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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il Giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, all' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.5263 del 2022, cui sono riuniti i nn.
5874 e 5875 del 2022 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi, disgiuntamente e congiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. Leopoldo Spedaliere e dall'avv. Luciano Spedaliere, unitamente ai quali elettivamente domiciliano, in Portici, al Corso
Garibaldi, n.85
RICORRENTI
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per ragioni di connessione, i ricorrenti in CP_ epigrafe convenivano l' dinanzi all'adito Tribunale, chiedendo la condanna al pagamento, a carico del Fondo di Garanzia, ai sensi dell'art. 2 d.lgs 80/92, della somma indicata nei rispettivi ricorsi, a titolo di TFR, oltre accessori di legge. Precisavamo che, in relazione ai lavoratori e , l' aveva erogato il Pt_2 Pt_3 CP_1 tfr, salvo agire, poi, per la restituzione, per presunto indebito, che si impugnava con i ricorsi in esame. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il rigetto dei ricorsi, per tutte le ragioni esposte in memoria.
Letti gli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., venivano riuniti i giudizi, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Alla data fissata per lo scambio di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale decideva la controversia, come da presente sentenza.
******
Im punto di fatto, ai fini di una miglior comprensione della vicenda al vaglio, è necessario precisare che i ricorrenti hanno lavorato alle dipendenze della società FI IT
IO srl, dal 30/05/2014 ( e dal 16.11.2012 ( e ) fino al 30/04/2016, e, Pt_1 Pt_2 Pt_3 poi, a seguito di fitto di ramo di azienda, i rispettivi rapporti di lavoro sono proseguiti con la subentrante società, Park Life srl, fino al 6.7.2018.
I ricorrenti hanno dedotto di aver agito giudizialmente, nei confronti della predetta
FI IT, chiedendo la condanna della società cedente al pagamento del TFR, maturato fino alla data del fitto di azienda, in quanto, a seguito di un verbale di conciliazione sindacale, sottoscritto tra i lavoratori, la predetta società e la Park Life S.r.l., le due società, in previsione del futuro passaggio dei lavoratori alle dipendenze di quest'ultima, per fitto di ramo di azienda,
1 nel regolare i reciproci rapporti, concordavano che il TFR, maturato fino al 29.3.2016, rimanesse a carico della società cedente, con relativo obbligo di pagamento.
Invero, con il verbale di conciliazione veniva stabilito che la quota di TFR, maturata alle dipendenze della FI IT IO s.r.l., unitamente ad altre spettanze, rimanesse a carico di quest'ultima, che si obbligava al pagamento. Successivamente, la predetta società non corrispondeva integralmente gli importi oggetto di transazione, pertanto, i lavoratori adivano il Tribunale di Napoli, affinché fosse accertato il residuo credito e la relativa imputazione, con condanna della società FI IT al pagamento delle spettanze ancora dovute, in ragione del predetto verbale.
Gli istanti deducevamo, quindi, di aver ottenuto sentenze di condanna, passate in giudicato, con cui la FI IT IO veniva condannata a versare, in loro favore, quanto ancora dovuto, in forza dei verbali di conciliazione, intercorsi tra le parti.
Evidenziavano, inoltre, che la FI IT IO S.r.l. veniva dichiarata fallita il
9/02/2021 dal Tribunale di Napoli, N° proc. Fallimentare 15/2021 e i lavoratori, vantando il predetto credito, partecipavano al concorso e, all'udienza di verifica del 21/10/2021, venivano ammessi, come da domanda.
Deducevano, infine, di aver presentato domanda di intervento del Fondo di Garanzia
, al fine di recuperare il T.F.R. CP_1 In relazione ai lavoratori e , la domanda veniva accolta dall' , con Pt_2 Pt_3 CP_1 provvedimento del 31.1.2022, con cui veniva comunicata la liquidazione, rispettivamente di € 3.775,74 e di € 4.988,84, al netto delle ritenute fiscali, importi effettivamente erogati, ma, tuttavia, in data 22/2/2022, l' inoltrava ai ricorrenti la richiesta di restituzione delle somme, CP_1 sostenendone il carattere indebito. CP_ Per il lavoratore di contro, l' respingeva ab origine la domanda. Pt_1
Tanto premesso, così ricostruire le vicende fattuali, i ricorsi non possono trovare accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito i seguenti principi di diritto (si veda, CP_ per tutte, la sentenza 37789/2022) in tema di Fondo di garanzia il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (di recente, anche Cass., sez. lav., 2 febbraio 2022, n. 3165);
Il diritto in esame si perfeziona, pertanto, al verificarsi dei presupposti di legge, che si correlano all'insolvenza del datore di lavoro, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva.
La definitività dello stato passivo, che consacra il credito del lavoratore, impedisce all' di "opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a CP_1 contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro" (sentenza n. 19277 del 2018); nondimeno, tale definitività non preclude all' di contestare i presupposti d'intervento del CP_1
Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile.
Le risultanze dello stato passivo non sono opponibili all' "in ordine agli elementi CP_1 soggettivi e oggettivi al cui ricorrere scatti l'obbligo di tutela assicurativa interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale" (Cass., sez. VI-L, 6 dicembre 2021, n. 38696, punto 2).
L'obbligo d'intervento del Fondo di garanzia deve essere assoggettato alla verifica giudiziale, anche al fine di salvaguardare la compatibilità del sistema, congegnato dal legislatore con l'art. 24 Cost. (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 36). Non è, pertanto, connaturata un'efficacia dirimente e assoluta alla vincolatività dello stato passivo, essendo l'ammissione al passivo come condizione necessaria, ma non sufficiente per il subentro del Fondo.
2 I presupposti dell'intervento del Fondo, che il giudice è chiamato a riscontrare senza essere vincolato dalle risultanze dello stato passivo, sono definiti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 che a sua volta richiama l'art. 2120 c.c.: è' necessario che: “a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del TFR fissato dall'art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro; b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22).
Quanto a tale ultimo requisito, il Fondo di garanzia interviene, allorché "l'insolvenza riguardi il soggetto titolare in atto del rapporti di lavoro, il datore di lavoro cioè che è tale al momento in cui avviene la risoluzione del rapporto di lavoro" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 24).
L'ammissione allo stato passivo del credito per TFR, con provvedimento definitivo, non preclude all' , quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare i presupposti di operatività CP_1 dell'intervento del Fondo, incentrati sull'insolvenza di chi è datore di lavoro al momento in cui cessa definitivamente il rapporto di lavoro e il credito per TFR diviene conseguentemente esigibile, in base alla disciplina applicabile ratione temporis.
I principi sopra richiamati vengono applicati anche in caso di cessione o trasferimento di azienda e la Suprema Corte è ormai costante nel ritenere che l'intervento del Fondo di garanzia è ancorato all'insolvenza di chi sia datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria - senza alcuna soluzione di continuità - prima del fallimento della società cedente. Ciò anche in considerazione di quanto dettato dall'art. 2120 c.c., secondo cui il diritto al trattamento di fine rapporto matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, ma il relativo credito è esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376).
L'esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, non sussiste nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
L' ben può contestare la carenza degli elementi costitutivi del diritto di credito a una CP_1 prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (fra le molte, sentenza n. 37789 del 2022,cit., punto 4 delle Ragioni della decisione).
Nessuna rilevanza preclusiva presentano le risultanze dello stato passivo, su cui i ricorrenti fanno leva, per quanto innanzi già detto (Cass., sez. lav., 19 luglio 2018, n.19277 , punto 18 delle Ragioni della decisione).
Né il credito del lavoratore può essere agganciato "senza limiti temporali e prescindendo dalla attuale individuazione dei soggetti del rapporto di lavoro, ad uno degli ex datori di lavoro, interessati dalle vicende circolatorie pregresse, che viene dichiarato fallito in epoca in cui il rapporto di lavoro non è più in essere nei confronti del lavoratore istante perché proseguito con altro soggetto" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 32 delle Ragioni della decisione).
Una diversa interpretazione distoglierebbe il Fondo di garanzia, "finanziato dai contributi dei datori di lavoro e dallo Stato, dalla sua funzione primaria, in contrasto con l' art.
2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982 che vieta d'impiegare le disponibilità del Fondo
"al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso"" ( Cass., sez. lav., 27 dicembre 2022, n.
37789)
È indicativo che sia stato necessario un intervento espresso del legislatore, con l' art. 368,comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 , per sancire, in ipotesi circoscritte, quell'immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto nei confronti del cedente dell'azienda, che rappresenta presupposto imprescindibile per l'attivazione del Fondo di garanzia
( Cass., sez. lav., 3 settembre 2024, n. 23562
Tale disciplina, contraddistinta da un carattere marcatamente innovativo (sentenza n.
37789 del 2022, cit., punto 9.3. delle Ragioni della decisione), è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
3 Quanto agli accordi derogatori all' art. 2112 cod. civ., non rivestono il rilievo risolutivo che il ricorso delinea, con argomenti sviluppati anche nelle note.
Come la Suprema Corte ha evidenziato, a tale riguardo, che "l'intervento del Fondo di garanzia, costituendo adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge (in specie, comunitaria) la propria disciplina, non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui - in deroga alla garanzia apprestata dall' art. 2112 cod. civ. -si sia esclusa la solidarietà dell'impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta"
(Cass.,sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6842, cfr da ultimo, Cass.1951 del 2025). E' evidente che, ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest'ultimo, per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla
Direttiva 80/987/CEE tra l'insolvenza datoriale e l'inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l'istituzione.
Né, ad avviso del Tribunale, può ritenersi condivisibile la tesi sostenuta in altre pronunce, versate in atti e richiamate dai ricorrenti a sostegno delle pretese ivi azionate, “nel caso in esame, invero, all'atto dell'ammissione al passivo del credito, il rapporto di lavoro con la società cessionaria era già cessato e nessun accertamento giudiziale nei confronti della stessa era possibile per effetto della sentenza che condannava definitivamente la FI IT IO
(società cedente) al pagamento del TFR come ammesso al passivo del fallimento. Pertanto, il soggetto titolare del rapporto obbligatorio era il datore di lavoro cedente in base al giudicato, con la conseguenza che la copertura assicurativa del Fondo di garanzia non può che essere agganciata a tale situazione di insolvenza. A ragionare diversamente, si priverebbe il lavoratore del diritto a percepire il trattamento di fine rapporto”. Alcun giudicato è ravvisabile nei confronti del cessionario, estraneo ai giudizi in cui sono state emesse le sentenze ottenute dai lavoratori;
peraltro, non era impedito ai ricorrenti alcun accertamento del credito nei confronti del cessionario, attesa la nullità, per contrarietà a norme imperative, dell'accordo transattivo intercorso, che prevedeva la liberazione del cessionario (come si legge dall' art. 2112 c.c. “Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro” viene specificamente consentita la liberazione del cedente, ma non la liberazione del cessionario) e considerato, altresì, che il rapporto con il cessionario è cessato il 6.7.2018 ed il fallimento del cedente è intervenuto oltre due anni dopo (9.2.2021), ravvisandosi, pertanto, un congruo intervallo temporale, in cui ricorrenti avrebbero potuto agire a tutela dei loro diritti.
Alla luce di tutte le considerazioni innanzi esposte, i ricorsi devono essere rigettati.
Tenuto conto della obiettiva controvertibilità della materia esaminata e della sussistenza di precedenti difformi, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta i ricorsi;
compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 11.3.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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