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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/11/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
FE IL AR Presidente
OL GO Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 140/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Pt_1 P.IVA_1
UI e AL FU, dell'Avvocatura dell'Istituto, per procura generale alle liti appellante
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'avv.ta Enrica Valle, per procura agli atti appellata
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 31.10.2025.
Per l'appellata: come da note depositate il 4.11.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 13.11.2023 la signora , già titolare di CP_1 pensione di invalidità civile, premesso che il 15.12.2022 l' le aveva Pt_1 richiesto di restituire la somma di € 6.137,63, invocando il proprio affidamento, ha chiesto che fosse accertata l'irripetibilità della stessa somma.
Si è costituito l' , chiedendo di respingere il ricorso e precisando che la Pt_1 pensione non era più dovuta per la perdita del requisito sanitario e che la maggiorazione sociale non era dovuta perché nel 2020 il reddito percepito era superiore alla soglia.
Con sentenza n. 418 del 2024, il Tribunale della Spezia ha accolto il ricorso.
L' ha proposto appello, solamente in relazione alla richiesta di Pt_1 restituzione della somma di € 3.037,48 per la perdita del requisito sanitario.
Si è costituita la signora chiedendo di respingere l'appello. CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio in data
11.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In relazione alla richiesta di restituzione per la perdita del requisito sanitario, il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso richiamando la giurisprudenza di legittimità e precedenti decisioni di questa Corte di
Appello, in particolare laddove si è ritenuto “a tutela dell'affidamento del percettore, … irripetibile l'indebito assistenziale conseguente alla perdita del requisito sanitario davanti a un “protrarsi ultrannuale dei pagamenti ben oltre il termine entro il quale era lecito attendersi il provvedimento di revoca del beneficio” … ancorché il verbale della Commissione sia stato comunicato”, come nel caso in esame, ma con “dicitura che non consente a una persona comune quale la ricorrente, plausibilmente digiuna di nozioni di medicina legale e di diritto della previdenza sociale, di comprendere che il requisito sanitario della pensione di inabilità civile non sussiste più….”.
Il Tribunale conclude che nel caso della ricorrente “a fronte della prescrizione legislativa di procedere alla sospensione prima, e alla revoca poi, nel termine di novanta giorni, la prestazione è stata erogata per un periodo pari e anzi lievemente superiore al triplo di quel termine” e tenuto
“conto del fatto che…secondo la Corte d'Appello di Genova è meritevole di
2 protezione l'interesse a evitare la ripetibilità di somme erogate in tempi eccessivamente remoti, di fronte a un'erogazione protratta ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell' si deve ritenere … che i presupposti dell'affidamento Pt_1 tutelabile sussistano”.
Con l'unico motivo di appello l' ritiene innanzitutto “pacifica” la Pt_1
“ripetibilità di quanto indebitamento erogato con il rateo di marzo 2022”, essendo “successivo al provvedimento del 19.02.2022”, con il quale è stata disposta la revoca per il venir meno dello stato di invalidità totale.
In secondo luogo, l'Istituto contesta il richiamo ai precedenti di questa
Corte, in quanto gli stessi erano relativi ad indebita “erogazione della prestazione per effettivamente un lungo lasso di tempo tale da legittimare un affidamento incolpevole circa il permanere del diritto al beneficio”, trattandosi di periodi di oltre sei anni, mentre nel caso in esame si è trattato di “soli dieci mesi dalla data del verbale di revisione sanitaria”.
In ogni caso, l' ribadisce come si debba ritenere evidente dalla lettura Pt_1 del verbale sanitario che la ricorrente non fosse stata più riconosciuta invalida civile totale a cui corrisponde una percentuale del 100%, che appunto legittima la concessione della pensione di inabilità.
L'appello è infondato.
Questa Corte, come anche giustamente osservato dal Giudice di primo grado, si è già più volte pronunciata in casi analoghi.
Deve quindi essere richiamata, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la più recente sentenza in materia di questa Corte, la n. 254 del 2025.
“4.1 In ordine alla ripetibilità dell'indebito assistenziale per perdita del requisito sanitario, il Collegio richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i principi già espressi nei propri precedenti (App. Genova nn. 59
e 63 del 2021 e n. 105 del 2024) dove si è affermato che, nelle ipotesi in cui l' ometta di provvedere alla sospensione immediata e alla revoca del Pt_1 beneficio entro il termine di 90 giorni dall'esito negativo della visita di revisione (come previsto dall'art. 37, co. 8, l. 448/1998), il protrarsi
3 dell'erogazione delle prestazioni non è in alcun modo addebitabile al dolo dell'appellato e non è ravvisabile alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistito. Tali doveri, nello specifico caso del rapporto assistenziale, “non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggior ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo (v., in tal senso, Cass. 4668/2021 e Cass. 10642/2019). La mancata adozione da parte dell' dei provvedimenti di sospensione e Pt_1 revoca, contenenti l'inequivoco accertamento del venire meno del requisito sanitario e le determinazioni conseguenti, unitamente al protrarsi ininterrotto per diversi anni delle erogazioni, integrano una condotta dell'Istituto idonea a ingenerare nell'appellato un affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate, suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali. Nella sentenza n. 8/2023, infatti, la Corte Costituzionale – nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico (indennità di disoccupazione, nel caso di specie) laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato un legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita – ha richiamato la giurisprudenza della S.C. che riconosce, quanto alla revoca delle prestazioni assistenziali, “la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Cass. 13223/2020)” per cui, in questi casi, l'affidamento
“più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al
4 rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993)” (App. Genova
105/2024).
Come già evidenziato da questa Corte in analoghi precedenti (sent. nn. 414 del 2013 e 35 del 2020), “occorre soffermarsi sui principi affermati dalla
Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 448/2000 che ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell' e dell' sollevate Pt_1 CP_2 in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma della Costituzione.
Nel rigettare le censure formulate dai giudici remittenti – i quali avevano prospettato l'esistenza di una ingiustificata disparità di trattamento tra la disciplina dell'indebito previdenziale e quella dell'indebito assistenziale (la quale non prevede, a differenza della prima, l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite) – la Corte Costituzionale ha osservato che la normativa introdotta con l'art. 37, comma 8, della legge n. 448 del 1989 “si avvicina a quella relativa all'indebito previdenziale, sia transitoria che a regime, censurata dai giudici rimettenti nella parte in cui non si applica anche alle somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e di indennità di accompagnamento, ed è parimenti diretta ad approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38, primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate, senza che sussista la necessità di un'assoluta identità di regolamentazione, in ragione della peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario che giustifica, anche con riferimento al principio di eguaglianza, una normativa specifica”.
5 Non può, però, sottacersi che il giudizio di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale è stato formulato partendo anche dalla considerazione che la disciplina dell'indebito assistenziale (ex art. 37, comma 8, della legge n. 338 del 1989) “fa retroagire la revoca delle provvidenze economiche solo alla data della visita di verifica, sicché non sono ripetibili le prestazioni percepite prima di tale data, senza che peraltro la successiva percezione indebita, che pone il problema della ripetibilità, possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione” (Corte Cost., ordinanza n. 448/2000).
Il giudizio di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (incentrato, nella fattispecie, sul meccanismo delineato dall'art. 37, comma 8, della legge n. 448/1989) non può essere estrapolato dal contesto nel quale è stato reso. Si rileva infatti che la Corte
Costituzionale ha affermato la legittimità della disciplina che consente, nel caso di indebito assistenziale, la ripetibilità delle somme versate ma per giungere a tale conclusione essa (dopo aver rilevato l'esistenza di analogie tra la disciplina dell'indebito assistenziale e quella in materia di indebito previdenziale) ha sottolineato, quanto alla ripetibilità delle somme versate dopo la visita di revisione, l'esistenza di un termine che l'Istituto previdenziale deve rispettare “onde evitare che la percezione indebita possa protrarsi eccessivamente nel tempo”. La precisazione suddetta consente di affermare che il giudizio di infondatezza della questione di legittimità costituzionale sia condizionato all'esistenza di previsioni normative volte ad evitare che la percezione indebita si protragga eccessivamente nel tempo
(…).
Può dunque ragionevolmente ritenersi che la motivazione posta a base dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 448/2000 consenta di effettuare una lettura costituzionalmente orientata della normativa disciplinante la materia oggetto escludendo che sia nella fattispecie legittima la richiesta di
6 restituzione degli importi erogati all'odierna appellante a titolo di indennità di accompagnamento, giacché intervenuta allorché non solo erano scaduti i termini di cui alla normativa vigente (termini, di per sé, non aventi natura perentoria) ma si era, più in generale, verificata una situazione di protratta erogazione di prestazione indebita senza l'emissione, da parte dell'Istituto, di alcun provvedimento – cosicché la ripetibilità delle somme erogate si configurerebbe in termini assolutamente contrapposti rispetto alla disciplina dell'indebito previdenziale.
Diversamente interpretando verrebbe snaturato il senso della pronuncia succitata - la quale non ha affermato la legittimità della disciplina sull'indebito assistenziale tout court ma solo in forza delle analogie che la avvicinano alla disciplina sull'indebito previdenziale e che consentono di evitare la ripetibilità di somme erogate in tempi eccessivamente remoti”.
Sotto quest'ultimo profilo si osserva che la previsione di un obbligo dell'ente di provvedere in un contenuto arco temporale alla sospensione e alla revoca di un beneficio non più dovuto, per le mutate condizioni di salute del percettore, non ha solo la funzione di individuare con certezza gli adempimenti cui si ricollega inequivocamente il venir meno dell'affidamento del percettore, bensì costituisce anche espressione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., in quanto diretto a contrastare gli oneri e i rischi di recuperi tardivi di prestazioni destinate all'ordinario soddisfacimento di bisogni essenziali tutelati dall'art. 38 Cost.
4.2 In conformità ai principi esposti si ritiene che nella specie, non ricorrendo pacificamente ipotesi di insussistenza a priori del diritto alla provvidenza, l'assenza di dolo e l'affidamento incolpevole dell'assistita escludono la ripetibilità delle somme ricevute prima della comunicazione dell'indebito avvenuta nell'agosto del 2023.
Nessun rilievo, a contrario, può assumere la sola comunicazione del verbale della visita, nel quale non si rinvengono affermazioni espresse circa il venire meno del requisito sanitario e del diritto alla provvidenza ma solo
7 l'indicazione del giudizio diagnostico medico di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 l. 118/1971”: locuzione quest'ultima insufficiente a porre implicitamente l'invalida in condizioni di conoscere, necessariamente in via deduttiva, l'esito negativo della visita e le relative conseguenze sul piano amministrativo, a fronte del protrarsi del pagamento della prestazione per più di due anni e dunque ben oltre il termine entro il quale era lecito attendersi la sospensione e la revoca del beneficio. Ciò a maggior ragione se si considera che attualmente entrambi le fasi - accertamento della permanenza del presupposto sanitario e assunzione delle conseguenti determinazioni amministrative - sono di competenza dell' e l'esito negativo della visita di revisione non è Pt_1 soggetta a tempi di attesa dipendenti dalle comunicazioni di altri soggetti che possono giustificare ritardi ultrannuali, quale quello di specie, negli adempimenti conseguenti.”.
In applicazione dei predetti principi affermati da questa Corte nella sentenza appena richiamata, principi ai quali questo collegio ritiene di dare continuità, l'appello deve quindi essere respinto.
Anche nel caso in esame, il Giudice di primo grado ha motivato in termini del tutto coerenti con i principi enucleati dalla appena richiamata sentenza di questa Corte e quindi con i principi della, a sua volta richiamata, giurisprudenza di legittimità in tema di “indebito assistenziale”.
Nelle circostanze di fatto, l'unica differenza, come evidenziato anche dall'appellante, risulta essere il periodo di tempo intercorrente tra gli accertamenti di cui alla visita medica e le conseguenti decisioni in via amministrativa dell' . Pt_1
Nel caso esaminato nella sentenza richiamata si trattava di circa due anni, nel caso in oggi in esame circa dieci mesi.
Sul punto, questa Corte ritiene di poter condividere la già richiamata esaustiva motivazione del Giudice di primo grado: la decisione dell' è Pt_1 intervenuta ben dopo il predetto termine entro il quale doveva intervenire la sospensione e la revoca del beneficio, termine previsto in tre mesi, in
8 particolare per un lasso di tempo superiore al triplo di quello previsto.
Si tratta quindi di un ritardo, comunque, di notevole entità e tale da ampiamente giustificare il realizzarsi di un affidamento incolpevole dell'assistita.
Si deve respingere anche la domanda subordinata dell'appellante, relativa alla “ripetibilità di quanto indebitamento erogato con il rateo di marzo
2022”.
L' insiste in questa domanda in quanto tale rateo è “successivo al Pt_1 provvedimento del 19.02.2022”, con il quale è stata disposta la revoca del beneficio per il venir meno dello stato di invalidità totale.
Anche questa domanda è infondata, in quanto si deve ritenere rilevante non la data di emissione del provvedimento di revoca, ma la data di comunicazione alla pensionata: solo in tale momento si può determinare la conoscenza in capo alla beneficiaria della perdita del suo diritto alla pensione.
Il provvedimento di revoca, come dalle stesse attestazioni dell' , risulta Pt_1 infatti essere stato comunicato alla ricorrente dopo il marzo 2022, precisamente in data 7.4.2022.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA.
9 Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio in data 11.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
OL GO FE IL
AR
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