Articolo 5 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1262
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 febbraio 1955
Art. 5.
All'onere di ulve 147.000.009 derivante, per l'esercizio 1954-55, dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292 .
All'onere risultante, a carico dell'esercizio 1955-56, dall'attuazione dell'art. 1, verra' fatto fronte con una corrispondente aliquota dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1955