Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 30/06/2022, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 00716/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2022, proposto da
NN RI TR, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villa Castelli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito GR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI CO, ES IC, PP GR, EL PI, LO UR, RInna LO, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della Determina del Responsabile dell’Area Tributi e Personale del Comune di Villa Castelli n. 159 del 22/03/2022;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui parere legale acquisito al protocollo comunale al n. 585 del 19/01/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Villa Castelli;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori avv. G. Tanzarella per la parte ricorrente;
Ritenuto che non siano riscontrabili le condizioni richieste dalla legge per la concessione della richiesta misura cautelare, tenuto conto – in particolare – della gravità dei fatti che hanno connotato la vicenda in trattazione, così come rilevabile dalla documentazione prodotta agli atti dall’Amministrazione resistente;
Ritenuto, peraltro, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, Sezione Seconda, respinge la domanda cautelare.
Compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l’intervento dei Magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto EL Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO