
Come già sopra evidenziato, questa Corte non intende mettere in discussione tale principio, ravvisandosi il riconoscimento dell'indebito in un diverso presupposto, ossia nel
27 disconoscimento del diritto in capo al fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad un'imposta non dovuta rispetto al rapporto 'verticale' con lo Stato.
Dalla motivazione della sentenza della Corte di Giustizia UE si evince che principio inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto comunitario.
Rispetto al caso di specie, in cui è il consumatore finale ad aver sopportato l'onere dell'imposta e non il so ggetto passivo di imposta, la Corte di Giustizia UE ha affermato che: “…in questa situazione occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori
e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare. Precisato ciò, occorre ricordare che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico
(v., per analogia, sentenza del 15 marzo 2007,Reemtsma
Cigarettenfabriken, C‑35/05, EU:C:2007:167, punto 37),
28 restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenze del 17 giugno 2004,Recheio – Cash & Carry, C‑30/02, EU:C:2004:373, punto 17, e del 6 ottobre 2005, MyTravel,C‑291/03,
EU:C:2005:591, punto 17)…”
Emerge, pertanto, la piena ammissibilità del rimedio qui adottato dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, al fine di neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva d i cui all'art. 6
d.l. n. 511/1988 nel rispetto dei principi unionali di equivalenza ed effettività, attesa anche la possibilità per di chiedere Pt_1
a sua volta il rimborso dell'addizionale ai sensi dell'art. 14/4
TUA: “…Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, en tro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme…”.
III - Le restanti questioni.
Deve respingersi la reiterata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, attesa la sopravvenuta sentenza dell'11.4.2024 di cui sopra (causa C-316/2022) con cui il
Giudice europeo si è già pronunciato sulla normativa italiana contrastante con la direttiva europea.
Deve altresì respingersi la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale di
29 cui al procedimento n. 102/2021, in quanto non rilevante rispetto al rapporto civilistico tra con sumatore finale e fornitore, oggetto del caso di specie, riguardando la questione di legittimità l'autonomo rapporto tributario per quanto previsto dall'art. 14/4 TUA, dunque, come tale non rientrante nelle ipotesi di sospensione del processo. Il rigetto d ell'appello per le ragioni sopra esposte assorbe ogni altra questione incompatibile.
IV - Spese di lite.
La presenza di un frammentario panorama giurisprudenziale di merito e la mancanza, ante causam, di certi precedenti di legittimità in punto di rapporto privatistico di fornitura di energia elettrica, inducono questa Corte a ravvisare i presupposti di cui all'art. 92/2 c.p.c., come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso l'impugnata ordinanza ex
30 art. 702-ter c.p.c. emessa inter partes da parte del Tribunale di Prato, così provvede:
1) RESPINGE l'appello, confermando integralmente l'ordinanza impugnata;
2) COMPENSA tra le Parti le spese del giudizio;
3) DA' atto che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13/1 quater DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai s ensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
-
Firenze, 1.10.2024
Il Presidente relat. estens.
Giovanni Sgambati
31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Firenze, Prima sezione civile, Composta dai Signori Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel. Dott. Leonardo Scionti Consigliere, Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
- S E N T E N Z A - nella causa di appello come in atti proposta da promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Pasquale Fornari n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Damiano Peruzza che la rappresenta e difende assieme all' Avv. congiuntamente e CP_1 disgiuntamente tra loro, come da mandato;
- appellante - nei confronti di
1. (P.I. ) con sede Controparte_2 P.IVA_1 in Firenze, via Palazzuolo, n.76r;
2. (P.I.: ) con sede in Figline e Incisa Controparte_3 P.IVA_2
Valdarno (Firenze), via Degli innocenti, n. 2; 3. (P.I.: con sede in Figline e Controparte_4 P.IVA_3
Incisa Valdarno, via Di Vittorio, n. 2; 4. (P.I. e C.F.: I ) con Controparte_5 P.IVA_4 iena), Loc. Fiu
5. (P.I.: con sede in Controparte_6 P.IVA_5
G. Gu;
6. Cu. Gi. Mi. (P.I.: con sede in CP_3 P.IVA_6
Firenze, Borg n. 99; 7. (P.I.: con sede in Controparte_7 P.IVA_7
. 1; 8. Controparte_8
P.IVA_8
Vittorio Gui, n. 1;
9. (P.I. e C.F.: con Controparte_9 P.IVA_9 sede in NO NE (Firenze), Loc. Sambuca, via Sangallo, n. 21;
10. (P.I.: ) con Controparte_10 P.IVA_10
s Firenze ana, n. 47;
11. (P.I.: ) con sede in Firenze, CP_11 P.IVA_11 via Goito 2/R;
12. (P.I.: con sede in Controparte_12 P.IVA_12
Firenze, via Valfonda, n. 9; 13. (P.I.: con sede in Controparte_13 P.IVA_13
Firenze, via della Scala, n. 33;
14. (P.I.: con sede Controparte_14 P.IVA_14 in Empoli (Fi), via Verdi 12;
15. (P.I.: con sede in Controparte_15 P.IVA_15
Scarperia e San Piero (Firenze), viale Kennedy, n. 204; 16. (P.I.: con sede Controparte_16 P.IVA_16 in San Casciano in Val di Pesa (Firenze), via Certaldese 41/A; 17. (P.I.: Controparte_17 P.IVA_17
c , via . 41; 18. (P.I. Controparte_18
e C.F.: con sede in Bagno a Ripoli P.IVA_18
(Firenze) gne, n. 52; 19. (P.I.: ) con Controparte_19 P.IVA_19
s del Pa
20. (P.I.: con sede Controparte_20 P.IVA_20 in di Pr
21. (P.I.: ) con Controparte_21 P.IVA_21
s nze), 388; 22. (P.I.: ) Controparte_22 P.IVA_22
c nd. S 23. (P.I.: con sede in Controparte_23 P.IVA_23
Fir , n. 12 24. (P.I.: ) con sede in Firenze, CP_24 P.IVA_24 vi a Cin C 25. (P.I.: Controparte_25 te da P.IVA_25
Castiglione, n. 8; 26. (P.I.: ) in proprio e Controparte_27 P.IVA_26 quale Società incorporante (dal 01.01.2021) la
[...]
(P.I.: ), con sede in CP_28 P.IVA_27
(Firenze), via degli Olmi, n. 43; 27. (P.I.: con sede in Parte_2 P.IVA_28
Greve in Chianti, Località Strada in Chianti, via di Meleto, n. 4/6, tutte e ciascuna in ersona del proprio legale rappresentante, assistite e difese dall'Avv. Maurizio Manetti de l Foro di Firenze,
- convenute in appello –
- con socio unico (P.I.: Controparte_29 P.IVA_29 con sede in Roma, Via del Serafico 89;
- Convenuta in appello, contumace - avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Prato, in materia di indebito oggettivo.
La causa è in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante “NEL MERITO - Parte_1 accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 221/2022 del 14.04.2022 resa dal Tribunale di Prato, Sez. Unica Civile, Dott.ssa Giulia Simoni, RG 417/2021 (doc. 1, fascicolo appello) e non notificata, relativamente ai capi 1 -2-3 di cui al dispositivo della predetta sentenza, accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “- in via preliminare, rilevare l'inammissibilità delle domande avversarie di ripetizione d elle addizionali provinciali alla luce della mancata presentazione della comunicazione ex art. 29, L. n. 428/1990 da parte del consumatore finale all'Agenzia delle Entrate, anche in ragione dell'ingiustificato arricchimento derivante dalla avvenuta deduzione delle somme da parte del consumatore finale;
- nel merito, in via principale, previa eventuale sospensione del giudizio ai fini del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla
3 Corte di Giustizia UE in ordine alle prospettate questioni di compatibilità della normativa nazionale e/o in attesa della decisione della Corte costituzionale di cui al procedimento reg. ord. n. 102/2021 e n. 20/2022, respingere le domande avversarie in quanto infondate per insussistenza dei presupposti dell'azione di ripetizione de ll'indebito, per le ragioni di cui in narrativa, e comunque per infondatezza delle stesse”; - per l'effetto, riformare la sentenza impugnata laddove ha condannato l'odierna appellante alla restituzione delle somme indicate al capo 2) del dispositivo (ammontanti a complessivi Euro 676.102,00), dichiarando che nulla è dovuto da
[...] alle controparti ivi indicate;
- Parte_1 conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi al Tribunale di Prato per t utti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui non venisse accolta l'istanza ex art. 283 c.p.c., condannare in ogni caso le controparti a restituire le somme eventualmente corrisposte nelle more del giudizio d a in forza dell'appellata sentenza in quanto Parte_1 non dovute. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
- per le convenute: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutte le ragioni ed i motivi sopra esposti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, rigettare il presente appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 221/2022 emessa il 13.4.2022 e pubblicata il 14.4.2022 dal Tribunale Ordinario di Prato, Dott.ssa Giulia Simoni , a definizione del giudizio R.G. n. 417/2021. Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
-
- FATTO E DIRITTO –
4 La società odierna appellante, proponendo Parte_1 sostanzialmente identiche argomentazioni ha impugnato contestualmente varie decisioni emesse in materia di diritto alla restituzione di somme pagate a titolo di addizionale provinciale sull'accisa istituita ex D.L. n. 511 \88, da parte del
Tribunale di Prato (ordinanze emesse all'esito di giudizi ex art. 702 bis c.p.c. analoghi a quello introdotto in primo grado dall e società convenute).
La decisione di primo grado aveva avuto riguardo alla domanda di ripetizione proposta dalle varie convenute società sulla base della ritenuta illegittimità e non debe nza (anche per contrasto con la Direttiva n. 208/118/CE) delle somme versate alla fornitrice di energia elettrica in forza del Parte_1 pattuito contratto di somministrazione, per il periodo di interesse meglio indicato in atti e di cui alle fatture a llegate.
La soc. aveva preliminarmente eccepito CP_30
l'inammissibilità delle domande per omessa preventiva comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate prevista all'art. 29 l. n. 429/1990.
Nel merito aveva contestato la natura indebita dei pagamenti eseguiti, in quanto le somme erano da ritenersi una componente del prezzo della fornitura pattuito sulla base dell'art. 2 delle condizioni generali del contratto stipulato secondo il quale: “…sono a carico del cliente gli oneri fisc ali ed eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione delle autorità competenti…” Il contratto non era mai stato dichiarato invalido o inefficace tra le Parti, inoltre era conforme alla legge vigente fino al 31.12.2011.
5 In secondo luogo, aveva contestato che Parte_1 sussistesse la prospettata incompatibilità a monte tra normativa comunitaria e normativa nazionale potesse applicarsi al rapporto giuridico in oggetto, in quanto rapporto tra privati, chiedendo comunque disporsi rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE sia sulla questione della natura dell'addizionale provinciale, di conseguenza se soggetta o meno al vincolo della 'finalità specifica' previsto dalla
Direttiva, sia sulla questione se l'eve ntuale incompatibilità potesse applicarsi in un giudizio tra privati.
Sulla premessa che la predetta Corte UE non avesse comunque mai dichiarato l'efficacia erga omnes della predetta incompatibilità della normativa italiana col diritto comunitario,
aveva anche chiesto fosse disposta la rimessione Pt_1 pregiudiziale/preliminare della questione alla CGUE e alla Corte
Costituzionale che era investita di un intervento in m ateria.
All'esito del presente procedimento sommario, così come per numerosi altri procedimenti pendenti aventi il medesimo oggetti, il Tribunale di Prato ha emesso l'impugnata ordinanza con la quale disapplicato l'art. 6 D.L. 511/1988, ha respinto la domanda proposta dalla soc. (in quanto non CP_29 provati i pagamenti) e accolto le domande (alcune parzialmente) ritenendo non dovuto l'indicato pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica eseguito in favore di condannando Parte_1 quest'ultima alla restituzione e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Tribunale ha deciso sulla base delle seguenti considerazioni.
6 In via preliminare, ha respinto l'eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto non applicabile al caso di specie l'onere di comunicazione previsto all'art. 29 l. n. 428/1990, norma da riferirsi al solo fornitore o produttore, unico soggetto titolare dell'obbligo tributario, e non anche al consumatore finale, titolare del rapporto di fornitura di energia elettrica con di natura privatistica, autonomo rispetto a quello di Pt_1 natura tributaria.
Quanto al rischio di un ingiustificato arricchimento in favore della società ricorrente, il Tribunale ha:
- sottolineato che mirava a recuperare una somma Pt_1 precedentemente dedotta come costo di reddito d'impresa, conseguenza che, se fiscalmente rilevante, sarebbe stata oggetto di verifica dell'Ufficio finanziario competente;
- rilevato altresì che il TUIR contemplav a la possibilità di sottoporre a tassazione le sopravvenienze attive, ossia “…la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti
o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi…” (art. 88, comma 1, d.P.R. n. 917/1986).
- ricostruito il quadro normativo relativo all'addizionale alle accise oggetto della presente causa e l'intervento abrogativo dell'art. 6/2, d.l. n. 511/1988 con il d.l. n. 16/2012 per le
Regioni a statuto speciale espressamente indicava come finalità quella di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, par. 2, della direttiva n. 2008/118/CE del
Consiglio del 16/12/2008, concernente il regime generale delle accise.
7 Il Tribunale ha quindi evidenziato che la Corte di Cassazione, con orientamento costante dal 2019, nell'ambito di controversie tra consumatori finali e Controparte_31 in ordine al rimborso delle somme versate dai
[...] primi ai fornitori di energia elettrica, aveva statuito che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511/1988 doveva disapplicarsi per contrasto con l'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla Corte di giustizia della UE, in ragione della cogenza e degli effetti diretti delle medesime.
In particolare, in alcun modo erano state chiarite nella suddetta norma interna le specifiche finalità che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare, le quali invece erano destinate a semplici finalità di bilancio e, come tali, non in armonia con il diritto dell'Unione.
Pertanto, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva n. 2008/112/CE, secondo la Suprema Corte, in ossequio al principio pe r cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di
Giustizia della UE è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa, doveva disapplicarsi l'art. 6/2 d.l. n.
511/1988.
Il Giudice di prime cure ha ancora sottolineato che, sebbene la
Corte di Giustizia UE non si fosse mai direttamente pronunciata sulla normativa italiana oggetto del giudizio, comunque i
8 principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità erano del tutto condivisibili atteso che le fattispecie esaminate dal
Giudice europeo non presentavano rilevanti peculiarità e differenze rispetto al caso italiano.
La soc. nel contratto stipulato con le clienti (odierne Pt_1 convenute) aveva previsto il diritto di rivalsa nei loro confronti all'art. 2 delle Condizioni generali, nella parte in cui poneva a carico del cliente tutti gli oneri fiscali.
Infatti, ai sensi degli artt. 16 e 56 del TUA – il primo in via generale, il secondo in riferimento all'accisa sull'energia elettrica – il legislatore attribuisce al fornitore il diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali, che si esercita, in particolare, includendo gli importi versati dal fornitore di energia elettrica allo Stato nel prezzo di vendita applicato ai clienti (c.d. traslazione), meccanismo applicabile anche alle addizionali.
Pertanto, venuta meno la causa giustificativa della riv alsa esercitata dal fornitore , costituita dall'esistenza Pt_1 dell'obbligazione tributaria presupposta, i pagamenti eseguiti dalla ricorrente a tale titolo corrispondevano a indebiti ai sensi dell'art. 2033 c.c., disposizione applicabile anche alle ipotes i di indebito oggettivo sopravvenuto venuta meno, per qualsiasi ragione, la causa debendi.
Quanto alla natura accessoria o autonoma dell'addizionale rispetto all'accisa, secondo il Giudice di prime cure la giurisprudenza di legittimità era ormai consolida ta sul punto, ritenendola implicitamente imposta autonoma e come tale rientrante nel concetto di “altre imposte indirette” a cui,
9 pertanto, doveva applicarsi la normativa unionale, in particolare, la necessaria destinazione dell'imposta ad una finalità specifica.
Quanto, invece, agli effetti orizzontali delle direttive europee, il Tribunale sottolineava che invero il carattere indebito dei pagamenti eseguiti a favore di dalla cliente non derivava Pt_1 da un'illegittima attribuzione degli effetti orizzonta li alla direttiva n. 2008/118/CE.
Da un lato, il diritto della ricorrente a ripetere gli importi versati per la traslazione dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia effettuati e il correlato obbligo di di restituire Pt_1 tali somme non erano definiti e individuati dalla direttiva, bensì dal diritto nazionale che impone la ripetizione di dazioni prive di causa, ambito non disciplinato dal diritto dell'Unione; dall'altro lato, la disapplicazione dell'art. 6/ 2, d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva era imposta dall'effetto c.d. escludente collegato al primato del diritto dell'Unione, gli effetti negativi che derivavano da tale disapplicazione nei confronti di erano meramente indiretti o riflessi. Pt_1
Dunque, il Giudice di prime cure ha respinto sia la richiesta di sospensione del giudizio formulata da in attesa della Pt_1 pronuncia della Corte Costituzionale circa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 d.lgs. n. 504/1995 – non direttamente rilevante nella presente controversia – sia la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non sussistendo dubbi interpretativi rispetto alle questioni sollevate dalla convenuta.
10 In conclusione, fatta eccezione per il caso della soc. CP_29
le varie domande introdotte in causa con ricorso ex
[...] art. 702 bis c.p.c. venivano accolte una volta ritenuto sussistente e provato l'avvenuto pagamento del corrispettivo indebitamente percepito (somma chiesta in ripetizione) , in alcun casi parzialmente, trattandosi di cred ito prescritto come da eccezione sollevata in causa da . Pt_1
Le somme riconosciute in restituzione, dovevano essere poi maggiorate degli interessi legali a decorrere dall'atto stragiudiziale di costituzione in mora, attesa la buona fede dell'accipiens.
-
ha proposto l'odierno appello, impugnando la Parte_1 predetta ordinanza di cui ha chiesto la riforma per i seguenti motivi.
1) omessa motivazione e/o errata valutazione nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 29, l. n. 428/1990 in ordine alla eccepita inammissibilità del ricorso di primo grado: la disposizione aveva portata omnicomprensiva e doveva applicarsi a tutte le ipotesi di rimborso a prescindere dal tipo di azione, dunque, anche il consumatore risultava onerato di comunicare preventivamente all'Erario l'istanza di rimborso e non solo il fornitore. La società convenuta, in caso di condanna del fornitore, avrebbe potuto conseguire un ingiustificato arricchimento, in quanto il costo delle addizionali provinciali era dedotto dal consumatore finale dal reddito di impresa.
Proprio al fine di agevolare i relativi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'effettiva tassazione a titolo di
11 sopravvenienza, l'art. 29/4, l. n. 429/1990 prevedeva, in caso di richiesta di ripetizione di tributi ritenuti incompatibili con norme comunitarie, l'obbligo di comunicare l'istanza di rimborso anche agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, a pena di inammissibilità.
2) Omessa motivazione e/o errata valutazione in ordine a i contratti di fornitura prodotti già dal primo grado costituente legittimo titolo in base al quale il pagamento dell'addizionale provinciale era dovuto: L'appellante ha sostenuto di aver addebitato al proprio cliente le addizionali sulla base del contratto di fornitura stipulato, pienamente valido, legittimo e conforme alla legge allora vigente, in particolare l'art. 6 d.l. n.
511/1988.
Dunque, le somme in oggetto non erano certo state addebitate sine titulo, mancando così il carattere indebito del pagamento a fondamento della domanda ex art. 2033 c.c., richiedendo l'azione di ripetizione dell'indebito che il pagamento fosse avvenuto sine causa. Non risultava corretta nemmeno l'argomentazione secondo cui il venir meno della causa del versamento del prezzo doveva ravvisarsi nell'inc ompatibilità dell'art. 6 d.l. n. 511/1988 con la direttiva 2008/118/CE, atteso che in difetto di pronuncia in tal senso da parte della Corte di
Giustizia UE non era possibile procedere alla disapplicazione della norma italiana.
3) Violazione ed errata interpretazione degli artt. 2033 c.c., 6,
d.l. n. 511/1988 e 2, comma 1, direttiva n. 2008/118/ce, nonché dell'art. 288 tfue, in ordine all'erroneo riconoscimento di efficacia orizzontale delle direttive europee, negata dalla
12 Corte di Giustizia UE: L' appellante ha contestato le pronunce della Suprema Corte richiamate in materia in quanto contrastanti innanzitutto con l'art. 288 TFUE in base al quale la direttiva – non recepita dallo Stato membro – non è una fonte comunitaria avente efficacia diretta n ei confronti dei privati, ma unicamente verso gli Stati membri. Anche ammettendo l'esistenza del contrasto, tale limite all'efficacia delle direttive, quale uno dei principi cardine del diritto dell'Unione Europea, comportava che la disposizione comunitaria non avrebbe mai potuto mai prevalere in una causa tra privati. Infatti, la disapplicazione della normativa interna avrebbe comportato il riconoscimento di un obbligo aggiuntivo in capo a un privato, ossia l'obbligo in capo ad di Pt_1 restituire le somme. I casi richiamati dal Tribunale in motivazione dinanzi alla Corte di Giustizia UE, dove era stata riconosciuta l'applicabilità della direttiva non recepita travolgendo anche i diritti dei privati c.d. controinteressati, erano differenti rispetto alla presente controversia, in quanto sempre nell'ambito di liti instaurate contro l'autorità pubblica, dunque, rispetto a un rapporto “verticale”. Nel caso di specie, il rapporto con l'autorità tributaria – estranea al presente giudizio – era irrilevante, trattandosi di mera lite tra privati;
inoltre, il rapporto tributario era ormai chiuso, come anche dichiarato dall'Amministrazione doganale e dalle Province, soggetti destinatari del gettito dell'addizionale provinciale, secondo cui le sentenze rese in sede civil istica non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, la quale ritiene i suddetti rapporti tributari definiti a seguito dell'intervenuta decadenza biennale di cui all'art. 14, D.Lgs. n. 504/1995 dal diritto di
13 ripetere le addizionali da parte del fornitore . Pertanto, ammettere un'illegittima estensione degli effetti orizzontali della direttiva, secondo Parte appellante, avrebbe prodotto notevoli danni al fornitore che, come sopra chiarito dall'Amministrazione finanziaria, non potrebbe ottenere alcun rimborso dallo Stato finendo come l'unico soggetto incolpevole a subire gravi ed effettivi pregiudizi.
4) Violazione ed errata interpretazione degli artt. 52 e ss.,
d.lgs. n. 504/1995, dell'art. 6, d.l. n. 511/1988 e dell'art. 2, comma 1, direttiva n. 2008/118/CE, in ordine al riconoscimento della incompatibilità tra la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale e le norme europee : Parte appellante ha sostenuto che il Tribunale avesse errato in merito alla natura autonoma dell'addizionale quale impost a indiretta –
e come tale incompatibile con la direttiva – avendo ritenuto che implicitamente la Suprema Corte aveva riconosciuto l'addizionale come “altra imposta indiretta”. Al contrario,
l'addizionale doveva considerarsi un mero inasprimento delle accise sull'energia elettrica, una loro componente accessoria, pertanto, non era necessario che le stesse perseguissero una specifica finalità come richiesto dalla normativa comunitaria.
Ne conseguiva la conformità della disciplina nazionale con quella comunitaria, su cui, peraltro, il Giudice europeo non si era mai pronunciato, né la Commissione Europea aveva mai preso provvedimenti in merito.
5) Sulla richiesta di rimessione della questione alla Corte di
Giustizia e/o di rinvio o sospensione in attesa della d ecisione della Corte costituzionale: Parte appellante ha reiterato la richiesta di sospensione della causa per rimettere le seguenti
14 questioni alla Corte di Giustizia UE: se davvero l'addizionale provinciale fosse un' “altra imposta” incompatibile con la
Direttiva, come aveva sostenuto la Cassazione in alcuni precedenti richiamando giurisprudenza comunitaria riferita a casi diversi dall'Italia, ovvero se si trattasse di una mera componente dell'accisa, come tale non soggetta al vincolo della
“finalità specifica” previsto dalla direttiva;
se detta incompatibilità, ove effettivamente accertata dal Giudice europeo, potesse essere fatta valere nei confronti del fornitore di energia elettrica in un giudizio tra privati e con effetti retroattivi rispetto alla eventuale declaratoria di incompatibilità, comportando in capo ai fornitori degli obblighi restitutori molto gravosi dal punto di vista finanziario, nonostante quanto affermato dalla pacifica giurisprudenza eurocomunitaria circa l'assenza di effetti orizzontal i delle direttive e la possibilità da parte della Corte di limitare gli effetti retroattivi delle pronunce di declaratoria di incompatibilità. Chiedeva altresì la sospensione o il differimento del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale avente ad oggetto il rimborso delle addizionali provinciali sollevata dal Collegio arbitrale di
Vicenza, causa n. R.G. 102/2021, in attesa di trattazione.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo anche che fosse disposta la restituzione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata.
-
Si sono costituite in giudizio le società convenute (ad eccezione della che aveva visto respinte le sue domande) CP_29
15 che hanno resistito all'appello di cui hanno chiesto la reiezione in quanto infondato in fatto e in diritto, ritenendo corretta la motivazione della sentenza impugnata.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appellante, in conclusionale, allegava la s opravvenuta pronuncia della Corte di Giustizia UE relativa alla disapplicazione della normativa italiana per contrasto con quella unionale (sent. emessa in data 11/04/2024, causa C -
316/2022).
-
La Corte ritiene che l'appello debba essere respinto, così com e anche gli altri proposti da nelle altre cause Parte_1 pendenti (num. RG 28-22; 1506-22; 1508-22; 1509-22; 1510-
22; ecc.) sulla base delle seguenti considerazioni.
I. Questioni preliminari.
Deve innanzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata da Parte appellante con il primo motivo di appello.
La convenuta non era gravata da alcun onere rispetto alla preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate ex art. 29 della legge n. 428/1990, non essendo parte del rapporto tributario, bensì parte del solo rapporto civilistico con Parte appellante, non potendo, quindi, vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Erario.
16 Questo perché, come chiarito dalla Suprema Corte, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 504/1995, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” Contr (d'ora in poi solo “ ”), obbligato al pagamento delle addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore ed il rapporto tra fornitore ed è distinto ed Pt_3 autonomo rispetto a quello, di natura prettamente civilistica, che intercorre tra il consumatore finale ed il fornitore (v. ex multis, Cass. 15198/2019; Cass. 27101/2019; Cass.
22343/2020; Cass. 16142/2020; Cass. 10691/2020).
II - Il merito.
L'appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto. Per maggior chiarezza espositiva appare opportuno trattare congiuntamente i motivi di appello in ragione della stretta connessione tra loro.
Il quadro normativo. Va premessa una necessaria ricostruzione della normativa di riferimento, l'art. 6 d.l. n. 511/1988 ha istituito un'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore di Comuni, Province o Erario, obbligando i fornitori al versamento della suddetta con diritto di rivalsa a norma dell'art. 56 TUA.
Tale disciplina nazionale è stata più volte oggetto di integrazione derivante dalla normativa eurounitaria, in particolare con la direttiva 92/12/CEE che aveva previsto, anche per l'energia elettrica grazie all'estensione di cui alla direttiva 2003/96/CE, la sottoposizione di determinati prodotti ad altre imposizioni indirette aventi final ità specifiche.
17 La direttiva 2003/96/CE – che sottoponeva anche l'energia elettrica all'accisa armonizzata – è stata recepita dal legislatore italiano con il d.lgs. n. 26/2007, il cui art. 5 sostituiva il precedente art. 6 del d.l. n. 511/1988 istituendo le addizionali alle accise, che “…sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica…”.
In seguito, interveniva la direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis ai fatti di causa, che statuiva all'art. 1/2:
“…Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni…”; di seguito all'art. 48:
“…Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio
2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° aprile 2010…”. La direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 48/2010 che in alcun modo interveniva sul suddetto art. 6 d.l. n. 511/1988, abrogato solo a decorrere dall'anno 2012 (nelle Regioni a statuto ordinario con il d.lgs. n. 23/20111 e d.lgs. n. 68/2011, nelle Regioni a statuto speciale con il d.l. n. 16/2012).
In tale contesto, si inserisce l'azione di ripetizione di inde bito formulata rispetto a quanto versato a titolo di addizionale nel periodo precedente l'abrogazione della normativa nazionale, ma successivo allo scadere del termine per il corretto recepimento della direttiva 2008/118/CE.
18 Il contrasto tra norme e la natura dell'addizionale. Deve innanzitutto rilevarsi che non è oggetto di controversia l'avvenuto pagamento da parte della convenuta della somma indicata nell'atto introduttivo del giudizio, eseguita nel periodo di interesse a titolo di addizionale all'accis a sull'energia elettrica per il diritto di rivalsa esercitato da . Pt_1
Ciò posto, deve altresì premettersi che sulla questione oggetto della presente controversia questa Corte si è già pronunciata
(v. Corte d'Appello di Firenze sentenza n. 1148/2024 del
26.06.2024, sentenza n. 1211/2024 del 04.07.2024), condividendo l'orientamento della Suprema Corte che ha riconosciuto l'inapplicabilità della normativa di cui all'art. 6 del d.l. n. 511/1988 in materia di addizionale sull'accisa perché in contrasto con la direttiva 2008/118/CE, riconoscendo al fornitore (nel caso di specie ) il diritto al rimborso di Pt_1 quanto indebitamente versato all'Erario, quale unico legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria (v. ex multis, Cass.
15198/2019; Cass. 27101/2019; Cass. 22343/2020; Cass.
16142/2020; Cass. 10691/2020).
Ciò in quanto “…né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto
11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma
2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio…” (cfr. Cass.
10691/2020).
19 Dopotutto, prima delle sopra richiamate pronunce della
Cassazione, lo stesso legislatore ha ravvisato il contrasto della normativa nazionale con il diritto comunitario precisando all'art. 4/10 del d.l. n. 16/2012: “…A decorrere dal 1° aprile
2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è abrogato…”
Inoltre, contrariamente a quanto affermato da Parte appellante, correttamente il Giudice di prime cure qualificava l'addizionale come imposta autonoma e non accessoria all'accisa e, come tale, integrante il concetto di “altre imposte indirette” sull'energia elettrica, per la cui legittimità ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre la sussistenza di entrambi i requisiti di derivazione comunitaria: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (CGUE 24 febbraio 2000, in causa C -
434/97, Commissione/Francia, punto 19; CGUE 9 marzo 2000, in causa C-437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; CGUE 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes _lordi Besora, punto 23).
Come chiarito dalla Suprema Corte, in ragione della ricostruzione normativa della materia oggetto di controversia,
20 deve evincersi che: “…con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso (periodo giugno 2010 - dicembre 2011), che: a) le stesse sono previste come dovute dall'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, in attuazione della disciplina unionale, trovando legittimità nell'art. 3, § 2, della direttiva n.
92/12/CEE e, quindi, nell'art. 1, § 2, della direttiva n.
2008/118/CE; b) è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono qualcosa di diverso dalle accise, che possono essere aggiunte alle stesse nel rispetto di condizioni predeterminate…”, atteso che “…L'art. 3, § 2, della direttiva n.
92/12/CEE afferma che: «I prodotti di cui al paragrafo 1», tra
i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta».
2.1.1. Tale disposizione è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, § 2, della direttiva n. 2008/118/CE, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio, per la quale: «Gli Sta ti membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche…” (Cass. civ. sez. V, sent. n.
27101/2019, 23/10/2109).
Le sopra indicate pronunce della Suprema Corte sono intervenute nell'ambito di un rapporto prettamente tributario, dal quale esula quello oggi in esame, di natura privatistica, intercorrente tra fornitore e consumatore finale.
21 Pertanto, posto che , in qualità di fornitore, in esito alla Pt_1 riconosciuta inapplicabilità della disciplina del l'addizionale per i consumi di energia elettrica per contrasto con la direttiva
2008/118/CE, ha legittimazione attiva per richiedere il rimborso di quanto versato a tale titolo all'Erario, deve ora verificarsi se il consumatore finale su cui sono state tra slate, in virtù di un fenomeno prettamente economico, quale componente del prezzo, le addizionali in questione, abbia o meno a sua volta diritto di chiederne la ripetizione a titolo di indebito al proprio fornitore.
L'azione di indebito del consumatore. Ancora la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “…Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989
(applicabile ratione temporis), alla medesim a stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazi one finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela: a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione d ell'indebito; b) nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore
e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 20 08/118/CE della norma interna in tema di accise -, può eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria;
c) può
22 eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per man cato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione
Europea…” (Cass. civ., sez. V, ord. n. 31609/2022,
25/10/2022).
La questione, seppur esaminata dalla Suprema Corte in via incidentale, sotto il profilo del difetto di legittimazione del consumatore finale a chiedere il rimborso all'Erario, potendo egli disporre dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore o dell'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva 2008/118/CE, orienta senz'altro questa
Corte territoriale a ritenere che il consumatore finale effettivamente disponga dell'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore.
Ciò salvo il caso, di natura eccezionale, in cui il consumatore finale sia ammesso a richiederne il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria in ipotesi di impossibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito verso il fornitore o di eccessiva difficoltà all'azione medesima, situazioni queste c he non ricorrono nel caso di specie.
Ciò in applicazione dei principi enunciati dalla CGUE (sentenza del 20.10.2011, nella causa C -94/10), secondo cui: “…le norme del diritto dell'Unione devono essere interpretate nel senso che uno Stato membro può opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente su cui essa è stata ripercossa, poiché non è stato detto acquirente
a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo possa,
23 sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo, e purché il rimborso da parte di quest'ultimo dell'imposta indebitamente riscossa non sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile…”
La possibilità per il consumatore finale di agire per la ripetizione dell'indebito nei confronti del proprio fornitore è stata di nuovo confermata in un'altra pronuncia della Suprema
Corte in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto oggetto di causa: “…se sia consentito al giudice, in una controversia tra privati, disapplicare la norma nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica
(art. 6, comma 2, del decreto – legge n. 511 del 1988) mantenuta in vigore dal 1° gennaio 2010 fino all'abrogazione
(decorrente dal 1° gennaio 2012) nonostante il contrasto con la sopravvenuta direttiva 2008/118/CE…”
La Prima Presidente della Suprema Corte, richiamati precedenti specifici e, in particolare, la citata ordinanza 31609/2022, ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di novità, giacché: “…la Corte ha precisato che il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito …La tutela – ha sottolineato la Corte, affrontando la questione alla luce dell'efficacia diretta solo verticale della direttiva – è comunque garantita (anche, ma non solo, in caso di carenza dei presupposti di eccezionalità che legittimerebbero l'azione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) con possibilità di esercitare l'azione nei confronti
24 dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione europea…” (Cass. civ., SS.UU., decreto presidenziale n. 12502/2023, 10/05/2023).
Alla luce di tale consolidato orientamento e nel rispetto del principio unionale di effettività, devono ritenersi riconosciute al consumatore finale tre diverse forme di tutela: l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, la richiesta di rimborso nei confronti dell'Erario quando l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore sia impossibile o grandemente difficoltosa (ipotesi, quest'ultima, non ricorrente nel caso di specie) e, infine, l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato per tardivo adeguamento della norma interna alla direttiva 2008/118/CE.
Infatti, da un lato deve ribadirsi che il consumatore fina le non può invocare nel giudizio contro il fornitore la disapplicazione della norma di diritto interno, non essendo ammissibile l'efficacia orizzontale tra privati della citata direttiva, come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'ar t. 288
TFUE (cfr. CGUE 7 agosto 2018, causa C -122/17, Smith, punti
42 – 45 e giurisprudenza ivi richiamata punto 49); dall'altro lato ciò non esclude la possibilità che il consumatore finale possa esperire l'azione di ripetizione dell'indebito nei confront i del proprio fornitore, una volta dimostrato il pagamento dell'addizionale provinciale sull'imposta dei consumi. In base all'art. 53/1, lett. a) TUA, gli obbligati al pagamento dell'accisa sono, tra gli altri: “…i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali…”; mentre ai sensi dell'art. 16/3 TUA: “…i crediti vantati dai soggetti passivi
25 dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto a tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa…”.
L'art. 56 TUA precisa, altresì, che le società fornitrici: “…hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali…” e ai sensi dell'art. 14
TUA: “…l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata…”, ma il rimborso, per le considerazioni che precedono, può essere richiesto solo dal fornitore quale unico soggetto passivo dell'imposta, in ragione dell'autonomia dei rapporti di imposta e di rivalsa, benché siano i medesimi tra loro collegati.
Da ciò si ricava che il consumatore finale non può chiedere il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa all'Erario, non rivestendo la qualità di soggetto passivo dell'imposta, ma può esperire sul piano civilistico l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore, poiché essendo venuto meno, nei rapporti tra il fornitore e l'Erario, il titolo della rivalsa, il pagamento dell'addizionale, traslata sul consumatore finale in base al contratto di fornitura, è divenuta priva di causa giuridica.
Non si tratta, quindi, di predicare la possibilità di disapplicare la norma interna per contrarietà alla direttiva comunitaria nei rapporti tra privati (stante l'efficacia solo verticale della direttiva comunitaria, in base ad un principio dal quale, peraltro, questa Corte non intende discostarsi), quanto piuttosto di prendere atto, nel rispetto del principio unionale dell'effettività della tutela, del venir meno del titolo della rivalsa – come mero riflesso dell'applicazione del diritto comunitario nel rapporto tributario presupposto – e della concomitante legittimazione esclusiva di a chiedere ed Pt_1
26 ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica all'Erario.
Conclusioni. Quanto fino ad ora esposto non si pone peraltro in contrasto con i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza emessa in data 11.4.2024 (causa C -316/22) sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como proprio in ordine alla disapplicabilità della normativa interna di cui all'art. 6 d.l. n. 511/1988 per contrasto con la direttiva
2008/118/CE e sul potere spettante al consumatore finale per ottenere il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Come recentemente rilevato dalla Corte d'Appello di Milano
(sent. n. 1628/2024, 05.06.2024), il Giudice europeo si è limitato a pronunciarsi rispetto al caso italiano riaffermando l'ormai consolidato principio di inefficacia diretta della direttiva comunitaria nei rapporti tra privati: “…l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta
a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati…”
Come già sopra evidenziato, questa Corte non intende mettere in discussione tale principio, ravvisandosi il riconoscimento dell'indebito in un diverso presupposto, ossia nel
27 disconoscimento del diritto in capo al fornitore di ribaltare sul cliente finale il costo corrispondente ad un'imposta non dovuta rispetto al rapporto 'verticale' con lo Stato.
Dalla motivazione della sentenza della Corte di Giustizia UE si evince che principio inderogabile è che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto comunitario.
Rispetto al caso di specie, in cui è il consumatore finale ad aver sopportato l'onere dell'imposta e non il so ggetto passivo di imposta, la Corte di Giustizia UE ha affermato che: “…in questa situazione occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori
e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare. Precisato ciò, occorre ricordare che, conformemente a una consolidata giurisprudenza, in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico
(v., per analogia, sentenza del 15 marzo 2007,Reemtsma
Cigarettenfabriken, C‑35/05, EU:C:2007:167, punto 37),
28 restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività (v., in tal senso, sentenze del 17 giugno 2004,Recheio – Cash & Carry, C‑30/02, EU:C:2004:373, punto 17, e del 6 ottobre 2005, MyTravel,C‑291/03,
EU:C:2005:591, punto 17)…”
Emerge, pertanto, la piena ammissibilità del rimedio qui adottato dell'azione di ripetizione dell'indebito avente ad oggetto quanto pagato per rivalsa da parte del consumatore finale verso il soggetto passivo dell'imposta, al fine di neutralizzare gli effetti della pretesa impositiva d i cui all'art. 6
d.l. n. 511/1988 nel rispetto dei principi unionali di equivalenza ed effettività, attesa anche la possibilità per di chiedere Pt_1
a sua volta il rimborso dell'addizionale ai sensi dell'art. 14/4
TUA: “…Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, en tro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme…”.
III - Le restanti questioni.
Deve respingersi la reiterata richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, attesa la sopravvenuta sentenza dell'11.4.2024 di cui sopra (causa C-316/2022) con cui il
Giudice europeo si è già pronunciato sulla normativa italiana contrastante con la direttiva europea.
Deve altresì respingersi la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale di
29 cui al procedimento n. 102/2021, in quanto non rilevante rispetto al rapporto civilistico tra con sumatore finale e fornitore, oggetto del caso di specie, riguardando la questione di legittimità l'autonomo rapporto tributario per quanto previsto dall'art. 14/4 TUA, dunque, come tale non rientrante nelle ipotesi di sospensione del processo. Il rigetto d ell'appello per le ragioni sopra esposte assorbe ogni altra questione incompatibile.
IV - Spese di lite.
La presenza di un frammentario panorama giurisprudenziale di merito e la mancanza, ante causam, di certi precedenti di legittimità in punto di rapporto privatistico di fornitura di energia elettrica, inducono questa Corte a ravvisare i presupposti di cui all'art. 92/2 c.p.c., come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma, deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 1 quater e, pertanto, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla presente causa di appello proposta da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso l'impugnata ordinanza ex
30 art. 702-ter c.p.c. emessa inter partes da parte del Tribunale di Prato, così provvede:
1) RESPINGE l'appello, confermando integralmente l'ordinanza impugnata;
2) COMPENSA tra le Parti le spese del giudizio;
3) DA' atto che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13/1 quater DPR n. 115/2002 in materia di spese di giustizia;
4) Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai s ensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
-
Firenze, 1.10.2024
Il Presidente relat. estens.
Giovanni Sgambati
31