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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3015/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel
Andrea Francesco Pirola Consigliere
Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3015/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente C.F._1 Parte_3 Parte_4
domiciliati in VIALE BIANCA MARIA 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. CORTI
FEDERICO, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), elettivamente domiciliati in VIALE BIANCA MARIA 19 20122 C.F._3
MILANO presso lo studio dell'avv. DALDOSSO STEFANO LUIGI, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
pagina 1 di 7 Oggetto: Responsabilità ex artt. 2043 - 2051 c.c.
Sulle conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 25 ottobre 2024, e Parte_5
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 8269/2024 del Tribunale di Parte_2
Parte Milano, pubblicata il 25 settembre 2024 e notificata in pari data, con la quale e Parte_1
venivano condannati a corrispondere ai signori e la somma di euro
[...] CP_1 CP_2
18.254,46 a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni occorse in data 6 aprile 2021.
Con la sentenza impugnata, sulla base della disposta CTU, il Tribunale accertava la presenza di infiltrazioni provenienti dall'immobile di proprietà le quali avevano Parte_1
causato danni nell'appartamento di controparte.
e contestando la dinamica del sinistro, impugnavano tuttavia la Parte_1 Pt_2
decisione per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di appello, rilevavano l'invalidità della CTU e la violazione e/o falsa/errata applicazione degli artt. 112,156 e 161 c.p.c.
Gli appellanti deducevano in particolare che la CTU non avrebbe accertato in nessun modo l'origine delle infiltrazioni d'acqua.
Col secondo motivo, lamentavano l'errata ricostruzione dei fatti e l'erronea valutazione delle prove in merito allo stato di fatto dell'appartamento degli appellanti.
Col terzo motivo, denunciavano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo ai convenuti.
Il Tribunale, in particolare, avrebbe fondato la decisione su “fatti di rilevanza minima, che in nessun modo proverebbero l'origine delle infiltrazioni e la responsabilità dei ricorrenti odierni”. In specie, nessun elemento raccolto in corso di causa permetterebbe di attribuire agli appellanti la causa delle infiltrazioni (inclusa la CTU asseritamente priva elementi decisivi sul punto).
pagina 2 di 7 I danneggiati avrebbero quindi omesso palesemente di dimostrare il nesso di causalità fra l'appartamento e il danno;
il giudice di primo grado avrebbe dunque palesemente Parte_1
violato l'art. 2051 c.c.
In data 3 novembre 2024, decedeva con atto depositato il 6 dicembre Parte_5
2024, si sono costituiti quindi in giudizio gli eredi di rassegnando le Parte_5
medesime conclusioni del de cuius.
Gli appellati si sono costituiti in data 14 febbraio 2025, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Assegnata la causa al relatore, le parti hanno chiesto di trattenere la causa in decisione, insistendo ciascuna nelle proprie eccezioni ed istanze, anche istruttorie.
La Corte, visto l'art. 350 bis c.p.c., ha rinviato all'udienza del 13.05.2025, assegnando termine alle parti per note conclusionali al 10.04.2025; avendo le parti esonerato il Presidente relatore dalla relazione della causa, veniva altresì disposto lo svolgimento dell'udienza in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con deposito di note sostitutive scritte, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Lette le note depositate dalle parti, la causa è stata presa in decisione e discussa dal
Collegio in camera di consiglio.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La Corte osserva anzitutto che le censure possono essere esaminate unitamente, per la loro stretta interconnessione.
La controversia riguarda la responsabilità dei Sig.ri per l'allagamento Parte_1
avvenuto nell'appartamento dei Sig.ri il 6 aprile 2021, che ha causato i danni accertati CP_1
dal giudice di prime cure.
Il danno in questione è quindi riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., il quale contempla un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che alloca il rischio in capo al soggetto che detiene il potere di fatto sulla cosa produttiva del danno, a prescindere dalla sua colpa.
Infatti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che
pagina 3 di 7 ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Come precisato dalla giurisprudenza, “l'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa” (v. Cass. ord. n. 20943 del 2022; Cass. n. 4588 del 2022; Cass.
n. 2477, n. 2480 e n. 2481 del 2018).
Grava dunque sul danneggiato la sola prova del fatto e del nesso di causalità fra la cosa sottoposta all'altrui custodia e l'evento dannoso lamentato, prova che può essere fornito con ogni mezzo e, quindi, anche mediante ricorso al notorio e a presunzioni semplici.
Tanto premesso, i Sig.ri hanno fornito prove sufficienti a sostenere la CP_1
responsabilità di controparte, come conferma la CTU svolta in primo grado.
La difesa degli appellanti ha cercato di contestare la CTU e le prove. In particolare, gli appellanti hanno presentato tre motivi di appello volti a censurare la ricostruzione fatta dal perito, denunciando l'invalidità della CTU per violazione degli artt. 112, 156 e 161 c.p.c.,
l'errata ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) e la violazione dell'art. 2051 c.c.
Gli appellanti lamentano, in particolare, il mancato esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e l'avvenuto ripristino dei luoghi prima del giudizio, circostanza che avrebbe reso impossibile stabilire con certezza la causa delle infiltrazioni. Tuttavia, anche in assenza di ATP, la perizia dell'ing. redatta prima dei lavori di ripristino e prodotta in giudizio, offre Per_1
un'ampia documentazione fotografica da cui può evincersi lo stato dell'appartamento danneggiato prima del ripristino.
L'indagine condotta poi dal CTU, Arch. ha confermato che il ripristino Per_2
dell'appartamento inferiore non ha impedito la ricostruzione della vicenda, né l'accertamento che una grande quantità d'acqua è fluita dall'appartamento dei Sig.ri e verso Parte_1 Pt_2
quello dei Sig.ri Tali accertamenti hanno portato alla conclusione, secondo il canone CP_1
del più probabile che non, che il danno sia causalmente derivato proprio dall'appartamento degli odierni appellanti.
pagina 4 di 7 La CTU contestata, a ben vedere, appare articolata e ampiamente supportata dai rilievi fatti in loco. La stessa ha accertato che il danno si è prodotto nell'appartamento dei Parte_1
attraverso diversi sopralluoghi e rilievi, nonché tramite la verifica della planarità delle superfici e prove a battimento. Le indagini hanno rivelato che l'infiltrazione è provenuta dal locale lavanderia dell'appartamento dei fatto confermato dalla documentazione Parte_1
fotografica e dall'osservazione del parquet, che presenta segni di allagamento, con un ammaloramento dei locali, sia al piano superiore che inferiore, siti in corrispondenza della lavanderia dei Parte_1
Il CTU ha rilevato altresì la presenza di tracce di umidità negli strati superficiali dei locali, segni che hanno reso superfluo procedere ad esami più invasivi.
Al riguardo, le dichiarazioni dei testi e hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato la ricostruzione posta a fondamento della decisione. In particolare, l'amministratore di condominio, , ha dichiarato di aver scattato fotografie (presenti agli atti) dei Testimone_1
luoghi interessati dalle perdite di acqua, mostrando residui di umidità e pannelli di compensato impregnati. Anche ha poi riconosciuto che lo stato dei Testimone_3 Parte_1
luoghi era quello ritratto nelle fotografie.
È inoltre emerso che episodi di infiltrazioni provenienti dall'appartamento degli appellanti si erano verificati già in precedenza, tanto da richiedere, nell'anno 2020, la ristrutturazione dell'appartamento degli Questo confermerebbe la frequenza degli allagamenti CP_1
nell'appartamento dei e avvallerebbe la tesi del CTU circa la riferibilità causale del Parte_1
danno agli appellanti.
Non condivisile, invece, la tesi degli appellanti, che offrono una spiegazione causale alternativa del fenomeno infiltrativo, identificando la causa nei ponti termici, ossia nella discontinuità nell'isolamento termico, che provocherebbe la formazione di condensa.
Tale osservazione critica non è convincente, tuttavia, dal momento che i ponti termici, come nota la consulenza, generano al più condensa e macchie di umidità.
pagina 5 di 7 Gli appellanti hanno citato inoltre un precedente episodio di infiltrazione nel condominio, causato da un guasto agli impianti di condizionamento, al fine di confutare l'esistenza di un nesso di causalità fra la res propria e l'evento oggetto di causa.
Anche questa ipotesi, però, non assume rilevanza essendo stata peraltro vagliata ed esclusa dalla CTU, rilevando, tra l'altro, che, ad aprile, l'impianto di condizionamento era spento.
Le doglianze degli appellanti, in sintesi, non sono condivisibili, poiché la prova che il danno sia provenuto dall'appartamento dei Sig.ri è stata ampiamente fornita, mentre Parte_1
non esiste una sequenza causale alternativa più plausibile che collochi la fonte dell'infiltrazione altrove.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato, confermando la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in considerazione del valore della causa in euro 3.966,00 (esclusi i compensi per la fase istruttoria), il tutto oltre accessori di legge.
Visto il rigetto dell'impugnazione, l'appellante è altresì tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
2. Condanna gli appellanti in solido fra loro al pagamento in favore di
[...]
e delle spese di lite, liquidando le stesse in CP_1 CP_2
euro 3.966,00, oltre accessori di legge – rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovuti;
3. visto il rigetto dell'impugnazione, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo pagina 6 di 7 unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228).
Così deciso in Milano il 20/5/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel
Andrea Francesco Pirola Consigliere
Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3015/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente C.F._1 Parte_3 Parte_4
domiciliati in VIALE BIANCA MARIA 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. CORTI
FEDERICO, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), elettivamente domiciliati in VIALE BIANCA MARIA 19 20122 C.F._3
MILANO presso lo studio dell'avv. DALDOSSO STEFANO LUIGI, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
pagina 1 di 7 Oggetto: Responsabilità ex artt. 2043 - 2051 c.c.
Sulle conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 25 ottobre 2024, e Parte_5
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 8269/2024 del Tribunale di Parte_2
Parte Milano, pubblicata il 25 settembre 2024 e notificata in pari data, con la quale e Parte_1
venivano condannati a corrispondere ai signori e la somma di euro
[...] CP_1 CP_2
18.254,46 a titolo di risarcimento del danno da infiltrazioni occorse in data 6 aprile 2021.
Con la sentenza impugnata, sulla base della disposta CTU, il Tribunale accertava la presenza di infiltrazioni provenienti dall'immobile di proprietà le quali avevano Parte_1
causato danni nell'appartamento di controparte.
e contestando la dinamica del sinistro, impugnavano tuttavia la Parte_1 Pt_2
decisione per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di appello, rilevavano l'invalidità della CTU e la violazione e/o falsa/errata applicazione degli artt. 112,156 e 161 c.p.c.
Gli appellanti deducevano in particolare che la CTU non avrebbe accertato in nessun modo l'origine delle infiltrazioni d'acqua.
Col secondo motivo, lamentavano l'errata ricostruzione dei fatti e l'erronea valutazione delle prove in merito allo stato di fatto dell'appartamento degli appellanti.
Col terzo motivo, denunciavano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo ai convenuti.
Il Tribunale, in particolare, avrebbe fondato la decisione su “fatti di rilevanza minima, che in nessun modo proverebbero l'origine delle infiltrazioni e la responsabilità dei ricorrenti odierni”. In specie, nessun elemento raccolto in corso di causa permetterebbe di attribuire agli appellanti la causa delle infiltrazioni (inclusa la CTU asseritamente priva elementi decisivi sul punto).
pagina 2 di 7 I danneggiati avrebbero quindi omesso palesemente di dimostrare il nesso di causalità fra l'appartamento e il danno;
il giudice di primo grado avrebbe dunque palesemente Parte_1
violato l'art. 2051 c.c.
In data 3 novembre 2024, decedeva con atto depositato il 6 dicembre Parte_5
2024, si sono costituiti quindi in giudizio gli eredi di rassegnando le Parte_5
medesime conclusioni del de cuius.
Gli appellati si sono costituiti in data 14 febbraio 2025, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Assegnata la causa al relatore, le parti hanno chiesto di trattenere la causa in decisione, insistendo ciascuna nelle proprie eccezioni ed istanze, anche istruttorie.
La Corte, visto l'art. 350 bis c.p.c., ha rinviato all'udienza del 13.05.2025, assegnando termine alle parti per note conclusionali al 10.04.2025; avendo le parti esonerato il Presidente relatore dalla relazione della causa, veniva altresì disposto lo svolgimento dell'udienza in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c. con deposito di note sostitutive scritte, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Lette le note depositate dalle parti, la causa è stata presa in decisione e discussa dal
Collegio in camera di consiglio.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La Corte osserva anzitutto che le censure possono essere esaminate unitamente, per la loro stretta interconnessione.
La controversia riguarda la responsabilità dei Sig.ri per l'allagamento Parte_1
avvenuto nell'appartamento dei Sig.ri il 6 aprile 2021, che ha causato i danni accertati CP_1
dal giudice di prime cure.
Il danno in questione è quindi riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., il quale contempla un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che alloca il rischio in capo al soggetto che detiene il potere di fatto sulla cosa produttiva del danno, a prescindere dalla sua colpa.
Infatti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che
pagina 3 di 7 ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Come precisato dalla giurisprudenza, “l'art.
2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa” (v. Cass. ord. n. 20943 del 2022; Cass. n. 4588 del 2022; Cass.
n. 2477, n. 2480 e n. 2481 del 2018).
Grava dunque sul danneggiato la sola prova del fatto e del nesso di causalità fra la cosa sottoposta all'altrui custodia e l'evento dannoso lamentato, prova che può essere fornito con ogni mezzo e, quindi, anche mediante ricorso al notorio e a presunzioni semplici.
Tanto premesso, i Sig.ri hanno fornito prove sufficienti a sostenere la CP_1
responsabilità di controparte, come conferma la CTU svolta in primo grado.
La difesa degli appellanti ha cercato di contestare la CTU e le prove. In particolare, gli appellanti hanno presentato tre motivi di appello volti a censurare la ricostruzione fatta dal perito, denunciando l'invalidità della CTU per violazione degli artt. 112, 156 e 161 c.p.c.,
l'errata ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c.) e la violazione dell'art. 2051 c.c.
Gli appellanti lamentano, in particolare, il mancato esperimento del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e l'avvenuto ripristino dei luoghi prima del giudizio, circostanza che avrebbe reso impossibile stabilire con certezza la causa delle infiltrazioni. Tuttavia, anche in assenza di ATP, la perizia dell'ing. redatta prima dei lavori di ripristino e prodotta in giudizio, offre Per_1
un'ampia documentazione fotografica da cui può evincersi lo stato dell'appartamento danneggiato prima del ripristino.
L'indagine condotta poi dal CTU, Arch. ha confermato che il ripristino Per_2
dell'appartamento inferiore non ha impedito la ricostruzione della vicenda, né l'accertamento che una grande quantità d'acqua è fluita dall'appartamento dei Sig.ri e verso Parte_1 Pt_2
quello dei Sig.ri Tali accertamenti hanno portato alla conclusione, secondo il canone CP_1
del più probabile che non, che il danno sia causalmente derivato proprio dall'appartamento degli odierni appellanti.
pagina 4 di 7 La CTU contestata, a ben vedere, appare articolata e ampiamente supportata dai rilievi fatti in loco. La stessa ha accertato che il danno si è prodotto nell'appartamento dei Parte_1
attraverso diversi sopralluoghi e rilievi, nonché tramite la verifica della planarità delle superfici e prove a battimento. Le indagini hanno rivelato che l'infiltrazione è provenuta dal locale lavanderia dell'appartamento dei fatto confermato dalla documentazione Parte_1
fotografica e dall'osservazione del parquet, che presenta segni di allagamento, con un ammaloramento dei locali, sia al piano superiore che inferiore, siti in corrispondenza della lavanderia dei Parte_1
Il CTU ha rilevato altresì la presenza di tracce di umidità negli strati superficiali dei locali, segni che hanno reso superfluo procedere ad esami più invasivi.
Al riguardo, le dichiarazioni dei testi e hanno Testimone_1 Testimone_2
confermato la ricostruzione posta a fondamento della decisione. In particolare, l'amministratore di condominio, , ha dichiarato di aver scattato fotografie (presenti agli atti) dei Testimone_1
luoghi interessati dalle perdite di acqua, mostrando residui di umidità e pannelli di compensato impregnati. Anche ha poi riconosciuto che lo stato dei Testimone_3 Parte_1
luoghi era quello ritratto nelle fotografie.
È inoltre emerso che episodi di infiltrazioni provenienti dall'appartamento degli appellanti si erano verificati già in precedenza, tanto da richiedere, nell'anno 2020, la ristrutturazione dell'appartamento degli Questo confermerebbe la frequenza degli allagamenti CP_1
nell'appartamento dei e avvallerebbe la tesi del CTU circa la riferibilità causale del Parte_1
danno agli appellanti.
Non condivisile, invece, la tesi degli appellanti, che offrono una spiegazione causale alternativa del fenomeno infiltrativo, identificando la causa nei ponti termici, ossia nella discontinuità nell'isolamento termico, che provocherebbe la formazione di condensa.
Tale osservazione critica non è convincente, tuttavia, dal momento che i ponti termici, come nota la consulenza, generano al più condensa e macchie di umidità.
pagina 5 di 7 Gli appellanti hanno citato inoltre un precedente episodio di infiltrazione nel condominio, causato da un guasto agli impianti di condizionamento, al fine di confutare l'esistenza di un nesso di causalità fra la res propria e l'evento oggetto di causa.
Anche questa ipotesi, però, non assume rilevanza essendo stata peraltro vagliata ed esclusa dalla CTU, rilevando, tra l'altro, che, ad aprile, l'impianto di condizionamento era spento.
Le doglianze degli appellanti, in sintesi, non sono condivisibili, poiché la prova che il danno sia provenuto dall'appartamento dei Sig.ri è stata ampiamente fornita, mentre Parte_1
non esiste una sequenza causale alternativa più plausibile che collochi la fonte dell'infiltrazione altrove.
Ne consegue che l'appello deve essere rigettato, confermando la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in considerazione del valore della causa in euro 3.966,00 (esclusi i compensi per la fase istruttoria), il tutto oltre accessori di legge.
Visto il rigetto dell'impugnazione, l'appellante è altresì tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
2. Condanna gli appellanti in solido fra loro al pagamento in favore di
[...]
e delle spese di lite, liquidando le stesse in CP_1 CP_2
euro 3.966,00, oltre accessori di legge – rimborso spese forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovuti;
3. visto il rigetto dell'impugnazione, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo pagina 6 di 7 unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228).
Così deciso in Milano il 20/5/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
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