TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2277/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Galla Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/11/2024 da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ZAGARIA ANGELA;
e
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
DEL SORDO PIETRO GIOVANNI,
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 5.5.2006
(anno 2006, atto n.68 , parte II, serie A);
- dalla loro unione sono nati i figli (n. 5.10.2007) e (n. 28.12.2009), Per_1 Per_2 minorenni
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25/11/2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nell'accordo del 22.11.2024 personalmente sottoscritto dalle parti;
All'udienza del 3.2.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento dell'11.12.2024 .
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita secondo gli accordi intervenuti tra le parti , non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e risultando le statuizioni concordate rispondenti all'interesse dei minori .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il Parte_2
5.5.2006 (anno 2006, atto n. 68, parte II, serie A), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e che forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 4.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Galla Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/11/2024 da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ZAGARIA ANGELA;
e
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
DEL SORDO PIETRO GIOVANNI,
- ricorrenti -
- le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il 5.5.2006
(anno 2006, atto n.68 , parte II, serie A);
- dalla loro unione sono nati i figli (n. 5.10.2007) e (n. 28.12.2009), Per_1 Per_2 minorenni
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25/11/2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nell'accordo del 22.11.2024 personalmente sottoscritto dalle parti;
All'udienza del 3.2.2025 i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato le condizioni concordate.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento dell'11.12.2024 .
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita secondo gli accordi intervenuti tra le parti , non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e risultando le statuizioni concordate rispondenti all'interesse dei minori .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Andria il Parte_2
5.5.2006 (anno 2006, atto n. 68, parte II, serie A), alle condizioni di cui al ricorso congiunto che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e che forma parte integrante della presente sentenza;
2) nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 4.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott.ssa Laura Cantore