TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 07/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. 2-1/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato dal per l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale di (C.F. e P.I.V.A. ), sita in Controparte_1 P.IVA_1
Montegrimano, in viale Martiri della Resistenza n. 1; rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società resistente è una società commerciale che svolge attività di acquisto, vendita, costruzione, locazione e gestione di beni immobili;
letti gli artt. 2, 40 e 121 c.c.i.i.; considerato che l'art. 121 c.c.i.i. è sostanzialmente analogo all'art. 1 l.f., in relazione al quale la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha ritenuto che gravasse sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti c.d. dimensionali necessari per la dichiarazione di fallimento (fra le altre,
Cass. 33091/2018, Cass. 13746/2017), eventualmente anche esibendo i bilanci di esercizio o qualunque altro documento suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 25025/2020). rilevato tuttavia che tali principi non possono trovare compiuta applicazione in relazione al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, posto che l'art. 42 c.c.i.i. prevede che siano acquisiti d'ufficio dati e documenti relativi al debitore e menzionati dall'art. 367 c.c.i.i., al fine di verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la finalità della norma è evidentemente quella di evitare l'apertura di procedure a carico di imprese non in possesso dei requisiti minimi dimensionali, sicché il principio dell'onere della prova affermato dal successivo art. 121 c.c.i.i. è da ritenersi residuale, applicandosi solo nel caso in cui dagli atti acquisiti d'ufficio o offerti dal creditore non emerga già la natura di impresa minore del debitore;
letto altresì l'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., secondo cui è impresa minore quella che, negli ultimi tre esercizi, ha presentato un attivo patrimoniale superiore ad €300.00,00, dei ricavi superiori ad
€200.000,00, ovvero abbia un monte debitorio attuale (e dunque a prescindere da quando questo sia maturato) superiore ad €500.000,00; rilevato che il creditore procedente, nel suo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha rappresentato di essere creditore della somma di €184.301,12 per il mancato pagamento dell'i.m.u. a decorrere dall'anno fiscale 2014, come dimostrato dalla documentazione versata in atti ed, in particolare, dagli avvisi di accertamento n. 111/2019, 109/2019, 92/2019, 81/2019, 3/2019 e 282/2024, nonché dall'ingiunzione ex R.D. n. 639/2010 n. ING/1-2020-917; dato inoltre atto che, nel corso dell'istruttoria preliquidatoria è stata acquisita d'ufficio la documentazione ai sensi degli artt. 42 e 367 c.c.i.i., da cui risulta che non Parte_1 deposita i bilanci dall'anno 2019; rilevato quindi che non è stata fornita la prova che la debitrice sia una c.d. impresa minore secondo il postulato dell'art. 2 c.c.i.i., poiché non è stato possibile acquisire i bilanci relativi agli ultimi esercizi e, in ogni caso, dal bilancio di esercizio del 2019, emerge il superamento delle soglie relativa all'attivo patrimoniale (€2.559.852,00) ed al monte debitorio (€4.595.231,00); considerato inoltre che la società evocata in giudizio, non costituendosi, non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., per qualificarsi quale impresa minore;
ritenuto dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dal mancato pagamento dei debiti portati dagli avvisi di accertamento e dall'ingiunzione di pagamento già menzionati, dalla richiesta di rateizzazione delle somme dovute per i.m.u. del 12 agosto 2020 e del 28 agosto 2020 rimasta parzialmente inadempiuta, dall'assenza di dichiarazioni fiscali a partire dal 2020 (ad eccezione del modello i.v.a. depositato nel 2021), dalla perdita di bilancio di €2.022.095 per l'anno 2019, dalle dichiarazioni rese dall'amministratore unico Dott. il 31 marzo 2018 (“È di tutta Testimone_1 evidenzia che, qualora venissero meno i presupposti della cessione a terzi dell'azienda ed il socio unico non formalizzare la copertura delle perdite, all'Amministratore non Controparte_2 resterebbe che la richiesta dell'autofallimento da depositare presso il Tribunale competente”) e dalla sostanziale inattività desunta dalla documentazione depositata, da cui emerge che la società debitrice è stata posta in liquidazione, nonché che anche la società controllante di diritto sammarinese,
[...]
è in liquidazione (dopo essere stata sottoposta a concordato); CP_2 rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della di far fronte in Parte_1 modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad €30.000,00 (art. 49, c. 5 c.c.i.i.), posto che la società evocata in giudizio è altresì risultata debitrice, alla data del 6 febbraio 2025, di €64.965,27 verso CP_3
P. Q. M.
visti gli artt. 2, c. 1, lett. b), 121, 27, c. 2, 40, 41 e 49 c.c.i.i.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.I.V.A. Controparte_1
), sita in Montegrimano, in viale Martiri della Resistenza n. 1; P.IVA_1
NOMINA
Giudice delegato per la procedura il Dott. Francesco Paolo Grippa;
NOMINA
Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA
Al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, i.r.a.p. ed i.v.a. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i., nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 19 giugno 2025, ore 11.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
La curatrice, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att.c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 c.c.i.i..
Urbino, 4 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Egidio de Leone Presidente
Dott.ssa Vera Colella Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato dal per l'apertura della liquidazione Parte_1
giudiziale di (C.F. e P.I.V.A. ), sita in Controparte_1 P.IVA_1
Montegrimano, in viale Martiri della Resistenza n. 1; rilevato che, dalla visura camerale depositati in atti, emerge che la società resistente è una società commerciale che svolge attività di acquisto, vendita, costruzione, locazione e gestione di beni immobili;
letti gli artt. 2, 40 e 121 c.c.i.i.; considerato che l'art. 121 c.c.i.i. è sostanzialmente analogo all'art. 1 l.f., in relazione al quale la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha ritenuto che gravasse sul debitore l'onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti c.d. dimensionali necessari per la dichiarazione di fallimento (fra le altre,
Cass. 33091/2018, Cass. 13746/2017), eventualmente anche esibendo i bilanci di esercizio o qualunque altro documento suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (Cass. 25025/2020). rilevato tuttavia che tali principi non possono trovare compiuta applicazione in relazione al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, posto che l'art. 42 c.c.i.i. prevede che siano acquisiti d'ufficio dati e documenti relativi al debitore e menzionati dall'art. 367 c.c.i.i., al fine di verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
la finalità della norma è evidentemente quella di evitare l'apertura di procedure a carico di imprese non in possesso dei requisiti minimi dimensionali, sicché il principio dell'onere della prova affermato dal successivo art. 121 c.c.i.i. è da ritenersi residuale, applicandosi solo nel caso in cui dagli atti acquisiti d'ufficio o offerti dal creditore non emerga già la natura di impresa minore del debitore;
letto altresì l'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., secondo cui è impresa minore quella che, negli ultimi tre esercizi, ha presentato un attivo patrimoniale superiore ad €300.00,00, dei ricavi superiori ad
€200.000,00, ovvero abbia un monte debitorio attuale (e dunque a prescindere da quando questo sia maturato) superiore ad €500.000,00; rilevato che il creditore procedente, nel suo ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha rappresentato di essere creditore della somma di €184.301,12 per il mancato pagamento dell'i.m.u. a decorrere dall'anno fiscale 2014, come dimostrato dalla documentazione versata in atti ed, in particolare, dagli avvisi di accertamento n. 111/2019, 109/2019, 92/2019, 81/2019, 3/2019 e 282/2024, nonché dall'ingiunzione ex R.D. n. 639/2010 n. ING/1-2020-917; dato inoltre atto che, nel corso dell'istruttoria preliquidatoria è stata acquisita d'ufficio la documentazione ai sensi degli artt. 42 e 367 c.c.i.i., da cui risulta che non Parte_1 deposita i bilanci dall'anno 2019; rilevato quindi che non è stata fornita la prova che la debitrice sia una c.d. impresa minore secondo il postulato dell'art. 2 c.c.i.i., poiché non è stato possibile acquisire i bilanci relativi agli ultimi esercizi e, in ogni caso, dal bilancio di esercizio del 2019, emerge il superamento delle soglie relativa all'attivo patrimoniale (€2.559.852,00) ed al monte debitorio (€4.595.231,00); considerato inoltre che la società evocata in giudizio, non costituendosi, non ha dimostrato il possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d) c.c.i.i., per qualificarsi quale impresa minore;
ritenuto dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto dal mancato pagamento dei debiti portati dagli avvisi di accertamento e dall'ingiunzione di pagamento già menzionati, dalla richiesta di rateizzazione delle somme dovute per i.m.u. del 12 agosto 2020 e del 28 agosto 2020 rimasta parzialmente inadempiuta, dall'assenza di dichiarazioni fiscali a partire dal 2020 (ad eccezione del modello i.v.a. depositato nel 2021), dalla perdita di bilancio di €2.022.095 per l'anno 2019, dalle dichiarazioni rese dall'amministratore unico Dott. il 31 marzo 2018 (“È di tutta Testimone_1 evidenzia che, qualora venissero meno i presupposti della cessione a terzi dell'azienda ed il socio unico non formalizzare la copertura delle perdite, all'Amministratore non Controparte_2 resterebbe che la richiesta dell'autofallimento da depositare presso il Tribunale competente”) e dalla sostanziale inattività desunta dalla documentazione depositata, da cui emerge che la società debitrice è stata posta in liquidazione, nonché che anche la società controllante di diritto sammarinese,
[...]
è in liquidazione (dopo essere stata sottoposta a concordato); CP_2 rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della di far fronte in Parte_1 modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad €30.000,00 (art. 49, c. 5 c.c.i.i.), posto che la società evocata in giudizio è altresì risultata debitrice, alla data del 6 febbraio 2025, di €64.965,27 verso CP_3
P. Q. M.
visti gli artt. 2, c. 1, lett. b), 121, 27, c. 2, 40, 41 e 49 c.c.i.i.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e P.I.V.A. Controparte_1
), sita in Montegrimano, in viale Martiri della Resistenza n. 1; P.IVA_1
NOMINA
Giudice delegato per la procedura il Dott. Francesco Paolo Grippa;
NOMINA
Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA
Al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, i.r.a.p. ed i.v.a. dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i., nella cancelleria di questo Tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 19 giugno 2025, ore 11.00 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA
La curatrice, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att.c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 c.c.i.i..
Urbino, 4 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Grippa Dott. Egidio de Leone