Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2350/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2350/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 10.1.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
TA de TU (Venezuela) il 16.4.1970, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ANNA LAINO (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Maratea C.F._2
(PZ) alla via Pietra del Sole n. 14 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] Controparte_1 C.F._3
BA (Cuba) il 29.4.1986, residente in Venezia - Località Favaro Veneto alla via
Cristoforo Sabbadino n. 88\6, rappresentato e difeso dall'Avv. FABIO FORMENTIN
(C.F.: , giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in C.F._4
Mestre (VE) alla via Cappuccina n. 22 presso lo studio del difensore, pec:
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1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 26.11.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Maratea (PZ) il 26.4.2010, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale del 19.3.2015, il
Tribunale di Lagonegro aveva omologato le convenute condizioni di separazione personale con decreto n. 2747/2015 del 22.4.2015.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 10.1.2025, previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta, manifestando la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni divorzili riportate nel ricorso e debitamente sottoscritte, nonché dichiarando di rinunciare alla comparizione personale in udienza, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, contratto tra loro in Maratea (PZ) il 26.4.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 3, Parte I, Ufficio 1, anno 2010, alle seguenti condizioni:
«1) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio sostentamento, rinunciando reciprocamente a qualsiasi pretesa in denaro per alimenti e/o contributo al mantenimento. Nulla i ricorrenti avranno pertanto a pretendere in ragione del pregresso rapporto di coniugio per qualsiasi altro titolo, ragione e causa;
2) Ciascuno stabilirà a proprio piacimento la rispettiva residenza;
3) Compensazione delle spese e compensi legali».
2 R.G. N. 2350/2024 V.G.
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 26.11.2024.
Sulle condizioni raggiunte tra le parti, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
3 R.G. N. 2350/2024 V.G.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2350 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, tra e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Maratea il 26.4.2010 da
(C.F.: ), nata a Parte_1 C.F._1
TA De TU (Venezuela) il 16.4.1970 e Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], iscritto nel C.F._3
registro degli atti di matrimonio del Comune di Maratea (PZ) al N. 3, Parte I, Ufficio 1,
Anno 2010;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maratea (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 22.1.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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