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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2975 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2975/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 20.2.2025; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in AUGUSTA, VIA SS ANNUNZIATA N. 6, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO
ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in FLORIDIA, VIA
ARCHIME N. 83, presso lo studio dell'avv. FARACI EMANUELE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 3.1.2025)
***
All'udienza del 20.2.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 07/09/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pagina 1 di 4 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 10.7.2000, (atto trascritto allo stato civile del Comune di Solarino, anno 2000, atto n.11, parte II, serie A, uff.1).
Chiedeva, altresì, di confermare l'obbligo posto a suo carico in sede di separazione di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 150,00, versando la detta somma in via Per_1
diretta alla stessa, essendo divenuta maggiorenne.
Esponeva, altresì, il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 699/2021 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 15.4.2021. e di non essersi più riconciliato con la moglie.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda Controparte_1 di divorzio avanzata dal ricorrente, ma chiedendo, altresì, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1 figlia nella misura mensile di € 300,00. Per_1
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c., tenutasi in data 20.2.2025, le parti comparse personalmente davano atto di aver raggiunto il seguente accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 [...]
, trascritto allo stato civile del Comune di Solarino, anno 2000, atto n.11, parte II, serie A, CP_1 uff.1.
- La figlia maggiorenne , non autosufficiente economicamente, vivrà con la madre Per_1 nell'abitazione coniugale in Floridia, via Siracusa n. 3;
- Il padre si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 della figlia , la somma mensile di €. 175,00 da versare entro il giorno cinque di ogni mese. Le Per_1 spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse della figlia, e partitamente quelle mediche specialistiche non mutuabili, dentistiche ed ortodontiche graveranno, nella misura del 50% cadauno, su entrambi i genitori;
- La casa coniugale sita in Floridia, via Siracusa n. 3 resta assegnata alla moglie e alla figlia convivente;
- I Sig.ri e dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_1 Controparte_1 indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
- Ordinare al Conservatore dello stato civile del Comune di Floridia l'annotazione della emittenda sentenza.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio
pagina 2 di 4 Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La casa coniugale
Ritiene il Collegio che possano essere ratificati gli accordi raggiunti dalle parti in merito all'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra , quale genitore Controparte_1
convivente con la figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
Le statuizioni economiche
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della figlia , Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla stessa condizioni di vita funzionali.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese di lite
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 10.7.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Solarino dell'anno
2000 (Anno 2000 – n. 254 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia , maggiorenne e non economicamente Per_1
indipendente, e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
pagina 3 di 4 Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
27.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2975/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 20.2.2025; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in AUGUSTA, VIA SS ANNUNZIATA N. 6, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO
ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in FLORIDIA, VIA
ARCHIME N. 83, presso lo studio dell'avv. FARACI EMANUELE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 3.1.2025)
***
All'udienza del 20.2.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 07/09/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pagina 1 di 4 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 10.7.2000, (atto trascritto allo stato civile del Comune di Solarino, anno 2000, atto n.11, parte II, serie A, uff.1).
Chiedeva, altresì, di confermare l'obbligo posto a suo carico in sede di separazione di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 150,00, versando la detta somma in via Per_1
diretta alla stessa, essendo divenuta maggiorenne.
Esponeva, altresì, il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 699/2021 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 15.4.2021. e di non essersi più riconciliato con la moglie.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio aderendo alla domanda Controparte_1 di divorzio avanzata dal ricorrente, ma chiedendo, altresì, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e di porre a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1 figlia nella misura mensile di € 300,00. Per_1
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c., tenutasi in data 20.2.2025, le parti comparse personalmente davano atto di aver raggiunto il seguente accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione, alle seguenti condizioni:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 [...]
, trascritto allo stato civile del Comune di Solarino, anno 2000, atto n.11, parte II, serie A, CP_1 uff.1.
- La figlia maggiorenne , non autosufficiente economicamente, vivrà con la madre Per_1 nell'abitazione coniugale in Floridia, via Siracusa n. 3;
- Il padre si obbliga a versare alla sig.ra , a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 della figlia , la somma mensile di €. 175,00 da versare entro il giorno cinque di ogni mese. Le Per_1 spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse della figlia, e partitamente quelle mediche specialistiche non mutuabili, dentistiche ed ortodontiche graveranno, nella misura del 50% cadauno, su entrambi i genitori;
- La casa coniugale sita in Floridia, via Siracusa n. 3 resta assegnata alla moglie e alla figlia convivente;
- I Sig.ri e dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_1 Controparte_1 indipendenti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra;
- Ordinare al Conservatore dello stato civile del Comune di Floridia l'annotazione della emittenda sentenza.
Alla medesima udienza, preso atto dell'accordo e ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
La domanda di divorzio
pagina 2 di 4 Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
La casa coniugale
Ritiene il Collegio che possano essere ratificati gli accordi raggiunti dalle parti in merito all'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra , quale genitore Controparte_1
convivente con la figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
Le statuizioni economiche
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della figlia , Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla stessa condizioni di vita funzionali.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese di lite
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 10.7.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Solarino dell'anno
2000 (Anno 2000 – n. 254 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia , maggiorenne e non economicamente Per_1
indipendente, e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
pagina 3 di 4 Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
27.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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