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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/11/2024, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4073/2020 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
18.10.1973 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 in atti, dall' Avv. Vincenzo Gentile (C.F. presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in AG (NA) alla Via Roma n. 85
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti C.F._3
Valentina Lignola (C.F. ) e Pietro Martorano (C.F. C.F._4
), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._5
AM di IA (NA) alla Via Rispoli n. 113
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.05.2024, parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste mentre la resistente chiedeva la conferma delle condizioni di cui alla separazione. Il P.M., in data 8.10.2024, concludeva perché sia dichiarato lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.08.2020, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con e celebrato in CP_1
AM di IA (NA) il 02.07.2002 (atto n. 200, parte II, serie A, anno 2002) e dal quale sono nati due figli, il 09.07.2003 e Persona_1 Per_2
il 19.08.2009.
[...]
A sostegno della domanda deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 1084 del 15.02.2016 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale del 20.01.2016, ossia prevedendo l'affido condiviso dei minori con residenza previlegiata presso la madre e l'obbligo di di corrispondere ad l'assegno mensile di Parte_1 CP_1 euro 800,00 di cui ero 150,00 per il mantenimento della moglie ed euro 325,00 per ciascun figlio. Essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione per oltre 6 mesi dalla prima udienza del giudizio di separazione e, dunque, essendo venuta irreversibilmente meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi, il ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di revocare il mantenimento in favore della moglie e del figlio in quanto Per_1 occupati ed economicamente autosufficienti e di prevedere il solo mantenimento Per_ in favore del figlio in euro 325,00 mensile poiché minorenne e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. In subordine si dichiarava disponibile a versare euro 500,00 mensili. Si costituiva in giudizio, in data 04.01.2021, chiedendo CP_1 anch'ella la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè spiegando domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'attribuzione di un assegno di divorzio di euro 150,00 poiché licenziata il 07.10.2020 e la conferma del mantenimento in favore di entrambi i figli avendo il figlio soltanto un Per_1 contratto di apprendistato professionalizzante come barbiere nonché la ripetizione dell'assegno unico indebitamente percepito dal marito. All'esito dell'udienza presidenziale del 14.01.2021 il Presidente, risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione, sentite le parti e vista la documentazione prodotta, a parziale modifica di quanto stabilito nella separazione consensuale, poneva a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
l'assegno mensile di complessivi euro 600,00, di cui euro 150,00 CP_1 per il mantenimento del coniuge ed euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (di cui euro 150,00 per ed euro 300,00 per Per_1 Per_
) e confermava per il resto quanto stabilito con la separazione consensuale. Con ordinanza del 19.12.2022 il giudice istruttore, rilevato che le parti si erano riportate alle proprie richieste e deduzioni nonchè accertata l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla resistente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni invitando le parti a depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi, o la certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili ed in particolare ordinava a l'esibizione della busta paga Parte_1 percepita. Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.05.2024, parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste sottolineando che la convive con un nuovo compagno e CP_1 lavora presso una pasticceria, che il figlio è economicamente Per_1 autosufficiente e non vive più con la madre. Il chiedeva altresì la Pt_1 restituzione delle somme dalla moglie percepite di euro 150,00 per il mantenimento del coniuge per il periodo di occupazione della stessa. La resistente, invece, insisteva nelle proprie richieste chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione nonché la corresponsione degli importi relativi agli assegni familiari per i figli percepiti dal marito, a far data dalla data di omologa della separazione (15 febbraio 2016) ad oggi e fino alla data in cui tali importi verranno dallo stesso percepiti, Dunque, il giudice istruttore, con ordinanza del 03.06.2024, riservava la causa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmissione del fascicolo al P.M.
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AM di IA (NA) in data 02.07.2002 da (nato a [...] il Parte_1
18.10.1973) ed (nata a [...] il [...]) CP_1 risultando incontrovertibile provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti cui si fonda il rapporto coniugale. In primo luogo, infatti, ha chiesto la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio e parte resistente non si è mai opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione. In secondo luogo, risulta realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. cronol. 1084 del 15.02.2016 E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti vivano separati da anni, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e gli atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di AM di IA (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Passando ai provvedimenti di natura accessoria, il Collegio ritiene opportuno confermare quanto consensualmente previsto dai coniugi nell'accordo di separazione in ordine ad affido, collocazione, diritto di visita e mantenimento Per_ del figlio minore . Viene pertanto disposto l'affido condiviso di Persona_2 con residenza privilegiata presso la madre alla Via Surripa n. 94 e diritto di visita del genitore non collocatario come da dispositivo. In merito al mantenimento del minore, valutata ogni circostanza, tenuto conto delle aumentate esigenze di vita personale e sociale del figlio in correlazione all'età del medesimo nonché della situazione economica delle parti e della loro comune volontà, il Collegio reputa congruo porre a carico di Parte_1 Per_
il dovere di compartecipare al mantenimento del figlio minore
[...] corrispondendo in favore di un importo mensile pari a Euro 350,00 CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Circa la ripartizione delle spese straordinarie, non si ravvisano né risultano comprovate esigenze tali da giustificare la deroga al regime ordinario di ripartizione delle stesse nella misura del 50% per ciascun genitore. Del resto, rispetto al tempo della separazione nella cui sede le sole spese mediche sono state poste esclusivamente a carico del padre, lo stipendio del risulta gravato dalla cessione del quinto al fine di far Pt_1 fronte a due finanziamenti.
4. Nulla deve essere invece statuito dal Collegio in ordine ad affido e collocazione di in quanto, essendo nato il [...], è Persona_1 divenuto maggiorenne nelle more del giudizio. In ordine al mantenimento di quest'ultimo è opportuno sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia della cessazione dell'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8049/2022). Difatti, secondo la Suprema Corte, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 358/2023, che richiama Cass. n. 17183/2020). Tanto premesso in diritto, nella fattispecie oggetto di causa ci si trova al cospetto di un giovane ragazzo di 21 anni che solo di recente è entrato a far parte del mondo del lavoro. Difatti a novembre 2019 ha sottoscritto un Per_1 contratto di apprendistato professionalizzante presso l'hair stylist "Pelo Nuevo di Cataldo Giovanni" in AM di IA: si tratta di un contratto part-time con retribuzione inferiore ad euro 500,00 mensili della durata di 60 mesi e pertanto con scadenza 30 novembre 2024. Dunque, è evidente che data Per_1 la giovane età, non ha ancora conseguito la piena autosufficienza economica in quanto non ha ad oggi trovato un'occupazione stabile e ben remunerata ma sta ancora completando il proprio percorso di formazione al fine imparare il mestiere di barbiere. Sul punto preme, invero, rilevare come l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, suffragata dalla giurisprudenza di merito, sia nel senso di ritenere che affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). Correlativamente quindi, “se il figlio coltiva delle aspirazioni e voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera, ciò non può non far venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore” (Cass. n. 1779/2013). In ragione delle considerazioni che precedono, mancando nella fattispecie in esame il doveroso presupposto della raggiunta indipendenza economica da parte del figlio va imposto al padre di contribuire al mantenimento dello stesso Per_1 seppur in minor misura rispetto all'importo stabilito in sede di separazione consensuale allorquando il figlio era ancora minorenne ed inoccupato. Difatti, come già rilevato nell'ordinanza presidenziale, è ragionevole determinare il quantum del mantenimento in favore di in euro 100,00 mensili, Per_1 rivalutabili secondo gli indici Istat, tenuto con del fatto che quest'ultimo lavora come apprendista presso un barbiere della sua città percependo uno stipendio seppur non elevato, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
5. Infine, circa l'ulteriore obbligo previsto a carico del ricorrente di versare in favore della resistente euro 150,00 per il coniuge anch'esso, ad avviso del Collegio, merita di essere ribadito in sede di divorzio. In materia di assegno divorzile occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, hanno così precisato:
“ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Conseguentemente, occorre verificare: a) se vi è rilevante disparità tra la situazione economica precedente al divorzio e quella successiva dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo rilevante endo-familiare in relazione alla durata del rapporto e alle effettive potenzialità professionali e reddituali;
nel corso di tale valutazione deve accertarsi non solo il raggiungimento di un'autonomia economica da garantire l'autosufficienza, ma un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare;
b) se vi è impossibilità di procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio come conseguenza delle predette scelte condivise durante il matrimonio (rilievo causale). Ciò posto, alla luce dei paradigmi giurisprudenziali suesposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle
“ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia. Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal Collegio, nel caso in esame ci si trova al cospetto di una coppia il cui vincolo matrimoniale è durato 14 anni e nell'ambito del quale il marito si è affermato professionalmente diventando caporal maggiore dell'esercito e precisamente lavorando presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere con uno stipendio di circa euro 2.100,00, come dallo stesso dichiarato e comprovato dalle buste paga in atti. La moglie , invece, è attualmente disoccupata e CP_1 non ha mai lavorato se non nel 2020 come estetista con contratto part-time presso la società Achillea S.r.l. Dunque, sulla scorta del quadro probatorio e documentale emerso nel corso del giudizio, il Tribunale ritiene che la CP_1 abbia assunto un ruolo trainante nell'ambito della famiglia e nella gestione dei figli favorendo così la carriera del marito, con la conseguenza che nella fattispecie in esame si ravvisano i presupposti per riconoscere un assegno divorzile avente funzione compensativa dello squilibrio esistente nella posizione economica, patrimoniale e lavorativa delle parti il quale affonda le sue radici nel vissuto della coppia e nelle scelte assunte dai coniugi. Passando all'esame della determinazione del quantum del predetto assegno, la cui quantificazione va commisurata ad una serie di parametri, quali la durata del matrimonio, la capacità patrimoniale del coniuge obbligato nonché considerando il fatto che , oggi di anni 45, riscontra difficoltà a CP_1 trovare una stabile occupazione, il Tribunale, valutata ogni circostanza, ritiene congruo, a titolo di assegno divorzile, un importo mensile pari a Euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
6. Va poi dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata da
[...]
di ripetizione del mantenimento versato in favore della moglie nei Parte_1 periodi in cui la medesima ha lavorato o ha percepito l'indennità di disoccupazione. Essa, invero, costituisce una domanda nuova tardivamente proposta dal ricorrente solo nell'istanza di trattazione in presenza dell'udienza per la precisazione delle conclusioni del 29.5.2024 depositata in data 22.5.2024. 7. Va, invece, esaminata la domanda avanzata da di CP_1 corresponsione degli importi relativi agli assegni familiari per i figli a far data dalla omologa della separazione (15.2.2016), non essendo stata sollevata dalla controparte eccezione di inammissibilità. La stessa è fondata e va accolta per i seguenti motivi. Giova osservare sul punto che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell'art. 211 l. 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione” (Cassazione civile sez. VI, 23/05/2013, n.12770). Consegue da quanto innanzi che, salvo diversi accordi in sede di separazione consensuale, il genitore non collocatario che percepisce gli assegni familiari è dunque tenuto a corrisponderli all'altro genitore collocatario, in aggiunta all'assegno di mantenimento, indipendentemente dal suo importo. Stante quanto precede, , quale collocataria dei figli, in assenza CP_1 di specifiche pattuizioni in sede di separazione, ha il diritto ad ottenere gli importi relativi agli assegni familiari in favore dei figli percepiti da Parte_1 a far data dalla data di omologa e sino alla data della effettiva percezione da
[...] parte del degli importi in questione. Pt_1
In ordina al quantum debeatur, si rileva che, a seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI co cpc il G.I., il Tribunale di Torre Annunziata ha ordinato a l'esibizione delle buste paga, al fine di poter Parte_1 conoscere gli importi degli assegni familiari dallo stesso percepiti ed ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni. Non avendo il ricorrente ottemperato all'ordine di esibizione delle buste paga, come disposto dal Tribunale
- essendosi lo stesso limitato al deposito della copia della sola busta paga relativa all'ottobre 2023, ove non risulta indicato l'importo dell'assegno familiare dallo stesso percepito – in data 30 ottobre 2023 è stata depositata dalla resistente un'istanza al fine di ottenere, relativamente al periodo febbraio 2016 – febbraio 2022, l'ordine di esibizione delle buste paga del o, in alternativa, il Pt_1 deposito della "domanda di assegno nucleo familiare", o in linea ancora gradata, sempre in riferimento al periodo temporale indicato, della "domanda di assegno nucleo familiare" di direttamente presso l'INPS. Parte_1
Con ordinanza resa fuori udienza in data 3 novembre 2023, veniva disposto a carico del ricorrente il deposito delle buste paga percepite dal febbraio 2016 al febbraio 2022 e della domanda di assegno nucleo familiare. Parte ricorrente ha dunque provveduto al deposito degli statini, tuttavia, mentre per quelli dal febbraio 2016 al febbraio 2022 risulta specificato l'importo relativo agli assegni familiari, per tutti gli altri, depositati dal marzo 2022, non vi è alcun riferimento a tale voce. Il ricorrente va, pertanto, condannato al pagamento in favore della resistente della somma complessiva di € 5.702,66, oltre interessi CP_1 dalle singole scadenze al saldo. Tale importo è stato calcolato sulla base degli statini esibiti da parte ricorrente e degli importi dagli stessi ricavati che, nello specifico, sono stati calcolati in € 1.060,65 per l'anno 2016, € 630,75 per l'anno 2017, € 998,36 per l'anno 2018, € 899,25 per l'anno 2019, € 967,08 per l'anno 2020, € 975,36 per l'anno 2021. Per l'anno 2022, gli importi relativi all'assegno di mantenimento risultano indicati nei soli statini del mese di gennaio e febbraio e sono pari ad € 166,26. 8. Infine, avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ) in data 02.07.2002 a AM di IA C.F._3 (atto n. 200, parte II, serie A, anno 2002 del Comune di AM di IA);
2) dichiara inammissibile la domanda di restituzione formulata da
[...]
; Parte_1
3) condanna al rimborso in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 5.702,66, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
4) affida il figlio minore, , ad entrambi i genitori con residenza Persona_2 preferenziale presso la madre alla Via Surripa n. 94;
1) dispone che il minore trascorrerà con il padre:
- due pomeriggi a settimana dalle ore 18,30 alle ore 22,00 compatibilmente con le attuali e future esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso;
in caso di disaccordo, nei giorni di martedì e giovedì negli orari indicati;
- due fine settimana al mese a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato allorquando il padre lo preleverà dalla casa materna alle ore 22,00 della domenica allorquando il padre lo riaccompagnerà;
- qualora il minore non fosse stato con il padre due pomeriggi nel corso della settimana, starà con il padre dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 22.00 della domenica con le modalità di prelevamento e riaccompagnamento di cui sopra;
- salvo diverso accordo tra i coniugi, il minore trascorrerà con ognuno dei genitori 7 giorni consecutivi durante il mese di luglio e 7 giorni consecutivi durante il mese di agosto, da comunicarsi e concordarsi almeno 1 mese prima con l'indicazione del luogo ove tali periodi verranno trascorsi;
- circa le vacanze natalizie e pasquali, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni 24 e 25 dicembre con un genitore e 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro e Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro;
- fermo restando quanto sopra, dispone che il padre veda e tenga con Per_ sé il figlio tutte le volte in cui il minore stesso lo vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore medesimo;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro CP_1 Per_ 450,00 (euro 350,00 per il figlio minore ed euro 100,00 per il figlio maggiorenne a titolo di contributo per il mantenimento dei figli con Per_1 adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dall'1.10.2025;
3) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per i figli purchè previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro CP_1
150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dall'1.10.2025;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di AM di IA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
6) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 23.10.2024
Il giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4073/2020 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il Parte_1
18.10.1973 (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura C.F._1 in atti, dall' Avv. Vincenzo Gentile (C.F. presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in AG (NA) alla Via Roma n. 85
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti C.F._3
Valentina Lignola (C.F. ) e Pietro Martorano (C.F. C.F._4
), presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._5
AM di IA (NA) alla Via Rispoli n. 113
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.05.2024, parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste mentre la resistente chiedeva la conferma delle condizioni di cui alla separazione. Il P.M., in data 8.10.2024, concludeva perché sia dichiarato lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso del minore, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.08.2020, Parte_1 chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con e celebrato in CP_1
AM di IA (NA) il 02.07.2002 (atto n. 200, parte II, serie A, anno 2002) e dal quale sono nati due figli, il 09.07.2003 e Persona_1 Per_2
il 19.08.2009.
[...]
A sostegno della domanda deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. 1084 del 15.02.2016 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale del 20.01.2016, ossia prevedendo l'affido condiviso dei minori con residenza previlegiata presso la madre e l'obbligo di di corrispondere ad l'assegno mensile di Parte_1 CP_1 euro 800,00 di cui ero 150,00 per il mantenimento della moglie ed euro 325,00 per ciascun figlio. Essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione per oltre 6 mesi dalla prima udienza del giudizio di separazione e, dunque, essendo venuta irreversibilmente meno l'unione materiale e spirituale tra i coniugi, il ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, di revocare il mantenimento in favore della moglie e del figlio in quanto Per_1 occupati ed economicamente autosufficienti e di prevedere il solo mantenimento Per_ in favore del figlio in euro 325,00 mensile poiché minorenne e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie. In subordine si dichiarava disponibile a versare euro 500,00 mensili. Si costituiva in giudizio, in data 04.01.2021, chiedendo CP_1 anch'ella la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè spiegando domanda riconvenzionale diretta ad ottenere l'attribuzione di un assegno di divorzio di euro 150,00 poiché licenziata il 07.10.2020 e la conferma del mantenimento in favore di entrambi i figli avendo il figlio soltanto un Per_1 contratto di apprendistato professionalizzante come barbiere nonché la ripetizione dell'assegno unico indebitamente percepito dal marito. All'esito dell'udienza presidenziale del 14.01.2021 il Presidente, risultato infruttuoso il tentativo di conciliazione, sentite le parti e vista la documentazione prodotta, a parziale modifica di quanto stabilito nella separazione consensuale, poneva a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1
l'assegno mensile di complessivi euro 600,00, di cui euro 150,00 CP_1 per il mantenimento del coniuge ed euro 450,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli (di cui euro 150,00 per ed euro 300,00 per Per_1 Per_
) e confermava per il resto quanto stabilito con la separazione consensuale. Con ordinanza del 19.12.2022 il giudice istruttore, rilevato che le parti si erano riportate alle proprie richieste e deduzioni nonchè accertata l'inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla resistente, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni invitando le parti a depositare le ultime tre dichiarazioni dei redditi, o la certificazione negativa di reddito rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e copia dei titoli di proprietà di beni immobili ed in particolare ordinava a l'esibizione della busta paga Parte_1 percepita. Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.05.2024, parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste sottolineando che la convive con un nuovo compagno e CP_1 lavora presso una pasticceria, che il figlio è economicamente Per_1 autosufficiente e non vive più con la madre. Il chiedeva altresì la Pt_1 restituzione delle somme dalla moglie percepite di euro 150,00 per il mantenimento del coniuge per il periodo di occupazione della stessa. La resistente, invece, insisteva nelle proprie richieste chiedendo la conferma delle condizioni di cui alla separazione nonché la corresponsione degli importi relativi agli assegni familiari per i figli percepiti dal marito, a far data dalla data di omologa della separazione (15 febbraio 2016) ad oggi e fino alla data in cui tali importi verranno dallo stesso percepiti, Dunque, il giudice istruttore, con ordinanza del 03.06.2024, riservava la causa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmissione del fascicolo al P.M.
2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AM di IA (NA) in data 02.07.2002 da (nato a [...] il Parte_1
18.10.1973) ed (nata a [...] il [...]) CP_1 risultando incontrovertibile provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti cui si fonda il rapporto coniugale. In primo luogo, infatti, ha chiesto la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio e parte resistente non si è mai opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione. In secondo luogo, risulta realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologazione n. cronol. 1084 del 15.02.2016 E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti vivano separati da anni, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e gli atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di AM di IA (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Passando ai provvedimenti di natura accessoria, il Collegio ritiene opportuno confermare quanto consensualmente previsto dai coniugi nell'accordo di separazione in ordine ad affido, collocazione, diritto di visita e mantenimento Per_ del figlio minore . Viene pertanto disposto l'affido condiviso di Persona_2 con residenza privilegiata presso la madre alla Via Surripa n. 94 e diritto di visita del genitore non collocatario come da dispositivo. In merito al mantenimento del minore, valutata ogni circostanza, tenuto conto delle aumentate esigenze di vita personale e sociale del figlio in correlazione all'età del medesimo nonché della situazione economica delle parti e della loro comune volontà, il Collegio reputa congruo porre a carico di Parte_1 Per_
il dovere di compartecipare al mantenimento del figlio minore
[...] corrispondendo in favore di un importo mensile pari a Euro 350,00 CP_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Circa la ripartizione delle spese straordinarie, non si ravvisano né risultano comprovate esigenze tali da giustificare la deroga al regime ordinario di ripartizione delle stesse nella misura del 50% per ciascun genitore. Del resto, rispetto al tempo della separazione nella cui sede le sole spese mediche sono state poste esclusivamente a carico del padre, lo stipendio del risulta gravato dalla cessione del quinto al fine di far Pt_1 fronte a due finanziamenti.
4. Nulla deve essere invece statuito dal Collegio in ordine ad affido e collocazione di in quanto, essendo nato il [...], è Persona_1 divenuto maggiorenne nelle more del giudizio. In ordine al mantenimento di quest'ultimo è opportuno sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia della cessazione dell'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8049/2022). Difatti, secondo la Suprema Corte, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 358/2023, che richiama Cass. n. 17183/2020). Tanto premesso in diritto, nella fattispecie oggetto di causa ci si trova al cospetto di un giovane ragazzo di 21 anni che solo di recente è entrato a far parte del mondo del lavoro. Difatti a novembre 2019 ha sottoscritto un Per_1 contratto di apprendistato professionalizzante presso l'hair stylist "Pelo Nuevo di Cataldo Giovanni" in AM di IA: si tratta di un contratto part-time con retribuzione inferiore ad euro 500,00 mensili della durata di 60 mesi e pertanto con scadenza 30 novembre 2024. Dunque, è evidente che data Per_1 la giovane età, non ha ancora conseguito la piena autosufficienza economica in quanto non ha ad oggi trovato un'occupazione stabile e ben remunerata ma sta ancora completando il proprio percorso di formazione al fine imparare il mestiere di barbiere. Sul punto preme, invero, rilevare come l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, suffragata dalla giurisprudenza di merito, sia nel senso di ritenere che affinché venga meno l'obbligo del mantenimento, lo status di indipendenza economica del figlio può considerarsi raggiunto in presenza di un impiego tale da consentirgli un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni (v. Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). Correlativamente quindi, “se il figlio coltiva delle aspirazioni e voglia intraprendere un percorso di studi per il raggiungimento di una migliore posizione e/o carriera, ciò non può non far venir meno il dovere al mantenimento da parte del genitore” (Cass. n. 1779/2013). In ragione delle considerazioni che precedono, mancando nella fattispecie in esame il doveroso presupposto della raggiunta indipendenza economica da parte del figlio va imposto al padre di contribuire al mantenimento dello stesso Per_1 seppur in minor misura rispetto all'importo stabilito in sede di separazione consensuale allorquando il figlio era ancora minorenne ed inoccupato. Difatti, come già rilevato nell'ordinanza presidenziale, è ragionevole determinare il quantum del mantenimento in favore di in euro 100,00 mensili, Per_1 rivalutabili secondo gli indici Istat, tenuto con del fatto che quest'ultimo lavora come apprendista presso un barbiere della sua città percependo uno stipendio seppur non elevato, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
5. Infine, circa l'ulteriore obbligo previsto a carico del ricorrente di versare in favore della resistente euro 150,00 per il coniuge anch'esso, ad avviso del Collegio, merita di essere ribadito in sede di divorzio. In materia di assegno divorzile occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, hanno così precisato:
“ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Conseguentemente, occorre verificare: a) se vi è rilevante disparità tra la situazione economica precedente al divorzio e quella successiva dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo rilevante endo-familiare in relazione alla durata del rapporto e alle effettive potenzialità professionali e reddituali;
nel corso di tale valutazione deve accertarsi non solo il raggiungimento di un'autonomia economica da garantire l'autosufficienza, ma un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare;
b) se vi è impossibilità di procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio come conseguenza delle predette scelte condivise durante il matrimonio (rilievo causale). Ciò posto, alla luce dei paradigmi giurisprudenziali suesposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle
“ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia. Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal Collegio, nel caso in esame ci si trova al cospetto di una coppia il cui vincolo matrimoniale è durato 14 anni e nell'ambito del quale il marito si è affermato professionalmente diventando caporal maggiore dell'esercito e precisamente lavorando presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere con uno stipendio di circa euro 2.100,00, come dallo stesso dichiarato e comprovato dalle buste paga in atti. La moglie , invece, è attualmente disoccupata e CP_1 non ha mai lavorato se non nel 2020 come estetista con contratto part-time presso la società Achillea S.r.l. Dunque, sulla scorta del quadro probatorio e documentale emerso nel corso del giudizio, il Tribunale ritiene che la CP_1 abbia assunto un ruolo trainante nell'ambito della famiglia e nella gestione dei figli favorendo così la carriera del marito, con la conseguenza che nella fattispecie in esame si ravvisano i presupposti per riconoscere un assegno divorzile avente funzione compensativa dello squilibrio esistente nella posizione economica, patrimoniale e lavorativa delle parti il quale affonda le sue radici nel vissuto della coppia e nelle scelte assunte dai coniugi. Passando all'esame della determinazione del quantum del predetto assegno, la cui quantificazione va commisurata ad una serie di parametri, quali la durata del matrimonio, la capacità patrimoniale del coniuge obbligato nonché considerando il fatto che , oggi di anni 45, riscontra difficoltà a CP_1 trovare una stabile occupazione, il Tribunale, valutata ogni circostanza, ritiene congruo, a titolo di assegno divorzile, un importo mensile pari a Euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
6. Va poi dichiarata l'inammissibilità della domanda avanzata da
[...]
di ripetizione del mantenimento versato in favore della moglie nei Parte_1 periodi in cui la medesima ha lavorato o ha percepito l'indennità di disoccupazione. Essa, invero, costituisce una domanda nuova tardivamente proposta dal ricorrente solo nell'istanza di trattazione in presenza dell'udienza per la precisazione delle conclusioni del 29.5.2024 depositata in data 22.5.2024. 7. Va, invece, esaminata la domanda avanzata da di CP_1 corresponsione degli importi relativi agli assegni familiari per i figli a far data dalla omologa della separazione (15.2.2016), non essendo stata sollevata dalla controparte eccezione di inammissibilità. La stessa è fondata e va accolta per i seguenti motivi. Giova osservare sul punto che, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte “il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell'art. 211 l. 19 maggio 1975 n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all'altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest'ultimo sia parte, indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale omologata a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione” (Cassazione civile sez. VI, 23/05/2013, n.12770). Consegue da quanto innanzi che, salvo diversi accordi in sede di separazione consensuale, il genitore non collocatario che percepisce gli assegni familiari è dunque tenuto a corrisponderli all'altro genitore collocatario, in aggiunta all'assegno di mantenimento, indipendentemente dal suo importo. Stante quanto precede, , quale collocataria dei figli, in assenza CP_1 di specifiche pattuizioni in sede di separazione, ha il diritto ad ottenere gli importi relativi agli assegni familiari in favore dei figli percepiti da Parte_1 a far data dalla data di omologa e sino alla data della effettiva percezione da
[...] parte del degli importi in questione. Pt_1
In ordina al quantum debeatur, si rileva che, a seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 VI co cpc il G.I., il Tribunale di Torre Annunziata ha ordinato a l'esibizione delle buste paga, al fine di poter Parte_1 conoscere gli importi degli assegni familiari dallo stesso percepiti ed ha rinviato il giudizio per la precisazione delle conclusioni. Non avendo il ricorrente ottemperato all'ordine di esibizione delle buste paga, come disposto dal Tribunale
- essendosi lo stesso limitato al deposito della copia della sola busta paga relativa all'ottobre 2023, ove non risulta indicato l'importo dell'assegno familiare dallo stesso percepito – in data 30 ottobre 2023 è stata depositata dalla resistente un'istanza al fine di ottenere, relativamente al periodo febbraio 2016 – febbraio 2022, l'ordine di esibizione delle buste paga del o, in alternativa, il Pt_1 deposito della "domanda di assegno nucleo familiare", o in linea ancora gradata, sempre in riferimento al periodo temporale indicato, della "domanda di assegno nucleo familiare" di direttamente presso l'INPS. Parte_1
Con ordinanza resa fuori udienza in data 3 novembre 2023, veniva disposto a carico del ricorrente il deposito delle buste paga percepite dal febbraio 2016 al febbraio 2022 e della domanda di assegno nucleo familiare. Parte ricorrente ha dunque provveduto al deposito degli statini, tuttavia, mentre per quelli dal febbraio 2016 al febbraio 2022 risulta specificato l'importo relativo agli assegni familiari, per tutti gli altri, depositati dal marzo 2022, non vi è alcun riferimento a tale voce. Il ricorrente va, pertanto, condannato al pagamento in favore della resistente della somma complessiva di € 5.702,66, oltre interessi CP_1 dalle singole scadenze al saldo. Tale importo è stato calcolato sulla base degli statini esibiti da parte ricorrente e degli importi dagli stessi ricavati che, nello specifico, sono stati calcolati in € 1.060,65 per l'anno 2016, € 630,75 per l'anno 2017, € 998,36 per l'anno 2018, € 899,25 per l'anno 2019, € 967,08 per l'anno 2020, € 975,36 per l'anno 2021. Per l'anno 2022, gli importi relativi all'assegno di mantenimento risultano indicati nei soli statini del mese di gennaio e febbraio e sono pari ad € 166,26. 8. Infine, avuto riguardo alla natura della lite ed all'esito complessivo della stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da (C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ) in data 02.07.2002 a AM di IA C.F._3 (atto n. 200, parte II, serie A, anno 2002 del Comune di AM di IA);
2) dichiara inammissibile la domanda di restituzione formulata da
[...]
; Parte_1
3) condanna al rimborso in favore di Parte_1 CP_1 della somma di € 5.702,66, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo;
4) affida il figlio minore, , ad entrambi i genitori con residenza Persona_2 preferenziale presso la madre alla Via Surripa n. 94;
1) dispone che il minore trascorrerà con il padre:
- due pomeriggi a settimana dalle ore 18,30 alle ore 22,00 compatibilmente con le attuali e future esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso;
in caso di disaccordo, nei giorni di martedì e giovedì negli orari indicati;
- due fine settimana al mese a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato allorquando il padre lo preleverà dalla casa materna alle ore 22,00 della domenica allorquando il padre lo riaccompagnerà;
- qualora il minore non fosse stato con il padre due pomeriggi nel corso della settimana, starà con il padre dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 22.00 della domenica con le modalità di prelevamento e riaccompagnamento di cui sopra;
- salvo diverso accordo tra i coniugi, il minore trascorrerà con ognuno dei genitori 7 giorni consecutivi durante il mese di luglio e 7 giorni consecutivi durante il mese di agosto, da comunicarsi e concordarsi almeno 1 mese prima con l'indicazione del luogo ove tali periodi verranno trascorsi;
- circa le vacanze natalizie e pasquali, il minore trascorrerà, ad anni alterni, i giorni 24 e 25 dicembre con un genitore e 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro e Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro;
- fermo restando quanto sopra, dispone che il padre veda e tenga con Per_ sé il figlio tutte le volte in cui il minore stesso lo vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore medesimo;
2) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro CP_1 Per_ 450,00 (euro 350,00 per il figlio minore ed euro 100,00 per il figlio maggiorenne a titolo di contributo per il mantenimento dei figli con Per_1 adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dall'1.10.2025;
3) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per i figli purchè previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro CP_1
150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dall'1.10.2025;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di AM di IA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
6) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 23.10.2024
Il giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Mariacristina Carpinelli dott.ssa Marianna Lopiano