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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/05/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 251/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe De Falco, elettivamente domiciliato in Piacenza, Corso G. Garibaldi n. 64, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P.I va , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 22.04.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 23.04.2024, ha convenuto in giudizio l' opponendosi all'avviso bonario di Parte_1 CP_1 pagamento n. 610021285386LS202403, notificato in data 26.03.2024, all'avviso di addebito n.
38520230000615790000 e alle cartelle di pagamento n. 38520180001294177000, n.
38520190000421778000, n. 38520190001102908000, n. 38520210000501202000, n.
385202200000575173000, n. 38520220001213136000 e n. 38520230000615790000, di cui chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva. Instava, in particolare, affinché fosse accertato e dichiarato che lo stesso non era tenuto al versamento di contributi presso la Gestione
Commercianti per il periodo 2017/2023 stante la sua estraneità alla “società LAP Service s.r.l. (oggi
GSA s.r.l.)”, in quanto “vittima di truffa”.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale, in via CP_1 preliminare, eccepiva: la carenza di interesse ad agire del ricorrente con riguardo alle “altre poste debitorie (rispetto all'avviso bonario), riferite al periodo 2018 – 2022”, in assenza di qualsivoglia atto esecutivo;
l'inammissibilità del ricorso per tardività (in quanto l'opposizione era stata proposta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999). Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. A riguardo, sosteneva che: il contribuente era stato iscritto alla
Gestione Commercianti per la società GSA S.r.l., esercente attività di consulenza alle imprese, di cui risultava socio unico dal mese di febbraio 2017; l'iscrizione era avvenuta, come da normativa, a seguito acquisizione di flusso Comunica privo di quadro AC.
1.2) Con ordinanza del 19.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.07.2024, il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Con successiva ordinanza del 10.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025, rilevato che, con nota difensiva depositata in data 04.03.2025, parte resistente aveva dato atto che, essendo pervenuto riscontro, dal
Registro Imprese, alla richiesta di chiarimenti che l'Ufficio amministrativo competente dell'Istituto
Previdenziale aveva inviato a mezzo PEC, quest'ultimo aveva aperto il procedimento di autotutela con riguardo alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti con decorrenza dal 13.12.2017, rinviava al fine di permettere la definizione di tale procedimento. All'udienza del 22.05.2025, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa come da sentenza depositata telematicamente.
2/4 2) Ritiene il Giudice che, a seguito dell'annullamento, in autotutela, da parte dell' , dell'iscrizione CP_1
del ricorrente alla Gestione Commercianti, con conseguente sgravio contributivo, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che, a seguito dell'avvenuto accoglimento, da parte dell' , della domanda oggetto del presente giudizio, nessun interesse attuale e concreto può CP_1
riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni
3/4 originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, considerato che parte resistente (la quale ha chiarito che l'iscrizione de qua era stata determinata da incongruenze risultanti dal Registro Imprese e la cancellazione e lo sgravio erano stati possibili in seguito ai successivi chiarimenti dallo stesso forniti), è pervenuta celermente ad una revisione della decisione assunta in prima battuta, evitando il compiersi di ulteriore attività processuale, appare equo e congruo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite (decisione, cui, peraltro nulla ha opposto parte ricorrente nella nota depositata in data 22.05.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da con il presente giudizio;
Parte_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 23.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 251/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe De Falco, elettivamente domiciliato in Piacenza, Corso G. Garibaldi n. 64, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
– (c.f. – P.I va , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell' ; CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 22.04.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 23.04.2024, ha convenuto in giudizio l' opponendosi all'avviso bonario di Parte_1 CP_1 pagamento n. 610021285386LS202403, notificato in data 26.03.2024, all'avviso di addebito n.
38520230000615790000 e alle cartelle di pagamento n. 38520180001294177000, n.
38520190000421778000, n. 38520190001102908000, n. 38520210000501202000, n.
385202200000575173000, n. 38520220001213136000 e n. 38520230000615790000, di cui chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva. Instava, in particolare, affinché fosse accertato e dichiarato che lo stesso non era tenuto al versamento di contributi presso la Gestione
Commercianti per il periodo 2017/2023 stante la sua estraneità alla “società LAP Service s.r.l. (oggi
GSA s.r.l.)”, in quanto “vittima di truffa”.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale, in via CP_1 preliminare, eccepiva: la carenza di interesse ad agire del ricorrente con riguardo alle “altre poste debitorie (rispetto all'avviso bonario), riferite al periodo 2018 – 2022”, in assenza di qualsivoglia atto esecutivo;
l'inammissibilità del ricorso per tardività (in quanto l'opposizione era stata proposta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999). Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. A riguardo, sosteneva che: il contribuente era stato iscritto alla
Gestione Commercianti per la società GSA S.r.l., esercente attività di consulenza alle imprese, di cui risultava socio unico dal mese di febbraio 2017; l'iscrizione era avvenuta, come da normativa, a seguito acquisizione di flusso Comunica privo di quadro AC.
1.2) Con ordinanza del 19.07.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
18.07.2024, il G.I. disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli opposti e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione. Con successiva ordinanza del 10.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.03.2025, rilevato che, con nota difensiva depositata in data 04.03.2025, parte resistente aveva dato atto che, essendo pervenuto riscontro, dal
Registro Imprese, alla richiesta di chiarimenti che l'Ufficio amministrativo competente dell'Istituto
Previdenziale aveva inviato a mezzo PEC, quest'ultimo aveva aperto il procedimento di autotutela con riguardo alla cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti con decorrenza dal 13.12.2017, rinviava al fine di permettere la definizione di tale procedimento. All'udienza del 22.05.2025, trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa come da sentenza depositata telematicamente.
2/4 2) Ritiene il Giudice che, a seguito dell'annullamento, in autotutela, da parte dell' , dell'iscrizione CP_1
del ricorrente alla Gestione Commercianti, con conseguente sgravio contributivo, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda proposta.
Com'è noto, l'art. 100 c.p.c. prevede che, per proporre una domanda in sede giurisdizionale, è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, si deve rilevare che, a seguito dell'avvenuto accoglimento, da parte dell' , della domanda oggetto del presente giudizio, nessun interesse attuale e concreto può CP_1
riconoscersi in capo alla parte ricorrente, la quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile, giuridicamente apprezzabile.
Deve, allora, ritenersi sussistere una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass., n. 23289/2007 e n. 2567/2007:
“La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza
l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto”). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass., n. 4034/2007, n. 6909/2009; n. 10553/2009:
“La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni
3/4 originarie nel giudizio, perché, altrimenti, non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese”).
Deve, quindi, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
3) Tanto premesso, deve osservarsi come la cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal dovere di provvedere sulle spese del giudizio, dovendosi valutare, al riguardo, se sussistono i presupposti per la totale o parziale compensazione, ovvero se le stesse debbano essere imputate ad una delle parti in ragione del comportamento adottato in sede giudiziale e/o stragiudiziale, nonché in ragione del merito della causa (c.d. soccombenza virtuale).
Ebbene, nel caso di specie, considerato che parte resistente (la quale ha chiarito che l'iscrizione de qua era stata determinata da incongruenze risultanti dal Registro Imprese e la cancellazione e lo sgravio erano stati possibili in seguito ai successivi chiarimenti dallo stesso forniti), è pervenuta celermente ad una revisione della decisione assunta in prima battuta, evitando il compiersi di ulteriore attività processuale, appare equo e congruo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite (decisione, cui, peraltro nulla ha opposto parte ricorrente nella nota depositata in data 22.05.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da con il presente giudizio;
Parte_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 23.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
4/4