Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/06/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Salerno, Dott.ssa A. M. D'Antonio, all'udienza del 25 giugno 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4385.24 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Parte_1
Domenico Ventura, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Domenico
Scaramella n. 15/bis
Ricorrente
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia al corso Vittorio Emanuele n. 58
Resistente
Avente ad oggetto: nomina in ruolo dall'anno scolastico 2020/2021 per la classe di concorso A045, con riconoscimento dei consequenziali diritti
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate
Con ricorso depositato il 27 agosto 2024, la sig.ra deduceva di figurare nell'ambito Parte_1 della graduatoria ad esaurimento stilata per la classe di concorso A045 (Scienze Economico-
Aziendali) relativa all'anno scolastico 2020/2021; nello specifico, precisava di essersi classificata in quinta posizione e di essere preceduta da tre candidati inseriti in detta graduatoria con riserva, in virtù di un provvedimento giurisdizionale cautelare e fino all'esito del relativo giudizio amministrativo. In secondo luogo, l'odierna ricorrente deduceva di essere inserita anche nelle graduatorie GAE relative agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, rispettivamente alla seconda e alla terza posizione. Infine, dava atto della pubblicazione della sentenza del Tar Lazio n. 7181 del 6 giugno 2022 con la quale veniva rigettato il ricorso dei candidati riservisti e se ne disponeva il depennamento dalle rispettive graduatorie.
Tanto premesso, la sig.ra lamentava la sua mancata nomina in ruolo a seguito della decadenza Pt_1 dei candidati vincitori, nonostante essa si trovasse evidentemente in posizione utile in graduatoria. In particolare, evidenziava come l'Amministrazione scolastica avesse purtuttavia proceduto ad immettere in ruolo altri docenti sulla classe di concorso de qua, attingendo però non all'originaria graduatoria relativa all'anno scolastico 2020/2021, bensì dalle successive.
Su tali basi, deduceva di aver ripetutamente tentato di ottenere chiarimenti a mezzo PEC dai competenti uffici, e di aver da ultimo inoltrato una formale lettera di diffida in data 5 marzo 2024 al fine di ottenere l'auspicata nomina. Detta diffida veniva riscontrata dal con nota del CP_1 successivo 29 aprile, a mezzo della quale si dava atto dell'intervenuta saturazione del contingente autorizzato in relazione all'anno scolastico 2020/2021, senza possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Tutto quanto premesso, la ricorrente concludeva chiedendo al giudice adito di “accertare e dichiarare, con effetto dichiarativo e costitutivo, il diritto soggettivo perfetto della prof. Pt_1
ad ottenere dalle Amm.ni convenute la sua nomina in ruolo per la classe di concorso de quo
[...] con contratto a t.i. ora per allora dall'a/s 2020/2021, sui posti vacanti lasciati liberi dai proff.
Emanuele Cieri e Anna GA sulla sede che le compete, con il relativo trattamento giuridico economico e di carriera, retributivo, contributivo, previdenziale e assistenziale e con le decorrenze di legge, con interessi e rivalutazione ne monetaria”; “condannare le amministrazioni scolastiche convenute a disporre la nomina in ruolo della ricorrente”; “accertare e dichiarare che la nomina in ruolo a t.i. attribuita con disposizione n. 18470 del 16/08/2023 (All.11), (si badi alla data ed in epoca successiva nomina tardiva rispetto al diritto della prof.ssa ad essere nominata fin dall'a/s Pt_1
Pa 2020/2021) al docente nominato in ruolo e per l'effetto assegnato alla sede dell di Sapri Per_1
“Pisacane”, spettava di diritto alla dott.ssa per effetto della citata sentenza TAR 7181/2022, Pt_1 con effetto ora per allora dall'a/s 2020/2021”, con vittoria di spese, diritti ed onorario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il eccependo Controparte_3 innanzitutto il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sulla presente controversia, attinente al mancato scorrimento di una graduatoria ad esaurimento, rispetto alla quale sarebbero potute emergere esclusivamente posizioni giuridiche di interesse legittimo. In secondo luogo, eccepiva una parziale cessazione della materia del contendere in virtù del fatto che la ricorrente risulta infine essere stata immessa in ruolo sulla classe di concorso in questione con decorrenza dal 1° settembre 2024 e assegnazione all'IIS “Da Vinci” di Sapri (SA).
Nel merito, l'Amministrazione resistente insisteva per l'infondatezza delle avverse domande, non potendosi ravvisare alcun obbligo in capo alla stessa di procedere allo scorrimento della graduatoria
GAE a seguito dei depennamenti disposti dal Giudice amministrativo, che si precisano essere avvenuti a distanza di oltre due anni dall'immissione in ruolo dei soggetti decaduti, con conseguente saturazione effettiva del contingente autorizzato per gli anni scolastici in discussione. In particolare, il resistente sottolineava come la decadenza dei docenti originariamente immessi in ruolo CP_1 non sarebbe stata in grado di determinare la sopravvenuta disponibilità di posti vacanti per delle annualità ormai trascorse, non potendosi pertanto configurare alcun diritto soggettivo allo scorrimento della graduatoria in via retroattiva in capo alla ricorrente. Infine, si eccepiva come pure laddove fosse stato accertato il diritto della ricorrente alla retroattiva immissione in ruolo, non sarebbe sussistito alcun diritto al pagamento del trattamento retributivo non percepito, ma soltanto l'eventuale corresponsione di una somma a titolo risarcitorio, in ogni caso sceverata da quanto percepito aliunde dalla sig.ra . Pt_1
Tanto premesso, l'Amministrazione resistente concludeva in via preliminare per la declaratoria del difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore del competente Tar;
nel merito, per la declaratoria della parziale cessazione della materia del contendere oltre che per il rigetto del ricorso nella parte residua;
in via subordinata, per la limitazione della condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da mancato guadagno, del trattamento economico non percepito previo scomputo dell'aliunde perceptum. Con compensazione delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 25 giugno 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale. *******
In via del tutto preliminare, va rilevato come l'odierna ricorrente risulta essere stata effettivamente nominata in ruolo sulla classe di concorso A045 (Scienze Economico-Aziendali) con decorrenza dal
1° settembre 2024. In ragione di ciò, correttamente il resistente ha eccepito la parziale CP_1 cessazione della materia del contendere, relativamente alla domanda di condanna dell'Amministrazione a procedere all'immissione in ruolo. Pertanto, l'oggetto del presente giudizio va circoscritto alla sola domanda di retrodatazione degli effetti giuridico-economici della nomina a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per come prospettato nel ricorso introduttivo.
Ciò premesso, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal resistente nella CP_1 comparsa di costituzione e risposta.
Come noto, in tema di riparto di giurisdizione fra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, già in epoca il criterio distintivo da utilizzare è dato dalla causa petendi, vale a dire dalla consistenza sostanziale della posizione soggettiva di cui si chiede tutela in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. In altre parole, a radicare una controversia nell'ambito della giurisdizione ordinaria o amministrativa è esclusivamente la natura giuridica della posizione dedotta in giudizio, così come individuata dal Giudice, a prescindere dalla qualificazione che di essa dia la parte ovvero dalla concreta pronuncia che si invoca. Tale ordinario criterio di riparto può subire deroghe soltanto ad opera del legislatore che ha facoltà, in determinate materie e nei limiti di cui alla Carta
Costituzionale, di attribuire alcune categorie di controversie ad un plesso ratione materia, ovverosia a prescindere dalla consistenza delle singole posizioni giuridiche azionate (ipotesi di cd. giurisdizione esclusiva).
Tale impostazione – per come sinteticamente ricostruita – che per la verità costituisce il punto di approdo di un articolato dibattito giurisprudenziale in atto già in epoca prerepubblicana, risulta oggi cristallizzato in forza del combinato disposto degli artt. 103 Cost. e 7 c.p.a. In particolare, quest'ultima disposizione prevede che “Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.” (comma I).
Ebbene, in materia di pubblico impiego privatizzato (quale è il caso di specie) la norma di riferimento in punto di giurisdizione è rappresentato dal comma I dell'art. 63 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (cd.
Testo Unico sul Pubblico Impiego), ai sensi del quale “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.”, da leggersi in combinato con il comma IV della medesima disposizione in base al quale “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
Dunque, sulla base di tali coordinate normative, la giurisprudenza – tanto ordinaria quanto amministrativa – si è orientata nel senso di riconoscere la giurisdizione amministrativa per tutte le controversie che attengono alla fase concorsuale fino all'approvazione e della graduatoria e alla proclamazione dei vincitori, configurandosi la posizione soggettiva lesa come interesse legittimo, per poi devolvere al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative alle fasi successive, ravvisando in questo caso un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione in capo ai vincitori (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 26/02/2019, n. 135 e Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 23/03/2017, n.
7483).
Maggiormente discussa è la questione laddove venga in rilievo il potere dell'Amministrazione di procedere allo “scorrimento” della graduatoria, in caso di sopravvenute esigenze, consentendo così anche ai candidati graduati in posizione originariamente non utile di venire assunti in virtù di una graduatoria passata alla quale viene riconosciuta una perdurante validità. Il nodo problematico, evidentemente, consiste nella riconoscibilità di un eventuale “diritto allo scorrimento” in capo ai soggetti che partecipano ad una procedura concorsuale, ottenendo un punteggio sufficiente al superamento del concorso ma non classificandosi in una posizione utile rispetto ai posti messi a bando
(candidati idonei non vincitori).
Ebbene, a tal proposito appare indiscutibile come la scelta circa la copertura o meno di eventuali vacanze nell'organico, così come le modalità attraverso cui sopperire a tale vacanza – attraverso mobilità di personale interno/esterno, indizione di una nuova procedura concorsuale ovvero scorrimento di una precedente graduatoria in corso di validità – rientri nell'ambito dell'esercizio del potere amministrativo (d'altronde, in tal senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità tanto della
Suprema Corte di Cassazione, tanto del Consiglio di Stato: cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
18/05/2017, n. 12559 e Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 13/12/2016, n. 5231). Viceversa, una volta che la P.A. procedente si sia determinata circa lo scorrimento di una graduatoria preesistente, si configura in capo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria lo stesso diritto soggettivo all'assunzione che si riconosce ai vincitori (in questi termini, Napoli, Sez. II, Controparte_4
21/01/2021, n. 455).
È evidente, pertanto, che nel caso che ci occupa non venga in rilievo un'ipotesi di giurisdizione esclusiva, ma al contrario la giurisdizione seguirà la naturale tendenza, sulla base della consistenza sostanziale della posizione giuridica azionata. Di talché, laddove si intenda contestare il mancato scorrimento della graduatoria – sia esso determinato dalla mancata ricognizione di un vuoto d'organico, o dalla volontà dell'Amministrazione di non sopperirvi ovvero di sopperirvi mediante strumenti diversi (ad esempio, i meccanismi sopra richiamati di cui agli artt. 30 e 34-bis T.U.P.I.) – la pretesa ricadrà nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, avendo ad oggetto la correttezza dell'agere amministrativo. Viceversa, nel caso in cui oggetto di contestazione sia il quomodo dello scorrimento, vale a dire le concrete modalità di assunzione dei candidati aventi diritto perché utilmente posizionati in graduatoria, munito di giurisdizione sarà il giudice ordinario.
Ciò premesso, ne deriva che per individuare il giudice munito di giurisdizione nell'odierno giudizio bisogna correttamente qualificare la pretesa fatta valere dalla sig.ra . Ebbene, come esposto in Pt_1 narrativa, la ricorrente chiede riconoscersi il diritto soggettivo all'assunzione (a far data dall'anno scolastico 2020/2021) in seguito alla decadenza e alla revoca dell'immissione in ruolo di alcuni candidati meglio posizionati in graduatoria, e pertanto alla stessa inizialmente preferiti. In altri termini, la stessa lamenta il mancato scorrimento della graduatoria ad esaurimento GAE in cui la stessa risultava inserita, all'esito delle vicende intervenute a danno di chi la precedeva in posizione utile per l'immissione in ruolo. Pertanto, è evidente che oggetto di contestazione nell'odierno giudizio
è la valutazione dell'Amministrazione scolastica, la quale ha ritenuto anche in seguito alla revoca dell'immissione in ruolo dei vincitori riservisti, poi decaduti, che non vi fossero vacanze disponibili tali da giustificare lo scorrimento della graduatoria.
A questo punto è necessario evidenziare che la revoca dell'immissione in ruolo dei docenti e Per_2
GA non è dipeso dall'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo, bensì, al contrario, dal definitivo rigetto del ricorso da quest'ultimi presentato per l'annullamento del d.m. 495/2016 proprio nella parte in cui non consentiva loro di essere collocati nella II o III fascia delle GAE. Sennonché, avendo gli stessi ottenuto l'ammissione con riserva nelle graduatorie per effetto delle precedenti ordinanze cautelari adottate dallo stesso Tar Lazio, il aveva provveduto – essendo a ciò tenuta, in forza dell'efficacia immediatamente esecutiva CP_1 dei provvedimenti cautelari, a inserirli nelle GAE provvedendo, poi, alla loro immissione in ruolo. Nella specie , quindi , il si era limitato a dare attuazione alle pronunce giurisdizionali, CP_1 cautelari e di merito , mentre il definitivo rigetto del ricorso proposto dai docenti e GA, che Per_2 ha confermato la legittimità del d.m. 495/2016 e non già eliminato con efficacia ex tunc un atto amministrativo illegittimo, non può incidere sull'efficacia spiegata, medio tempore, dai precedenti provvedimenti cautelari di accoglimento, la cui funzione è proprio quella di anticipare, seppur in via interinale, l'effetto di un'eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso (poi non intervenuta nel caso di specie).
Come dedotto nella memoria difensiva del , è la serie di eventi originati dall'esecuzione di CP_1 tali provvedimenti cautelari ad aver determinato l'esaurimento del contingente disponibile per l'a.s.
2020/2021 e per i successivi anni, così precludendo alla docente di ottenere l'immissione in Pt_1 ruolo e il successivo depennamento di chi precedeva la docente , avvenuto a distanza di oltre Pt_1 due anni dalla immissione in ruolo dei soggetti poi depennati , non ha reso quei posti di fatto vacanti e disponibili . Va rilevato , peraltro, che anche nell'ipotesi (non verificatasi) in cui vi fossero state revoche o rinunce entro la fine delle operazioni di nomina (26/08/2020), con conseguente vacanza di posti, tali posti residuali, per espressa previsione normativa (art 1 commi 17 – 17 septies d.l.
126/201sarebbero stati messi a concorso tramite la procedura per chiamata ex d.l. 126/2019, e non attribuiti per mero scorrimento delle GAE.
La saturazione del contingente si verifica, in buona sostanza, quando risultano assegnati tutti i posti previsti annualmente per ciascuna materia o classe di concorso e il depennamento dalle graduatorie successivo, a distanza di anni, dei docenti nominati che, all'epoca avevano accettato l'incarico e formalizzato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pur retroagendo da un punto di vista giuridico, non determina la sopravvenuta disponibilità di posti vacanti per gli anni ormai trascorsi. In altre parole, il depennamento non può travolgere tutti gli effetti reali prodotti dai rapporti medio tempore intrattenuti con i soggetti cancellati dalla graduatoria per effetto di quel depennamento.
Durante la pendenza dei giudizi amministrativi, infatti, i posti sono stati realmente ed effettivamente occupati dai docenti poi depennati, sicché, sotto tale profilo, le sentenze del giudice amministrativo non possono produrre effetti retroattivi o, comunque, non possono travolgere tutti gli effetti prodotti dalla misura cautelare adottata (nella specie, l'immissione in GAE con riserva di alcuni candidati).
La vacanza dei posti ricoperti dai docenti e GA si è, quindi, verificata solo e soltanto a seguito Per_2 del depennamento degli stessi dalle GAE e della conseguente risoluzione dei rapporti di lavoro da essi intrattenuti con l'Amministrazione, e non già a partire dall'a.s. 2020/2021.
Ne consegue che la ricorrente non era e non è titolare di alcun diritto ad ottenere lo scorrimento della graduatoria in via retroattiva (ora per allora). Pertanto, per quanto sopra rappresentato, è evidente come in realtà l'odierna ricorrente con il presente giudizio stia contestando la legittimità del potere amministrativo per come esercitato, con conseguente attrazione della richiesta di tutela nell'ambito della giurisdizione amministrativa.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione per quanto di ragione.
Le spese di lite possono essere compensate in conformità alle richieste del resistente, anche CP_1 in considerazione della definizione in rito del giudizio e della complessità della questione del riparto di giurisdizione in materia di procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa A. M. D'Antonio, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così decide :
1. dichiara inammissibile la domanda per difetto di giurisdizione del Giudice adito;
2.compensa tra le parti le spese del giudizio .
Così deciso in Salerno, il 25 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria D'Antonio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT , dott. Francesco Marrone