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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/09/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1569/2021 R.G. lavoro e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 CodiceFiscale_1
Vincenzo Iasuozzi, presso il cui studio domicilia;
OPPONENTE
E
(C.F.: ) rapp.to e difeso daLL'Avv.to Controparte_1 C.F._2
Emanuele Napolillo, presso il cui studio domicilia;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.06.2021, il sig.re in qualità di rappresentante legale Parte_1 della società adiva questo GDL, proponendo opposizione Controparte_2 al decreto ingiuntivo n.R.G. 105/2021 del 31.03.2021 reso dal GDL presso il Tribunale in sede, con il quale ingiungeva alla parte opposta, di pagare entro 40 giorni dalla notifica del d.i., la somma di euro 40.216,60 oltre interessi legali, rivalutazione e spese della procedura. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, preliminarmente, l'insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo, contestando il valore e l'efficacia probatoria delle buste paga depositate dal ricorrente nel corso del giudizio monitorio. A base del decreto era stato indicato il mancato pagamento delle retribuzioni imponibili minime dichiarate dalla società datrice all' ai fini contributivi dal 10.10.2008 al 05.11.2012 per € CP_3
40.216,00. L'opposto si costituiva ritualmente ed eccepiva l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Esperito invano il tentativo di conciliazione, istruita con la produzione documentale ed espletata la prova orale, la causa all'esito della discussione veniva decisa come da presente sentenza. L'opposizione è infondata.
1 La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo che il sig. chiedeva di Controparte_1 emettere al Tribunale di Avellino - Sezione Lavoro di € 40.216,00, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione maturata e non corrisposta nel periodo dal 10.10.2008 al 05.11.2012, nei confronti del sig. , nella qualità di socio accomandatario della società Parte_1 Controparte_2
cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.05.2018.
[...]
Oggetto del decreto ingiuntivo erano le retribuzioni non percepite in virtù di un contratto di lavoro subordinato con la stipulato in data 10.10.2008 con la Controparte_2 qualifica di installatore e manutentore di impianti elettrici, livello 4, CCNL “Metalmeccanici piccole e medie imprese”, con orario di lavoro part-time pari a 20 ore settimanali, distribuito su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. La società opponente non provvedeva al pagamento delle prime retribuzioni, lamentando la mancanza di liquidità nella fase di avviamento dell'impresa, in attesa dei primi incassi per i lavori effettuati;
successivamente in data 31.03.2009 il sig. , acquisiva le quote assumendo la qualità di socio CP_1 accomandante ma conservando, comunque, il proprio rapporto di lavoro dipendente con la stessa società. Con atto di diffida e messa in mora, a mezzo racc.ta A.R. del 03.12.2015, regolarmente ricevuta, il lavoratore rivendicava il pagamento di tutte le spettanze maturate alle dipendenze della suindicata società. Atteso l'esito infruttuoso della suindicata richiesta, in data 06.02.2018, il sig. presentava CP_1 istanza di intervento presso il competente I.T.L. di Avellino, ai sensi dell'art. 11, D. Lgs. n. 124/2004, rivendicando la mancata erogazione della retribuzione e denunciando, tra le altre violazioni, la mancata consegna delle buste paga e dei modelli CUD per l'intera durata del rapporto di lavoro dipendente. La suddetta procedura, a seguito di convocazione da parte dell' per Controparte_4
l'esperimento del tentativo di conciliazione monocratica, si concludeva con verbale di esito negativo del 12.06.2018. La società opponente, rilevava il carattere simulato del rapporto di lavoro subordinato poiché il
, aveva dalla costituzione della società, contatti diretti con i fornitori e con i clienti, CP_1 contrattava prezzi, redigeva preventivi, effettuava sconti e riceveva ed effettuava pagamenti, oltre che a dare direttive agli altri operai della ditta. Precisava, che il , si qualificava sia all'esterno che CP_1 all'interno della società quale socio con “diritti e titoli superiori” all' , amministratore della CP_2 stessa, ed infatti né faceva sempre e comunque le veci, e depositava un assegno incassato dal CP_1 di euro 5000,00. Preliminarmente, in rito l'opposizione è stata proposta nel termine di giorni 40, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto è tenuto a verificare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia. Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che
2 incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente-attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93; Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n. 4974). Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione di insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente, in quanto, parte opposta ha ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante. Invero, ha allegato idonea documentazione del fatto costitutivo del credito vantato, in atti opponente ha offerto in comunicazione il modello C/2 storico, il contratto di assunzione, la comunicazione unilav e le buste paga, pertanto la propria pretesa creditoria è idonea ai sensi degli artt. 633 c.p.c.. Fatta questa premessa sul piano processuale, si rileva che sul piano meramente formale è indubbio il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo al socio accomodante di una società in accomandita semplice, la questione controversa verte sulla configurabilità, dietro lo “schermo” del contratto di lavoro subordinato, di un rapporto di lavoro autonomo. Parte opponente rileva che il contratto di lavoro subordinato costituirebbe una simulazione di carattere relativo essendo in realtà intenzione delle parti dare vita ad un rapporto di lavoro autonomo. L'articolo 1414 del codice civile sancisce che il contratto simulato non produce effetto tra le parti se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, e pertanto ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. L'articolo 1471 del codice civile stabilisce infatti che la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti. Ogni ipotesi di simulazione (assoluta o relativa che sia) si basa sull'esistenza di due distinti negozi: il contratto apparente e l'accordo di simulazione - diretto a neutralizzare, in tutto o in parte, l'efficacia del contratto apparente ed eventualmente ad individuare gli effetti di cui invece le parti vogliono la produzione, la disciplina degli effetti della simulazione tra le parti è dunque ispirata al principio in forza del quale la realtà prevale sull'apparenza. Ebbene, nella simulazione relativa, le parti programmano la produzione degli effetti propri di un negozio diverso da quello apparente (c.d. contratto dissimulato), del quale devono però sussistere i requisiti di sostanza e forma. I presupposti di sostanza investono le controdichiarazioni nelle quali deve emergere non solo l'intento delle parti di porre in essere un contratto diverso da quello simulato, ma anche gli elementi essenziali di questo contratto, che deve avere una causa lecita ed l'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Per quanto concerne i presupposti di forma, il contratto dissimulato deve presentare i requisiti di forma richiesti per la sua validità (l'accordo di simulazione dovrà rivestire forma scritta e dunque risultare almeno da scrittura privata). Dato che la simulazione costituisce un'ipotesi di divergenza tra volontà e dichiarazione, grande rilievo assume il problema relativo alla determinazione degli strumenti attraverso cui tale divergenza può essere dimostrata in sede processuale. Sul punto, l'art. 1417 c.c. prevede regole diverse a seconda del fatto che la domanda diretta ad accertare la simulazione sia proposta da una delle parti, ovvero da un terzo. Le parti, invece, rimangono soggette ai limiti dell'art. 2722 c.c., il quale dispone che la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Gli stipulanti possono pertanto dimostrare la simulazione del negozio da loro posto in essere solamente producendo in giudizio la
contro
-dichiarazione.
3 I contraenti possono avvalersi della prova testimoniale solamente quando – in caso di simulazione relativa - intendono far valere l'illiceità del contratto dissimulato, ed agevolare dunque l'emersione in sede processuale dell'illiceità di tale contratto. Ebbene, applicando le direttive ermeneutiche suesposte, si ritiene che mancando la causa illecita, per la quale era ammissibile la prova testimoniale e considerato che la parte opponente non ha prodotto in giudizio la controdichiarazione, l'eccezione della simulazione del contratto di lavoro subordinato deve essere rigettata. A questo punto, rilevata l'ammissibilità dell'emissione del decreto ingiuntivo è necessario accertare il fondamento e il fatto costitutivo del credito vantato, poiché alla forma del contratto subordinato devono corrispondere in concreto gli indici della subordinazione, e più precisamente il Giudice deve verificare ed accertare se il RT soggiacesse al potere direttivo del sig.re . CP_2
Dunque, ai fini della qualificazione di rapporto subordinato, è necessario che sussistano due requisiti: a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto speciale;
b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. Quanto sopra è espressamente rilevato dalla giurisprudenza consolidata in materia, per cui nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci purché il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità, sicché anche quando esse ricorrano è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni. L'articolo 2320, II comma, del codice civile consente ai soci accomandanti di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori (Cassazione civile , sez. lav. , 22/01/2020 , n. 1396). Con riguardo alle società di persone, è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci, sempreché la prestazione del socio non integri un conferimento d'opera, previsto dallo statuto e che l'attività lavorativa sia prestata sotto il controllo gerarchico di un altro socio, munito di poteri di supremazia, egualmente previsti dallo statuto (fattispecie relativa all'opera prestata da un socio accomandante). Ciò significa che il socio accomandante può essere assunto come lavoratore Co dipendente dalla società in accomandita semplice (la figurerà quindi come datore di lavoro del proprio socio accomandante). Delineati i profili giuridici ed escluso che la prestazione integri un conferimento previsto dal contratto speciale occorre verificare l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro e l'assenza, in capo al prestatore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di rischio economico, in quanto, pur non essendo ciascuno di essi, autonomamente considerato, idoneo a determinare la qualificazione del rapporto in questione come subordinato, tuttavia, considerati globalmente, essi possono costituire indici concordanti, gravi e precisi, rivelatori dell'effettiva subordinazione del prestatore (in termini, Cass. nn. 3853 e 3745 del 1995). La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che l'elemento distintivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, sia essenzialmente l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (così Cassazione civile, sez. lav., 02/01/2018, n. 1). Tale accertamento è stato assolto con la prova testimoniale.
4 Relativamente all'escussione testimoniale vi è da dire che nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 1 marzo 2021, n. 5560). Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. n. 1547 del 2015). Nel caso di cui occupa, vi è da evidenziare che l'ammissibilità dell'esistenza di un rapporto di natura subordinata del socio accomandante è precisata dall'art. 2320 del c.c. che al primo comma, definendo preliminarmente il c.d. divieto di immistione secondo cui il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari, pena la parificazione della posizione dell'accomandante a quella dell'accomandatario con l'assunzione verso i terzi della responsabilità illimitata e solidale, chiarisce che al secondo comma “i soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezioni e di sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto di profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società”. Agli atti vi è un contratto di assunzione del tutto coerente con la qualifica di socio accomandante del ai sensi dell' art .2320 cc II co sopra riportato e, rispetto alla valutazione del Giudicante. CP_1
Sul punto, in conformità con pacifici orientamenti della Suprema Corte secondo cui “in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosicché la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di
5 costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché' indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità” (così Cass Sez. L. sent. N. 569 del 15.01.2015). Ebbene, il teste , che si dichiara indifferente alle parti e alla causa dichiara: “le loro Testimone_1 qualifiche a me erano sconosciute, e non so che rapporti fossero, se ci fosse eterodirezione o subordinazione”; anche il teste , dichiara: “Preciso che non conosco le tipologie dei Testimone_2 rapporti giuridici che legavano le parti in causa, ma posso dire che li conosco entrambi; e ancora:
“Non conoscevo che tipo di rapporto lavorativo intercorresse”; Le prove testimoniali hanno evidenziato il potere direttivo dell' il quale forniva precise CP_2 indicazioni in merito ai progetti da realizzare;
la sottoposizione ad un orario di lavoro, seppure vi era una certa elasticità l'utilizzo degli strumenti e dei beni dell' ; l'assenza di qualsivoglia CP_2 responsabilità del nei confronti dei terzi. CP_1
Si tratta di elementi che, complessivamente considerati, portano a concludere per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tanto precisato, occorre a questo punto rilevare che agli atti non risulta corrisposta all'opposto la retribuzione relativa alla qualifica di Installatore e manutentore di impianti elettrici, livello 4, CCNL
“Metalmeccanici piccole e medie imprese”. Per quanto concerne il quantum, si rileva che i due assegni di importo di 2500,00 per un totale di 5000,00 incassate dal , non contengono alcuna imputazione di pagamento ed era onere della CP_1 società dare la prova del collegamento tra l'assegno ed il rapporto creditorio sottostante. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo. Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 - seguono la soccombenza della parte opponente e vengono distratte in favore del procuratore antistatario. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata ed il decreto ingiuntivo n. 105/2021 reso dal GDL presso il Tribunale in sede del 31.03.2021 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino-settore , in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 105/2021 – RG. 1569/2021 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.694,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell' avvocato dichiaratesi antistatario.
Avellino, lì 18.09.2025 Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza tenuta con le modalità ex art 127 ter cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1569/2021 R.G. lavoro e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 CodiceFiscale_1
Vincenzo Iasuozzi, presso il cui studio domicilia;
OPPONENTE
E
(C.F.: ) rapp.to e difeso daLL'Avv.to Controparte_1 C.F._2
Emanuele Napolillo, presso il cui studio domicilia;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.06.2021, il sig.re in qualità di rappresentante legale Parte_1 della società adiva questo GDL, proponendo opposizione Controparte_2 al decreto ingiuntivo n.R.G. 105/2021 del 31.03.2021 reso dal GDL presso il Tribunale in sede, con il quale ingiungeva alla parte opposta, di pagare entro 40 giorni dalla notifica del d.i., la somma di euro 40.216,60 oltre interessi legali, rivalutazione e spese della procedura. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, preliminarmente, l'insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo, contestando il valore e l'efficacia probatoria delle buste paga depositate dal ricorrente nel corso del giudizio monitorio. A base del decreto era stato indicato il mancato pagamento delle retribuzioni imponibili minime dichiarate dalla società datrice all' ai fini contributivi dal 10.10.2008 al 05.11.2012 per € CP_3
40.216,00. L'opposto si costituiva ritualmente ed eccepiva l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Esperito invano il tentativo di conciliazione, istruita con la produzione documentale ed espletata la prova orale, la causa all'esito della discussione veniva decisa come da presente sentenza. L'opposizione è infondata.
1 La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo che il sig. chiedeva di Controparte_1 emettere al Tribunale di Avellino - Sezione Lavoro di € 40.216,00, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione maturata e non corrisposta nel periodo dal 10.10.2008 al 05.11.2012, nei confronti del sig. , nella qualità di socio accomandatario della società Parte_1 Controparte_2
cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.05.2018.
[...]
Oggetto del decreto ingiuntivo erano le retribuzioni non percepite in virtù di un contratto di lavoro subordinato con la stipulato in data 10.10.2008 con la Controparte_2 qualifica di installatore e manutentore di impianti elettrici, livello 4, CCNL “Metalmeccanici piccole e medie imprese”, con orario di lavoro part-time pari a 20 ore settimanali, distribuito su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. La società opponente non provvedeva al pagamento delle prime retribuzioni, lamentando la mancanza di liquidità nella fase di avviamento dell'impresa, in attesa dei primi incassi per i lavori effettuati;
successivamente in data 31.03.2009 il sig. , acquisiva le quote assumendo la qualità di socio CP_1 accomandante ma conservando, comunque, il proprio rapporto di lavoro dipendente con la stessa società. Con atto di diffida e messa in mora, a mezzo racc.ta A.R. del 03.12.2015, regolarmente ricevuta, il lavoratore rivendicava il pagamento di tutte le spettanze maturate alle dipendenze della suindicata società. Atteso l'esito infruttuoso della suindicata richiesta, in data 06.02.2018, il sig. presentava CP_1 istanza di intervento presso il competente I.T.L. di Avellino, ai sensi dell'art. 11, D. Lgs. n. 124/2004, rivendicando la mancata erogazione della retribuzione e denunciando, tra le altre violazioni, la mancata consegna delle buste paga e dei modelli CUD per l'intera durata del rapporto di lavoro dipendente. La suddetta procedura, a seguito di convocazione da parte dell' per Controparte_4
l'esperimento del tentativo di conciliazione monocratica, si concludeva con verbale di esito negativo del 12.06.2018. La società opponente, rilevava il carattere simulato del rapporto di lavoro subordinato poiché il
, aveva dalla costituzione della società, contatti diretti con i fornitori e con i clienti, CP_1 contrattava prezzi, redigeva preventivi, effettuava sconti e riceveva ed effettuava pagamenti, oltre che a dare direttive agli altri operai della ditta. Precisava, che il , si qualificava sia all'esterno che CP_1 all'interno della società quale socio con “diritti e titoli superiori” all' , amministratore della CP_2 stessa, ed infatti né faceva sempre e comunque le veci, e depositava un assegno incassato dal CP_1 di euro 5000,00. Preliminarmente, in rito l'opposizione è stata proposta nel termine di giorni 40, dando luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto è tenuto a verificare sia l'an che il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia. Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che
2 incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente-attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93; Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n. 4974). Sempre in via preliminare, è infondata l'eccezione di insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente, in quanto, parte opposta ha ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante. Invero, ha allegato idonea documentazione del fatto costitutivo del credito vantato, in atti opponente ha offerto in comunicazione il modello C/2 storico, il contratto di assunzione, la comunicazione unilav e le buste paga, pertanto la propria pretesa creditoria è idonea ai sensi degli artt. 633 c.p.c.. Fatta questa premessa sul piano processuale, si rileva che sul piano meramente formale è indubbio il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in capo al socio accomodante di una società in accomandita semplice, la questione controversa verte sulla configurabilità, dietro lo “schermo” del contratto di lavoro subordinato, di un rapporto di lavoro autonomo. Parte opponente rileva che il contratto di lavoro subordinato costituirebbe una simulazione di carattere relativo essendo in realtà intenzione delle parti dare vita ad un rapporto di lavoro autonomo. L'articolo 1414 del codice civile sancisce che il contratto simulato non produce effetto tra le parti se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, e pertanto ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. L'articolo 1471 del codice civile stabilisce infatti che la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti. Ogni ipotesi di simulazione (assoluta o relativa che sia) si basa sull'esistenza di due distinti negozi: il contratto apparente e l'accordo di simulazione - diretto a neutralizzare, in tutto o in parte, l'efficacia del contratto apparente ed eventualmente ad individuare gli effetti di cui invece le parti vogliono la produzione, la disciplina degli effetti della simulazione tra le parti è dunque ispirata al principio in forza del quale la realtà prevale sull'apparenza. Ebbene, nella simulazione relativa, le parti programmano la produzione degli effetti propri di un negozio diverso da quello apparente (c.d. contratto dissimulato), del quale devono però sussistere i requisiti di sostanza e forma. I presupposti di sostanza investono le controdichiarazioni nelle quali deve emergere non solo l'intento delle parti di porre in essere un contratto diverso da quello simulato, ma anche gli elementi essenziali di questo contratto, che deve avere una causa lecita ed l'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Per quanto concerne i presupposti di forma, il contratto dissimulato deve presentare i requisiti di forma richiesti per la sua validità (l'accordo di simulazione dovrà rivestire forma scritta e dunque risultare almeno da scrittura privata). Dato che la simulazione costituisce un'ipotesi di divergenza tra volontà e dichiarazione, grande rilievo assume il problema relativo alla determinazione degli strumenti attraverso cui tale divergenza può essere dimostrata in sede processuale. Sul punto, l'art. 1417 c.c. prevede regole diverse a seconda del fatto che la domanda diretta ad accertare la simulazione sia proposta da una delle parti, ovvero da un terzo. Le parti, invece, rimangono soggette ai limiti dell'art. 2722 c.c., il quale dispone che la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea. Gli stipulanti possono pertanto dimostrare la simulazione del negozio da loro posto in essere solamente producendo in giudizio la
contro
-dichiarazione.
3 I contraenti possono avvalersi della prova testimoniale solamente quando – in caso di simulazione relativa - intendono far valere l'illiceità del contratto dissimulato, ed agevolare dunque l'emersione in sede processuale dell'illiceità di tale contratto. Ebbene, applicando le direttive ermeneutiche suesposte, si ritiene che mancando la causa illecita, per la quale era ammissibile la prova testimoniale e considerato che la parte opponente non ha prodotto in giudizio la controdichiarazione, l'eccezione della simulazione del contratto di lavoro subordinato deve essere rigettata. A questo punto, rilevata l'ammissibilità dell'emissione del decreto ingiuntivo è necessario accertare il fondamento e il fatto costitutivo del credito vantato, poiché alla forma del contratto subordinato devono corrispondere in concreto gli indici della subordinazione, e più precisamente il Giudice deve verificare ed accertare se il RT soggiacesse al potere direttivo del sig.re . CP_2
Dunque, ai fini della qualificazione di rapporto subordinato, è necessario che sussistano due requisiti: a) che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto speciale;
b) che il socio presti la sua attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. Quanto sopra è espressamente rilevato dalla giurisprudenza consolidata in materia, per cui nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci purché il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità, sicché anche quando esse ricorrano è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni. L'articolo 2320, II comma, del codice civile consente ai soci accomandanti di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori (Cassazione civile , sez. lav. , 22/01/2020 , n. 1396). Con riguardo alle società di persone, è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci, sempreché la prestazione del socio non integri un conferimento d'opera, previsto dallo statuto e che l'attività lavorativa sia prestata sotto il controllo gerarchico di un altro socio, munito di poteri di supremazia, egualmente previsti dallo statuto (fattispecie relativa all'opera prestata da un socio accomandante). Ciò significa che il socio accomandante può essere assunto come lavoratore Co dipendente dalla società in accomandita semplice (la figurerà quindi come datore di lavoro del proprio socio accomandante). Delineati i profili giuridici ed escluso che la prestazione integri un conferimento previsto dal contratto speciale occorre verificare l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro e l'assenza, in capo al prestatore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di rischio economico, in quanto, pur non essendo ciascuno di essi, autonomamente considerato, idoneo a determinare la qualificazione del rapporto in questione come subordinato, tuttavia, considerati globalmente, essi possono costituire indici concordanti, gravi e precisi, rivelatori dell'effettiva subordinazione del prestatore (in termini, Cass. nn. 3853 e 3745 del 1995). La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che l'elemento distintivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, sia essenzialmente l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (così Cassazione civile, sez. lav., 02/01/2018, n. 1). Tale accertamento è stato assolto con la prova testimoniale.
4 Relativamente all'escussione testimoniale vi è da dire che nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 1 marzo 2021, n. 5560). Il giudice, in effetti, nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass. n. 1547 del 2015). Nel caso di cui occupa, vi è da evidenziare che l'ammissibilità dell'esistenza di un rapporto di natura subordinata del socio accomandante è precisata dall'art. 2320 del c.c. che al primo comma, definendo preliminarmente il c.d. divieto di immistione secondo cui il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari, pena la parificazione della posizione dell'accomandante a quella dell'accomandatario con l'assunzione verso i terzi della responsabilità illimitata e solidale, chiarisce che al secondo comma “i soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezioni e di sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto di profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società”. Agli atti vi è un contratto di assunzione del tutto coerente con la qualifica di socio accomandante del ai sensi dell' art .2320 cc II co sopra riportato e, rispetto alla valutazione del Giudicante. CP_1
Sul punto, in conformità con pacifici orientamenti della Suprema Corte secondo cui “in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosicché la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di
5 costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché' indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità” (così Cass Sez. L. sent. N. 569 del 15.01.2015). Ebbene, il teste , che si dichiara indifferente alle parti e alla causa dichiara: “le loro Testimone_1 qualifiche a me erano sconosciute, e non so che rapporti fossero, se ci fosse eterodirezione o subordinazione”; anche il teste , dichiara: “Preciso che non conosco le tipologie dei Testimone_2 rapporti giuridici che legavano le parti in causa, ma posso dire che li conosco entrambi; e ancora:
“Non conoscevo che tipo di rapporto lavorativo intercorresse”; Le prove testimoniali hanno evidenziato il potere direttivo dell' il quale forniva precise CP_2 indicazioni in merito ai progetti da realizzare;
la sottoposizione ad un orario di lavoro, seppure vi era una certa elasticità l'utilizzo degli strumenti e dei beni dell' ; l'assenza di qualsivoglia CP_2 responsabilità del nei confronti dei terzi. CP_1
Si tratta di elementi che, complessivamente considerati, portano a concludere per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tanto precisato, occorre a questo punto rilevare che agli atti non risulta corrisposta all'opposto la retribuzione relativa alla qualifica di Installatore e manutentore di impianti elettrici, livello 4, CCNL
“Metalmeccanici piccole e medie imprese”. Per quanto concerne il quantum, si rileva che i due assegni di importo di 2500,00 per un totale di 5000,00 incassate dal , non contengono alcuna imputazione di pagamento ed era onere della CP_1 società dare la prova del collegamento tra l'assegno ed il rapporto creditorio sottostante. Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni che precedono, s'impone il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo. Le spese di lite - liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 - seguono la soccombenza della parte opponente e vengono distratte in favore del procuratore antistatario. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata in quanto infondata ed il decreto ingiuntivo n. 105/2021 reso dal GDL presso il Tribunale in sede del 31.03.2021 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino-settore , in persona del Giudice, dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 105/2021 – RG. 1569/2021 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.694,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell' avvocato dichiaratesi antistatario.
Avellino, lì 18.09.2025 Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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