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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4585 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3234/2025 R.G. vertente tra:
e (Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
PULEO VALERIO)
- OPPONENTI -
E
Controparte_1
(Avv. CHIAIA NOYA GIUSEPPE)
- OPPOSTA -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio gli opponenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 95/2025 emesso da questo Tribunale per la somma di € 390.571,59, oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria, chiedendo la revoca dello stesso;
con vittoria delle spese di lite e con relativa distrazione.
Costituendosi, parte opposta ha chiesto, in ragione dell'esistenza di altro titolo esecutivo, di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale delle parti e viene oggi decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Con l'atto di opposizione gli opponenti hanno preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza del Giudice adito per essere competente il foro speciale previsto per i consumatori.
Costituendosi la banca opposta ha dedotto il sopravvenuto il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. alla formazione di un titolo esecutivo, per l'esistenza di altro titolo esecutivo, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La questione di competenza sollevata da parte opponente va esaminata preliminarmente rispetto a quella di avvenuta cessazione della materia del contendere. Infatti, la prima, in ossequio al principio del c.d. giudice naturale costituto per legge (cfr. art. 25 Cost.), riveste carattere prioritario poiché attiene all'individuazione del giudice che ha il potere di decidere la causa (quanto alla sua ammissibilità e al merito della stessa), mentre la questione di ammissibilità riguarda la verifica della corretta instaurazione della causa sul piano della legittimità che non può che essere demandata al giudice individuato come competente dalla legge.
Nella specie, è pacifico che gli opponenti sono intervenuti nel mutuo azionato del 3.9.2011 per scopi estranei alle rispettive attività professionali, sicché erano indiscutibilmente consumatori.
E' noto che il foro del consumatore è speciale ed esclusivo (cfr. art. 33, comma 2, lettera u), cod. cons.; tra le altre, Cass. 21153/2024), sicché prevale sulle regole generali contenute nel codice di rito (art. 18 ss. c.p.c.) in relazione all'individuazione del giudice competente per territorio, compresa quella di cui all'art. 20 c.p.c. che, contrariamente a quanto assunto dalla difesa della banca opposta, subisce una deroga in virtù di quanto previsto dalla suddetta norma speciale consumeristica in base al principio per cui lex specialis derogat generali.
E' incontestato in atti che i tre opponenti risiedono nel Comune di Scordia che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Caltagirone, sicché va esclusa la competenza dell'adito Tribunale di Bari.
3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri minimi, previsti dal d.m. n.
55/2014 per lo scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bari, essendo competente il Tribunale di Caltagirone, e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto n. 95/2025;
2) condanna la banca opposta al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Valerio C. Puleo, difensore degli opponenti dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in complessivi euro 11.834,00, di cui euro 634,00 per borsuali ed euro 11.200,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.
Così deciso in Bari, il 16/12/2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma