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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/09/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 230/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CARMELITA COSENTINO del foro di Perugia e dell'avv. SARA
CAPPELLO del foro di Padova, elettivamente domiciliata presso i difensori come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTORE OPPONENTE contro
P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore speciale Dott. giusta procura del 16/01/2023, a rogito del CP_2
Notaio di Padova, rep. 50374, racc. 21909, registrato a Padova il 17/01/2023 al n. 1349 Persona_1
S. serie 1T, rappresentata dalla con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_3
CURTI e dell'avv. ANTONELLO VENEZIANO del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per l'opponente : Parte_1
Voglia l'Onorevole Tribunale adito previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa contraria istanza disattesa in via istruttoria e incidentale: accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per i requisiti formali di certezza della legittimità del presunto credito da parte dell'intimante; per l'effetto condannare la società opposta al pagamento di spese, funzioni e onorari per il presente giudizio.
Per l'opposta Controparte_1
In via preliminare, dichiarare improcedibile la opposizione odierna per tardività della iscrizione a ruolo avvenuta successivamente al termine perentorio di cui 165 c.p.c.;
Ancora via preliminare, concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione infondata e, comunque, non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
In via principale nel merito, rigettare l'opposizione e le domande con la stessa proposte nei confronti della Banca opposta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento e/o revoca e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente, al pagamento della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori fino al saldo effettivo.
In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore della delle spese di giudizio e del CP_4
procedimento monitorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2709/2023, emesso in Parte_1
data 20.10.2023 dal Tribunale di Verona, con il quale le era stato ingiunto di corrispondere a favore di cessionaria del credito, la somma di €23.192,03 – oltre interessi legali e spese Controparte_1 liquidate in €145,50 e in €567,00 per accessori di legge;
importo allegatamente dovuto alla ricorrente quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 2220367, sottoscritto in data 21.09.2021 dalla sig.ra con Volkswagen Bank G.M.B.H. Parte_1
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, la carenza di Parte_1
legittimazione attiva in capo alla ricorrente per difetto della prova della titolarità del preteso credito;
ha sostenuto l'opponente che, trattandosi di cessione di crediti in blocco, ai fini della prova della legittimazione non fosse sufficiente l'allegazione dello stralcio della pubblicazione dell'avviso di pagina 2 di 6 cessione nella Gazzetta Ufficiale e che difettassero, nel caso in esame, specifiche indicazioni atte a provare l'avvenuta cessione del credito.
In via subordinata, ha eccepito l'avvenuta prescrizione del credito azionato assumendo che non fosse stato inviato alcun valido atto di interruzione della prescrizione.
Ha chiesto pertanto di accertare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, con rifusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità Controparte_1 dell'opposizione per iscrizione tardiva, in violazione del termine perentorio di cui all'art. 165 c.p.c.
Parte opposta ha poi contestato integralmente quanto dedotto in fatto e in diritto dall'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione e formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in oggetto.
Con ordinanza del 25.06.2024 il Giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa viene quindi ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Innanzitutto, a conferma dell'ordinanza pronunciata in data 25.06.2024, va ribadita la tempestività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165 co. 1 c.p.c., dettata dall'art. 2 della l. n. 218 del 2011, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, comma 1, c.p.c. (v: Cass. civ.,
27/10/2016, n. 21738).
Nella specie, pertanto, tenuto conto che la prima udienza era stata indicata in citazione per il 17 maggio
2024 e che l'opposizione è stata notificata in data 14.12.2023 (v: doc. relata di notifica e attestazione di parte opponente) ed iscritta a ruolo in data 22.12.2023, l'iscrizione deve dirsi tempestiva.
Può dunque procedersi al vaglio in via preliminare dell'eccezione di parte opponente di carenza di legittimazione attiva e/o titolarità all'azione che, ribadita anche sul punto l'ordinanza del 25.06.2024, dev'essere disattesa per quanto si dirà di seguito.
Premesso, al riguardo, che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e si differenzia dalla titolarità del diritto ad agire, ossia dalla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene invece al merito della causa (cfr: Cass. Civ., S. U., 16/02/2016 n. 2951), non può nella specie dubitarsi della pagina 3 di 6 legittimazione ad agire di parte opposta, avendo essa agito in sede monitoria affermandosi titolare del credito azionato.
Quanto all'effettiva titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio, va osservato innanzitutto che la cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario e che l'accettazione o la notifica della cessione non incidono sulla vicenda circolatoria;
l'effetto traslativo si produce, dunque, indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto (v: Cass. Civ.,
28093/2021).
Ogni qual volta il debitore contesti la titolarità del credito in capo al cessionario, spetta a quest'ultimo fornire la prova in giudizio del negozio di cessione e dell'inclusione del credito tra quelli oggetto dell'operazione di cessione.
Nella specie, a fronte della documentazione depositata in atti, parte opposta risulta titolare del credito azionato in sede monitoria.
La cessionaria ha infatti dimesso in giudizio, sin dalla fase monitoria, la comunicazione di cessione del contratto ed ha poi depositato, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., la copia del contratto di cessione con allegato l'elenco dei crediti ceduti, fra i quali si rinviene quello della odierna opponente
(v: pag. 15 dell'elenco di cui al doc. B) opposta - rif. Pratica 2220367, corrispondente al numero progressivo del contratto di finanziamento, al numero di contratto indicato nella scheda di conto ex art. 50 TUB e nella comunicazione di decadenza dal beneficio del termine – di cui ai docc. nn. 1, 2 e 3 fasc. monitorio).
Oltretutto, l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco è ulteriormente corroborata dalla produzione del contratto di finanziamento nel procedimento monitorio, il cui possesso da parte dell'odierna opposta non troverebbe giustificazione se non in forza dell'avvenuta cessione del credito con relativa documentazione.
A fronte di quanto sopra risulta dunque del tutto irrilevante l'allegata circostanza (comunque indimostrata in giudizio) secondo la quale l'opponente sarebbe stata contattata dall'originaria creditrice per la rinegoziazione del prestito, posto che, a norma dell'art. 1264 c.c., una volta notificata la cessione al debitore ceduto, questi si libera unicamente pagando al cessionario (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
16/01/2025, n. 1027).
Deve dirsi parimenti infondata l'eccezione di parte opponente di prescrizione del credito azionato.
Premesso, innanzitutto, che per la richiesta di pagamento del saldo debitore vige, ex art. 2946 c.c., il termine decennale di ordinaria prescrizione, la prescrizione non può nella specie nemmeno pagina 4 di 6 astrattamente configurarsi, ove si consideri che parte opponente, a fronte di un contratto stipulato in data 21.09.2021, risulta aver ricevuto la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con diffida al pagamento dell'importo dovuto con missiva in data 30.05.2022 (v: doc. 3 fascicolo monitorio) incontestatamente notificata all'odierna opponente, come da prova di consegna allegata da parte opponente in seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. (v: doc. A).
Risulta poi prodotta in giudizio dalla stessa opponente la comunicazione, datata 21.01.2023, con la quale parte opposta ha informato la dell'avvenuta cessione - a proprio favore - del credito Parte_1
pecuniario, indicandone il complessivo ammontare, invitando controparte a provvedere al versamento dell'importo dovuto entro 15 giorni dal ricevimento della missiva ed avvertendo che in caso di omesso pagamento sarebbero state intraprese azioni per la tutela del proprio credito (v: doc. 2 opp.te).
Ad ogni buon conto va rilevato come assuma rilievo ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale anche la notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Vanno da ultimo prese in esame le prospettazioni svolte dalla difesa della parte opponente nelle note conclusive depositate in data 05 maggio 2025.
Orbene, premesso che la non ha in alcun modo contestato l'avvenuta conclusione del Parte_1
contratto di finanziamento su cui si fonda la pretesa azionata in sede monitoria, né la consegna integrale della documentazione indicata nel contratto stesso e che nemmeno ha contestato la quantificazione del credito e il mancato pagamento dell'importo dovuto, va osservato come le ulteriori argomentazioni tese ad introdurre tardivamente profili di nullità si appalesino del tutto generiche, non avendo la difesa della (che, assistita da difesa tecnica, ben avrebbe potuto tempestivamente far Pt_1
valere ritenute nullità di protezione) indicato alcuna clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 Codice del
Consumo che abbia assunto rilievo ai fini della pretesa creditoria.
In ragione di quanto sopra l'opposizione deve quindi essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'opposizione svolta da parte opponente avverso l'opposto decreto ingiuntivo n. Parte_1
2709/2023 emesso dal Tribunale di Verona in data 20.10.2023, che integralmente conferma pagina 5 di 6 CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1 [...]
spese che liquida in €5.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA CP_1
come per legge.
Verona, 18.09.2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 230/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. CARMELITA COSENTINO del foro di Perugia e dell'avv. SARA
CAPPELLO del foro di Padova, elettivamente domiciliata presso i difensori come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
ATTORE OPPONENTE contro
P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore speciale Dott. giusta procura del 16/01/2023, a rogito del CP_2
Notaio di Padova, rep. 50374, racc. 21909, registrato a Padova il 17/01/2023 al n. 1349 Persona_1
S. serie 1T, rappresentata dalla con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Controparte_3
CURTI e dell'avv. ANTONELLO VENEZIANO del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per l'opponente : Parte_1
Voglia l'Onorevole Tribunale adito previa ogni utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa contraria istanza disattesa in via istruttoria e incidentale: accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per i requisiti formali di certezza della legittimità del presunto credito da parte dell'intimante; per l'effetto condannare la società opposta al pagamento di spese, funzioni e onorari per il presente giudizio.
Per l'opposta Controparte_1
In via preliminare, dichiarare improcedibile la opposizione odierna per tardività della iscrizione a ruolo avvenuta successivamente al termine perentorio di cui 165 c.p.c.;
Ancora via preliminare, concedere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, essendo l'opposizione infondata e, comunque, non fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
In via principale nel merito, rigettare l'opposizione e le domande con la stessa proposte nei confronti della Banca opposta, siccome inammissibili e/o infondate sia in fatto sia in diritto, oltre che assolutamente non provate, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento e/o revoca e/o declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente, al pagamento della somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori fino al saldo effettivo.
In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore della delle spese di giudizio e del CP_4
procedimento monitorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2709/2023, emesso in Parte_1
data 20.10.2023 dal Tribunale di Verona, con il quale le era stato ingiunto di corrispondere a favore di cessionaria del credito, la somma di €23.192,03 – oltre interessi legali e spese Controparte_1 liquidate in €145,50 e in €567,00 per accessori di legge;
importo allegatamente dovuto alla ricorrente quale saldo debitore del contratto di finanziamento n. 2220367, sottoscritto in data 21.09.2021 dalla sig.ra con Volkswagen Bank G.M.B.H. Parte_1
A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in via preliminare, la carenza di Parte_1
legittimazione attiva in capo alla ricorrente per difetto della prova della titolarità del preteso credito;
ha sostenuto l'opponente che, trattandosi di cessione di crediti in blocco, ai fini della prova della legittimazione non fosse sufficiente l'allegazione dello stralcio della pubblicazione dell'avviso di pagina 2 di 6 cessione nella Gazzetta Ufficiale e che difettassero, nel caso in esame, specifiche indicazioni atte a provare l'avvenuta cessione del credito.
In via subordinata, ha eccepito l'avvenuta prescrizione del credito azionato assumendo che non fosse stato inviato alcun valido atto di interruzione della prescrizione.
Ha chiesto pertanto di accertare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, con rifusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità Controparte_1 dell'opposizione per iscrizione tardiva, in violazione del termine perentorio di cui all'art. 165 c.p.c.
Parte opposta ha poi contestato integralmente quanto dedotto in fatto e in diritto dall'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione e formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in oggetto.
Con ordinanza del 25.06.2024 il Giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa viene quindi ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Innanzitutto, a conferma dell'ordinanza pronunciata in data 25.06.2024, va ribadita la tempestività dell'iscrizione a ruolo dell'opposizione.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165 co. 1 c.p.c., dettata dall'art. 2 della l. n. 218 del 2011, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, comma 1, c.p.c. (v: Cass. civ.,
27/10/2016, n. 21738).
Nella specie, pertanto, tenuto conto che la prima udienza era stata indicata in citazione per il 17 maggio
2024 e che l'opposizione è stata notificata in data 14.12.2023 (v: doc. relata di notifica e attestazione di parte opponente) ed iscritta a ruolo in data 22.12.2023, l'iscrizione deve dirsi tempestiva.
Può dunque procedersi al vaglio in via preliminare dell'eccezione di parte opponente di carenza di legittimazione attiva e/o titolarità all'azione che, ribadita anche sul punto l'ordinanza del 25.06.2024, dev'essere disattesa per quanto si dirà di seguito.
Premesso, al riguardo, che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e si differenzia dalla titolarità del diritto ad agire, ossia dalla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene invece al merito della causa (cfr: Cass. Civ., S. U., 16/02/2016 n. 2951), non può nella specie dubitarsi della pagina 3 di 6 legittimazione ad agire di parte opposta, avendo essa agito in sede monitoria affermandosi titolare del credito azionato.
Quanto all'effettiva titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio, va osservato innanzitutto che la cessione del credito è un negozio bilaterale intercorrente tra il solo cedente ed il cessionario e che l'accettazione o la notifica della cessione non incidono sulla vicenda circolatoria;
l'effetto traslativo si produce, dunque, indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto (v: Cass. Civ.,
28093/2021).
Ogni qual volta il debitore contesti la titolarità del credito in capo al cessionario, spetta a quest'ultimo fornire la prova in giudizio del negozio di cessione e dell'inclusione del credito tra quelli oggetto dell'operazione di cessione.
Nella specie, a fronte della documentazione depositata in atti, parte opposta risulta titolare del credito azionato in sede monitoria.
La cessionaria ha infatti dimesso in giudizio, sin dalla fase monitoria, la comunicazione di cessione del contratto ed ha poi depositato, con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., la copia del contratto di cessione con allegato l'elenco dei crediti ceduti, fra i quali si rinviene quello della odierna opponente
(v: pag. 15 dell'elenco di cui al doc. B) opposta - rif. Pratica 2220367, corrispondente al numero progressivo del contratto di finanziamento, al numero di contratto indicato nella scheda di conto ex art. 50 TUB e nella comunicazione di decadenza dal beneficio del termine – di cui ai docc. nn. 1, 2 e 3 fasc. monitorio).
Oltretutto, l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco è ulteriormente corroborata dalla produzione del contratto di finanziamento nel procedimento monitorio, il cui possesso da parte dell'odierna opposta non troverebbe giustificazione se non in forza dell'avvenuta cessione del credito con relativa documentazione.
A fronte di quanto sopra risulta dunque del tutto irrilevante l'allegata circostanza (comunque indimostrata in giudizio) secondo la quale l'opponente sarebbe stata contattata dall'originaria creditrice per la rinegoziazione del prestito, posto che, a norma dell'art. 1264 c.c., una volta notificata la cessione al debitore ceduto, questi si libera unicamente pagando al cessionario (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
16/01/2025, n. 1027).
Deve dirsi parimenti infondata l'eccezione di parte opponente di prescrizione del credito azionato.
Premesso, innanzitutto, che per la richiesta di pagamento del saldo debitore vige, ex art. 2946 c.c., il termine decennale di ordinaria prescrizione, la prescrizione non può nella specie nemmeno pagina 4 di 6 astrattamente configurarsi, ove si consideri che parte opponente, a fronte di un contratto stipulato in data 21.09.2021, risulta aver ricevuto la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con diffida al pagamento dell'importo dovuto con missiva in data 30.05.2022 (v: doc. 3 fascicolo monitorio) incontestatamente notificata all'odierna opponente, come da prova di consegna allegata da parte opponente in seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. (v: doc. A).
Risulta poi prodotta in giudizio dalla stessa opponente la comunicazione, datata 21.01.2023, con la quale parte opposta ha informato la dell'avvenuta cessione - a proprio favore - del credito Parte_1
pecuniario, indicandone il complessivo ammontare, invitando controparte a provvedere al versamento dell'importo dovuto entro 15 giorni dal ricevimento della missiva ed avvertendo che in caso di omesso pagamento sarebbero state intraprese azioni per la tutela del proprio credito (v: doc. 2 opp.te).
Ad ogni buon conto va rilevato come assuma rilievo ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale anche la notifica del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Vanno da ultimo prese in esame le prospettazioni svolte dalla difesa della parte opponente nelle note conclusive depositate in data 05 maggio 2025.
Orbene, premesso che la non ha in alcun modo contestato l'avvenuta conclusione del Parte_1
contratto di finanziamento su cui si fonda la pretesa azionata in sede monitoria, né la consegna integrale della documentazione indicata nel contratto stesso e che nemmeno ha contestato la quantificazione del credito e il mancato pagamento dell'importo dovuto, va osservato come le ulteriori argomentazioni tese ad introdurre tardivamente profili di nullità si appalesino del tutto generiche, non avendo la difesa della (che, assistita da difesa tecnica, ben avrebbe potuto tempestivamente far Pt_1
valere ritenute nullità di protezione) indicato alcuna clausola vessatoria ai sensi dell'art. 33 Codice del
Consumo che abbia assunto rilievo ai fini della pretesa creditoria.
In ragione di quanto sopra l'opposizione deve quindi essere respinta, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'opposizione svolta da parte opponente avverso l'opposto decreto ingiuntivo n. Parte_1
2709/2023 emesso dal Tribunale di Verona in data 20.10.2023, che integralmente conferma pagina 5 di 6 CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1 [...]
spese che liquida in €5.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA CP_1
come per legge.
Verona, 18.09.2025
Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
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