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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/07/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1138/24 promossa da:
DI. FRA. con sede in Caltagirone via Montalto 42 in persona Parte_1 del legale rappr. pro tempore nato a [...] il Parte_2
27/3/1966 (P. IVA elettivamente domiciliato in Catania, Via P.IVA_1
Filocomo 69, presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Romeo
( ) del foro di Caltagirone (CT), giusta procura in atti;
C.F._1
- Appellante-
CONTRO
Controparte_1
P.I. , con sede in Caltagirone (CT) in
[...] P.IVA_2
Agglomerato Industriale Santa Maria Poggiarelli rappresentato e difeso giusto mandato in atti dall'Avv. Antonio Luca Maria Sapienza;
-Appellato-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_3 conveniva in giudizio il Controparte_1
, proponendo opposizione avverso il D.I. n.
[...]
187/2016 emesso il 20/06/2016 nel procedimento iscritto al n. 441/2016 R.G. con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 29.216,20, Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
oltre interessi e spese, in favore dell'odierno opposto, per mancato pagamento dei canoni di locazione.
L'opponente deduceva che in dipendenza dell'art. 79 comma 1 L.R. n.
9/2015 il contratto di locazione stipulato dalle odierne parti si era trasformato in contratto di uso gratuito fin dalla stipula e, pertanto, il debito per i canoni di locazione non corrisposti si era estinto.
Con comparsa di risposta si costituiva il evidenziando che la sopra CP_1 indicata norma, subito dopo essere stata approvata, era stata abrogata con successiva legge n. 12 del 17/07/2015.
Nel merito precisava che la richiesta formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 79 L.R. n. 9/2015, in data 25/06/2015, non aveva avuto corso e riscontro alcuno.
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 424/2024 emessa l'8.6.2024, il Tribunale di Caltagirone rigettava l'opposizione.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 30/8/24, proponeva appello deducendo l'erroneità dei motivi Parte_3 decisionali, chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, insistendo nell'infondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente occorre esaminare l'istanza di sospensione del presente giudizio avanzata dall'appellante all'udienza del 24/6/25.
1.1) La suddetta istanza è generica e deve essere rigettata.
In seno al verbale d'udienza di cui sopra, l'appellante avanzava “istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc stante la presenza di giudizio pregiudiziale presso il Tribunale di Caltagirone e presso la Corte di cassazione sull'applicazione dell'art. 79 L. 9/2015. L'avvocato rende noto di aver depositato documentazione telematicamente”. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
La suddetta richiesta è generica, in quanto imperniata sul mero riferimento all'esistenza di controversie tra le parti sull'applicazione del citato art. 79
L.R. 9/15, non ravvisandosi i motivi per i quali il presente giudizio dovrebbe essere sospeso.
L'appellante, infatti, si è limitato a produrre un atto di citazione davanti al
Tribunale di Caltagirone, mentre nessuna documentazione è stata prodotta in merito al giudizio in Cassazione.
2.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art.11, co.
1, disp. Prel. Cod. civ., per non avere ritenuto, il primo giudice, applicabile, ratione temporis, l'art. 79 della L. R. 9/2015.
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
A norma dell'art. 79 della L. R. 9/2015 “le imprese insediate negli agglomerati industriali della Sicilia presso immobili di proprietà degli ex consorzi Asi, realizzati con contributi pubblici, trasformano i contratti di locazione o concessione, sin dalla data della loro stipula, in contratti d'uso gratuito che prevedono il mantenimento dell'attività e dei livelli occupazionali.
2. I contratti da registrarsi a cura e spese delle imprese, devono prevedere l'immediata risoluzione in caso di mancato svolgimento delle rispettive attività e mancato rispetto degli standard occupazionali.”.
Nel caso che ci occupa dalla documentazione in atti risulta che l'odierna appellante, in data 25/6/15, inviava al appellato richiesta di CP_1 trasformazione del proprio contratto di locazione in contratto a uso gratuito.
Risulta, altresì, che la suddetta comunicazione non ha avuto alcun riscontro da parte del e che, comunque, nessuna azione è stata intrapresa CP_1 dall'appellante al fine di ottenere la modifica del rapporto ai sensi della norma sopra indicata.
L'appellante deduce di non dovere corrispondere nulla, a titolo di canoni di locazione, in quanto, dal momento dell'invio della richiesta, la trasformazione del contratto sarebbe automatica.
Dal tenore della normativa sopra evidenziata, come correttamente ritenuto dal primo giudice, si evince, che la detta trasformazione non era automatica, essendo al riguardo necessaria la stipulazione di altro contratto, da registrarsi Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
a cura e spese delle imprese, e perfezionabile solo in presenza di determinati presupposti, con riguardo sia al mantenimento dell'attività, sia dei livelli occupazionali.
Pertanto, fino al momento della stipula del nuovo contratto a uso gratuito, i canoni di locazione dovevano essere regolarmente corrisposti nella misura stabilita dal contratto di locazione in essere.
Alla luce di quanto fin qui esposto, correttamente il primo giudice ha rigettato l'opposizione, sulla base del rilievo che, pur essendo in astratto applicabile, ratione temporis, l'art.79 della L. R. 9/2015, non sussistono in concreto, i presupposti per la trasformazione dell'originario contratto in essere in contratto gratuito, con la conseguenza che la censura sul punto dedotta dall'appellante è inammissibile.
Giova osservare, infatti, che il primo giudice ha fatto, riferimento alla successiva abrogazione dell'art.79 della L. R. 79/2015 in maniera incidentale, senza alcuna conseguenza sulla motivazione resa.
3) Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€. 29.216,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
Con definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da FRA.
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 424/2024 Parte_1 pubbl. in data 8/6/24, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore dell'appellato, che liquida in complessivi Euro 4.996,00, di cui €.1.029,00 fase di studio, €.709,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase istruttoria ed €.1.735,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 22 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1138/24 promossa da:
DI. FRA. con sede in Caltagirone via Montalto 42 in persona Parte_1 del legale rappr. pro tempore nato a [...] il Parte_2
27/3/1966 (P. IVA elettivamente domiciliato in Catania, Via P.IVA_1
Filocomo 69, presso lo studio legale dell'Avv. Salvatore Romeo
( ) del foro di Caltagirone (CT), giusta procura in atti;
C.F._1
- Appellante-
CONTRO
Controparte_1
P.I. , con sede in Caltagirone (CT) in
[...] P.IVA_2
Agglomerato Industriale Santa Maria Poggiarelli rappresentato e difeso giusto mandato in atti dall'Avv. Antonio Luca Maria Sapienza;
-Appellato-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_3 conveniva in giudizio il Controparte_1
, proponendo opposizione avverso il D.I. n.
[...]
187/2016 emesso il 20/06/2016 nel procedimento iscritto al n. 441/2016 R.G. con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 29.216,20, Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
oltre interessi e spese, in favore dell'odierno opposto, per mancato pagamento dei canoni di locazione.
L'opponente deduceva che in dipendenza dell'art. 79 comma 1 L.R. n.
9/2015 il contratto di locazione stipulato dalle odierne parti si era trasformato in contratto di uso gratuito fin dalla stipula e, pertanto, il debito per i canoni di locazione non corrisposti si era estinto.
Con comparsa di risposta si costituiva il evidenziando che la sopra CP_1 indicata norma, subito dopo essere stata approvata, era stata abrogata con successiva legge n. 12 del 17/07/2015.
Nel merito precisava che la richiesta formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 79 L.R. n. 9/2015, in data 25/06/2015, non aveva avuto corso e riscontro alcuno.
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 424/2024 emessa l'8.6.2024, il Tribunale di Caltagirone rigettava l'opposizione.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 30/8/24, proponeva appello deducendo l'erroneità dei motivi Parte_3 decisionali, chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, insistendo nell'infondatezza dell'appello, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 24/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente occorre esaminare l'istanza di sospensione del presente giudizio avanzata dall'appellante all'udienza del 24/6/25.
1.1) La suddetta istanza è generica e deve essere rigettata.
In seno al verbale d'udienza di cui sopra, l'appellante avanzava “istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 cpc stante la presenza di giudizio pregiudiziale presso il Tribunale di Caltagirone e presso la Corte di cassazione sull'applicazione dell'art. 79 L. 9/2015. L'avvocato rende noto di aver depositato documentazione telematicamente”. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
La suddetta richiesta è generica, in quanto imperniata sul mero riferimento all'esistenza di controversie tra le parti sull'applicazione del citato art. 79
L.R. 9/15, non ravvisandosi i motivi per i quali il presente giudizio dovrebbe essere sospeso.
L'appellante, infatti, si è limitato a produrre un atto di citazione davanti al
Tribunale di Caltagirone, mentre nessuna documentazione è stata prodotta in merito al giudizio in Cassazione.
2.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta la violazione dell'art.11, co.
1, disp. Prel. Cod. civ., per non avere ritenuto, il primo giudice, applicabile, ratione temporis, l'art. 79 della L. R. 9/2015.
2.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
A norma dell'art. 79 della L. R. 9/2015 “le imprese insediate negli agglomerati industriali della Sicilia presso immobili di proprietà degli ex consorzi Asi, realizzati con contributi pubblici, trasformano i contratti di locazione o concessione, sin dalla data della loro stipula, in contratti d'uso gratuito che prevedono il mantenimento dell'attività e dei livelli occupazionali.
2. I contratti da registrarsi a cura e spese delle imprese, devono prevedere l'immediata risoluzione in caso di mancato svolgimento delle rispettive attività e mancato rispetto degli standard occupazionali.”.
Nel caso che ci occupa dalla documentazione in atti risulta che l'odierna appellante, in data 25/6/15, inviava al appellato richiesta di CP_1 trasformazione del proprio contratto di locazione in contratto a uso gratuito.
Risulta, altresì, che la suddetta comunicazione non ha avuto alcun riscontro da parte del e che, comunque, nessuna azione è stata intrapresa CP_1 dall'appellante al fine di ottenere la modifica del rapporto ai sensi della norma sopra indicata.
L'appellante deduce di non dovere corrispondere nulla, a titolo di canoni di locazione, in quanto, dal momento dell'invio della richiesta, la trasformazione del contratto sarebbe automatica.
Dal tenore della normativa sopra evidenziata, come correttamente ritenuto dal primo giudice, si evince, che la detta trasformazione non era automatica, essendo al riguardo necessaria la stipulazione di altro contratto, da registrarsi Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
a cura e spese delle imprese, e perfezionabile solo in presenza di determinati presupposti, con riguardo sia al mantenimento dell'attività, sia dei livelli occupazionali.
Pertanto, fino al momento della stipula del nuovo contratto a uso gratuito, i canoni di locazione dovevano essere regolarmente corrisposti nella misura stabilita dal contratto di locazione in essere.
Alla luce di quanto fin qui esposto, correttamente il primo giudice ha rigettato l'opposizione, sulla base del rilievo che, pur essendo in astratto applicabile, ratione temporis, l'art.79 della L. R. 9/2015, non sussistono in concreto, i presupposti per la trasformazione dell'originario contratto in essere in contratto gratuito, con la conseguenza che la censura sul punto dedotta dall'appellante è inammissibile.
Giova osservare, infatti, che il primo giudice ha fatto, riferimento alla successiva abrogazione dell'art.79 della L. R. 79/2015 in maniera incidentale, senza alcuna conseguenza sulla motivazione resa.
3) Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€. 29.216,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
Con definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da FRA.
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 424/2024 Parte_1 pubbl. in data 8/6/24, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore dell'appellato, che liquida in complessivi Euro 4.996,00, di cui €.1.029,00 fase di studio, €.709,00 fase introduttiva, €.1.523,00 fase istruttoria ed €.1.735,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 22 luglio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro