TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
153/2024 R.G.A.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di TO ZI, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL. Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 153/2024 DE Ruolo Generale Degli Affari Civili contenziosi DEl'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato a [...] il [...] e residente (NA) alla via Parte_1
Passanti Flocco n. 19 – cittadinanza italiana – (C.F. ), in C.F._1 virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, rappresentato e difeso assistito dall'avv. Marika Aquino, con studio alla via Passanti 246 Scafati (SA) - E
, nata in [...] il [...] e ivi residente Parte_2 alla via Agricoltori n. 67- cittadinanza italiana – (c.f. ), in C.F._2 virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Chervino con studio in TO ZI (NA) alla via Maresca n. 49 - RICORRENTI NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di TO ZI INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione DEl'udienza DE 20.05.2025, i procuratori dei ricorrenti si sono riportati al ricorso introduttivo DE giudizio chiedendone l'integrale accoglimento alle condizioni nello stesso indicate. Il P.M. in data 03.07.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento DE ricorso alle condizioni concordate dai coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.01.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile in TO ZI (NA) il 21.05.2018; che dalla loro unione è nato il minore in Persona_1
TO DE GR (NA) il 27.09.2018; che l'ultima residenza coniugale è stata fissata in TO ZI (NA) alla via Agricoltori n. 67; che l'unione affettiva è
1 progressivamente venuta a mancare a causa di incompatibilità caratteriali al punto tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale e la convivenza;
che la coppia, ha definito ogni rapporto di natura patrimoniale. Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione DEl'udienza DE 25.03.2025, le parti concordemente hanno chiesto omologarsi la loro separazione riportandosi ai patti e alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo. Con ordinanza resa all'esito di note scritte in sostituzione di detta udienza, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice DEegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza. Il Pubblico Ministero concludeva come da parere reso in data 02.07.2025, e pervenuto in data 03.07.2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento DE ricorso.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse DE figlio minore DEla coppia. Riguardo le condizioni economico patrimoniali DEle parti, da quanto allegato al ricorso e dedotto dalle stesse in sede d'udienza, è disoccupata ed in Parte_2 precedenza ha svolto l'attività di parrucchiera, percepisce un reddito di inclusione mensile pari ad euro 650,00 e l'assegno unico per il figlio pari a euro 200,00, non è proprietaria di immobili, autovetture o ciclomotori ed è titolare di una postepay;
mentre non lavora e non ha mai lavorato né percepito redditi ed Parte_1
è sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari e vive in casa con i suoi genitori, dai quali è aiutato economicamente. Quanto alle condizioni patrimoniali DEla separazione, le parti hanno previsto un assegno di mantenimento a carico DE in favore DE figlio minore, oltre alla Pt_1 metà DEle spese straordinarie nell'interesse di detto figlio, purché preventivamente concordate e debitamente documentate, e la percezione DEl' intero importo DEl'assegno unico in favore DEla madre;
i coniugi hanno altresì dichiarato di aver definito ogni questione di carattere economico pendente tra di loro e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: Parte_2
A. Omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 15.06.1999 e , nata TO ZI (Na) il 19.10.1996; Parte_2
B. autorizza i coniugi a vivere separati e nel mutuo rispetto, fissando ognuno liberamente la propria residenza;
C. affida il figlio minore in via condivisa a loro genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale tenendo conto DEle capacità, DEle inclinazioni naturali e DEle aspirazioni DE figlio;
2 D. dispone che il minore sarà collocato anagraficamente presso Persona_1 la madre sig.ra , nell'abitazione sita in TO ZI (NA) alla Parte_2 via Agricoltori n. 67; E. dispone che il padre, potrà vedere il figlio minore e tenerlo con sé, compatibilmente con la sua condizione attuale di restrizione DEla libertà personale;
infatti, lo stesso è sottoposto agli AA.DD., ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore. Vengono, tuttavia, fissate e concordate tra i genitori le seguenti modalità minime di incontro e permanenza presso il padre: a) il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minorenne per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30 e, potrà tenere con sè lo stesso nel week-end a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola alla domenica alle ore 20.30; b) durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sè il figlio minorenne ad anni alterni i giorni 24 -25 -26 dicembre, dalle ore 9.00 fino alla 21.00 DE 26 dicembre compreso il pernotto e così, alternativamente, i giorni 31 dicembre, 01 gennaio e 06 gennaio dalle 09.00 alle 21.00 compreso il pernotto 31.12/01.01; c) nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello DE lunedì DEl'angelo e viceversa, la stessa alternanza varrà per il 25 aprile e per il 1 maggio;
d) nel periodo DEle vacanze estive il figlio minorenne trascorrerà con il padre una (1) settimana da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
e) per le altre festività e per il giorno DE compleanno DE minore si seguirà il criterio DEl'alternanza annuale;
F. il piccolo compatibilmente ai propri impegni scolastici ed Persona_1 extrascolastici, avrà la facoltà di trascorrere il proprio tempo libero a casa dei nonni paterni e materni per tre volte a settimana dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nonché in altre modalità che saranno di volta in volta concordate tra i coniugi e comunque secondo il calendario di visita;
G. il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 DE figlio minore, la somma mensile di € 200/00 (duecento/00) da corrispondere in favore DEla sig.ra mediante accredito sulla Parte_2 carta Postepay alla stessa intestata al seguente Iban: [...] entro il giorno 5 di ogni mese, inoltre parteciperà nella misura DE 50% alle spese straordinarie necessitate per il minore purché preventivamente concordate e debitamente documentate;
H. dà atto che i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, per essere economicamente indipendenti;
I. dà atto che le parti concordano che ogni misura previdenziale per il figlio, attuale (es. assegno unico) o futura, sarà integralmente a favore DEla madre;
J. le parti dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico-patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altro; K. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale DElo stato Civile DE Comune di TO ZI (NA) per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 12 parte I, Uff.1, dei registri di matrimonio DE Comune di TO ZI DEl'anno 2018); L. nulla sulle spese.
3 TO ZI, camera di consiglio DE 09.07.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di TO ZI, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE REL. Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 153/2024 DE Ruolo Generale Degli Affari Civili contenziosi DEl'anno 2024, avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
, nato a [...] il [...] e residente (NA) alla via Parte_1
Passanti Flocco n. 19 – cittadinanza italiana – (C.F. ), in C.F._1 virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, rappresentato e difeso assistito dall'avv. Marika Aquino, con studio alla via Passanti 246 Scafati (SA) - E
, nata in [...] il [...] e ivi residente Parte_2 alla via Agricoltori n. 67- cittadinanza italiana – (c.f. ), in C.F._2 virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Chervino con studio in TO ZI (NA) alla via Maresca n. 49 - RICORRENTI NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di TO ZI INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione DEl'udienza DE 20.05.2025, i procuratori dei ricorrenti si sono riportati al ricorso introduttivo DE giudizio chiedendone l'integrale accoglimento alle condizioni nello stesso indicate. Il P.M. in data 03.07.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento DE ricorso alle condizioni concordate dai coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.01.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile in TO ZI (NA) il 21.05.2018; che dalla loro unione è nato il minore in Persona_1
TO DE GR (NA) il 27.09.2018; che l'ultima residenza coniugale è stata fissata in TO ZI (NA) alla via Agricoltori n. 67; che l'unione affettiva è
1 progressivamente venuta a mancare a causa di incompatibilità caratteriali al punto tale da rendere intollerabile la vita matrimoniale e la convivenza;
che la coppia, ha definito ogni rapporto di natura patrimoniale. Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione DEl'udienza DE 25.03.2025, le parti concordemente hanno chiesto omologarsi la loro separazione riportandosi ai patti e alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo. Con ordinanza resa all'esito di note scritte in sostituzione di detta udienza, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice DEegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza. Il Pubblico Ministero concludeva come da parere reso in data 02.07.2025, e pervenuto in data 03.07.2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento DE ricorso.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse DE figlio minore DEla coppia. Riguardo le condizioni economico patrimoniali DEle parti, da quanto allegato al ricorso e dedotto dalle stesse in sede d'udienza, è disoccupata ed in Parte_2 precedenza ha svolto l'attività di parrucchiera, percepisce un reddito di inclusione mensile pari ad euro 650,00 e l'assegno unico per il figlio pari a euro 200,00, non è proprietaria di immobili, autovetture o ciclomotori ed è titolare di una postepay;
mentre non lavora e non ha mai lavorato né percepito redditi ed Parte_1
è sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari e vive in casa con i suoi genitori, dai quali è aiutato economicamente. Quanto alle condizioni patrimoniali DEla separazione, le parti hanno previsto un assegno di mantenimento a carico DE in favore DE figlio minore, oltre alla Pt_1 metà DEle spese straordinarie nell'interesse di detto figlio, purché preventivamente concordate e debitamente documentate, e la percezione DEl' intero importo DEl'assegno unico in favore DEla madre;
i coniugi hanno altresì dichiarato di aver definito ogni questione di carattere economico pendente tra di loro e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: Parte_2
A. Omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1 il 15.06.1999 e , nata TO ZI (Na) il 19.10.1996; Parte_2
B. autorizza i coniugi a vivere separati e nel mutuo rispetto, fissando ognuno liberamente la propria residenza;
C. affida il figlio minore in via condivisa a loro genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale tenendo conto DEle capacità, DEle inclinazioni naturali e DEle aspirazioni DE figlio;
2 D. dispone che il minore sarà collocato anagraficamente presso Persona_1 la madre sig.ra , nell'abitazione sita in TO ZI (NA) alla Parte_2 via Agricoltori n. 67; E. dispone che il padre, potrà vedere il figlio minore e tenerlo con sé, compatibilmente con la sua condizione attuale di restrizione DEla libertà personale;
infatti, lo stesso è sottoposto agli AA.DD., ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore. Vengono, tuttavia, fissate e concordate tra i genitori le seguenti modalità minime di incontro e permanenza presso il padre: a) il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio minorenne per due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30 e, potrà tenere con sè lo stesso nel week-end a fine settimana alternati, dal sabato dall'uscita di scuola alla domenica alle ore 20.30; b) durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sè il figlio minorenne ad anni alterni i giorni 24 -25 -26 dicembre, dalle ore 9.00 fino alla 21.00 DE 26 dicembre compreso il pernotto e così, alternativamente, i giorni 31 dicembre, 01 gennaio e 06 gennaio dalle 09.00 alle 21.00 compreso il pernotto 31.12/01.01; c) nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello DE lunedì DEl'angelo e viceversa, la stessa alternanza varrà per il 25 aprile e per il 1 maggio;
d) nel periodo DEle vacanze estive il figlio minorenne trascorrerà con il padre una (1) settimana da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
e) per le altre festività e per il giorno DE compleanno DE minore si seguirà il criterio DEl'alternanza annuale;
F. il piccolo compatibilmente ai propri impegni scolastici ed Persona_1 extrascolastici, avrà la facoltà di trascorrere il proprio tempo libero a casa dei nonni paterni e materni per tre volte a settimana dalle ore 15.00 alle ore 20.00, nonché in altre modalità che saranno di volta in volta concordate tra i coniugi e comunque secondo il calendario di visita;
G. il sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 DE figlio minore, la somma mensile di € 200/00 (duecento/00) da corrispondere in favore DEla sig.ra mediante accredito sulla Parte_2 carta Postepay alla stessa intestata al seguente Iban: [...] entro il giorno 5 di ogni mese, inoltre parteciperà nella misura DE 50% alle spese straordinarie necessitate per il minore purché preventivamente concordate e debitamente documentate;
H. dà atto che i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento, per essere economicamente indipendenti;
I. dà atto che le parti concordano che ogni misura previdenziale per il figlio, attuale (es. assegno unico) o futura, sarà integralmente a favore DEla madre;
J. le parti dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico-patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altro; K. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura DEla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale DElo stato Civile DE Comune di TO ZI (NA) per l'annotazione ai sensi DEl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 12 parte I, Uff.1, dei registri di matrimonio DE Comune di TO ZI DEl'anno 2018); L. nulla sulle spese.
3 TO ZI, camera di consiglio DE 09.07.2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
4