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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11914/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Brino Elisa, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Pisoni Vilma Angela, in virtù di procura speciale Parte_2 in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 in CASARANO il 13/05/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASARANO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: EL il 14.09.1997 e il 07.09.2007. Per_1
Con ricorso depositato il 13/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASARANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori e mantenga la residenza Per_1 anagrafica presso la madre, attualmente in Druento (TO), Largo Oropa n. 1.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse quali quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alle attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337-ter, comma III, c.c.
DÀ ATTO che, in considerazione dell'età del figlio minore che compirà 17 anni il prossimo Per_1 settembre, le parti concordano che egli incontrerà il padre secondo i suoi impegni e desideri.
DISPONE che, durante le vacanze scolastiche estive, trascorra tre settimane consecutive con la Per_1 madre e tre settimane consecutive con il padre, concordando il periodo e comunicandosi la località prescelta entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che, durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorra con il padre metà delle vacanze Per_1 scolastiche nei seguenti termini: negli anni dispari dal 23 dicembre al 30 dicembre e negli anni pari dal 31 dicembre al 6 gennaio.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio nei periodi di competenza;
inoltre il sig. , al fine di realizzare il criterio di proporzionalità, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337- Pt_2 ter, comma IV, c.c. ed in particolare delle risorse di entrambi i genitori, delle esigenze del minore, nonché dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, corrisponderà alla sig.ra il Per_1 Parte_1 contributo al mantenimento mensile di € 300,00, annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese.
DISPONE che il padre corrisponda, altresì, il cinquanta per cento delle spese sostenute nell'interesse del pagina 2 di 3 minore, necessitate o concordate e, comunque, documentate, ed in particolare quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ludico ricreative;
il rimborso dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.
DÀ ATTO che le parti convengono sin d'ora, per ogni questione che dovesse tra loro insorgere relativamente alla individuazione e ripartizione delle spese suddette, l'applicazione del Protocollo di intesa fra magistrati del Tribunale di Torino e avvocati del Foro di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., sottoscritto il 15.03.2016, del quale entrambi hanno conoscenza.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico per il figlio a carico sarà percepito in via esclusiva dalla signora . Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere così regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente, per cui non viene formulata alcuna domanda avente contenuto patrimoniale.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11914/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Brino Elisa, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Pisoni Vilma Angela, in virtù di procura speciale Parte_2 in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 in CASARANO il 13/05/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CASARANO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: EL il 14.09.1997 e il 07.09.2007. Per_1
Con ricorso depositato il 13/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASARANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato ad entrambi i genitori e mantenga la residenza Per_1 anagrafica presso la madre, attualmente in Druento (TO), Largo Oropa n. 1.
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse quali quelle relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alle attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni. Limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337-ter, comma III, c.c.
DÀ ATTO che, in considerazione dell'età del figlio minore che compirà 17 anni il prossimo Per_1 settembre, le parti concordano che egli incontrerà il padre secondo i suoi impegni e desideri.
DISPONE che, durante le vacanze scolastiche estive, trascorra tre settimane consecutive con la Per_1 madre e tre settimane consecutive con il padre, concordando il periodo e comunicandosi la località prescelta entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che, durante le vacanze scolastiche natalizie, trascorra con il padre metà delle vacanze Per_1 scolastiche nei seguenti termini: negli anni dispari dal 23 dicembre al 30 dicembre e negli anni pari dal 31 dicembre al 6 gennaio.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio nei periodi di competenza;
inoltre il sig. , al fine di realizzare il criterio di proporzionalità, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337- Pt_2 ter, comma IV, c.c. ed in particolare delle risorse di entrambi i genitori, delle esigenze del minore, nonché dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, corrisponderà alla sig.ra il Per_1 Parte_1 contributo al mantenimento mensile di € 300,00, annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese.
DISPONE che il padre corrisponda, altresì, il cinquanta per cento delle spese sostenute nell'interesse del pagina 2 di 3 minore, necessitate o concordate e, comunque, documentate, ed in particolare quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ludico ricreative;
il rimborso dovrà avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.
DÀ ATTO che le parti convengono sin d'ora, per ogni questione che dovesse tra loro insorgere relativamente alla individuazione e ripartizione delle spese suddette, l'applicazione del Protocollo di intesa fra magistrati del Tribunale di Torino e avvocati del Foro di Torino sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., sottoscritto il 15.03.2016, del quale entrambi hanno conoscenza.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico per il figlio a carico sarà percepito in via esclusiva dalla signora . Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere così regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente, per cui non viene formulata alcuna domanda avente contenuto patrimoniale.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/01/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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