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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2259/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
31.20.2024 in riassunzione
da
Parte_1
- opponente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BARRA MICHELE e FATIGATI DOMENICO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Afragola (NA) alla Via
Manzoni n. 52
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
– opposto -
rappresentato e difeso dall'Avv. APRILE SERGIO, giusta procura ad lites rilasciata dal legale rappresentante pro tempore, con atto del notaio in Fiumicino, rep. 37590, racc. Persona_1
7131, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale di Venezia Santa CP_1
Croce 929
O G G ETTO : O bbl i go contri buti v o del dat o re di l avoro .
CONCLUS IONI
1 Per parte opponente:
1. accertare e dichiarare la decadenza e/o prescrizione e/o nullità dell'impugnato avviso di addebito n. addebito n. 419 2023 00011490 72 000 per un importo complessivo di € 31.435,52 per l'anno 2017e dell'iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 46/1999 e s.m.i.;
2. dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficace e/o annullare l'intimazione di pagamento n.
addebito n. 419 2023 00011490 72 000 per un importo complessivo di € 31.435,52 per l'anno 2017,
per prescrizione/decadenza, per inesistenza del credito e quindi del diritto dell' per tutte le CP_1
ragioni in premessa, e dichiarare - in ogni caso - non dovute le somme richieste;
3. in via ulteriormente ed estremamente subordinata e gradata annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
4. condannare, in ogni caso, parte resistente al pagamento del compenso professionale, delle spese,
competenze e onorari di causa, oltre accessori e rimborso ex art. 15 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.
Per CP_1
rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
in subordine accertare e dichiarare la debenza della contribuzione, condannandosi l'opponente al pagamento delle somme portate nell'avviso di addebito oltre le somme aggiuntive di legge sino al saldo;
spese diritti e onorari di causa rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. riassumeva in questa sede opposizione avverso avviso di addebito n. 419 Parte_1
2023 00011490 72 000 originariamente impugnato avanti al Tribunale di Napoli, che si era dichiarato incompetente, sostenendo la non debenza delle somme ivi azionate per intervenuta prescrizione – riferendosi i contributi all'anno 2017 -, l'illegittimità delle pretese per assenza di precisi criteri legali in relazione alla determinazione dei contributi dovuti per la gestione separata o quantomeno delle somme aggiuntive richieste
2 configurandosi al più una condotta di omissione contributiva e non si evasione.
Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
2. L' costituendosi nel giudizio riassunto ribadiva che la pretesa dell'Istituto era CP_1
conseguente ad accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativamente a redditi percepiti e non dichiarati, dolosamente occultati all'istituto previdenziale, e che la prescrizione era stata tempestivamente interrotta dalla notifica di comunicazione di debito il 3.6.2022,
ferma comunque la sospensione della prescrizione oer la normativa emergenziale.
Concludeva dunque come in epigrafe.
3. La causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna, autorizzato il deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Il ricorso va rigettato in quanto infondato.
5. Innanzitutto non è maturata alcuna prescrizione in quanto i contributi di cui si tratta avrebbero dovuto essere versati nel giugno 2018, e la prescrizione risulta interrotta dalla comunicazione di debito notificata al ricorrente il 3.6.2022 (docc. 1 e 2 ), come CP_1
documentato dalla difesa dell' , con un atto del tutto idoneo alla interruzione della CP_1
prescrizione – chiaro l'intento di recuperare gli importi evidenziata dal richiamo all'azione esecutiva successiva - e riferito al medesimo titolo di cui si discute, essendo identico l'importo per contributi azionato, salva la rideterminazione delle somme aggiuntive per il passaggio del tempo.
6. Non vi è da parte opponente alcuna contestazione a proposito della effettiva debenza delle somme in questione, né della circostanza dedotta dalla difesa dell' per cui i maggiori CP_1
contributi di cui all'avviso di addebito sono afferenti alla Gestione Commercianti (non
Separata, come dedotto in ricorso) e conseguenti ad accertamento fiscale che ha determinato un reddito non dichiarato.
7. Da ciò la debenza degli importi così come azionati nell'avviso addebito, con applicazione delle somme aggiuntive determinate secondo la fattispecie dell'evasione contributiva.
3 8. La contestazione relativa alla scarsa motivazione dell'avviso di addebito formulata solo nelle note conclusive è tardiva, e comunque infondata in quanto dall'atto si ricava chiaramente il debito, la gestione previdenziale di riferimento ed i titoli azionati.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Condanna l'opponente a rifondere all' le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
3.000,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 23/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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