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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 7390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7390 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
DE lette le note sostitutive dell'udienza del 24.9.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3004/2024 R.G. vertente tra c.f. : con il patrocinio dell'avv. ALBERTO Parte_1 C.F._1
GA
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2024 , la parte ricorrente in epigrafe, quale socia e amministratrice unica, a far data dal 15.3.2013, della “Giardini d'Infanzia s.r.l. Impresa Sociale”, con sede in Giugliano in Campania (NA), avente attività di scuola prescolare paritaria, deduceva che l' l'aveva iscritta, ai sensi della l. 613/1966, all' - gestione commercianti, sul CP_1 CP_1 presupposto dell'attività prevalente e abituale rigettando la richiesta di cancellazione da tale gestione a far data dall'11.9.2022.
Assumeva in fatti , a sostegno dell'istanza , che essa istante era stata assunta , con contratto sottoscritto il 12.9.2022, a tempo determinato full time, in qualità di docente supplente, dall'Istituto
Comprensivo Minucci di Napoli, con cessazione del rapporto al 30.6.2023 ; che, pertanto , dalla detta assunzione l'attività prevalente era diventata quella di lavoratore dipendente con la pubblica amministrazione, cosicchè aveva chiesto fondatamente con decorrenza 11.9.2022, la cancellazione dalla gestione commercianti illegittimamente denegata . CP_1
Pertanto , dedotta la insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione separata
Commercianti avendo, in data 14.9.2023, stipulato con l'I.C. Zona Leda di Aprilia (LT), un altro contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, posto comune, cosicchè, in data 18.9.2023, aveva fatto istanza all'Istituto di autorizzazione a svolgere la carica di amministratore della società , esercitante la medesima attività senza scopo di lucro, chiedeva all'adito Tribunale di Napoli di :
1 – Dichiarare che la esponente ha diritto alla cancellazione dalla gestione autonoma commercianti a far data dall'11.9.2022 ed ordinare ai resistenti la detta cancellazione. CP_1
Vinte le spese.
Si costituiva l' che chiedeva con varie argomentazioni in fatto e in diritto il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, tuttavia, nella medesima memoria difensiva l'istituto così deduceva richiamandosi alla relazione ammnistrativa “…la contribuente ricorre avverso il diniego di cancellazione dalla gestione commercianti al 09/2022, asserendo di essere lavoratrice dipendente full time. L'eccezione
è parzialmente fondata. La cessazione della posizione è infatti stata retrodatata al 30/08/2023 dato che dal 09/2023 ha sottoscritto un contratto full time a tempo indeterminato presso l'IC Zona Leda
a Latina come docente. Inoltre è stata inserita una sospensione dell'obbligo contributivo IVS dal
09/2022 al 06/2023 in corrispondenza del contratto di lavoro full time a tempo determinato stipulato con Per l'anno 2023 resta in vigore quindi l'imposizione per i periodi di CP_2
Luglio e Agosto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , acquisite le note di udienza depositate dalle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza .
Il ricorso è fondato e va accolto.
Rileva preliminarmente il giudicante che a fronte della richiesta dell' di rigetto del ricorso CP_1 emerge dalla sua stessa difesa il fondamento ancorchè parziale , a suo dire , del ricorso.
Infatti l'istituto riconosce l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti per tutto il periodo in cui la ricorrente , socia ed amministratrice unica della srl
Giardini d'Infanzia, ha intrattenuto rapporto a tempo determinato full time con l'istituto scolastico ovvero dal settembre 2022 a giugno 2023 ritenendo, per converso, sussistente tale CP_2 obbligo per i soli mesi di luglio ed agosto 2023.
Ciò posto, ritiene il giudicante che il ricorso debba essere accolto in toto non potendosi in ogni caso ritenere provata la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti anche solo limitatamente al periodo di luglio ed agosto 2023.
In tema di gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina normativa è stata modificata dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 2013, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975 n. 160 art. 29 comma 1:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e succ. modificaz. ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione….(omissis) ; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Alla stregua di tale disposizione, pertanto, ciò che rileva non è solo la qualità di socio o di amministratore, ma è necessario che il socio amministratore svolga attività commerciale con carattere di “abitualità e prevalenza”.
Tanto premesso in punto di diritto, la questione di fatto consiste nello stabilire se la ricorrente abbia esercitato o meno attività di lavoro abituale e prevalente nella srl.
Preliminarmente deve chiarirsi il concetto di lavoro “prevalente”; la prevalenza del lavoro del socio non va investigata rispetto agli altri fattori della produzione, ma rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altre attività da parte dello stesso amministratore. L'attività svolta deve essere pertanto prevalente in termini di tempo impiegato e di reddito percepito dal socio.
Nella fattispecie di causa deve invece considerarsi che la sospensione dell'attività di docente per i soli mesi di luglio ed agosto ( notoriamente ricollegati al fatto che i contratti di “supplenza” nella scuola escludono i predetti mesi in ragione della sospensione delle attività didattiche) nell'anno
2023 non provano di per sé che la stessa abbia svolto attività effettiva nella società Parte_1 proprio e solo in tali due mesi. CP_ L' dal canto suo, per provare la sussistenza dell'obbligo contributivo per tali 2 mesi aveva l'onere di dimostrare in concreto che la ricorrente avesse svolto nella srl attività lavorativa a carattere abituale e prevalente non affidandosi alla mera presunzione della sua qualità di amministratrice oltre che di socia , carica del resto rivestita anche per tutto il restante periodo.
In definitiva, pertanto, proprio la mancata allegazione delle circostanze che avrebbero permesso di verificare – con idonee prove orali o documentali – lo svolgimento da parte dell'opponente di attività in misura “prevalente” nella società determina il mancato raggiungimento della prova su tale specifico punto, con conseguente esclusione dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti dall'11.9.2022, data coincidente con l'assunzione full time sopra indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara il diritto dell'istante alla cancellazione dalla gestione commercianti dall'11.9.2022 con conseguente insussistenza dei relativi obblighi contributivi CP_1 nei confronti dell' a decorrere da tale data . CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 per compensi oltre CP_1 spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi.
Napoli,16/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe DE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
DE lette le note sostitutive dell'udienza del 24.9.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3004/2024 R.G. vertente tra c.f. : con il patrocinio dell'avv. ALBERTO Parte_1 C.F._1
GA
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2024 , la parte ricorrente in epigrafe, quale socia e amministratrice unica, a far data dal 15.3.2013, della “Giardini d'Infanzia s.r.l. Impresa Sociale”, con sede in Giugliano in Campania (NA), avente attività di scuola prescolare paritaria, deduceva che l' l'aveva iscritta, ai sensi della l. 613/1966, all' - gestione commercianti, sul CP_1 CP_1 presupposto dell'attività prevalente e abituale rigettando la richiesta di cancellazione da tale gestione a far data dall'11.9.2022.
Assumeva in fatti , a sostegno dell'istanza , che essa istante era stata assunta , con contratto sottoscritto il 12.9.2022, a tempo determinato full time, in qualità di docente supplente, dall'Istituto
Comprensivo Minucci di Napoli, con cessazione del rapporto al 30.6.2023 ; che, pertanto , dalla detta assunzione l'attività prevalente era diventata quella di lavoratore dipendente con la pubblica amministrazione, cosicchè aveva chiesto fondatamente con decorrenza 11.9.2022, la cancellazione dalla gestione commercianti illegittimamente denegata . CP_1
Pertanto , dedotta la insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione separata
Commercianti avendo, in data 14.9.2023, stipulato con l'I.C. Zona Leda di Aprilia (LT), un altro contratto di lavoro a tempo indeterminato full time, posto comune, cosicchè, in data 18.9.2023, aveva fatto istanza all'Istituto di autorizzazione a svolgere la carica di amministratore della società , esercitante la medesima attività senza scopo di lucro, chiedeva all'adito Tribunale di Napoli di :
1 – Dichiarare che la esponente ha diritto alla cancellazione dalla gestione autonoma commercianti a far data dall'11.9.2022 ed ordinare ai resistenti la detta cancellazione. CP_1
Vinte le spese.
Si costituiva l' che chiedeva con varie argomentazioni in fatto e in diritto il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, tuttavia, nella medesima memoria difensiva l'istituto così deduceva richiamandosi alla relazione ammnistrativa “…la contribuente ricorre avverso il diniego di cancellazione dalla gestione commercianti al 09/2022, asserendo di essere lavoratrice dipendente full time. L'eccezione
è parzialmente fondata. La cessazione della posizione è infatti stata retrodatata al 30/08/2023 dato che dal 09/2023 ha sottoscritto un contratto full time a tempo indeterminato presso l'IC Zona Leda
a Latina come docente. Inoltre è stata inserita una sospensione dell'obbligo contributivo IVS dal
09/2022 al 06/2023 in corrispondenza del contratto di lavoro full time a tempo determinato stipulato con Per l'anno 2023 resta in vigore quindi l'imposizione per i periodi di CP_2
Luglio e Agosto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , acquisite le note di udienza depositate dalle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza .
Il ricorso è fondato e va accolto.
Rileva preliminarmente il giudicante che a fronte della richiesta dell' di rigetto del ricorso CP_1 emerge dalla sua stessa difesa il fondamento ancorchè parziale , a suo dire , del ricorso.
Infatti l'istituto riconosce l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti per tutto il periodo in cui la ricorrente , socia ed amministratrice unica della srl
Giardini d'Infanzia, ha intrattenuto rapporto a tempo determinato full time con l'istituto scolastico ovvero dal settembre 2022 a giugno 2023 ritenendo, per converso, sussistente tale CP_2 obbligo per i soli mesi di luglio ed agosto 2023.
Ciò posto, ritiene il giudicante che il ricorso debba essere accolto in toto non potendosi in ogni caso ritenere provata la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti anche solo limitatamente al periodo di luglio ed agosto 2023.
In tema di gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la disciplina normativa è stata modificata dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 2013, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975 n. 160 art. 29 comma 1:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e succ. modificaz. ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione….(omissis) ; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Alla stregua di tale disposizione, pertanto, ciò che rileva non è solo la qualità di socio o di amministratore, ma è necessario che il socio amministratore svolga attività commerciale con carattere di “abitualità e prevalenza”.
Tanto premesso in punto di diritto, la questione di fatto consiste nello stabilire se la ricorrente abbia esercitato o meno attività di lavoro abituale e prevalente nella srl.
Preliminarmente deve chiarirsi il concetto di lavoro “prevalente”; la prevalenza del lavoro del socio non va investigata rispetto agli altri fattori della produzione, ma rispetto all'eventuale contemporaneo svolgimento di altre attività da parte dello stesso amministratore. L'attività svolta deve essere pertanto prevalente in termini di tempo impiegato e di reddito percepito dal socio.
Nella fattispecie di causa deve invece considerarsi che la sospensione dell'attività di docente per i soli mesi di luglio ed agosto ( notoriamente ricollegati al fatto che i contratti di “supplenza” nella scuola escludono i predetti mesi in ragione della sospensione delle attività didattiche) nell'anno
2023 non provano di per sé che la stessa abbia svolto attività effettiva nella società Parte_1 proprio e solo in tali due mesi. CP_ L' dal canto suo, per provare la sussistenza dell'obbligo contributivo per tali 2 mesi aveva l'onere di dimostrare in concreto che la ricorrente avesse svolto nella srl attività lavorativa a carattere abituale e prevalente non affidandosi alla mera presunzione della sua qualità di amministratrice oltre che di socia , carica del resto rivestita anche per tutto il restante periodo.
In definitiva, pertanto, proprio la mancata allegazione delle circostanze che avrebbero permesso di verificare – con idonee prove orali o documentali – lo svolgimento da parte dell'opponente di attività in misura “prevalente” nella società determina il mancato raggiungimento della prova su tale specifico punto, con conseguente esclusione dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti dall'11.9.2022, data coincidente con l'assunzione full time sopra indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara il diritto dell'istante alla cancellazione dalla gestione commercianti dall'11.9.2022 con conseguente insussistenza dei relativi obblighi contributivi CP_1 nei confronti dell' a decorrere da tale data . CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 per compensi oltre CP_1 spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi.
Napoli,16/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe DE