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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/09/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 568/2025
Oggi 30 settembre 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 568/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Genna ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino
Rizzo ( t) per procura generale alle liti in notaio Email_2
in atti. Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile,
anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età,
consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che l'odierna parte ricorrente non presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “Per quanto
obiettivato si è del parere che la periziata Sig.ra NON presenta i requisiti Parte_1
medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento in quanto
EFFETTUANDO I PASSAGGI POSTURALI IN AUTONOMIA SEBBENE CON APPOGGIO,
DEAMBULANDO IN AUTONOMIA SEBBENE CON AUSILIO DI BASTONE, NON
PRESENTANDO IMPORTANTI DEFICIT COGNITIVI , NON NECESSITA DI
ASSISTENZA CONTINUA PER COMPIERE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA”.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
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P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per conseguire il beneficio dell'indennità d'accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980;
2. Nulla sulle spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, 30.9.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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