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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 979/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 979/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile e domanda riconvenzionale di rimborso di spese comuni, vertente tra:
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente alla contrada Capriccio, 15, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Molinaro, presso il cui studio professionale, sito in Cosenza, alla via E. Cristofaro, 57, elegge domicilio in forza del mandato allegato all'atto di appello, con telefax n. 0984-
38358 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante in via principale e
(codice fiscale: ), con sede legale in Roma, al viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in
1 forza di procura generale alle liti, repertorio n. 55418, raccolta n. 16104, per notaio
, registrata in Roma, ufficio atti pubblici il 4.5.2022 al n. 5514 serie Persona_1
1/T, dall'avv. Giancarlo De Santis, con domicilio eletto presso Affari Legali Territoriali
Sud - dislocazione di Catanzaro, piazza L. Rossi n. 1, con domicilio digitale ex art. 16 sexies del decreto legge n. 179 del 2012 al numero di telefax 0961.746512 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellata- appellante in via incidentale nonché
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
ed ivi residente alla contrada Capriccio n. 15; C.F._2 CP_3
, nato a [...], il [...], codice fiscale ,
[...] C.F._3 residente in [...]; , Controparte_4 nato a [...] il [...], codice fiscale , residente in C.F._4
Spagna, a Roqetas De Mr, alla via Reino del Espagna n. 214; e , nato Controparte_5
a LU (CS) il 12.5.1963, codice fiscale residente in [...], a C.F._5
Vicar, alla via Montenegro Tres n. 1074, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza, alla via Zanotti Bianco n. 14, presso lo studio professionale dell'avv. Nicola Rendace, che li rappresenta e difende in virtù delle procure rilasciate in calce alla domanda introduttiva del primo grado di giudizio, con telefax n. 0983.34632 nonché indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
Appellati
Conclusioni delle parti:
il procuratore di (appellante in via principale) chiede: “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di Catanzaro, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 909/2022 emessa dal
Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice dott.ssa Giusi Ianni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3148/2018, pubblicata il 11 maggio 2022, notificata in data 18 maggio
2022, in via preliminare, per le ragioni esposte in narrativa, sospendere l'efficacia
2 esecutiva della sentenza impugnata con ogni ritenuta e conseguente statuizione;
sempre in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda dei germani per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
nel merito, rigettare la domanda dei sigg.ri , e , in quanto infondata in fatto Controparte_2 CP_3 CP_5 CP_4 ed in diritto;
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e per l'effetto rigettare la domanda proposta dei signori , e Controparte_2 CP_3 CP_4 nonché quanto sostenuto da , in plrpt, per i fatti esposti in CP_5 Controparte_1 narrativa ed in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, che il sig. è Parte_1 creditore nei confronti dei germani della somma di € 26.000,00 e per l'effetto condannare i sigg.ri , a corrispondere, al sig. Controparte_2 CP_3 CP_5
la somma di € 26.000,00 o quella maggiore o minore somma risultante Parte_1 dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino al soddisfo. Con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito.”;
il procuratore di (appellata – appellante in via incidentale) chiede: Controparte_1
“1) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto nella quantificazione del danno delle spese, sanitarie, funerarie e quotidiane sostenute dal sig. per conto dei genitori e, per l'effetto, riformare la sentenza n. Parte_1
909/2022 per come richiesto da parte appellante;
2) rigettare l'appello nelle domande proposte nei confronti di perché del tutto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto, con ogni consequenziale pronuncia. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, di entrambi i gradi di giudizio”;
il procuratore di , , e (appellati) chiede: CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3
“In via preliminare, sempre contrariis reiectis, voglia la Corte adita – previo rigetto della istanza di inibitoria - dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.348/bis
c.p.c. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto. Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio per
l'evenienza di declaratoria di inammissibilità della domanda di rigetto della medesima nel merito in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
Svolgimento del processo
3
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione, notificato il 23.7.2018, , , Controparte_2 Controparte_3
e , sulla premessa di essere figli e successori Controparte_4 Controparte_5 legittimi di e di (deceduti, rispettivamente, il 15.8.2011 ed Persona_2 Persona_3 il 23.10.2011), hanno citato in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, il fratello
, e l'ufficio postale di LU, chiedendo di accertare che Parte_1 Controparte_6
, con condotta fraudolenta - per la quale, del resto, era stato condannato Parte_1 all'esito del procedimento penale - agevolata dalla mancanza di controlli da parte del personale dell'ufficio postale di LU, aveva indebitamente incassato alcuni buoni postali del padre allorché lo stesso era malato terminale, e, pertanto, di Per_3 condannare i convenuti, in solido, a corrispondere loro la somma di € 50.286,92, pari al valore del buoni, ovvero quella ritenuta di giustizia, oltre interessi, nonché la somma di
€ 50.000,00, a titolo di risarcimento di ulteriori danni.
Si è costituito in giudizio , con apposita comparsa, eccependo l'irregolare Parte_1 mandato alle lite rilasciato dagli attori e, comunque, resistendo alla domanda degli attori, poiché improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 e per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, oltre che infondata nel merito;
nonché chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento in suo favore della somma di € 26.000,00, derivante da spese di assistenza al padre e di natura funebre per entrambi i genitori, sostenute anche nell'interesse dei fratelli.
Si è costituita nel giudizio davanti al Tribunale, anche, sostenendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda nei suoi confronti e, segnatamente, l'estraneità delle proprie dipendenti alla condotta fraudolenta di , per come si evinceva Parte_1 dalla sentenza penale di condanna nei confronti di quest'ultimo. Ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande proposte nei confronti di Controparte_1
All'udienza del 13.1.2020, il difensore di ha formulato una proposta Parte_1 conciliativa rimasta senza esito.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'esame dei testimoni.
4 All'udienza del 7.2.2022, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 909/2022 dell'11.5.2022, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Cosenza ha così deciso: a) in accoglimento della domanda principale, ha condannato, in solido, e al risarcimento del danno in favore degli Parte_1 Controparte_1 attori, nella misura di euro 50.286,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computarsi come indicato in motivazione;
b) ha rigettato le domande riconvenzionali proposte da;
c) ha condanna e in Parte_1 Parte_1 Controparte_1 solido, alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore degli attori;
d) ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dagli attori nei confronti dell'ufficio postale di LU, con irripetibilità delle spese nel relativo rapporto processuale.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che: a) con sentenza n. 1590/2016 della sezione penale del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile, era stato Parte_1 condannato in ordine ai delitti falso e truffa, di cui agli artt. 882, 476 e 640 c.p., per avere apposto la falsa firma, del padre, , sulle quietanze di rimborso di Persona_3 dette buoni postali fruttiferi, intestati a quest'ultimo e riscossi abusivamente dal suddetto convenuto, tra il settembre e l'ottobre del 2011, e per avere, con tale condotta, indotto in errore i funzionari dell'ufficio postale di LU in merito alla autenticità della firma di e, comunque, in ordine alla reale volontà dello stesso di riscuotere i buoni Persona_3 postali;
b) con la suddetta sentenza, , inoltre, era stato condannato al Parte_1 risarcimento del danno in favore dei fratelli , , e CP_2 CP_4 CP_5 CP_3
, i quali si erano costituiti parti civili nel processo penale, da liquidarsi in
[...] apposito giudizio civile;
c) ai sensi dell'art. 651 c.p., il fatto accertato nella sentenza penale, ossia la falsificazione delle quietanze di rimborso dei sette buoni postali da parte di e l'ingiusto profitto in suo favore in danno dei fratelli, era circostanza Parte_1 insindacabile;
d) le domande proposte nei confronti dell'ufficio postale di LU, privo di autonoma personalità giuridica, erano improcedibili;
e) contrariamente a quanto eccepito da , il mandato conferito dagli attori al difensore era regolare e Parte_1 nella domanda erano illustrati compiutamente sia il petitum che la causa petendi; f) con la domanda degli attori nei confronti di , volta ad ottenere il risarcimento Parte_1
5 del danno nella misura di euro 50.286,66 (ossia pari alla quota loro spettante sulla maggiore somma di euro 62.858,66 che avrebbe fatto parte del patrimonio dei genitori, se il fratello non avesse tenuto la condotta illecita), era fondata, poiché tale Pt_1 condotta era stata accertata in sede penale e gli attori avevano documentato l'ammontare delle somme indebitamente riscosse;
g) al contrario, non era stato debitamente allegato né, tantomeno, comprovato l'ulteriore danno, pari ad euro 50.000,00, lamentato degli attori;
h) sebbene nei confronti di non fosse invocabile il giudicato Controparte_1 penale, nemmeno in via riflessa, risultava, comunque, comprovata la responsabilità della società convenuta, per responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., ossia per colpa delle sue dipendenti che, ommettendo la dovuta vigilanza, avevano consentito l'incasso dei buoni postali, senza che l'ipotetica e, peraltro, non dimostrata collusione con
[...]
potesse escludere la responsabilità della società per il fatto illecito;
i) le Pt_1 domande dei convenuti, in ordine alla graduazione della rispettiva colpa, ai sensi dell'art. 2055 c.c., non erano state presentate tempestivamente e, quindi, non potevano essere esaminate;
l) La domanda riconvenzionale proposta da era Parte_1 infondata, dato che, quanto alla pretesa di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza del padre, difettava la prova di un preventivo accordo con i fratelli circa il rimborso delle stesse pro quota e, sotto diverso profilo, si trattava dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
mentre, con riguardo alle spese funerarie sostenute in occasione del decesso dei due genitori, mancava la prova che fossero state sostenute con risorse finanziarie personali di piuttosto che del padre e vi era, anche, Parte_1 incertezza in ordine alle modalità di pagamento.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., il 15.6.2022, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello in via principale, con contestuale istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.,
, chiedendone la riforma, nei termini precisati in epigrafe. Parte_1
In particolare, ha lamentato: I) il rigetto della domanda riconvenzionale volta al rimborso sia delle spese sostenute per assistenza del padre malato, debitamente comprovate dagli esiti dell'istruttoria e, precisamente, della prova testimoniale, erroneamente qualificate dal Tribunale come adempimento di obbligazione naturale;
sia
6 delle spese funerarie, valorizzando l'incongrua ed inconferente deposizione di _1
, moglie di uno degli attori, e, per contro, svalutando la prova testimoniale e
[...] documentale, fornita in ordine a tali spese;
II) La condanna nei suoi confronti, in solido con sebbene la responsabilità dell'accaduto fosse da addebitare, Controparte_1 unicamente, a quest'ultima società, posto che, se le sue dipendenti avessero effettuato gli opportuni controlli, il fatto illecito non si sarebbe verificato;
III) l'omessa valutazione, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, del rifiuto degli appellati accettare la proposta transattiva formulata in corso di causa;
IV) la scarsa chiarezza della domanda introduttiva del giudizio formulata da , , e , CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 in ordine alle somme di cui avevano richiesto il pagamento, prima, a titolo di restituzione e, poi, di risarcimento del danno. Tanto premesso, ha Parte_1 concluso come trascritto in epigrafe (per un esame dei motivi di impugnazione più dettagliato, v., infra, la parte dedicata alla motivazione della decisione).
Si è costituita nel giudizio di appello, tramite apposita comparsa presentata il
23.11.2022, aderendo al primo motivo dell'appello principale e Controparte_1 censurando, a sua volta, con appello incidentale, la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto la sua responsabilità per il fatto illecito, in solido con
[...]
. Pt_1
In particolare, ha sostenuto che dall'istruttoria era emerso aveva Parte_1 affrontato le spese necessarie a garantire l'assistenza sanitaria del padre, , Persona_4
e che, pertanto, la sentenza impugnata doveva essere riformata, determinando l'eventuale danno subito da , , e nella CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 differenza tra il valore di riscossione dei buoni postali e le spese sanitarie e funerarie sostenute dal fratello . Pt_1
Con riguardo, invece, alla responsabilità per il fatto illecito, da un Controparte_1 lato, ha contestato il fondamento dell'appello principale, rilevando che la responsabilità di emergeva dalla sentenza penale con cui era stato condannato per i Parte_1 delitti di falso e di truffa;
dall'altro, ha censurato, con appello incidentale, la sentenza di primo grado, in relazione all'affermazione della sua responsabilità solidale con
[...]
, rilevando che le due dipendenti della società appellata, per come si desumeva Pt_1 dalla sentenza emessa all'esito del procedimento penale, erano state vittime di artifici e raggiri e, pertanto, era stato interrotto il nesso di causalità tra la loro condotta ed il danno lamentato, cosicché, in definitiva, contrariamente al convincimento del
7 Tribunale, doveva escludersi la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. Ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica il 3.1.2023, si sono costituiti nel presente giudizio di appello, anche, , , e CP_2 CP_4 CP_5
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 principale ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non avendo il gravame una ragionevole probabilità di poter essere accolto.
Con riguardo al merito, gli appellati, dopo avere ripercorso la vicenda processuale, hanno sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello e la corretta valutazione degli esiti dell'istruttoria da parte del primo giudice.
Segnatamente, hanno contestato sia l'asserita assistenza, in forma esclusiva, prestata dal fratello al padre, poiché ad occuparsene erano stati, anche, il figlio e la Pt_1 CP_2 moglie di questi, , nonché l'altro figlio, di nome sia la Testimone_1 CP_3 circostanza che ogni spesa venisse effettuata con risorse economiche del fratello , Pt_1 piuttosto che del de cuius.
Hanno rilevato, inoltre, che: a) l'unico obbligo giuridico gravante sui figli, ex art. 433, comma 2°, c.c., era quello di versare gli alimenti ai genitori, quando questi non fossero in grado di sopportare le spese necessarie e che di tale obbligo difettavano i presupposti nella fattispecie in esame, ossia lo stato di necessità del genitore;
b) le somme impiegate da per l'assistenza del padre erano mere regalie, ossia elargizioni Parte_1 spontanee o atti di liberalità nei confronti delle persone che avevano prestato assistenza al genitore;
c) era corretta la motivazione del Tribunale in ordine al rigetto della domanda di di rimborso delle spese funebri ed alla ritenuta responsabilità Parte_1 per il fatto illecito per cui è causa.
Hanno, poi, affermato che era legittimo il loro rifiuto della proposta conciliativa formulata dell'odierno appellante in via principale nel corso del giudizio di primo grado. Hanno, quindi, concluso come sopra riportato.
Con ordinanza del 1°.2.2023, a scioglimento della riserva presa all'udienza del
25.1.2023, la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di inibitoria della sentenza appellata, presentata da . Parte_1
All'esito della trattazione dell'udienza dell'8.1.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti, la Corte ha trattenuto la causa a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
8 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (cfr. ordinanza in atti).
e , , e hanno depositato la Parte_1 CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 comparsa conclusionale e, nel successivo termine, anche la memoria di replica, ribadendo, nella sostanza, le rispettive argomentazioni difensive.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di appello principale ed incidentale, nonché delle difese degli appellati, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, l'esame delle seguenti questioni: I) l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., avanzata da
, , e;
II) nel merito, la fondatezza o meno, CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 tanto nei confronti dell'appellante principale che dell'appellante incidentale, della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, avanzata nel giudizio di primo grado dai suddetti , , e , in relazione alla condotta CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 illecita consistita nell'indebito incasso dei buoni postali di (domanda Persona_3 accolta dal Tribunale con decisione censurata, sotto distinti profili, con l'appello principale e con quello incidentale); III) la fondatezza o meno della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado da e volta ad Parte_1 ottenere il rimborso delle spese per l'assistenza del padre e di quelle di natura funeraria per entrambi i genitori (la domanda è stata rigettata dal Tribunale con decisione censurata dell'appellante principale); IV) la validità o meno e la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, contestata dall'appellante principale per indeterminatezza di causa petendi e di petitum; V) la regolamentazione delle spese di lite.
In difetto di censure sul punto, invece, deve ritenersi che la sentenza di primo grado sia passata in giudicato nella parte in cui: a) il Tribunale ha escluso irregolarità nella procura liti degli odierni appellati;
b) ha dichiarato l'improcedibilità delle domande proposto nei confronti dell'ufficio postale di LU, mancanza di autonoma personalità
9 giuridica del suddetto ufficio;
c) ha giudicato tardive le domande di graduazione della responsabilità tra i convenuti, ai sensi dell'art. 2055 c.c.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.
Come già detto, , , e nel costituirsi in CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 appello, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento.
Tale eccezione non deve essere delibata, dovendosi ritenere implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v.
Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
3. Il merito. Le valutazioni della Corte di Appello
Si tratta, a questo punto, di esaminare le questioni di merito.
3.1. La responsabilità solidale di e di Parte_1 Controparte_1
Prioritarie, sotto il profilo logico giuridico, sono le questioni poste con il secondo motivo di appello principale proposto da e con l'appello incidentale di Parte_1
concernenti la responsabilità dell'appellante principale e Controparte_1 dell'appellante incidentale, in relazione al fatto illecito costituito dalla indebita riscossione dei buoni postali fruttiferi intestati a , avendo contestato Persona_3 entrambi gli appellanti la loro responsabilità solidale, per come ritenuta dal Tribunale, sostenendo, peraltro, la responsabilità esclusiva di e Parte_1 Controparte_1 quest'ultima, al contrario, quella esclusiva del . Pt_1
In particolare, l'appellante principale sostiene che il fatto illecito per cui è causa sia da addebitare, unicamente, a poiché, se le sue dipendenti avessero Controparte_1 effettuato gli opportuni controlli al momento della riscossione dei buoni postali, il fatto illecito non si sarebbe verificato. Per contro (appellante incidentale) Controparte_1 afferma che, essendo state le suddette sue dipendenti vittime di artifici e raggiri posti in
10 essere dal , il fatto illecito non è ascrivibile alla società, ma, esclusivamente, Pt_1 all'appellante in via principale.
Entrambi i suddetti motivi di appello, principale ed incidentale, sono infondati e la sentenza del Tribunale, da intendersi richiamata, è, sul punto, del tutto condivisibile.
È indubbia, infatti, alla luce dell'accertamento effettuato all'esito del giudizio penale con sentenza irrevocabile, la responsabilità di in ordine alla falsificazione Parte_1 della firma del padre ed alla abusiva riscossione dei buoni postali in questione, dovendosi fare applicazione dell'art. 651 c.p., a norma del quale, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale nonché all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Come rilevato dal Tribunale, peraltro, sebbene la sentenza penale non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile nei confronti di non avendo la suddetta Controparte_1 società partecipato al processo penale, la sua responsabilità in solido con Parte_1 si desume dall'evidente concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso delle dipendenti di in servizio presso l'ufficio postale di LU, le quali, Controparte_1 trascurando ogni opportuna verifica sulla provenienza delle quietanze, hanno, di fatto, permesso che buoni fruttiferi venissero riscossi da soggetto diverso dal titolare.
Ciò configura, segnatamente, la responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., la quale configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall'elemento soggettivo del datore di lavoro e, dunque, dall'intenzione o dalla consapevolezza di costui (cfr., per tutte, Cass., sez. III, n. 28988/2024).
Dunque, la sentenza del Tribunale di Cosenza deve essere confermata, nella parte in cui
è stata fermata la responsabilità solidale dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
3.2. La domanda riconvenzionale di sul diritto al rimborso di spese di Parte_1 assistenza al padre e di spese funerarie
Come già visto, con il primo motivo dell'appello principale, lamenta il Parte_1 rigetto della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado e volta ad ottenere il rimborso sia delle spese sostenute per assistenza del padre malato -
11 debitamente comprovate, secondo l'appellante, dall'istruttoria svolta e, segnatamente, dalla prova testimoniale e dalla documentazione prodotta - sia delle spese funerarie affrontate in occasione del decesso di entrambi i genitori, deceduti, rispettivamente, il
15.8.2011 ed il 23.10.2011 ). Persona_2 Persona_3
Quanto alle spese sanitarie e di assistenza al padre, in particolare, l'appellante principale censura l'erronea qualificazione da parte del Tribunale come adempimento di obbligazione naturale, anziché di un vero e proprio obbligo giuridico gravante su tutti i figli, tale da legittimare la pretesa al rimborso da parte dell'appellante, unico tra i fratelli a occuparsi del padre malato ed a garantirli assistenza, anche di tipo sanitario, Pt_1 delle relative spese, per come emerso dalla deposizioni testimoniali di , Tes_2
e ossia dei soggetti che hanno prestato assistenza al padre Tes_3 Testimone_4
ricevendo apposite ricompense in danaro. Per_3
Con riguardo, poi, al mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese funerarie in occasione del decesso dei genitori, si duole del fatto che il Parte_1
Tribunale abbia ritenuto che non era provata la circostanza che le avesse sostenute con danaro proprio, piuttosto che del padre, fondando il suo convincimento sulla labile deposizione testimoniale de relato di , moglie di uno degli attori, e, per Testimone_1 contro, svalutando la prova testimoniale assunta (in particolare, la deposizione di
, titolare di impresa di pompe funebri) e quella documentale fornita, in Testimone_5 ordine a tali spese (precisamente, le fatture n. 65 e 91 bis del 2011; un bollettino di
900,00 euro, pagato per la concessione del loculo destinato alla sepoltura del padre e gli assegni bancari concernenti tali spese).
Il motivo di appello principale, nella parte in cui si censura il mancato riconoscimento del diritto al rimborso di presunte spese per l'assistenza in favore di è Persona_3 inammissibile e, comunque, infondato.
In primo luogo, il motivo risulta del tutto generico nella parte in cui, nel censurare la qualificazione giuridica del pagamento delle spese di assistenza come adempimento di un'obbligazione naturale anziché di un obbligo giuridico, non specifica la fonte e la natura di tale obbligo.
Se l'appellante intendesse fare riferimento agli obblighi di natura alimentare in senso lato, comprensivi della assistenza sanitaria, difetterebbe, all'evidenza, come evidenziato dagli appellati, il presupposto dello stato di bisogno economico del beneficiario, dato
12 che il padre era titolare di pensione e di buoni postali fruttiferi del valore di circa
62.000,00 euro.
Se, poi, intendesse riferirsi ad ipotetici obblighi di assistenza morale e materiale che prescindono dallo stato di bisogno economico del beneficiario, difetterebbe la necessaria specificazione del fatto costitutivo della pretesa al rimborso di simili spese, giacché esse genererebbero, in ipotesi, un credito nei confronti del beneficiario stesso, nel cui interesse le spese vengono sostenute, tale da legittimare, sempre in ipotesi, un credito nei confronti della massa ereditaria, piuttosto che il diritto al rimborso nei confronti di altri congiunti.
Ad ogni modo, proprio alla luce delle buone condizioni economiche di e Persona_3 dell'assenza di uno stato di bisogno di tipo economico, appare corretta la qualificazione giuridica delle ipotetiche spese di assistenza sostenute dal figlio in suo favore come adempimento di obbligazione naturale, fondata su doveri di natura morale, derivanti dai vincoli familiari.
Inoltre, non è debitamente provata neppure la circostanza né che le spese in questione fossero riconducibili a contratti a prestazioni corrispettive e ad impegni giuridici assunti dalle parti né che fossero utilizzate, a tal fine, finanze personali di Parte_1 piuttosto che il danaro del padre.
Sotto il primo profilo, deve evidenziarsi che tanto che , Tes_2 Tes_3 congiunti delle parti, escussi nel giudizio, hanno riferito di avere ricevuto danaro dal in occasione dell'assistenza prestata al padre dello stesso, ma a titolo di regalie, Pt_1 con ciò evidenziando la spontaneità dell'elargizione, al di fuori di ogni vincolo giuridico e di ogni pattuizione (cfr. la testimonianza di all'udienza del 14.4.2021: Tes_3
“Non ho ricevuto retribuzioni, ma un regalo da parte di mio cugino , una volta mi Pt_1 ha dato 800 euro, un'altra volta 85 euro”; quella di all'udienza del Tes_2
27.9.2021: “Io l'ho fatto a titolo di cortesia, ma mio nipote ha voluto farmi una Pt_1 regalia, dandomi una volta 950 euro e un'altra volta 900 euro in contanti.”).
In relazione al secondo aspetto, è comprovato che gestiva la pensione dei Parte_1 genitori ed è verosimile che eventuali spese di assistenza le abbia affrontate con il danaro del padre, il quale era rimasto lucido e cosciente fino al suo decesso (cfr., sul punto, le deposizioni di e di ). Tali circostanze rendono del Tes_3 Tes_2 tutto verosimile che il abbia sostenuto eventuali spese nell'interesse del Pt_1 genitore, attingendo le risorse finanziario dalla sua pensione, non sussistendo una valida
13 ragione, una volta ritirato il rateo di pensione, per utilizzare danaro personale per tale scopo.
Infine, del tutto incerta è la quantificazione della spesa correlata alle prestazioni dell' che, nel giudizio penale, aveva riferito di prestazioni (sostituzione del Tes_4 catetere e, poi, anche, della flebo) eseguite tra maggio e ottobre del 2011, per circa una volta al mese, al prezzo di 50-100 euro, salvo, poi, nel giudizio civile riferire di prestazioni eseguite in un periodo ben più lungo (“negli ultimi anni”) e, addirittura, anche, con la frequenza di una volta al giorno nell'ultimo periodo, al diverso prezzo di
20/30 euro per volta.
Al contrario, il motivo di appello principale è parzialmente fondato in relazione al mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese funerarie. Esso può essere esaminato, peraltro, soltanto in relazione alle specifiche spese funerarie di cui si lamenta il mancato rimborso nell'atto di appello, ossia quelle per i funerali dei genitori dell'appellante in via principale ( e ) e per la concessione Persona_2 Persona_3 del loculo cimiteriale per la sepoltura di (nell'atto di appello non vi è Persona_3 censura specifica, invece, in ordine alle spese per la banda musicale e per il marmista - queste ultime, peraltro, risalenti al 2014 - il cui rimborso è stato escluso dal primo giudice con decisione appositamente motivata).
Il motivo è fondato nei limiti delle spese di euro 3.500,00 per le onoranze funebri della madre (deceduta il 15.1.2011) e di euro 3.500,00 per le onoranze funebri del padre
(deceduto il 23.10.2011), comprovate: a) dalle apposite fatture n. 65 e 91 bis del 2011 della impresa di pompe funebri “Eredi ” (contenenti la precisa Persona_5 descrizione delle prestazioni eseguite), b) dalle quietanze apposte sulle stesse e c) dalla deposizione nel giudizio di titolare dell'impresa, in ordine Testimone_5 all'avvenuto pagamento delle prestazioni descritte nelle fatture suddette;
nonché in ordine al pagamento dell'importo di euro 900,00, per la concessione del loculo cimiteriale destinato alla sepoltura del padre, eseguito dal . Pt_1
Come sostenuto dall'appellante e contrariamente all'assunto del Tribunale, quanto alle spese per i funerali della non è decisiva, in senso opposto, la deposizione Per_2 testimoniale di , circa il fatto che la provvista fosse stata fornita da Testimone_1 [...]
, poiché la testimonianza - anche tralasciando i dubbi sulla piena genuinità della Per_3 testimone, moglie di , odierno appellato, come tale, indirettamente Controparte_2 interessata all'esito della lite - risulta di esito incerto sulla effettiva consegna del danaro
14 da parte di al figlio , avendo la donna assistito solo ad un accordo in Persona_3 Pt_1 tal senso tra il suocero, il marito e il cognato ed al fatto che quest'ultimo, dopo essersi recato con il padre ed il fratello in un magazzino, aveva messo un pacco nella CP_2 sua autovettura, nonché avendo appreso dal suocero e dal marito che la somma prelevata era di circa 14.000,00 euro (cfr. la deposizione resa all'udienza del
14.12.2020: “…So che i soldi vennero presi in contanti e ammontavano a circa 14.000 euro ma io non li ho visti direttamente, o meglio ho visto che , al ritorno - dal Pt_1 magazzino, ove si era recato con il padre ed il fratello : n.d.c.e. - , ha messo un CP_2 pacchetto marrone in macchina dove presumo ci fossero i soldi. Mio marito e mio suocero mi dissero che l'importo dei soldi presi era di circa 14.000 euro”).
La deposizione, per altro verso, nella parte in cui la testimone ha riferito che
[...]
si era recato, insieme ai figli e , presso il magazzino distante 500 Per_3 Pt_1 CP_2 metri dalla sua abitazione, è in insanabile contrasto con quella di , la quale Tes_3 ha riferito che, in quel periodo, il era impossibilitato a muoversi (“Il sig. Pt_1 Per_3 era allettato nel periodo in cui io l'ho assistito”).
Per contro, sempre con riguardo alle spese funerarie in occasione del decesso della non risulta comprovato in maniera sufficiente, il pagamento, al medesimo Per_2 titolo, di somme maggiori rispetto a quelle oggetto dell'apposita fattura n. 65/2011 quietanzata, dato che, se è vero che risultano due assegni di incassati nel Parte_1 settembre del 2011 dal fratello dell'amministratore della società di pompe funebri e socio della stessa, dell'importo, rispettivamente, di euro 4.000,00 e 4.300,00, è incerta la causale dei pagamenti. La deposizione testimoniale di , sul punto, è, Testimone_5 del resto, alquanto vaga, avendo il testimone riferito di presunte spese per altre attività connesse agli oneri funebri, tuttavia, indicate in maniera assai generica, senza essere in grado né di indicarle con un minimo di precisione né di riferire circostanze specifiche, ma solo sue supposizioni, prive, tuttavia, di alcun riscontro di tipo documentale o di altra natura.
In definitiva, risultano comprovate spese per il funerale di per euro Persona_2
3.500,00.
Le spese del funerale di , come detto, risultano comprovate dalla fattura n. Persona_3
91 bis, dalla quietanza sulla stessa e dalla deposizione testimoniale del , non Tes_5 emergendo elementi obiettivi, per quanto sopra esposto, che consentano di ritenere che abbia utilizzato risorse finanziarie lasciate dal padre, non essendovi prova Parte_1
15 della esistenza di tali lasciti e del loro eventuale ammontare né essendo stata proposta alcuna azione di rendiconto da parte degli appellati.
Il pagamento da parte di dell'importo di euro 900,00, per la concessione Parte_1 del loculo cimiteriale destinato alla sepoltura del padre, inoltre, è dimostrato dalla ricevuta del pagamento medesimo, sull'apposito bollettino, intestato all'appellante (si tratta del secondo pagamento di tale importo, essendo stato il primo, relativo alla concessione del loculo per la sepoltura della eseguito da il Per_2 Persona_3
31.8.2011: v. l'apposito bollettino).
Ne consegue che dalla somma di euro 62.858,66, pari al valore dei buoni postali indebitamente riscossi da e da restituire alla massa ereditaria (e, quindi, ai Parte_1 fratelli , , e pro quota), devono CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 scomputarsi le somme suddette, pari, nel complesso, a euro 7.900,00. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi che e Parte_1 [...]
(che ha aderito al primo motivo di appello principale) vengano condannati Controparte_1 al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 43.966,92, pari ai 4/5 della somma residua di euro 54.958,66 (euro 62.858,66 meno euro 7.900,00 = euro
54.958,66).
3.3. Gli altri motivi dell'appello principale lamenta, inoltre, l'omessa valutazione da parte del Tribunale, ai fini della Parte_1 regolamentazione delle spese di lite, del rifiuto degli appellati di accettare la proposta transattiva, formulata in corso di causa (precisamente, all'udienza del 13.1.2020: cfr. il verbale), pari a 5.000,00 euro per ciascuno degli odierni appellati ovvero euro 7.000,00 dilazionati.
Sotto altro profilo, ripropone l'eccezione di scarsa chiarezza della domanda introduttiva del giudizio, in ordine alle somme di cui gli appellati hanno preteso il pagamento, dapprima, a titolo di restituzione, poi, a titolo di risarcimento del danno.
Entrambi i motivi non sono fondati.
Quanto al primo, deve osservarsi che, tralasciando ogni altra considerazione, l'importo netto del credito riconosciuto in favore di ciascuno degli appellati è pari a euro
10.991,73 (euro 43.966,92 : 4), cosicché è stato del tutto legittimo il rifiuto di ricevere una somma minore a titolo di conciliazione giudiziale.
16 Con riguardo al secondo dei suddetti motivi di appello, deve osservarsi che esso non è formulato come critica alla decisione del Tribunale sul punto, ma come reiterazione dell'eccezione di indeterminatezza della domanda (v. pag. 26 dell'atto di appello:
“Ancora non è chiaro l'oggetto della domanda…”) e, comunque, è infondato, dato che appare alquanto evidente dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, oltre che dalle ulteriori precisazioni di cui alla memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c., che la domanda era volta, in estrema sintesi, ad ottenere sia la restituzione della quota spettante agli odierni appellati sulle somme portate dai titoli postali del de cuius, indebitamente riscossi da , pari ad euro 50.286,92 sia Parte_1 gli ulteriori danni, pari a 50.000,00, fermo restando che, in tale ultima parte, la domanda
è stata rigettata dal Tribunale proprio per difetto di specifica e tempestiva allegazione della natura di tali ulteriori danni (v. pag. 7 della sentenza impugnata).
4. Le spese di lite
L'accoglimento della domanda riconvenzionale, negli stretti limiti precisati, comporta un nuovo regolamento delle spese processuali, tanto del primo che del secondo grado di giudizio, tenendo conto dell'esito finale della lite e, quindi, da un lato, della reciproca soccombenza delle parti, dall'altro, della prevalente soccombenza in capo a
[...]
e a Il che giustifica la compensazione delle spese di lite Pt_1 Controparte_1
Le spese del giudizio di primo grado sono state liquidate dal Tribunale nell'intero e la riforma parziale della condanna nei confronti degli appellanti principale e incidentale non comporta l'applicazione di un diverso scaglione (trattandosi di cause di valore compreso tra euro tra euro 26.000,01 e 52.000,00)
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, nell'intero, in euro 8.469,00 per onorari, applicando i parametri medi della tariffa forense, fatta eccezione per la fase di trattazione ed istruttoria, limitatasi all'esame della istanza di inibitoria della sentenza impugnata e liquidata nel minimo (euro 2.058,00 per lo studio della controversia;
euro
1.418,00 per la fase introduttiva;
euro 1.523,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 3.470,00 per la fase decisoria), in relazione allo scaglione suddetto, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 909/2022 Controparte_1 dell'11.5.2022, pubblicata in pari data, in parziale accoglimento dell'appello principale, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta da nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, Parte_1 condanna, in solido tra loro, e al risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno in favore di , , e , nella misura di CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 euro 43.966,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computarsi come indicato nella sentenza impugnata;
- compensa per 1/3 le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero dal
Tribunale, e condanna, in solido tra loro, e al Parte_1 Controparte_1 pagamento dei residui 2/3 nei confronti di , , e CP_2 CP_4 CP_5 CP_3
, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.:
[...]
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa per 1/3 le spese del giudizio di appello, liquidate nell'intero in euro
8.469,00, e condanna, in solido tra loro, e al Parte_1 Controparte_1 pagamento dei residui 2/3 nei confronti di , , e CP_2 CP_4 CP_5 CP_3
, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
[...]
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
18
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 979/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 979/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile e domanda riconvenzionale di rimborso di spese comuni, vertente tra:
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente alla contrada Capriccio, 15, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Molinaro, presso il cui studio professionale, sito in Cosenza, alla via E. Cristofaro, 57, elegge domicilio in forza del mandato allegato all'atto di appello, con telefax n. 0984-
38358 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante in via principale e
(codice fiscale: ), con sede legale in Roma, al viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa 190, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in
1 forza di procura generale alle liti, repertorio n. 55418, raccolta n. 16104, per notaio
, registrata in Roma, ufficio atti pubblici il 4.5.2022 al n. 5514 serie Persona_1
1/T, dall'avv. Giancarlo De Santis, con domicilio eletto presso Affari Legali Territoriali
Sud - dislocazione di Catanzaro, piazza L. Rossi n. 1, con domicilio digitale ex art. 16 sexies del decreto legge n. 179 del 2012 al numero di telefax 0961.746512 e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
Appellata- appellante in via incidentale nonché
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_2
ed ivi residente alla contrada Capriccio n. 15; C.F._2 CP_3
, nato a [...], il [...], codice fiscale ,
[...] C.F._3 residente in [...]; , Controparte_4 nato a [...] il [...], codice fiscale , residente in C.F._4
Spagna, a Roqetas De Mr, alla via Reino del Espagna n. 214; e , nato Controparte_5
a LU (CS) il 12.5.1963, codice fiscale residente in [...], a C.F._5
Vicar, alla via Montenegro Tres n. 1074, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza, alla via Zanotti Bianco n. 14, presso lo studio professionale dell'avv. Nicola Rendace, che li rappresenta e difende in virtù delle procure rilasciate in calce alla domanda introduttiva del primo grado di giudizio, con telefax n. 0983.34632 nonché indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
Appellati
Conclusioni delle parti:
il procuratore di (appellante in via principale) chiede: “Voglia l'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di Catanzaro, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 909/2022 emessa dal
Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice dott.ssa Giusi Ianni, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3148/2018, pubblicata il 11 maggio 2022, notificata in data 18 maggio
2022, in via preliminare, per le ragioni esposte in narrativa, sospendere l'efficacia
2 esecutiva della sentenza impugnata con ogni ritenuta e conseguente statuizione;
sempre in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda dei germani per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
nel merito, rigettare la domanda dei sigg.ri , e , in quanto infondata in fatto Controparte_2 CP_3 CP_5 CP_4 ed in diritto;
accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e per l'effetto rigettare la domanda proposta dei signori , e Controparte_2 CP_3 CP_4 nonché quanto sostenuto da , in plrpt, per i fatti esposti in CP_5 Controparte_1 narrativa ed in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, che il sig. è Parte_1 creditore nei confronti dei germani della somma di € 26.000,00 e per l'effetto condannare i sigg.ri , a corrispondere, al sig. Controparte_2 CP_3 CP_5
la somma di € 26.000,00 o quella maggiore o minore somma risultante Parte_1 dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto fino al soddisfo. Con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarre in favore del procuratore costituito.”;
il procuratore di (appellata – appellante in via incidentale) chiede: Controparte_1
“1) Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha tenuto conto nella quantificazione del danno delle spese, sanitarie, funerarie e quotidiane sostenute dal sig. per conto dei genitori e, per l'effetto, riformare la sentenza n. Parte_1
909/2022 per come richiesto da parte appellante;
2) rigettare l'appello nelle domande proposte nei confronti di perché del tutto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto, con ogni consequenziale pronuncia. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, di entrambi i gradi di giudizio”;
il procuratore di , , e (appellati) chiede: CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3
“In via preliminare, sempre contrariis reiectis, voglia la Corte adita – previo rigetto della istanza di inibitoria - dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art.348/bis
c.p.c. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto. Con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio per
l'evenienza di declaratoria di inammissibilità della domanda di rigetto della medesima nel merito in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
Svolgimento del processo
3
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Cosenza
Con atto di citazione, notificato il 23.7.2018, , , Controparte_2 Controparte_3
e , sulla premessa di essere figli e successori Controparte_4 Controparte_5 legittimi di e di (deceduti, rispettivamente, il 15.8.2011 ed Persona_2 Persona_3 il 23.10.2011), hanno citato in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, il fratello
, e l'ufficio postale di LU, chiedendo di accertare che Parte_1 Controparte_6
, con condotta fraudolenta - per la quale, del resto, era stato condannato Parte_1 all'esito del procedimento penale - agevolata dalla mancanza di controlli da parte del personale dell'ufficio postale di LU, aveva indebitamente incassato alcuni buoni postali del padre allorché lo stesso era malato terminale, e, pertanto, di Per_3 condannare i convenuti, in solido, a corrispondere loro la somma di € 50.286,92, pari al valore del buoni, ovvero quella ritenuta di giustizia, oltre interessi, nonché la somma di
€ 50.000,00, a titolo di risarcimento di ulteriori danni.
Si è costituito in giudizio , con apposita comparsa, eccependo l'irregolare Parte_1 mandato alle lite rilasciato dagli attori e, comunque, resistendo alla domanda degli attori, poiché improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010 e per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, oltre che infondata nel merito;
nonché chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento in suo favore della somma di € 26.000,00, derivante da spese di assistenza al padre e di natura funebre per entrambi i genitori, sostenute anche nell'interesse dei fratelli.
Si è costituita nel giudizio davanti al Tribunale, anche, sostenendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda nei suoi confronti e, segnatamente, l'estraneità delle proprie dipendenti alla condotta fraudolenta di , per come si evinceva Parte_1 dalla sentenza penale di condanna nei confronti di quest'ultimo. Ha chiesto, quindi, il rigetto delle domande proposte nei confronti di Controparte_1
All'udienza del 13.1.2020, il difensore di ha formulato una proposta Parte_1 conciliativa rimasta senza esito.
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'esame dei testimoni.
4 All'udienza del 7.2.2022, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. La sentenza del Tribunale di Cosenza, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 909/2022 dell'11.5.2022, pubblicata in pari data, il Tribunale di
Cosenza ha così deciso: a) in accoglimento della domanda principale, ha condannato, in solido, e al risarcimento del danno in favore degli Parte_1 Controparte_1 attori, nella misura di euro 50.286,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computarsi come indicato in motivazione;
b) ha rigettato le domande riconvenzionali proposte da;
c) ha condanna e in Parte_1 Parte_1 Controparte_1 solido, alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore degli attori;
d) ha dichiarato improcedibile la domanda proposta dagli attori nei confronti dell'ufficio postale di LU, con irripetibilità delle spese nel relativo rapporto processuale.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto che: a) con sentenza n. 1590/2016 della sezione penale del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile, era stato Parte_1 condannato in ordine ai delitti falso e truffa, di cui agli artt. 882, 476 e 640 c.p., per avere apposto la falsa firma, del padre, , sulle quietanze di rimborso di Persona_3 dette buoni postali fruttiferi, intestati a quest'ultimo e riscossi abusivamente dal suddetto convenuto, tra il settembre e l'ottobre del 2011, e per avere, con tale condotta, indotto in errore i funzionari dell'ufficio postale di LU in merito alla autenticità della firma di e, comunque, in ordine alla reale volontà dello stesso di riscuotere i buoni Persona_3 postali;
b) con la suddetta sentenza, , inoltre, era stato condannato al Parte_1 risarcimento del danno in favore dei fratelli , , e CP_2 CP_4 CP_5 CP_3
, i quali si erano costituiti parti civili nel processo penale, da liquidarsi in
[...] apposito giudizio civile;
c) ai sensi dell'art. 651 c.p., il fatto accertato nella sentenza penale, ossia la falsificazione delle quietanze di rimborso dei sette buoni postali da parte di e l'ingiusto profitto in suo favore in danno dei fratelli, era circostanza Parte_1 insindacabile;
d) le domande proposte nei confronti dell'ufficio postale di LU, privo di autonoma personalità giuridica, erano improcedibili;
e) contrariamente a quanto eccepito da , il mandato conferito dagli attori al difensore era regolare e Parte_1 nella domanda erano illustrati compiutamente sia il petitum che la causa petendi; f) con la domanda degli attori nei confronti di , volta ad ottenere il risarcimento Parte_1
5 del danno nella misura di euro 50.286,66 (ossia pari alla quota loro spettante sulla maggiore somma di euro 62.858,66 che avrebbe fatto parte del patrimonio dei genitori, se il fratello non avesse tenuto la condotta illecita), era fondata, poiché tale Pt_1 condotta era stata accertata in sede penale e gli attori avevano documentato l'ammontare delle somme indebitamente riscosse;
g) al contrario, non era stato debitamente allegato né, tantomeno, comprovato l'ulteriore danno, pari ad euro 50.000,00, lamentato degli attori;
h) sebbene nei confronti di non fosse invocabile il giudicato Controparte_1 penale, nemmeno in via riflessa, risultava, comunque, comprovata la responsabilità della società convenuta, per responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c., ossia per colpa delle sue dipendenti che, ommettendo la dovuta vigilanza, avevano consentito l'incasso dei buoni postali, senza che l'ipotetica e, peraltro, non dimostrata collusione con
[...]
potesse escludere la responsabilità della società per il fatto illecito;
i) le Pt_1 domande dei convenuti, in ordine alla graduazione della rispettiva colpa, ai sensi dell'art. 2055 c.c., non erano state presentate tempestivamente e, quindi, non potevano essere esaminate;
l) La domanda riconvenzionale proposta da era Parte_1 infondata, dato che, quanto alla pretesa di rimborso delle spese sostenute per l'assistenza del padre, difettava la prova di un preventivo accordo con i fratelli circa il rimborso delle stesse pro quota e, sotto diverso profilo, si trattava dell'adempimento di un'obbligazione naturale;
mentre, con riguardo alle spese funerarie sostenute in occasione del decesso dei due genitori, mancava la prova che fossero state sostenute con risorse finanziarie personali di piuttosto che del padre e vi era, anche, Parte_1 incertezza in ordine alle modalità di pagamento.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., il 15.6.2022, avverso la suddetta sentenza ha proposto appello in via principale, con contestuale istanza di inibitoria dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.,
, chiedendone la riforma, nei termini precisati in epigrafe. Parte_1
In particolare, ha lamentato: I) il rigetto della domanda riconvenzionale volta al rimborso sia delle spese sostenute per assistenza del padre malato, debitamente comprovate dagli esiti dell'istruttoria e, precisamente, della prova testimoniale, erroneamente qualificate dal Tribunale come adempimento di obbligazione naturale;
sia
6 delle spese funerarie, valorizzando l'incongrua ed inconferente deposizione di _1
, moglie di uno degli attori, e, per contro, svalutando la prova testimoniale e
[...] documentale, fornita in ordine a tali spese;
II) La condanna nei suoi confronti, in solido con sebbene la responsabilità dell'accaduto fosse da addebitare, Controparte_1 unicamente, a quest'ultima società, posto che, se le sue dipendenti avessero effettuato gli opportuni controlli, il fatto illecito non si sarebbe verificato;
III) l'omessa valutazione, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, del rifiuto degli appellati accettare la proposta transattiva formulata in corso di causa;
IV) la scarsa chiarezza della domanda introduttiva del giudizio formulata da , , e , CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 in ordine alle somme di cui avevano richiesto il pagamento, prima, a titolo di restituzione e, poi, di risarcimento del danno. Tanto premesso, ha Parte_1 concluso come trascritto in epigrafe (per un esame dei motivi di impugnazione più dettagliato, v., infra, la parte dedicata alla motivazione della decisione).
Si è costituita nel giudizio di appello, tramite apposita comparsa presentata il
23.11.2022, aderendo al primo motivo dell'appello principale e Controparte_1 censurando, a sua volta, con appello incidentale, la decisione del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto la sua responsabilità per il fatto illecito, in solido con
[...]
. Pt_1
In particolare, ha sostenuto che dall'istruttoria era emerso aveva Parte_1 affrontato le spese necessarie a garantire l'assistenza sanitaria del padre, , Persona_4
e che, pertanto, la sentenza impugnata doveva essere riformata, determinando l'eventuale danno subito da , , e nella CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 differenza tra il valore di riscossione dei buoni postali e le spese sanitarie e funerarie sostenute dal fratello . Pt_1
Con riguardo, invece, alla responsabilità per il fatto illecito, da un Controparte_1 lato, ha contestato il fondamento dell'appello principale, rilevando che la responsabilità di emergeva dalla sentenza penale con cui era stato condannato per i Parte_1 delitti di falso e di truffa;
dall'altro, ha censurato, con appello incidentale, la sentenza di primo grado, in relazione all'affermazione della sua responsabilità solidale con
[...]
, rilevando che le due dipendenti della società appellata, per come si desumeva Pt_1 dalla sentenza emessa all'esito del procedimento penale, erano state vittime di artifici e raggiri e, pertanto, era stato interrotto il nesso di causalità tra la loro condotta ed il danno lamentato, cosicché, in definitiva, contrariamente al convincimento del
7 Tribunale, doveva escludersi la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. Ha concluso come sopra riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in via telematica il 3.1.2023, si sono costituiti nel presente giudizio di appello, anche, , , e CP_2 CP_4 CP_5
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello Controparte_3 principale ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., non avendo il gravame una ragionevole probabilità di poter essere accolto.
Con riguardo al merito, gli appellati, dopo avere ripercorso la vicenda processuale, hanno sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello e la corretta valutazione degli esiti dell'istruttoria da parte del primo giudice.
Segnatamente, hanno contestato sia l'asserita assistenza, in forma esclusiva, prestata dal fratello al padre, poiché ad occuparsene erano stati, anche, il figlio e la Pt_1 CP_2 moglie di questi, , nonché l'altro figlio, di nome sia la Testimone_1 CP_3 circostanza che ogni spesa venisse effettuata con risorse economiche del fratello , Pt_1 piuttosto che del de cuius.
Hanno rilevato, inoltre, che: a) l'unico obbligo giuridico gravante sui figli, ex art. 433, comma 2°, c.c., era quello di versare gli alimenti ai genitori, quando questi non fossero in grado di sopportare le spese necessarie e che di tale obbligo difettavano i presupposti nella fattispecie in esame, ossia lo stato di necessità del genitore;
b) le somme impiegate da per l'assistenza del padre erano mere regalie, ossia elargizioni Parte_1 spontanee o atti di liberalità nei confronti delle persone che avevano prestato assistenza al genitore;
c) era corretta la motivazione del Tribunale in ordine al rigetto della domanda di di rimborso delle spese funebri ed alla ritenuta responsabilità Parte_1 per il fatto illecito per cui è causa.
Hanno, poi, affermato che era legittimo il loro rifiuto della proposta conciliativa formulata dell'odierno appellante in via principale nel corso del giudizio di primo grado. Hanno, quindi, concluso come sopra riportato.
Con ordinanza del 1°.2.2023, a scioglimento della riserva presa all'udienza del
25.1.2023, la Corte di Appello ha rigettato l'istanza di inibitoria della sentenza appellata, presentata da . Parte_1
All'esito della trattazione dell'udienza dell'8.1.2025, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti, la Corte ha trattenuto la causa a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
8 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (cfr. ordinanza in atti).
e , , e hanno depositato la Parte_1 CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 comparsa conclusionale e, nel successivo termine, anche la memoria di replica, ribadendo, nella sostanza, le rispettive argomentazioni difensive.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Cosenza e, dall'altro, dei motivi di appello principale ed incidentale, nonché delle difese degli appellati, appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto, l'esame delle seguenti questioni: I) l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., avanzata da
, , e;
II) nel merito, la fondatezza o meno, CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 tanto nei confronti dell'appellante principale che dell'appellante incidentale, della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, avanzata nel giudizio di primo grado dai suddetti , , e , in relazione alla condotta CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 illecita consistita nell'indebito incasso dei buoni postali di (domanda Persona_3 accolta dal Tribunale con decisione censurata, sotto distinti profili, con l'appello principale e con quello incidentale); III) la fondatezza o meno della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado da e volta ad Parte_1 ottenere il rimborso delle spese per l'assistenza del padre e di quelle di natura funeraria per entrambi i genitori (la domanda è stata rigettata dal Tribunale con decisione censurata dell'appellante principale); IV) la validità o meno e la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, contestata dall'appellante principale per indeterminatezza di causa petendi e di petitum; V) la regolamentazione delle spese di lite.
In difetto di censure sul punto, invece, deve ritenersi che la sentenza di primo grado sia passata in giudicato nella parte in cui: a) il Tribunale ha escluso irregolarità nella procura liti degli odierni appellati;
b) ha dichiarato l'improcedibilità delle domande proposto nei confronti dell'ufficio postale di LU, mancanza di autonoma personalità
9 giuridica del suddetto ufficio;
c) ha giudicato tardive le domande di graduazione della responsabilità tra i convenuti, ai sensi dell'art. 2055 c.c.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.
Come già detto, , , e nel costituirsi in CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 appello, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento.
Tale eccezione non deve essere delibata, dovendosi ritenere implicitamente disattesa, dato che l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione della causa e sentite le parti (v.
Cass., sez. I, n. 15786/2021; sez. lavoro, n. 10409/2020; sez.
6-III, n. 19333/2018).
3. Il merito. Le valutazioni della Corte di Appello
Si tratta, a questo punto, di esaminare le questioni di merito.
3.1. La responsabilità solidale di e di Parte_1 Controparte_1
Prioritarie, sotto il profilo logico giuridico, sono le questioni poste con il secondo motivo di appello principale proposto da e con l'appello incidentale di Parte_1
concernenti la responsabilità dell'appellante principale e Controparte_1 dell'appellante incidentale, in relazione al fatto illecito costituito dalla indebita riscossione dei buoni postali fruttiferi intestati a , avendo contestato Persona_3 entrambi gli appellanti la loro responsabilità solidale, per come ritenuta dal Tribunale, sostenendo, peraltro, la responsabilità esclusiva di e Parte_1 Controparte_1 quest'ultima, al contrario, quella esclusiva del . Pt_1
In particolare, l'appellante principale sostiene che il fatto illecito per cui è causa sia da addebitare, unicamente, a poiché, se le sue dipendenti avessero Controparte_1 effettuato gli opportuni controlli al momento della riscossione dei buoni postali, il fatto illecito non si sarebbe verificato. Per contro (appellante incidentale) Controparte_1 afferma che, essendo state le suddette sue dipendenti vittime di artifici e raggiri posti in
10 essere dal , il fatto illecito non è ascrivibile alla società, ma, esclusivamente, Pt_1 all'appellante in via principale.
Entrambi i suddetti motivi di appello, principale ed incidentale, sono infondati e la sentenza del Tribunale, da intendersi richiamata, è, sul punto, del tutto condivisibile.
È indubbia, infatti, alla luce dell'accertamento effettuato all'esito del giudizio penale con sentenza irrevocabile, la responsabilità di in ordine alla falsificazione Parte_1 della firma del padre ed alla abusiva riscossione dei buoni postali in questione, dovendosi fare applicazione dell'art. 651 c.p., a norma del quale, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale nonché all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Come rilevato dal Tribunale, peraltro, sebbene la sentenza penale non abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile nei confronti di non avendo la suddetta Controparte_1 società partecipato al processo penale, la sua responsabilità in solido con Parte_1 si desume dall'evidente concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso delle dipendenti di in servizio presso l'ufficio postale di LU, le quali, Controparte_1 trascurando ogni opportuna verifica sulla provenienza delle quietanze, hanno, di fatto, permesso che buoni fruttiferi venissero riscossi da soggetto diverso dal titolare.
Ciò configura, segnatamente, la responsabilità di cui all'art. 2049 c.c., la quale configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde dall'elemento soggettivo del datore di lavoro e, dunque, dall'intenzione o dalla consapevolezza di costui (cfr., per tutte, Cass., sez. III, n. 28988/2024).
Dunque, la sentenza del Tribunale di Cosenza deve essere confermata, nella parte in cui
è stata fermata la responsabilità solidale dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
3.2. La domanda riconvenzionale di sul diritto al rimborso di spese di Parte_1 assistenza al padre e di spese funerarie
Come già visto, con il primo motivo dell'appello principale, lamenta il Parte_1 rigetto della domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di primo grado e volta ad ottenere il rimborso sia delle spese sostenute per assistenza del padre malato -
11 debitamente comprovate, secondo l'appellante, dall'istruttoria svolta e, segnatamente, dalla prova testimoniale e dalla documentazione prodotta - sia delle spese funerarie affrontate in occasione del decesso di entrambi i genitori, deceduti, rispettivamente, il
15.8.2011 ed il 23.10.2011 ). Persona_2 Persona_3
Quanto alle spese sanitarie e di assistenza al padre, in particolare, l'appellante principale censura l'erronea qualificazione da parte del Tribunale come adempimento di obbligazione naturale, anziché di un vero e proprio obbligo giuridico gravante su tutti i figli, tale da legittimare la pretesa al rimborso da parte dell'appellante, unico tra i fratelli a occuparsi del padre malato ed a garantirli assistenza, anche di tipo sanitario, Pt_1 delle relative spese, per come emerso dalla deposizioni testimoniali di , Tes_2
e ossia dei soggetti che hanno prestato assistenza al padre Tes_3 Testimone_4
ricevendo apposite ricompense in danaro. Per_3
Con riguardo, poi, al mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese funerarie in occasione del decesso dei genitori, si duole del fatto che il Parte_1
Tribunale abbia ritenuto che non era provata la circostanza che le avesse sostenute con danaro proprio, piuttosto che del padre, fondando il suo convincimento sulla labile deposizione testimoniale de relato di , moglie di uno degli attori, e, per Testimone_1 contro, svalutando la prova testimoniale assunta (in particolare, la deposizione di
, titolare di impresa di pompe funebri) e quella documentale fornita, in Testimone_5 ordine a tali spese (precisamente, le fatture n. 65 e 91 bis del 2011; un bollettino di
900,00 euro, pagato per la concessione del loculo destinato alla sepoltura del padre e gli assegni bancari concernenti tali spese).
Il motivo di appello principale, nella parte in cui si censura il mancato riconoscimento del diritto al rimborso di presunte spese per l'assistenza in favore di è Persona_3 inammissibile e, comunque, infondato.
In primo luogo, il motivo risulta del tutto generico nella parte in cui, nel censurare la qualificazione giuridica del pagamento delle spese di assistenza come adempimento di un'obbligazione naturale anziché di un obbligo giuridico, non specifica la fonte e la natura di tale obbligo.
Se l'appellante intendesse fare riferimento agli obblighi di natura alimentare in senso lato, comprensivi della assistenza sanitaria, difetterebbe, all'evidenza, come evidenziato dagli appellati, il presupposto dello stato di bisogno economico del beneficiario, dato
12 che il padre era titolare di pensione e di buoni postali fruttiferi del valore di circa
62.000,00 euro.
Se, poi, intendesse riferirsi ad ipotetici obblighi di assistenza morale e materiale che prescindono dallo stato di bisogno economico del beneficiario, difetterebbe la necessaria specificazione del fatto costitutivo della pretesa al rimborso di simili spese, giacché esse genererebbero, in ipotesi, un credito nei confronti del beneficiario stesso, nel cui interesse le spese vengono sostenute, tale da legittimare, sempre in ipotesi, un credito nei confronti della massa ereditaria, piuttosto che il diritto al rimborso nei confronti di altri congiunti.
Ad ogni modo, proprio alla luce delle buone condizioni economiche di e Persona_3 dell'assenza di uno stato di bisogno di tipo economico, appare corretta la qualificazione giuridica delle ipotetiche spese di assistenza sostenute dal figlio in suo favore come adempimento di obbligazione naturale, fondata su doveri di natura morale, derivanti dai vincoli familiari.
Inoltre, non è debitamente provata neppure la circostanza né che le spese in questione fossero riconducibili a contratti a prestazioni corrispettive e ad impegni giuridici assunti dalle parti né che fossero utilizzate, a tal fine, finanze personali di Parte_1 piuttosto che il danaro del padre.
Sotto il primo profilo, deve evidenziarsi che tanto che , Tes_2 Tes_3 congiunti delle parti, escussi nel giudizio, hanno riferito di avere ricevuto danaro dal in occasione dell'assistenza prestata al padre dello stesso, ma a titolo di regalie, Pt_1 con ciò evidenziando la spontaneità dell'elargizione, al di fuori di ogni vincolo giuridico e di ogni pattuizione (cfr. la testimonianza di all'udienza del 14.4.2021: Tes_3
“Non ho ricevuto retribuzioni, ma un regalo da parte di mio cugino , una volta mi Pt_1 ha dato 800 euro, un'altra volta 85 euro”; quella di all'udienza del Tes_2
27.9.2021: “Io l'ho fatto a titolo di cortesia, ma mio nipote ha voluto farmi una Pt_1 regalia, dandomi una volta 950 euro e un'altra volta 900 euro in contanti.”).
In relazione al secondo aspetto, è comprovato che gestiva la pensione dei Parte_1 genitori ed è verosimile che eventuali spese di assistenza le abbia affrontate con il danaro del padre, il quale era rimasto lucido e cosciente fino al suo decesso (cfr., sul punto, le deposizioni di e di ). Tali circostanze rendono del Tes_3 Tes_2 tutto verosimile che il abbia sostenuto eventuali spese nell'interesse del Pt_1 genitore, attingendo le risorse finanziario dalla sua pensione, non sussistendo una valida
13 ragione, una volta ritirato il rateo di pensione, per utilizzare danaro personale per tale scopo.
Infine, del tutto incerta è la quantificazione della spesa correlata alle prestazioni dell' che, nel giudizio penale, aveva riferito di prestazioni (sostituzione del Tes_4 catetere e, poi, anche, della flebo) eseguite tra maggio e ottobre del 2011, per circa una volta al mese, al prezzo di 50-100 euro, salvo, poi, nel giudizio civile riferire di prestazioni eseguite in un periodo ben più lungo (“negli ultimi anni”) e, addirittura, anche, con la frequenza di una volta al giorno nell'ultimo periodo, al diverso prezzo di
20/30 euro per volta.
Al contrario, il motivo di appello principale è parzialmente fondato in relazione al mancato riconoscimento del diritto al rimborso delle spese funerarie. Esso può essere esaminato, peraltro, soltanto in relazione alle specifiche spese funerarie di cui si lamenta il mancato rimborso nell'atto di appello, ossia quelle per i funerali dei genitori dell'appellante in via principale ( e ) e per la concessione Persona_2 Persona_3 del loculo cimiteriale per la sepoltura di (nell'atto di appello non vi è Persona_3 censura specifica, invece, in ordine alle spese per la banda musicale e per il marmista - queste ultime, peraltro, risalenti al 2014 - il cui rimborso è stato escluso dal primo giudice con decisione appositamente motivata).
Il motivo è fondato nei limiti delle spese di euro 3.500,00 per le onoranze funebri della madre (deceduta il 15.1.2011) e di euro 3.500,00 per le onoranze funebri del padre
(deceduto il 23.10.2011), comprovate: a) dalle apposite fatture n. 65 e 91 bis del 2011 della impresa di pompe funebri “Eredi ” (contenenti la precisa Persona_5 descrizione delle prestazioni eseguite), b) dalle quietanze apposte sulle stesse e c) dalla deposizione nel giudizio di titolare dell'impresa, in ordine Testimone_5 all'avvenuto pagamento delle prestazioni descritte nelle fatture suddette;
nonché in ordine al pagamento dell'importo di euro 900,00, per la concessione del loculo cimiteriale destinato alla sepoltura del padre, eseguito dal . Pt_1
Come sostenuto dall'appellante e contrariamente all'assunto del Tribunale, quanto alle spese per i funerali della non è decisiva, in senso opposto, la deposizione Per_2 testimoniale di , circa il fatto che la provvista fosse stata fornita da Testimone_1 [...]
, poiché la testimonianza - anche tralasciando i dubbi sulla piena genuinità della Per_3 testimone, moglie di , odierno appellato, come tale, indirettamente Controparte_2 interessata all'esito della lite - risulta di esito incerto sulla effettiva consegna del danaro
14 da parte di al figlio , avendo la donna assistito solo ad un accordo in Persona_3 Pt_1 tal senso tra il suocero, il marito e il cognato ed al fatto che quest'ultimo, dopo essersi recato con il padre ed il fratello in un magazzino, aveva messo un pacco nella CP_2 sua autovettura, nonché avendo appreso dal suocero e dal marito che la somma prelevata era di circa 14.000,00 euro (cfr. la deposizione resa all'udienza del
14.12.2020: “…So che i soldi vennero presi in contanti e ammontavano a circa 14.000 euro ma io non li ho visti direttamente, o meglio ho visto che , al ritorno - dal Pt_1 magazzino, ove si era recato con il padre ed il fratello : n.d.c.e. - , ha messo un CP_2 pacchetto marrone in macchina dove presumo ci fossero i soldi. Mio marito e mio suocero mi dissero che l'importo dei soldi presi era di circa 14.000 euro”).
La deposizione, per altro verso, nella parte in cui la testimone ha riferito che
[...]
si era recato, insieme ai figli e , presso il magazzino distante 500 Per_3 Pt_1 CP_2 metri dalla sua abitazione, è in insanabile contrasto con quella di , la quale Tes_3 ha riferito che, in quel periodo, il era impossibilitato a muoversi (“Il sig. Pt_1 Per_3 era allettato nel periodo in cui io l'ho assistito”).
Per contro, sempre con riguardo alle spese funerarie in occasione del decesso della non risulta comprovato in maniera sufficiente, il pagamento, al medesimo Per_2 titolo, di somme maggiori rispetto a quelle oggetto dell'apposita fattura n. 65/2011 quietanzata, dato che, se è vero che risultano due assegni di incassati nel Parte_1 settembre del 2011 dal fratello dell'amministratore della società di pompe funebri e socio della stessa, dell'importo, rispettivamente, di euro 4.000,00 e 4.300,00, è incerta la causale dei pagamenti. La deposizione testimoniale di , sul punto, è, Testimone_5 del resto, alquanto vaga, avendo il testimone riferito di presunte spese per altre attività connesse agli oneri funebri, tuttavia, indicate in maniera assai generica, senza essere in grado né di indicarle con un minimo di precisione né di riferire circostanze specifiche, ma solo sue supposizioni, prive, tuttavia, di alcun riscontro di tipo documentale o di altra natura.
In definitiva, risultano comprovate spese per il funerale di per euro Persona_2
3.500,00.
Le spese del funerale di , come detto, risultano comprovate dalla fattura n. Persona_3
91 bis, dalla quietanza sulla stessa e dalla deposizione testimoniale del , non Tes_5 emergendo elementi obiettivi, per quanto sopra esposto, che consentano di ritenere che abbia utilizzato risorse finanziarie lasciate dal padre, non essendovi prova Parte_1
15 della esistenza di tali lasciti e del loro eventuale ammontare né essendo stata proposta alcuna azione di rendiconto da parte degli appellati.
Il pagamento da parte di dell'importo di euro 900,00, per la concessione Parte_1 del loculo cimiteriale destinato alla sepoltura del padre, inoltre, è dimostrato dalla ricevuta del pagamento medesimo, sull'apposito bollettino, intestato all'appellante (si tratta del secondo pagamento di tale importo, essendo stato il primo, relativo alla concessione del loculo per la sepoltura della eseguito da il Per_2 Persona_3
31.8.2011: v. l'apposito bollettino).
Ne consegue che dalla somma di euro 62.858,66, pari al valore dei buoni postali indebitamente riscossi da e da restituire alla massa ereditaria (e, quindi, ai Parte_1 fratelli , , e pro quota), devono CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 scomputarsi le somme suddette, pari, nel complesso, a euro 7.900,00. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi che e Parte_1 [...]
(che ha aderito al primo motivo di appello principale) vengano condannati Controparte_1 al pagamento in favore degli appellati della somma di euro 43.966,92, pari ai 4/5 della somma residua di euro 54.958,66 (euro 62.858,66 meno euro 7.900,00 = euro
54.958,66).
3.3. Gli altri motivi dell'appello principale lamenta, inoltre, l'omessa valutazione da parte del Tribunale, ai fini della Parte_1 regolamentazione delle spese di lite, del rifiuto degli appellati di accettare la proposta transattiva, formulata in corso di causa (precisamente, all'udienza del 13.1.2020: cfr. il verbale), pari a 5.000,00 euro per ciascuno degli odierni appellati ovvero euro 7.000,00 dilazionati.
Sotto altro profilo, ripropone l'eccezione di scarsa chiarezza della domanda introduttiva del giudizio, in ordine alle somme di cui gli appellati hanno preteso il pagamento, dapprima, a titolo di restituzione, poi, a titolo di risarcimento del danno.
Entrambi i motivi non sono fondati.
Quanto al primo, deve osservarsi che, tralasciando ogni altra considerazione, l'importo netto del credito riconosciuto in favore di ciascuno degli appellati è pari a euro
10.991,73 (euro 43.966,92 : 4), cosicché è stato del tutto legittimo il rifiuto di ricevere una somma minore a titolo di conciliazione giudiziale.
16 Con riguardo al secondo dei suddetti motivi di appello, deve osservarsi che esso non è formulato come critica alla decisione del Tribunale sul punto, ma come reiterazione dell'eccezione di indeterminatezza della domanda (v. pag. 26 dell'atto di appello:
“Ancora non è chiaro l'oggetto della domanda…”) e, comunque, è infondato, dato che appare alquanto evidente dalla lettura dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, oltre che dalle ulteriori precisazioni di cui alla memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c., che la domanda era volta, in estrema sintesi, ad ottenere sia la restituzione della quota spettante agli odierni appellati sulle somme portate dai titoli postali del de cuius, indebitamente riscossi da , pari ad euro 50.286,92 sia Parte_1 gli ulteriori danni, pari a 50.000,00, fermo restando che, in tale ultima parte, la domanda
è stata rigettata dal Tribunale proprio per difetto di specifica e tempestiva allegazione della natura di tali ulteriori danni (v. pag. 7 della sentenza impugnata).
4. Le spese di lite
L'accoglimento della domanda riconvenzionale, negli stretti limiti precisati, comporta un nuovo regolamento delle spese processuali, tanto del primo che del secondo grado di giudizio, tenendo conto dell'esito finale della lite e, quindi, da un lato, della reciproca soccombenza delle parti, dall'altro, della prevalente soccombenza in capo a
[...]
e a Il che giustifica la compensazione delle spese di lite Pt_1 Controparte_1
Le spese del giudizio di primo grado sono state liquidate dal Tribunale nell'intero e la riforma parziale della condanna nei confronti degli appellanti principale e incidentale non comporta l'applicazione di un diverso scaglione (trattandosi di cause di valore compreso tra euro tra euro 26.000,01 e 52.000,00)
Le spese del giudizio di appello possono liquidarsi, nell'intero, in euro 8.469,00 per onorari, applicando i parametri medi della tariffa forense, fatta eccezione per la fase di trattazione ed istruttoria, limitatasi all'esame della istanza di inibitoria della sentenza impugnata e liquidata nel minimo (euro 2.058,00 per lo studio della controversia;
euro
1.418,00 per la fase introduttiva;
euro 1.523,00 per la fase istruttoria o di trattazione;
euro 3.470,00 per la fase decisoria), in relazione allo scaglione suddetto, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
17
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 909/2022 Controparte_1 dell'11.5.2022, pubblicata in pari data, in parziale accoglimento dell'appello principale, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta da nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, Parte_1 condanna, in solido tra loro, e al risarcimento del Parte_1 Controparte_1 danno in favore di , , e , nella misura di CP_2 CP_4 CP_5 Controparte_3 euro 43.966,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computarsi come indicato nella sentenza impugnata;
- compensa per 1/3 le spese del giudizio di primo grado, liquidate nell'intero dal
Tribunale, e condanna, in solido tra loro, e al Parte_1 Controparte_1 pagamento dei residui 2/3 nei confronti di , , e CP_2 CP_4 CP_5 CP_3
, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.:
[...]
- conferma, nel resto, la sentenza impugnata;
- compensa per 1/3 le spese del giudizio di appello, liquidate nell'intero in euro
8.469,00, e condanna, in solido tra loro, e al Parte_1 Controparte_1 pagamento dei residui 2/3 nei confronti di , , e CP_2 CP_4 CP_5 CP_3
, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
[...]
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 25.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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