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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/11/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2083/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2083/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessandro Menegazzo con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
-di avere contratto matrimonio concordatario in Pianiga (VE) in data 24.11.2007 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2007, parte II, Serie A, n. 27 nonché nel Comune di Chiari (BS) anno 2007, parte II, Serie B, n. 22;
-che dalla predetta unione è nato in data [...] il figlio Per_1
-di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con sentenza emessa il 10.10.2024 (n. 287/2024 pubblicata in data 17.10.2024 – RGN 295/2024); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, precisando che nelle more del giudizio, in data 7.6.2025, il figlio è divenuto maggiorenne;
Per_1
CONDIZIONI
pagina 1 di 3 “1) Il figlio minore nato il [...] sarà affidato ad entrambi i genitori e manterrà Per_1 abitazione e residenza principale presso la madre. Il padre incontrerà e terrà con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici, le necessità e le esigenze di quest'Ultimo ed i propri impegni lavorativi, salvo diverso accordo con la madre, indicativamente:
a) A settimane alterne dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche o, in periodo non scolastico, dal pomeriggio sino alla domenica sera;
un pomeriggio durante la settimana, da concordarsi di volta in volta, con eventuale pernotto, questo caso il padre accompagnerà il figlio a scuola il mattino successivo.
b) Due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
c) Per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01.
Durante le vacanze pasquali, starà 3 giorni con ciascun genitore alternando di anno in anno il Per_1 giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore, padre e figlio, con il consenso della madre, si accorderanno, di volta, in volta.
2) A titolo di contributo al mantenimento del figlio, fermo quanto di seguito al b) a Parte_2 far data dal deposito del ricorso:
a) verserà alla madre entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 300,00 (diconsi euro trecento), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre 2024.
b) quanto all'assegno unico, rinuncerà a percepire la sua quota parte e, pertanto, Parte_2 l'intero ammontare del suddetto assegno verrà riversato a favore di . Parte_1
3) L'immobile, già casa coniugale, sito Pianiga (VE) Via Lago di Levico, n.2, di proprietà dei coniugi al 50%, lo stesso verrà assegnato in uso a che vi dimorerà con il figlio Parte_1
Per_1
Quanto al rateo del mutuo gravante sull'immobile, pari all'incirca ad € 515,00, quest'Ultima se ne sta facendo già carico per l'intero e se ne farà carico per l'intero, esentando dal versamento e manlevando dai pagamenti della relativa quota parte. Parte_2
I Ricorrenti dichiarano, sin d'ora, che qualora decidessero di cedere l'una all'altro o viceversa, il 50% di proprietà, nella determinazione del corrispettivo spettante alla Parte cedente si terrà conto della quota parte dei ratei del mutuo di competenza di versata da Parte_2 Parte_1 a far data dal rateo in scadenza il 30.01.2022 del pari, si terrà conto della quota parte del ratei a carico di e corrisposta da nel periodo 28.02.2022 – Parte_1 Parte_2 30.04.2023.
Parimenti, qualora gli stessi si determinassero a cedere a terzi l'immobile in questione, nella suddivisione del ricavato si terrà conto, oltre che dell'ammontare del mutuo residuo, delle somme anticipate, al suddetto titolo, dall'Uno a favore dell'Altra e viceversa
4) e dichiarano di essere, ognuno per sé, economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa a titolo di assegni di mantenimento”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 02.10.2025.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza. pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 24.11.2007 a Pianiga (VE), trascritto Parte_1 Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2007, parte II, Serie A, n. 27 nonché nel Comune di Chiari (BS) anno 2007, parte II, Serie B, n. 22;
- ordina all'ufficiale dello stato civile dei predetti Comuni di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 6.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente
dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2083/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessandro Menegazzo con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con ricorso congiuntamente proposto le parti come in epigrafe indicate, premesso
-di avere contratto matrimonio concordatario in Pianiga (VE) in data 24.11.2007 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2007, parte II, Serie A, n. 27 nonché nel Comune di Chiari (BS) anno 2007, parte II, Serie B, n. 22;
-che dalla predetta unione è nato in data [...] il figlio Per_1
-di essersi separati consensualmente alle condizioni omologate con sentenza emessa il 10.10.2024 (n. 287/2024 pubblicata in data 17.10.2024 – RGN 295/2024); hanno chiesto all'intestato Tribunale dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate, dichiarando ex art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, precisando che nelle more del giudizio, in data 7.6.2025, il figlio è divenuto maggiorenne;
Per_1
CONDIZIONI
pagina 1 di 3 “1) Il figlio minore nato il [...] sarà affidato ad entrambi i genitori e manterrà Per_1 abitazione e residenza principale presso la madre. Il padre incontrerà e terrà con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici, le necessità e le esigenze di quest'Ultimo ed i propri impegni lavorativi, salvo diverso accordo con la madre, indicativamente:
a) A settimane alterne dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche o, in periodo non scolastico, dal pomeriggio sino alla domenica sera;
un pomeriggio durante la settimana, da concordarsi di volta in volta, con eventuale pernotto, questo caso il padre accompagnerà il figlio a scuola il mattino successivo.
b) Due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
c) Per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 23.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01.
Durante le vacanze pasquali, starà 3 giorni con ciascun genitore alternando di anno in anno il Per_1 giorno di Pasqua o quello di Pasquetta. Per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore, padre e figlio, con il consenso della madre, si accorderanno, di volta, in volta.
2) A titolo di contributo al mantenimento del figlio, fermo quanto di seguito al b) a Parte_2 far data dal deposito del ricorso:
a) verserà alla madre entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, l'importo di € 300,00 (diconsi euro trecento), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a partire dal mese di ottobre 2024.
b) quanto all'assegno unico, rinuncerà a percepire la sua quota parte e, pertanto, Parte_2 l'intero ammontare del suddetto assegno verrà riversato a favore di . Parte_1
3) L'immobile, già casa coniugale, sito Pianiga (VE) Via Lago di Levico, n.2, di proprietà dei coniugi al 50%, lo stesso verrà assegnato in uso a che vi dimorerà con il figlio Parte_1
Per_1
Quanto al rateo del mutuo gravante sull'immobile, pari all'incirca ad € 515,00, quest'Ultima se ne sta facendo già carico per l'intero e se ne farà carico per l'intero, esentando dal versamento e manlevando dai pagamenti della relativa quota parte. Parte_2
I Ricorrenti dichiarano, sin d'ora, che qualora decidessero di cedere l'una all'altro o viceversa, il 50% di proprietà, nella determinazione del corrispettivo spettante alla Parte cedente si terrà conto della quota parte dei ratei del mutuo di competenza di versata da Parte_2 Parte_1 a far data dal rateo in scadenza il 30.01.2022 del pari, si terrà conto della quota parte del ratei a carico di e corrisposta da nel periodo 28.02.2022 – Parte_1 Parte_2 30.04.2023.
Parimenti, qualora gli stessi si determinassero a cedere a terzi l'immobile in questione, nella suddivisione del ricavato si terrà conto, oltre che dell'ammontare del mutuo residuo, delle somme anticipate, al suddetto titolo, dall'Uno a favore dell'Altra e viceversa
4) e dichiarano di essere, ognuno per sé, economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa a titolo di assegni di mantenimento”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo con nota del 02.10.2025.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione in seguito al deposito di note in sostituzione di udienza. pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del D. L. vo n. 149 del 2022, essendo incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in data 24.11.2007 a Pianiga (VE), trascritto Parte_1 Parte_2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2007, parte II, Serie A, n. 27 nonché nel Comune di Chiari (BS) anno 2007, parte II, Serie B, n. 22;
- ordina all'ufficiale dello stato civile dei predetti Comuni di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 6.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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