CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/05/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 391/2023 promossa da:
(C.F.: – P. IVA: ) e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(C.F.: rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_1 dall'Avv.Burgio Manfredi, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Firenze, via F.D. Guerrazzi 8
APPELLANTI
Contro
(CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Fabio Amodio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via Campo di Marte n.14/i
APPELLATO
E nei confronti di
(C.F.: , CP_2 C.F._3
APPELLATO_CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 898/2023 emessa da Tribunale di
Perugia il 1.06.2023, pubblicata il 6.06.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti
Per l'appellato: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
e hanno proposto appello avverso la Sentenza Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 10 n. 898/2023 del 1.06.2023, pubblicata il 6.06.2023 dal Tribunale di
Perugia, con la quale gli appellanti sono stati condannati, in solido con al risarcimento del danno in favore di in CP_2 Controparte_1 misura pari a € 10.000,00, somma già rivalutata comprensiva di interessi, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo e che ha assunto ulteriori pronunce, non concernenti gli appellanti. Gli appellanti hanno così concluso: ”Previa riforma della sentenza impugnata e previa correzione dell'errore materiale consistente nell'aver identificato con la cessata società Parte_1 Controparte_3
, respingere le domande tutte proposte dal Sig. nei
[...] Controparte_1 confronti degli appellanti. Con condanna del Sig. alla CP_1 restituzione di quanto gli appellati gli dovessero versare a fronte della sentenza di primo grado, oltre interessi. Con vittoria di spese anche generali e competenze del doppio grado di giudizio.”
2.Si è costituito l'appellato con comparsa di costituzione e risposta del
15.12.2023, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dagli appellanti, stante la manifesta infondatezza delle stesse, e, per l'effetto, la conferma della sentenza.
Non si è costituito , rimasto contumace. CP_2
3. Concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche, all'udienza del 2.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
4. Ritiene la Corte che l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
4.1 . Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno sostenuto l'erroneità della sentenza, deducendo, quale ragione più liquida per il rigetto della domanda di controparte, la mancata prova del danno e l'inesistenza di un illecito aquiliano. Nello specifico, assumono, in sintesi, gli appellanti che “non solo il fatto non è illecito, ma è mancata comunque la prova del danno, che neppure era stato allegato nell'atto introduttivo, come sarebbe dovuto essere. Noto è infatti che in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione. La sussistenza di un siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di pagina 2 di 10 specifica allegazione e prova.[…]Infatti, anche il danno da lesione del diritto all'immagine o all'onore, che poi sembra essere quello asseritamente patito dal Sig. va ricondotto nell'alveo del danno CP_1 ingiusto ex art2043 c.c., con la conseguenza che il danneggiato deve offrire la prova del pregiudizio effettivamente subito. Una risarcibilità di tale danno come mero danno-evento colliderebbe con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato, sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti e, fra questi, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica. […]Il danno nelle azioni aventi ad oggetto presunta diffamazione o presunta lesione di un diritto della personalità è “danno conseguenza” e quindi deve essere allegato e provato da chi lo voglia far valere in giudizio, in ossequio al principio di distribuzione dell'onere della prova fissato dall'art. 2043
c.c. La sopra ricordata attività di allegazione deve essere svolta nel primo atto difensivo (trattandosi dell'attore, nell'atto di citazione) e non più tardi […] Mancando in origine ed essendo mancato alla fine del primo grado del presente giudizio uno degli elementi costitutivi della responsabilità patrimoniale, ovvero il danno (oltre che il nesso di causalità, sul quale il Sig. non ha speso parola alcuna), prima ancora di affrontare il CP_1 tema dell'antigiuridicità dell'evento (per accertare, anche di questo elemento, l'assenza), la domanda non poteva che essere respinta. Ora, essendo mancata qualunque attività di allegazione e prova del danno da parte del Sig. consegue che il Tribunale avrebbe dovuto CP_1 respingere la domanda senza neppure interrogarsi sulla illegittimità o meno dell'articolo contestato. Certamente, non avrebbe dovuto far riferimento a
“fatti di comune esperienza” perché ricorrendo al “notorio”, di fatto, un
“danno conseguenza” è stato trasformato in un “danno evento[…].”
Ebbene, ritiene la Corte che dette censure risultano infondate anche se, su tale punto, la pronuncia di primo grado necessita di integrazione.
In primo luogo, non corrisponde al vero la circostanza asserita dagli appellanti che è mancata qualsiasi attività di allegazione del danno- conseguenza da parte del Nel sottolineare che non può essere CP_1 ravvisato nel giugno del 2014 ( data di pubblicazione dell'articolo) alcun interesse pubblico o utilità sociale alla conoscenza dei trascorsi giudiziari del Geom. risalenti all'anno 2006, nell'atto di CP_1 pagina 3 di 10 citazione del giudizio di primo grado si fa chiaro riferimento al danno subito :“costui ( il è un delinquente assimilabile ad un CP_1 pluriomicida albanese, a beneficio di chi non lo conosce (come le giovani generazioni) e di chi se lo fosse scordato. Ed a beneficio-soprattutto-dei potenziali acquirenti che si accostano agli uffici vendite delle società del Geom. alla ricerca di un bell'appartamento, di una villa, di CP_1 terreni, di capannoni industriali o di locali ad uso commerciale.[….]si demolisce una persona ed un imprenditore stimato in tutta Italia che nel territorio del Comune di Perugia ( di maggiore diffusione de LA NAZIONE
Umbria) ha da vendere immobili per 40 milioni di euro e soprattutto pluri- assolto”( cfr. pag.13 atto di citazione)”Nel caso di specie nessun ragionevole dubbio può legittimamente affiorare circa le gravi conseguenze in termini di pesantissimo disdoro al proprio onore, alla propria reputazione e alla propria immagine patite dal geom. in Controparte_1 seguito alla pubblicazione del descritto articolo, con gravi lesioni in capo all'attore dei diritti costituzionalmente garantiti agli artt.2,3 e 10
Cost., pesantissimo disdoro oltretutto patito nel territorio del Comune di
Perugia nel quale il geom. ha posto sul mercato beni immobili da CP_1 vendere stimati in 40 milioni di euro. Danno non patrimoniale risarcibile
(la vecchia voce di cd danno morale) che si ritiene stimabile in via equitativa[…]”( cfr. pag. 19 atto di citazione).
Il Giudice di prime cure, pur pretermettendo l'espresso richiamo alle suindicate allegazioni, ha opportunamente attuato la regola generale di accertamento della responsabilità aquiliana enunciata dalla concorde giurisprudenza di legittimità, la quale ripudia la qualificazione del danno non patrimoniale da condotte diffamatorie come danno in re ipsa,
(Cassazione Civile, sez. III, 18/02/2020, n. 4005) e richiede, pertanto, il preventivo accertamento del nesso di causalità cd. materiale fra la condotta diffamatoria e l'evento dannoso, consistente nella lesione di diritti immateriali della persona costituzionalmente garantiti ed il successivo accertamento del nesso di causalità cd. giuridica fra l'evento lesivo ed il danno non patrimoniale concretamente patito dal danneggiato, opportunamente allegato e provato dalla parte che lo invoca, salve peculiari ipotesi di inversione dell'onere probatorio. Il Tribunale ha, a tal proposito, opportunamente accertato l'evento di danno, consistente nella lesione dei diritti immateriali costituzionalmente rilevanti della persona giuridica, non giustificata dalla libera manifestazione del pagina 4 di 10 pensiero di parte appellante, stante il mancato rispetto dei limiti di operatività della scriminante speciale della continenza;
successivamente, pur affermando in sentenza “in ogni caso dovendosi ritenere sulla base di dati di comune esperienza che la pubblicazione della notizia, nella forma in cui è stata effettuata, abbia effettivamente inciso sulla reputazione del , ha, di fatto, accertato la sussistenza del danno- CP_1 conseguenza, avvalendosi dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, il “dato di comune esperienza” richiamato dal primo giudice attiene certamente alla valutazione operata relativamente al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove, nel caso in esame, la notorietà e diffusione a livello locale del giornale La Nazione e la notorietà del diffamato lasciano agevolmente presumere che la lesione alla reputazione di CP_1 ha comportato, con lo specifico e forte discredito alla sfera professionale e all'immagine pubblica dell'imprenditore, ineludibili conseguenze quanto meno sul piano psico-emotivo ( danno morale soggettivo) e relazionale, specie con il pubblico destinatario della sua attività di vendita, essendo agevole ritenere che sia insorto nel quantomeno un significativo CP_1 patema d'animo per il venir meno nei lettori dell'affidamento sulla credibilità e serietà professionale dell'appellato, con le ulteriori possibili conseguenze anche sul piano economico.
La Corte di Cassazione, sez. III, sent. n. 28986 / 2019 ha, infatti, recentemente ribadito che l'accertamento del pregiudizio concretamente patito dalla vittima di diffamazione deve avvenire “sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”.
Tali parametri di riferimento risultano allegati dall'appellato e richiamati in sentenza dal giudice di primo grado, il quale ha affermato
“per la commisurazione del danno non patrimoniale deve tenersi conto in primo luogo della natura dell'illecito, consistente nella modalità di estrinsecazione di una notizia dando rilievo specifico e autonomo ad un fatto, lesivo della reputazione, secondario e la cui marcata emersione non pagina 5 di 10 era strettamente necessaria, unitamente all'accostamento, scorretto, del
al;
deve poi guardarsi alla diffusione dell'inserto del CP_1 Pt_3 quotidiano ed alla posizione della notizia nel giornale (che è provata solo nell'inserto e a pagina 8, a mezza pagina, parziale) come riferita esclusivamente alla “cronaca Perugia” (così limitandosi parzialmente la platea degli interessati), della circostanza che la notizia narrata, e anche il fatto della carcerazione di sono circostanze riconosciute CP_1 come vere (Cass. civ., Sez. III, 16 novembre 2007, n. 23798), della circostanza che lo stesso non era stato assolto per i fatti per i quali era stato ristretto cautelativamente, tenendo conto che sono risultati indimostrati gli elementi di fatto presupposti ad ulteriori criteri proposti. Ciò posto la misura del risarcimento del danno deve essere quantificata nella misura omnicomprensiva, già rivalutata alla data odierna
e computati gli interessi, di euro 10.000».
Il fatto che detti parametri siano stati assunti a fondamento della, successiva, liquidazione equitativa del danno, non esclude, dunque, il preventivo accertamento del danno-conseguenza. Tali criteri, infatti, non fungono solo da parametri di accertamento del danno non patrimoniale da diffamazione, secondo l'insegnamento del Giudice della nomofilachia, ma sono richiamati dalla medesima giurisprudenza di legittimità come parametro di riferimento per l'accertamento del danno conseguenza, e dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano fra i criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa.
Tanto premesso, il Tribunale di Perugia correttamente ha accertato l'evento di danno, il danno- conseguenza, e liquidato il relativo risarcimento.
4.2 Quanto al secondo motivo di impugnazione, osserva in primo luogo la
Corte che lo stesso si articola in una contestazione relativa alla ritenuta carenza della forma civile della notizia e in una contestazione relativa alla mancata applicazione, nel caso in esame, della scriminante del diritto di critica, oltre che di cronaca.
Ad avviso della Corte, entrambe le censure sono infondate, risultando del tutto condivisibile il ragionamento svolto dal primo giudice con riferimento al fatto che la notizia, vera e rilevante, sia stata fornita in modo esorbitante lo stretto necessario e cioè, in dispregio dei canoni di continenza.
pagina 6 di 10 La valutazione del Tribunale è stata, infatti, correttamente operata non esclusivamente alla luce del tenore delle parole letteralmente intese, ma anche alla luce della complessiva disposizione degli argomenti e dello strumentario retorico-figurativo utilizzato, tenendo conto delle medesime contestazioni e alternative letture effettuate anche in questa sede dagli appellanti. Ha affermato il primo Giudice, con motivazione che integralmente si condivide, che “E' incontrovertibile, anche ad una attenta
e non tralatizia lettura del pezzo, che l'attenzione del lettore, in un pezzo giornalistico che si poneva non quale latore di valutazioni o critiche, bensì come pura cronaca giudiziaria (e dunque intesa alla rappresentazione di fatti, e non alla rappresentazione di opinioni), era invece canalizzata sulla circostanza che il avesse subito nel 2006 CP_1 la carcerazione, e non già sulla notizia che dichiaratamente il giornalista voleva dare alla collettività (l'escussione del quale teste, nel CP_1 novembre 2014): inoltre, il nome di questi era richiamato nel sottotitolo dell'articolo, accostandolo direttamente alla circostanza che questi era
“all'ora d'aria con l'albanese”, così suggestivamente ingenerando nel lettore frettoloso una comunanza tra i due, tra l'altro riferendo – nel finale dell'articolo – che il “un soggetto sottoposto ad alta Pt_3 sorveglianza”. L'articolo, tra l'altro, iniziava, così ponendovi deliberatamente l'accento, evidenziando la circostanza che lo stesso avesse subito “71 giorni in cella”, in evidente dissonanza con la notizia che invece dichiarava di voler dare, per poi affermare che il si CP_1 sarebbe collocato “stavolta” sul banco dei testimoni.
È dunque necessario evidenziare che nel caso di specie non censurabile il fatto in sè che sia stata data notizia del fatto che un noto imprenditore sarebbe stato sentito oltre quattro mesi dopo quale testimone, ma il fatto che il giornalista abbia costruito l'articolo non già lasciando, ovviamente, emergere – come dato incidentale – che lo stesso era stato in carcere (e dunque poteva testimoniare sulla vicenda), bensì dando specifico, autonomo e marcato risalto alla carcerazione del con CP_1
l'evidente effetto, nel lettore, di fissare nella mente la circostanza della carcerazione passata del , e la coincidenza della sua CP_1 carcerazione con quella di un assunto assassino, con il quale “era all'ora
d'aria” (con un'ulteriore accostamento scorretto, giacchè all'ora d'aria deve intendersi che vi erano almeno anche gli altri tre detenuti che si narra avrebbero agevolato la fuga, se non altri sessanta) piuttosto della pagina 7 di 10 sua chiamata a testimoniare quattro mesi dopo. La difesa del direttore responsabile e dell'editore ha inteso sostenere, tra l'altro, che sarebbe stato necessario, per dare la notizia della chiamata a testimoniare del
, richiamare la sua passata carcerazione: ebbene, come si è detto, CP_1 la circostanza non è stata esposta quale dato incidentale e necessario, come sarebbe stato invece possibile in quanto strettamente necessario e rispettoso del canone della continenza, ma ponendovi l'accento e focalizzandovi fortemente l'attenzione del lettore cosicchè un articolo inteso ad informare della circostanza che quell'imprenditore sarebbe stato sentito quale testimone ha invece focalizzato e fissato nella mente del lettore quei giorni di carcerazione, neppure evidenziando si trattasse di carcerazione preventiva”.
Si dolgono, inoltre, gli appellanti del fatto che erroneamente il primo giudice abbia ritenuto che si trattasse di un pezzo giornalistico che si poneva non quale latore di valutazioni o critiche, bensì come pura cronaca giudiziaria (e dunque intesa alla rappresentazione dei fatti e non alla rappresentazione di opinioni). Sostengono che anche il cronista di giudiziaria può avere una opinione e il fatto che il pezzo da lui scritto riguardi appunto la cronaca giudiziaria non gli impedisce di esprimerla, purché non venga alterata la verità dei fatti, distorcendola per percepirla ai propri fini e che “Se nel raccontare tale fatto il giornalista avesse in ipotesi deciso di “calcare un pò la mano” su senza allontanarsi di CP_1 un solo millimetro dalla verità dei fatti, non si vede come non si possa applicare la scriminante del diritto di critica oltre che quella del diritto di cronaca”.
Ebbene, premesso che il diritto di critica non si concreta in una mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi, giudizio del quale nell'articolo in questione non vi è traccia, posto che l'autore si è limitato a riportare fatti, giova ricordare che è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità come nella formulazione del giudizio critico possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass. Sez.3,
14/03/2024 n. 6960; Cass. Sez. 1, 20/03/2018 n.6919; Cass. Sez. 6-3, pagina 8 di 10 17/09/2013, n. 21235; Cass. Sez. 3, 28/11/2008, n. 28411). Nel caso in esame, non vi è nell'articolo alcuna manifestazione di un dissenso ragionato dell'autore dal comportamento preso di mira, mentre quell'ipotetica dichiarata intenzione di “calcare un po' la mano” si è risolta proprio in una aggressione gratuita dell'onore e della reputazione del . CP_1
5.Conclusivamente, l'appello è infondato e va rigettato, dovendosi dare atto, come evidenziato dagli appellanti, che la sentenza contiene un errore materiale, laddove condanna, tra gli altri, Controparte_3 che è società ormai estinta, in luogo di . L'errore Parte_1 materiale è chiaramente evincibile dagli atti di causa, posto che con note scritte del 1.09.2021 veniva comunicato al Tribunale, nel corso del giudizio di primo grado, che per effetto di fusione e successivo conferimento del relativo ramo di azienda, l'attività editoriale del gruppo, inclusa quella di edizione della testata “La Nazione”, era passata a che era subentrata in tutti i rapporti, Parte_1 sostanziali e processuali, prima facenti capo a Controparte_3
e relativi al settore editoriale.
[...]
6.Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1.rigetta l'appello, dando atto che nella sentenza di primo grado, per errore materiale, laddove nel dispositivo, primo capoverso, è indicata la condanna al risarcimento del danno anche di in Controparte_3 luogo di deve intendersi e leggersi Controparte_3
”; Parte_1
2.condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio in favore di che si Controparte_1 liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e Cap come per legge;
pagina 9 di 10 3.Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico degli appellanti.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 23.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 391/2023 promossa da:
(C.F.: – P. IVA: ) e Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
(C.F.: rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_1 dall'Avv.Burgio Manfredi, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Firenze, via F.D. Guerrazzi 8
APPELLANTI
Contro
(CF: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to Fabio Amodio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via Campo di Marte n.14/i
APPELLATO
E nei confronti di
(C.F.: , CP_2 C.F._3
APPELLATO_CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 898/2023 emessa da Tribunale di
Perugia il 1.06.2023, pubblicata il 6.06.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti
Per l'appellato: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
e hanno proposto appello avverso la Sentenza Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 10 n. 898/2023 del 1.06.2023, pubblicata il 6.06.2023 dal Tribunale di
Perugia, con la quale gli appellanti sono stati condannati, in solido con al risarcimento del danno in favore di in CP_2 Controparte_1 misura pari a € 10.000,00, somma già rivalutata comprensiva di interessi, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al saldo e che ha assunto ulteriori pronunce, non concernenti gli appellanti. Gli appellanti hanno così concluso: ”Previa riforma della sentenza impugnata e previa correzione dell'errore materiale consistente nell'aver identificato con la cessata società Parte_1 Controparte_3
, respingere le domande tutte proposte dal Sig. nei
[...] Controparte_1 confronti degli appellanti. Con condanna del Sig. alla CP_1 restituzione di quanto gli appellati gli dovessero versare a fronte della sentenza di primo grado, oltre interessi. Con vittoria di spese anche generali e competenze del doppio grado di giudizio.”
2.Si è costituito l'appellato con comparsa di costituzione e risposta del
15.12.2023, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dagli appellanti, stante la manifesta infondatezza delle stesse, e, per l'effetto, la conferma della sentenza.
Non si è costituito , rimasto contumace. CP_2
3. Concessi i termini per il deposito di conclusionali e repliche, all'udienza del 2.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
4. Ritiene la Corte che l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
4.1 . Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno sostenuto l'erroneità della sentenza, deducendo, quale ragione più liquida per il rigetto della domanda di controparte, la mancata prova del danno e l'inesistenza di un illecito aquiliano. Nello specifico, assumono, in sintesi, gli appellanti che “non solo il fatto non è illecito, ma è mancata comunque la prova del danno, che neppure era stato allegato nell'atto introduttivo, come sarebbe dovuto essere. Noto è infatti che in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione. La sussistenza di un siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di pagina 2 di 10 specifica allegazione e prova.[…]Infatti, anche il danno da lesione del diritto all'immagine o all'onore, che poi sembra essere quello asseritamente patito dal Sig. va ricondotto nell'alveo del danno CP_1 ingiusto ex art2043 c.c., con la conseguenza che il danneggiato deve offrire la prova del pregiudizio effettivamente subito. Una risarcibilità di tale danno come mero danno-evento colliderebbe con l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato, sia che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti e, fra questi, il diritto all'onore ed alla reputazione della persona fisica. […]Il danno nelle azioni aventi ad oggetto presunta diffamazione o presunta lesione di un diritto della personalità è “danno conseguenza” e quindi deve essere allegato e provato da chi lo voglia far valere in giudizio, in ossequio al principio di distribuzione dell'onere della prova fissato dall'art. 2043
c.c. La sopra ricordata attività di allegazione deve essere svolta nel primo atto difensivo (trattandosi dell'attore, nell'atto di citazione) e non più tardi […] Mancando in origine ed essendo mancato alla fine del primo grado del presente giudizio uno degli elementi costitutivi della responsabilità patrimoniale, ovvero il danno (oltre che il nesso di causalità, sul quale il Sig. non ha speso parola alcuna), prima ancora di affrontare il CP_1 tema dell'antigiuridicità dell'evento (per accertare, anche di questo elemento, l'assenza), la domanda non poteva che essere respinta. Ora, essendo mancata qualunque attività di allegazione e prova del danno da parte del Sig. consegue che il Tribunale avrebbe dovuto CP_1 respingere la domanda senza neppure interrogarsi sulla illegittimità o meno dell'articolo contestato. Certamente, non avrebbe dovuto far riferimento a
“fatti di comune esperienza” perché ricorrendo al “notorio”, di fatto, un
“danno conseguenza” è stato trasformato in un “danno evento[…].”
Ebbene, ritiene la Corte che dette censure risultano infondate anche se, su tale punto, la pronuncia di primo grado necessita di integrazione.
In primo luogo, non corrisponde al vero la circostanza asserita dagli appellanti che è mancata qualsiasi attività di allegazione del danno- conseguenza da parte del Nel sottolineare che non può essere CP_1 ravvisato nel giugno del 2014 ( data di pubblicazione dell'articolo) alcun interesse pubblico o utilità sociale alla conoscenza dei trascorsi giudiziari del Geom. risalenti all'anno 2006, nell'atto di CP_1 pagina 3 di 10 citazione del giudizio di primo grado si fa chiaro riferimento al danno subito :“costui ( il è un delinquente assimilabile ad un CP_1 pluriomicida albanese, a beneficio di chi non lo conosce (come le giovani generazioni) e di chi se lo fosse scordato. Ed a beneficio-soprattutto-dei potenziali acquirenti che si accostano agli uffici vendite delle società del Geom. alla ricerca di un bell'appartamento, di una villa, di CP_1 terreni, di capannoni industriali o di locali ad uso commerciale.[….]si demolisce una persona ed un imprenditore stimato in tutta Italia che nel territorio del Comune di Perugia ( di maggiore diffusione de LA NAZIONE
Umbria) ha da vendere immobili per 40 milioni di euro e soprattutto pluri- assolto”( cfr. pag.13 atto di citazione)”Nel caso di specie nessun ragionevole dubbio può legittimamente affiorare circa le gravi conseguenze in termini di pesantissimo disdoro al proprio onore, alla propria reputazione e alla propria immagine patite dal geom. in Controparte_1 seguito alla pubblicazione del descritto articolo, con gravi lesioni in capo all'attore dei diritti costituzionalmente garantiti agli artt.2,3 e 10
Cost., pesantissimo disdoro oltretutto patito nel territorio del Comune di
Perugia nel quale il geom. ha posto sul mercato beni immobili da CP_1 vendere stimati in 40 milioni di euro. Danno non patrimoniale risarcibile
(la vecchia voce di cd danno morale) che si ritiene stimabile in via equitativa[…]”( cfr. pag. 19 atto di citazione).
Il Giudice di prime cure, pur pretermettendo l'espresso richiamo alle suindicate allegazioni, ha opportunamente attuato la regola generale di accertamento della responsabilità aquiliana enunciata dalla concorde giurisprudenza di legittimità, la quale ripudia la qualificazione del danno non patrimoniale da condotte diffamatorie come danno in re ipsa,
(Cassazione Civile, sez. III, 18/02/2020, n. 4005) e richiede, pertanto, il preventivo accertamento del nesso di causalità cd. materiale fra la condotta diffamatoria e l'evento dannoso, consistente nella lesione di diritti immateriali della persona costituzionalmente garantiti ed il successivo accertamento del nesso di causalità cd. giuridica fra l'evento lesivo ed il danno non patrimoniale concretamente patito dal danneggiato, opportunamente allegato e provato dalla parte che lo invoca, salve peculiari ipotesi di inversione dell'onere probatorio. Il Tribunale ha, a tal proposito, opportunamente accertato l'evento di danno, consistente nella lesione dei diritti immateriali costituzionalmente rilevanti della persona giuridica, non giustificata dalla libera manifestazione del pagina 4 di 10 pensiero di parte appellante, stante il mancato rispetto dei limiti di operatività della scriminante speciale della continenza;
successivamente, pur affermando in sentenza “in ogni caso dovendosi ritenere sulla base di dati di comune esperienza che la pubblicazione della notizia, nella forma in cui è stata effettuata, abbia effettivamente inciso sulla reputazione del , ha, di fatto, accertato la sussistenza del danno- CP_1 conseguenza, avvalendosi dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, il “dato di comune esperienza” richiamato dal primo giudice attiene certamente alla valutazione operata relativamente al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove, nel caso in esame, la notorietà e diffusione a livello locale del giornale La Nazione e la notorietà del diffamato lasciano agevolmente presumere che la lesione alla reputazione di CP_1 ha comportato, con lo specifico e forte discredito alla sfera professionale e all'immagine pubblica dell'imprenditore, ineludibili conseguenze quanto meno sul piano psico-emotivo ( danno morale soggettivo) e relazionale, specie con il pubblico destinatario della sua attività di vendita, essendo agevole ritenere che sia insorto nel quantomeno un significativo CP_1 patema d'animo per il venir meno nei lettori dell'affidamento sulla credibilità e serietà professionale dell'appellato, con le ulteriori possibili conseguenze anche sul piano economico.
La Corte di Cassazione, sez. III, sent. n. 28986 / 2019 ha, infatti, recentemente ribadito che l'accertamento del pregiudizio concretamente patito dalla vittima di diffamazione deve avvenire “sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”.
Tali parametri di riferimento risultano allegati dall'appellato e richiamati in sentenza dal giudice di primo grado, il quale ha affermato
“per la commisurazione del danno non patrimoniale deve tenersi conto in primo luogo della natura dell'illecito, consistente nella modalità di estrinsecazione di una notizia dando rilievo specifico e autonomo ad un fatto, lesivo della reputazione, secondario e la cui marcata emersione non pagina 5 di 10 era strettamente necessaria, unitamente all'accostamento, scorretto, del
al;
deve poi guardarsi alla diffusione dell'inserto del CP_1 Pt_3 quotidiano ed alla posizione della notizia nel giornale (che è provata solo nell'inserto e a pagina 8, a mezza pagina, parziale) come riferita esclusivamente alla “cronaca Perugia” (così limitandosi parzialmente la platea degli interessati), della circostanza che la notizia narrata, e anche il fatto della carcerazione di sono circostanze riconosciute CP_1 come vere (Cass. civ., Sez. III, 16 novembre 2007, n. 23798), della circostanza che lo stesso non era stato assolto per i fatti per i quali era stato ristretto cautelativamente, tenendo conto che sono risultati indimostrati gli elementi di fatto presupposti ad ulteriori criteri proposti. Ciò posto la misura del risarcimento del danno deve essere quantificata nella misura omnicomprensiva, già rivalutata alla data odierna
e computati gli interessi, di euro 10.000».
Il fatto che detti parametri siano stati assunti a fondamento della, successiva, liquidazione equitativa del danno, non esclude, dunque, il preventivo accertamento del danno-conseguenza. Tali criteri, infatti, non fungono solo da parametri di accertamento del danno non patrimoniale da diffamazione, secondo l'insegnamento del Giudice della nomofilachia, ma sono richiamati dalla medesima giurisprudenza di legittimità come parametro di riferimento per l'accertamento del danno conseguenza, e dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano fra i criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa.
Tanto premesso, il Tribunale di Perugia correttamente ha accertato l'evento di danno, il danno- conseguenza, e liquidato il relativo risarcimento.
4.2 Quanto al secondo motivo di impugnazione, osserva in primo luogo la
Corte che lo stesso si articola in una contestazione relativa alla ritenuta carenza della forma civile della notizia e in una contestazione relativa alla mancata applicazione, nel caso in esame, della scriminante del diritto di critica, oltre che di cronaca.
Ad avviso della Corte, entrambe le censure sono infondate, risultando del tutto condivisibile il ragionamento svolto dal primo giudice con riferimento al fatto che la notizia, vera e rilevante, sia stata fornita in modo esorbitante lo stretto necessario e cioè, in dispregio dei canoni di continenza.
pagina 6 di 10 La valutazione del Tribunale è stata, infatti, correttamente operata non esclusivamente alla luce del tenore delle parole letteralmente intese, ma anche alla luce della complessiva disposizione degli argomenti e dello strumentario retorico-figurativo utilizzato, tenendo conto delle medesime contestazioni e alternative letture effettuate anche in questa sede dagli appellanti. Ha affermato il primo Giudice, con motivazione che integralmente si condivide, che “E' incontrovertibile, anche ad una attenta
e non tralatizia lettura del pezzo, che l'attenzione del lettore, in un pezzo giornalistico che si poneva non quale latore di valutazioni o critiche, bensì come pura cronaca giudiziaria (e dunque intesa alla rappresentazione di fatti, e non alla rappresentazione di opinioni), era invece canalizzata sulla circostanza che il avesse subito nel 2006 CP_1 la carcerazione, e non già sulla notizia che dichiaratamente il giornalista voleva dare alla collettività (l'escussione del quale teste, nel CP_1 novembre 2014): inoltre, il nome di questi era richiamato nel sottotitolo dell'articolo, accostandolo direttamente alla circostanza che questi era
“all'ora d'aria con l'albanese”, così suggestivamente ingenerando nel lettore frettoloso una comunanza tra i due, tra l'altro riferendo – nel finale dell'articolo – che il “un soggetto sottoposto ad alta Pt_3 sorveglianza”. L'articolo, tra l'altro, iniziava, così ponendovi deliberatamente l'accento, evidenziando la circostanza che lo stesso avesse subito “71 giorni in cella”, in evidente dissonanza con la notizia che invece dichiarava di voler dare, per poi affermare che il si CP_1 sarebbe collocato “stavolta” sul banco dei testimoni.
È dunque necessario evidenziare che nel caso di specie non censurabile il fatto in sè che sia stata data notizia del fatto che un noto imprenditore sarebbe stato sentito oltre quattro mesi dopo quale testimone, ma il fatto che il giornalista abbia costruito l'articolo non già lasciando, ovviamente, emergere – come dato incidentale – che lo stesso era stato in carcere (e dunque poteva testimoniare sulla vicenda), bensì dando specifico, autonomo e marcato risalto alla carcerazione del con CP_1
l'evidente effetto, nel lettore, di fissare nella mente la circostanza della carcerazione passata del , e la coincidenza della sua CP_1 carcerazione con quella di un assunto assassino, con il quale “era all'ora
d'aria” (con un'ulteriore accostamento scorretto, giacchè all'ora d'aria deve intendersi che vi erano almeno anche gli altri tre detenuti che si narra avrebbero agevolato la fuga, se non altri sessanta) piuttosto della pagina 7 di 10 sua chiamata a testimoniare quattro mesi dopo. La difesa del direttore responsabile e dell'editore ha inteso sostenere, tra l'altro, che sarebbe stato necessario, per dare la notizia della chiamata a testimoniare del
, richiamare la sua passata carcerazione: ebbene, come si è detto, CP_1 la circostanza non è stata esposta quale dato incidentale e necessario, come sarebbe stato invece possibile in quanto strettamente necessario e rispettoso del canone della continenza, ma ponendovi l'accento e focalizzandovi fortemente l'attenzione del lettore cosicchè un articolo inteso ad informare della circostanza che quell'imprenditore sarebbe stato sentito quale testimone ha invece focalizzato e fissato nella mente del lettore quei giorni di carcerazione, neppure evidenziando si trattasse di carcerazione preventiva”.
Si dolgono, inoltre, gli appellanti del fatto che erroneamente il primo giudice abbia ritenuto che si trattasse di un pezzo giornalistico che si poneva non quale latore di valutazioni o critiche, bensì come pura cronaca giudiziaria (e dunque intesa alla rappresentazione dei fatti e non alla rappresentazione di opinioni). Sostengono che anche il cronista di giudiziaria può avere una opinione e il fatto che il pezzo da lui scritto riguardi appunto la cronaca giudiziaria non gli impedisce di esprimerla, purché non venga alterata la verità dei fatti, distorcendola per percepirla ai propri fini e che “Se nel raccontare tale fatto il giornalista avesse in ipotesi deciso di “calcare un pò la mano” su senza allontanarsi di CP_1 un solo millimetro dalla verità dei fatti, non si vede come non si possa applicare la scriminante del diritto di critica oltre che quella del diritto di cronaca”.
Ebbene, premesso che il diritto di critica non si concreta in una mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi, giudizio del quale nell'articolo in questione non vi è traccia, posto che l'autore si è limitato a riportare fatti, giova ricordare che è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità come nella formulazione del giudizio critico possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass. Sez.3,
14/03/2024 n. 6960; Cass. Sez. 1, 20/03/2018 n.6919; Cass. Sez. 6-3, pagina 8 di 10 17/09/2013, n. 21235; Cass. Sez. 3, 28/11/2008, n. 28411). Nel caso in esame, non vi è nell'articolo alcuna manifestazione di un dissenso ragionato dell'autore dal comportamento preso di mira, mentre quell'ipotetica dichiarata intenzione di “calcare un po' la mano” si è risolta proprio in una aggressione gratuita dell'onore e della reputazione del . CP_1
5.Conclusivamente, l'appello è infondato e va rigettato, dovendosi dare atto, come evidenziato dagli appellanti, che la sentenza contiene un errore materiale, laddove condanna, tra gli altri, Controparte_3 che è società ormai estinta, in luogo di . L'errore Parte_1 materiale è chiaramente evincibile dagli atti di causa, posto che con note scritte del 1.09.2021 veniva comunicato al Tribunale, nel corso del giudizio di primo grado, che per effetto di fusione e successivo conferimento del relativo ramo di azienda, l'attività editoriale del gruppo, inclusa quella di edizione della testata “La Nazione”, era passata a che era subentrata in tutti i rapporti, Parte_1 sostanziali e processuali, prima facenti capo a Controparte_3
e relativi al settore editoriale.
[...]
6.Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1.rigetta l'appello, dando atto che nella sentenza di primo grado, per errore materiale, laddove nel dispositivo, primo capoverso, è indicata la condanna al risarcimento del danno anche di in Controparte_3 luogo di deve intendersi e leggersi Controparte_3
”; Parte_1
2.condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio in favore di che si Controparte_1 liquidano in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e Cap come per legge;
pagina 9 di 10 3.Dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico degli appellanti.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 23.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 10 di 10