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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/09/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Procedimento n.2611 / 2018 R.G.
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Udienza del 9 settembre 2025.
Dinanzi al Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per gli attori l'Avv. DI CUNTO LUCIA.
Compare per l'Avv. FRANCESCA ROSITO per delega dell' Avv. PAURA CP_1
IL GIUDICE
Invita le parti alla precisazione delle conclusioni e all'immediata discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'Avv. Di Cunto si riporta in particolare a quanto dedotto in ordine alla validità della notifica della citazione originariamente effettuata a , già vagliata dal primo G.i. che ne CP_1 aveva dichiarato la contumacia;
l'Avv. Rosito si oppone, riportandosi alla richiesta di estinzione del giudizio.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2611/2018 r.g.a.c. pendente
TRA
(Codice Fiscale: ) Parte_1 C.F._1
(Codice Fiscale: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Di Cunto
ATTORI
(Codice Fiscale: CP_1 C.F._3
Rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Paura
CONVENUTA
(Codice Fiscale: Controparte_2 C.F._4
(Codice Fiscale: ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI NON COSTITUITI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno agito contro , e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
, per ottenere la riduzione di una donazione effettuata dal padre Controparte_3 CP_2
, che hanno ritenuto lesiva della loro quota di legittima.
[...]
Gli attori hanno dedotto, in particolare:
- di essere figli ed eredi legittimi del defunto , deceduto il 16 dicembre Controparte_2
2015;
- che con atto notarile del 17 dicembre 2014, il padre aveva donato l'intero suo patrimonio alla figlia comprendente beni immobili, terreni, somme depositate su libretti postali e CP_1
bancari e mobili di casa;
- che tale donazione era stata effettuata con esenzione dalla collazione e con l'imposizione di un obbligo di assistenza morale e materiale rimasto inadempiuto;
- che il valore reale del patrimonio donato era di € 55.335,57, superiore a quanto dichiarato nell'atto (€ 34.941,57); - che non esisteva alcun relictum, essendo tutti i beni del genitore stati trasferiti in vita;
- che la donataria aveva ha mai assistito il padre, vivendo e lavorando a Caserta come agente di polizia.
Gli attori hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento delle predette conclusioni: “ Voglia l'On.le
Tribunale adito, respinta ogni eventuale contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare che gli attori sono eredi legittimi e legittimari del de cuius CP_2
;
[...]
2. Accertare e dichiarare che la donazione effettuata da a Controparte_2 CP_1
ha leso la quota legittima degli attori.
Nel merito, accogliere la domanda attrice e per l'effetto:
In via prioritaria:
a) Ritenere e dichiarare la decadenza della convenuta dalla possibilità di trattenere la quota disponibile, in quanto non ha assolto all'onere di assistenza;
b) Disporre la reintegrazione della legittima, in natura o per equivalente, da calcolarsi su tutto il donatum, mediante proporzionale riduzione delle disposizioni di cui all'atto di donazione, a favore degli attori.
In via subordinata:
Qualora fosse ritenuto sussistente l'assolvimento dell'onere di assistenza posto a carico della convenuta : CP_1
c) Detrarre il valore dell'assistenza dal complessivo valore del donatum e disporre la reintegra della legittima, in natura o per equivalente, a favore degli attori.
In via ancora più subordinata:
Qualora fosse ritenuto necessario procedere alla collazione (e ritenuta valida l'esenzione dalla collazione), e detratto il valore dell'onere (assistenza) se ritenuto assolto:
d) Scorporare il valore della disponibile, su cui esclusivamente vale l'esenzione dalla collazione, e disporre la reintegra della legittima, in natura o per equivalente, a favore degli attori.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
sostenendo di aver prestato assistenza morale e materiale al padre, sia personalmente che tramite il marito, , di aver organizzato i turni lavorativi per poter Controparte_4 rimanere più giorni consecutivi con il padre e di aver usufruito dei permessi previsti dalla
Legge 104/92 e ha, inoltre, evidenziato che il padre si era trasferito nella sua abitazione dopo la morte della madre e ha rappresentato di aver sostenuto tutte le spese mediche, funerarie e di successione, per un totale di circa € 15.000, mentre gli altri fratelli se ne erano disinteressati.
ha contestato che la donazione ricevuta avesse leso la quota di legittima, CP_1
sostenendo che il donatum non aveva esaurito il patrimonio del de cuius, e che altri figli e nipoti avevano ricevuto donazioni in vita, per un totale di € 45.000, da parte dei genitori e ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, previa ogni utile declaratoria del caso e di Legge, rigettare la domanda attorea relativa ad una presunta e non provata lesione di legittima con atto di donazione modale stipulato a rogito del OT
, in data 17.12.2014, repertorio n. 65645, raccolta n. 9620; Persona_1
Confermare la piena validità delle donazioni eseguite ed accettate;
Richiedere lo svincolo dei libretti giudiziari nominativi indicati nel medesimo atto di donazione modale;
Condannare le parti attrici al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre al sottoscritto procuratore.”
Il Giudice con ordinanza del 24 ottobre 2024 rilevato che non vi era in atti prova del perfezionamento della notifica della citazione a “seppur dichiarata Controparte_3 contumace dal precedente G.i.” e ritenuto che ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio fosse necessario che parte attrice provvedesse al deposito di documentazione attestante l'esito della predetta notifica, ne ha onerato la predetta parte.
Parte attrice ha sostenuto che, al contrario, vi fosse in atti prova della regolarità della notifica a , atteso che all'udienza del 01 febbraio 2019 il Giudice ne aveva dato atto Controparte_3
con la dichiarazione di contumacia della predetta convenuta e ha rappresentato di aver ad ogni modo richiesto con e-mail del 06.11.2024 a il rilascio di duplicato Controparte_5 di avviso di ricevimento di atto giudiziario (Mod. 23L), che l'ente non aveva potuto produrre, essendo trascorsi più di 3 anni dalla data di spedizione.
Con ordinanza del 7 gennaio 2025 il Giudice rilevato che sebbene, come dedotto da parte attrice, il G.i. all'udienza del 12/01/2019 avesse dichiarato la contumacia della convenuta
, non vi era, tuttavia, in atti prova del perfezionamento della notifica Controparte_3
effettuata nei confronti della predetta convenuta, ha dichiarato la nullità della notifica effettuata nei confronti della convenuta e ne ha disposto la rinnovazione Controparte_3
nel termine di un mese. Parte attrice ha provveduto a notificare alla predetta convenuta l'originario atto di citazione e il provvedimento del 7 gennaio 2025 che ha disposto la rinnovazione della notifica
(adottato all'esito dell'udienza del 12/11/2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte).
Il Tribunale osserva: deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Come premesso, all'esito dell'udienza del 12/11/2024, con ordinanza del 7 gennaio 2025 il
Giudice ha dichiarato la nullità della notifica effettuata nei confronti della convenuta CP_3
e ne ha disposto la rinnovazione nel termine di un mese;
parte attrice ha provveduto
[...]
a notificare alla predetta convenuta l'originario atto di citazione e il provvedimento che ha disposto la rinnovazione della notifica.
Deve tuttavia osservarsi:
- che “qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto
l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza). (Cass. Sez. 3, 06/11/2023, n. 30722, Rv. 669330 - 01);
- che ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma primo c.p.c. “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla” e che ai sensi del terzo comma del predetto articolo “Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.”
Da quanto premesso consegue che se, come nel caso di specie, la rinnovazione avviene mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, il processo si estingue, stante la nullità della rinnovazione.
Ne consegue l'estinzione del presente giudizio. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice e sono determinate, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1
D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, in € 6.000,00 (fase di studio:
€ 1.600,00, fase introduttiva: € 900,00, fase istruttoria: € 2.000,00, fase decisionale: €
1.500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n causa iscritta al n. 2611/2018 r.g.a.c. così provvede:
1. DICHIARA l'estinzione del processo;
2. CONDANNA gli attori a rimborsare a le spese di lite che si liquidano CP_1 in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dall'Avv. Antonella Paura dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in data 9 settembre 2025.
Il Giudice.
Dott.ssa Simona Graziuso
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Udienza del 9 settembre 2025.
Dinanzi al Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso viene chiamata la causa di cui all'intestazione.
Compare per gli attori l'Avv. DI CUNTO LUCIA.
Compare per l'Avv. FRANCESCA ROSITO per delega dell' Avv. PAURA CP_1
IL GIUDICE
Invita le parti alla precisazione delle conclusioni e all'immediata discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'Avv. Di Cunto si riporta in particolare a quanto dedotto in ordine alla validità della notifica della citazione originariamente effettuata a , già vagliata dal primo G.i. che ne CP_1 aveva dichiarato la contumacia;
l'Avv. Rosito si oppone, riportandosi alla richiesta di estinzione del giudizio.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2611/2018 r.g.a.c. pendente
TRA
(Codice Fiscale: ) Parte_1 C.F._1
(Codice Fiscale: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Di Cunto
ATTORI
(Codice Fiscale: CP_1 C.F._3
Rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Paura
CONVENUTA
(Codice Fiscale: Controparte_2 C.F._4
(Codice Fiscale: ) Controparte_3 C.F._5
CONVENUTI NON COSTITUITI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno agito contro , e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
, per ottenere la riduzione di una donazione effettuata dal padre Controparte_3 CP_2
, che hanno ritenuto lesiva della loro quota di legittima.
[...]
Gli attori hanno dedotto, in particolare:
- di essere figli ed eredi legittimi del defunto , deceduto il 16 dicembre Controparte_2
2015;
- che con atto notarile del 17 dicembre 2014, il padre aveva donato l'intero suo patrimonio alla figlia comprendente beni immobili, terreni, somme depositate su libretti postali e CP_1
bancari e mobili di casa;
- che tale donazione era stata effettuata con esenzione dalla collazione e con l'imposizione di un obbligo di assistenza morale e materiale rimasto inadempiuto;
- che il valore reale del patrimonio donato era di € 55.335,57, superiore a quanto dichiarato nell'atto (€ 34.941,57); - che non esisteva alcun relictum, essendo tutti i beni del genitore stati trasferiti in vita;
- che la donataria aveva ha mai assistito il padre, vivendo e lavorando a Caserta come agente di polizia.
Gli attori hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento delle predette conclusioni: “ Voglia l'On.le
Tribunale adito, respinta ogni eventuale contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere:
In via preliminare:
1. Accertare e dichiarare che gli attori sono eredi legittimi e legittimari del de cuius CP_2
;
[...]
2. Accertare e dichiarare che la donazione effettuata da a Controparte_2 CP_1
ha leso la quota legittima degli attori.
Nel merito, accogliere la domanda attrice e per l'effetto:
In via prioritaria:
a) Ritenere e dichiarare la decadenza della convenuta dalla possibilità di trattenere la quota disponibile, in quanto non ha assolto all'onere di assistenza;
b) Disporre la reintegrazione della legittima, in natura o per equivalente, da calcolarsi su tutto il donatum, mediante proporzionale riduzione delle disposizioni di cui all'atto di donazione, a favore degli attori.
In via subordinata:
Qualora fosse ritenuto sussistente l'assolvimento dell'onere di assistenza posto a carico della convenuta : CP_1
c) Detrarre il valore dell'assistenza dal complessivo valore del donatum e disporre la reintegra della legittima, in natura o per equivalente, a favore degli attori.
In via ancora più subordinata:
Qualora fosse ritenuto necessario procedere alla collazione (e ritenuta valida l'esenzione dalla collazione), e detratto il valore dell'onere (assistenza) se ritenuto assolto:
d) Scorporare il valore della disponibile, su cui esclusivamente vale l'esenzione dalla collazione, e disporre la reintegra della legittima, in natura o per equivalente, a favore degli attori.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
, costituendosi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
sostenendo di aver prestato assistenza morale e materiale al padre, sia personalmente che tramite il marito, , di aver organizzato i turni lavorativi per poter Controparte_4 rimanere più giorni consecutivi con il padre e di aver usufruito dei permessi previsti dalla
Legge 104/92 e ha, inoltre, evidenziato che il padre si era trasferito nella sua abitazione dopo la morte della madre e ha rappresentato di aver sostenuto tutte le spese mediche, funerarie e di successione, per un totale di circa € 15.000, mentre gli altri fratelli se ne erano disinteressati.
ha contestato che la donazione ricevuta avesse leso la quota di legittima, CP_1
sostenendo che il donatum non aveva esaurito il patrimonio del de cuius, e che altri figli e nipoti avevano ricevuto donazioni in vita, per un totale di € 45.000, da parte dei genitori e ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito, previa ogni utile declaratoria del caso e di Legge, rigettare la domanda attorea relativa ad una presunta e non provata lesione di legittima con atto di donazione modale stipulato a rogito del OT
, in data 17.12.2014, repertorio n. 65645, raccolta n. 9620; Persona_1
Confermare la piena validità delle donazioni eseguite ed accettate;
Richiedere lo svincolo dei libretti giudiziari nominativi indicati nel medesimo atto di donazione modale;
Condannare le parti attrici al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre al sottoscritto procuratore.”
Il Giudice con ordinanza del 24 ottobre 2024 rilevato che non vi era in atti prova del perfezionamento della notifica della citazione a “seppur dichiarata Controparte_3 contumace dal precedente G.i.” e ritenuto che ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio fosse necessario che parte attrice provvedesse al deposito di documentazione attestante l'esito della predetta notifica, ne ha onerato la predetta parte.
Parte attrice ha sostenuto che, al contrario, vi fosse in atti prova della regolarità della notifica a , atteso che all'udienza del 01 febbraio 2019 il Giudice ne aveva dato atto Controparte_3
con la dichiarazione di contumacia della predetta convenuta e ha rappresentato di aver ad ogni modo richiesto con e-mail del 06.11.2024 a il rilascio di duplicato Controparte_5 di avviso di ricevimento di atto giudiziario (Mod. 23L), che l'ente non aveva potuto produrre, essendo trascorsi più di 3 anni dalla data di spedizione.
Con ordinanza del 7 gennaio 2025 il Giudice rilevato che sebbene, come dedotto da parte attrice, il G.i. all'udienza del 12/01/2019 avesse dichiarato la contumacia della convenuta
, non vi era, tuttavia, in atti prova del perfezionamento della notifica Controparte_3
effettuata nei confronti della predetta convenuta, ha dichiarato la nullità della notifica effettuata nei confronti della convenuta e ne ha disposto la rinnovazione Controparte_3
nel termine di un mese. Parte attrice ha provveduto a notificare alla predetta convenuta l'originario atto di citazione e il provvedimento del 7 gennaio 2025 che ha disposto la rinnovazione della notifica
(adottato all'esito dell'udienza del 12/11/2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte).
Il Tribunale osserva: deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
Come premesso, all'esito dell'udienza del 12/11/2024, con ordinanza del 7 gennaio 2025 il
Giudice ha dichiarato la nullità della notifica effettuata nei confronti della convenuta CP_3
e ne ha disposto la rinnovazione nel termine di un mese;
parte attrice ha provveduto
[...]
a notificare alla predetta convenuta l'originario atto di citazione e il provvedimento che ha disposto la rinnovazione della notifica.
Deve tuttavia osservarsi:
- che “qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto
l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza). (Cass. Sez. 3, 06/11/2023, n. 30722, Rv. 669330 - 01);
- che ai sensi dell'art. 291 c.p.c., comma primo c.p.c. “Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla” e che ai sensi del terzo comma del predetto articolo “Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.”
Da quanto premesso consegue che se, come nel caso di specie, la rinnovazione avviene mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, il processo si estingue, stante la nullità della rinnovazione.
Ne consegue l'estinzione del presente giudizio. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice e sono determinate, valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1
D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al
Tribunale di valore compreso tra € 26.000,00 ed € 52.000,00, in € 6.000,00 (fase di studio:
€ 1.600,00, fase introduttiva: € 900,00, fase istruttoria: € 2.000,00, fase decisionale: €
1.500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n causa iscritta al n. 2611/2018 r.g.a.c. così provvede:
1. DICHIARA l'estinzione del processo;
2. CONDANNA gli attori a rimborsare a le spese di lite che si liquidano CP_1 in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dall'Avv. Antonella Paura dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in data 9 settembre 2025.
Il Giudice.
Dott.ssa Simona Graziuso