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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Gennaro Iacone Presidente
dott.ssa Maria Chiodi Consigliere rel. dott.ssa Chiara De Franco Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.04.2025
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1502/2024 del Ruolo generale lavoro
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. G. Iavazzo Parte_1
APPELLANTE
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa CP_1
dall'avv. A. Sarnataro
APPELLATA
In fatto e diritto
Con ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c. in riassunzione (a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli Nord Sezione Lavoro) il dott. adiva il Tribunale di Nola Pt_1
in funzione di Giudice del Lavoro al fine di ottenere l'accertamento di avere svolto per il periodo compreso da ottobre 2015 a gennaio 2017 le mansioni di Direttore Responsabile di Unità
Operativa Complessa (UOC) del Distretto 52 di Casalnuovo – Nord e, per lo effetto, CP_1
la condanna della al pagamento, in suo favore, della somma di euro 45917,44, CP_1
per le causali di cui agli allegati conteggi , o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria per il titolo di cui in premessa;
con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Si costituiva la che, pur non contestando l'espletamento in fatto dell'attività CP_1
dedotta in ricorso, faceva rilevare, a sostegno della infondatezza della pretesa, l'assenza di un atto formale di conferimento dell'incarico.
1 A conclusione del giudizio, sulla base della documentazione in atti, il Giudice del Tribunale di
Nola, Sez. Lavoro, ha emesso la sentenza n. 1405 del 7.12.2023 con cui ha rigettato la domanda compensando le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza con ricorso depositato il 3.06.2024 ha proposto appello il Pt_1
ritenendola erronea nella parte in cui - incontestato l'espletamento, da parte del ricorrente, dell'incarico di Direttore Responsabile di Unità Operativa Complessa (UOC) del Distretto 52 di
Casalnuovo per il periodo di cui è causa – ha ritenuto applicabile le disposizioni di cui all'Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina con i medici specialisti ambulatoriali e non anche il trattamento economico riservato ai Dirigenti Medici dalla relativa Contrattazione Collettiva che disciplinano espressamente la figura del Dirigente Medico incaricato della responsabilità di una unità operativa complessa.
Ha concluso per la riforma della gravata sentenza con accoglimento della domanda proposta in sede di prime cure.
Si è costituita in giudizio la resistendo all'appello di cui ha chiesto il rigetto. CP_1
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
*****
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Ai fini di una corretta impostazione dell'iter motivazionale è bene premettere che sono incontestate le circostanze di fatto dedotte in ricorso, ovvero: a) l'essere il ricorrente AL Contr 2 Nord – Controparte_1
Distretto 47 sin dal 20.12.1999; b) di avere ricevuto, con delibera n. 116 dell'11.03.2015 a firma del Commissario Straordinario, l'incarico temporaneo di Responsabile del Distretto di
Casalnuovo, costituente Unità Operativa Complessa, per la durata di mesi 6, con contestuale riconoscimento del trattamento economico ex art. 26 lettera A) del CCNL 1998/2001 della
(cfr. delibera di incarico e buste paga in atti); c) di avere Parte_2
continuato ad espletare le medesime mansioni anche nel periodo successivo al semestre indicato nella delibera di conferimento incarico restando contestualmente sospeso dall'incarico di medico AL ambulatoriale ai sensi dell'art. 20 lettera D dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina con i medici specialisti ambulatoriali.
In sostanza è pacifico l'espletamento, da parte del delle mansioni dirigenziali Pt_1
corrispondenti a quelle del medico incaricato della responsabilità di una unità operativa complessa nel periodo compreso dal marzo 2015 al gennaio 2017, in uno alla corresponsione di
2 una retribuzione corrispondente all'attività espletata solo nel semestre indicato nella delibera di conferimento dell'incarico (marzo – settembre 2015).
Le circostanze su indicate sono del resto comprovate sia dalle determine a firma del ricorrente, quale responsabile del Distretto 47, versate in atti, sia dalle difese dell' resistente che, CP_2 non contestando l'espletamento di fatto delle mansioni dirigenziali, pone a fondamento del diniego al riconoscimento del relativo trattamento economico l'assenza di un formale conferimento di incarico, facendo leva sulla espressa durata semestrale prevista nella delibera n.
116 dell'11.03.2015.
Il Giudice di prime cure, dal canto suo, ha respinto la domanda non tanto per l'assenza di un incarico formale ma per la ritenuta inapplicabilità, al rapporto di cui è causa, delle disposizioni relative al trattamento economico del CCNL Dirigenza Medica considerato che il è legato Pt_1
alla non da un rapporto di pubblico impiego ma da un rapporto autonomo – CP_1
professionale con i connotati della parasubordinazione disciplinato dall'Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina con i medici specialisti ambulatoriali.
La tesi non convince considerato che per come incontestatamente dedotto dal ricorrente nell'intero periodo di cui è causa lo stesso ha svolto il ruolo di Responsabile del Distretto 47 di
Casalnuovo conferitogli con la delibera n. 116 e non anche l'attività di LI , Parte_3 incarico per il quale risulta essere stato espressamente sospeso ai sensi dell'art. 20 lettera D dell'AEC dei Medici Specialisti a norma del quale l'incarico ambulatoriale è sospeso in caso di
: (….) d) attribuzione di incarico aziendale di struttura semplice o complessa per tutta la durata dello stesso. In tale caso allo AL ambulatoriale o al professionista interessato, è
mantenuto il fondo previdenziale di provenienza.
La circostanza che precede emerge, altresì, dalla delibera n. 277 del 27.03.2017 ove si attesta “ il rientro del dott. in qualità di AL della foniatria per n. 38 ore settimanali Parte_1
a far data dall'1.02.2017”.
'E, pertanto, evidente che nel periodo compreso tra il marzo 2015 al gennaio 2017 il rapporto di cui è causa non possa qualificarsi come rapporto parasubordinato essendo stato il sospeso Pt_1 dall'incarico di AL ed essendogli stato, viceversa, conferito, in ragione della valutazione comparata dei curricula dei candidati e nelle more dell'adozione dell'atto Aziendale, l'incarico temporaneo di Responsabile del Distretto 47 di Casalnuovo per la durata di sei mesi.
La circostanza, poi, dell'espletamento di fatto dell'incarico fino al gennaio 2017, in uno alla adozione, da parte del Direttore Generale, della delibera n. 277 di rientro nella qualità di
3 AL solo nel gennaio 2017 dopo l'adozione dell'atto aziendale , inducono a ritenere che vi sia stata una proroga di fatto del conferimento dell'incarico.
Deve, pertanto, ritenersi che l'incarico di cui è causa, sebbene formalmente conferito per un semestre, sia stato di fatto prorogato fino all'adozione dell'atto aziendale ed alla riattivazione dell'incarico di AL con il conseguente diritto del a vedersi riconosciuto il Pt_1
trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte.
Del resto, anche a voler in ipotesi ritenere manchevole un atto formale di conferimento ed a voler escludere una proroga di fatto della delibera n. 116, nondimeno dovrebbe riconoscersi il diritto del al superiore trattamento economico corrispondente all'incarico di fatto espletato ai Pt_1 sensi dell'art. 36 della Costituzione e della disciplina dell'art. 2126 CC a norma del quale la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro (nel caso in esame la dedotta insussistenza del titolo negoziale legittimante l'attribuzione delle funzioni di Responsabile di UOC) non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (ipotesi non ricorrente nel caso in esame)
Sul punto giova richiamare il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cas.
Civ. 2695/2024) secondo cui “ in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'assegnazione
di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale
e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui
applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall'assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che
assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato”.
In particolare nella cit. sentenza si è espresso un principio di diritto che la Corte ritiene applicabile anche al caso in esame sull'applicabilità della normativa in tema di mansioni superiori o, comunque, in tema di diritto all'adeguatezza della retribuzione ogni qualvolta l'incarico dirigenziale di struttura semplice o complessa viene attribuito ad un soggetto non inserito nei ruoli dirigenziali, così come nel caso analizzato dalla Suprema Corte e come è nel caso in esame, ove l'incarico di responsabile di struttura complessa è stato attribuito ad uno AL ambulatoriale.
Ritenendo che la giurisprudenza di legittimità tesa ad escludere la corresponsione del trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate operi solo nell'ambito dell'incarico di
4 struttura semplice o complessa espletato dal Dirigente inserito nel ruolo della dirigenza unica (che già percepisce il trattamento retributivo dirigenziale) che matura, a norma del CCNL , solo il diritto all'indennità sostitutiva.
In sintesi questa Corte ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto dall' nel caso in CP_2
esame, in primis, vi sia un atto di formale conferimento dell'incarico costituito dalla delibera 116 dell'11.03.2015 di fatto prorogata fino all'adozione dell'atto aziendale ed al deliberato rientro del nell'incarico di AL di foniatria. Pt_1
E che in ogni caso, anche a voler prescindere dalla delibera che precede, l'espletamento di fatto delle mansioni di cui è causa per epoca successiva al settembre 2015 (e fino al gennaio 2017)
legittima la corresponsione del trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte ai sensi dell'art. 36 della Cost. e 2126 CC.
In ordine al quantum dovuto può farsi riferimento a quelle riconosciute dalla stessa azienda nelle buste paga da marzo a settembre 2015 versate in atti, e, nello specifico, le somme mensili previste dal CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria in atti, ed in particolare dall'art 82 a titolo di retribuzione, ovvero € 3.331,61 a titolo di stipendio tabellare, nonché quelle previste dall'art. 90
a titolo di indennità di struttura complessa pari ad € 786,00, dall'art. 90 bis a titolo di indennità specifica medica per € 645,57, dall'art. 89 a titolo di indennità di esclusività per € 1.421,02, nonché quanto previsto a titolo di retribuzione di posizione ex art. 91 pari ad € 1.013,61 + €
408,78.
Tutte voci di carattere fisso non legate al raggiungimento di obiettivi, nel caso in esame non fissati.
Avendo il ricorrente ricevuto, a far data dall'ottobre 2015 e fino al gennaio 2017, la retribuzione oraria prevista per l'attività di medico AL (secondo quanto previsto dall'art 42 dell'AEC
Medici Specialisti) l'appellante ha diritto al pagamento delle differenze retributive maturate per detto periodo pari - secondo i conteggi elaborati da parte ricorrente sulla base delle su indicate voci retributive e non oggetto di nessuna specifica contestazione da parte dell' – alla CP_2
complessiva somma di euro 45917,75.
Sull'importo in oggetto va calcolata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo per la natura pubblica del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724) dalla maturazione dei crediti (scadenza mensile delle dovute integrazioni) al saldo effettivo.
L'appello va, pertanto, accolto.
5 Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi tabellari tenuto conto della linea difensiva dell' (che ha sostanzialmente ammesso la veridicità dei fatti di causa) con esclusione CP_2
della fase di trattazione , seguono la soccombenza.
PQM
La Corte così decide: accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna la al pagamento Parte_4
in favore di della somma di euro 45917,75, per la causale indicata in parte Parte_1
motiva, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3670,00 per il CP_1
primo grado ed euro 3473,00 per il grado di appello, oltre accessori se dovuti, con refusione del contributo unificato, da attribuirsi al procuratore avv. G. Iavazzo per dichiarato anticipo.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone
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