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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3295 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Domenico Schembri, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nata a [...], il [...] CP_1
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 13 giugno 2025
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 4-7 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 5 dicembre 2022, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Milton Keynes il 30 aprile 1997 con , dalla cui unio- CP_1
ne sono nati due figli, e , entrambi maggiorenni. Per_1 Persona_2
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 717/2012 e pubblicata il
29 giugno 2012, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la previsione a carico della resistente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne , corrispondendo un as- Persona_2
segno mensile di € 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinario, nonché di- chiarare la non debenza dell'assegno divorzile.
Ritualmente evocato in giudizio, la convenuta non si è costituita, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione della convenuta, all'udienza del 23 gennaio 2024, il
Presidente f.f. ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedi- menti provvisori e urgenti - tenuto conto della rinuncia del alla Parte_1
domanda di mantenimento del figlio maggiorenne, divenuto nelle more indi- pendente economicamente - ha rimesso la causa davanti al G.I.
La causa, istruita con produzione documentale, rinviata più volte per il perfe- zionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale alla convenuta, è stata posta in decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 giugno 2025, senza la
- 2 - concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare dichiarata la contumacia di , ritualmente evocata in giudizio e CP_1
non costituita.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n.
717/2012 del 29 giugno 2012, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Nessun altra statuizione, tenuto conto che il figlio maggiorenne _3
è divenuto autonomo dal punto di vista economico e che non vi sono
[...]
domande accessorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione
- 3 - alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito il difensore della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia della convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milton Keynes, da e , trascritto nel registro degli atti del ma- Parte_1 CP_1
trimonio del Comune di Agrigento al n. 92, parte II, serie C, dell'anno 1998;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 10 luglio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3295 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Domenico Schembri, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nata a [...], il [...] CP_1
Resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 13 giugno 2025
DEL P.M.: cfr. conclusioni del 4-7 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 5 dicembre 2022, ha chiesto Parte_1
al Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Milton Keynes il 30 aprile 1997 con , dalla cui unio- CP_1
ne sono nati due figli, e , entrambi maggiorenni. Per_1 Persona_2
A sostegno della domanda il ricorrente ha rappresentato che dalla separazio- ne, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 717/2012 e pubblicata il
29 giugno 2012, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la previsione a carico della resistente di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne , corrispondendo un as- Persona_2
segno mensile di € 300,00, oltre al 50 % delle spese straordinario, nonché di- chiarare la non debenza dell'assegno divorzile.
Ritualmente evocato in giudizio, la convenuta non si è costituita, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione della convenuta, all'udienza del 23 gennaio 2024, il
Presidente f.f. ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione di provvedi- menti provvisori e urgenti - tenuto conto della rinuncia del alla Parte_1
domanda di mantenimento del figlio maggiorenne, divenuto nelle more indi- pendente economicamente - ha rimesso la causa davanti al G.I.
La causa, istruita con produzione documentale, rinviata più volte per il perfe- zionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale alla convenuta, è stata posta in decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 13 giugno 2025, senza la
- 2 - concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare dichiarata la contumacia di , ritualmente evocata in giudizio e CP_1
non costituita.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n.
717/2012 del 29 giugno 2012, passata in giudicato e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Nessun altra statuizione, tenuto conto che il figlio maggiorenne _3
è divenuto autonomo dal punto di vista economico e che non vi sono
[...]
domande accessorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione
- 3 - alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito il difensore della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia della convenuta, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milton Keynes, da e , trascritto nel registro degli atti del ma- Parte_1 CP_1
trimonio del Comune di Agrigento al n. 92, parte II, serie C, dell'anno 1998;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 10 luglio 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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