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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/07/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 532/2024, avente ad oggetto: Locazione e comodato di immobile urbano – affitto di azienda -
“occupazione senza titolo di immobile” promossa da: (P IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore SI.ra , con sede in Collegno Via Damiano Chiesa n. 26 elettivamente Parte_2 domiciliata in Torino Via Casalis n. 56 presso lo studio dell'Avv. Roberto Giacobina (CF
pec e dell'Avv. C.F._1 Email_1 Giorgio Giacobina ( che la rappresentano e difendono come da CodiceFiscale_2 procura in atti APPELLANTE Contro (CF e P. IVA , in persona dell'Amministratore e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore SI. con sede in Roma Controparte_2 Circonvallazione Clodia n. 163/167 presso TA Solutions S.r.l., elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ) Via Vidimiri n. 64 presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Mancinelli (CF
pec e dell'Avv. Maria Antonietta C.F._3 Email_2 Montagliani (CF pec che la C.F._4 Email_3 rappresentano e difendono come da procura in atti APPELLATA
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 8.5.2025
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE contenute nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositato il 5.3.2025 Voglia l'On. Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- in totale riforma della impugnata sentenza numero 1930/2024 pronunciata dal Tribunale ordinario di Torino sezione ottava civile nella persona del giudice dott.sa Marisa Gallo in data 27 marzo 2024 nella causa numero 3283/2023,
1 - respingersi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da parte avversa, in ogni caso dichiarare tardiva la stessa e quindi inammissibile, conseguentemente
- dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento a favore della Parte_1 della somma di euro 32.202,00 o altra somma veriore accertanda, con interessi e svalutazione, respingere tutte le domande proposte dalla Controparte_1
- con vittoria di compenso e spese di entrambi i gradi del giudizio.
- con distrazione delle spese, degli esposti e del compenso liquidandi a carico della controparte
CONCLUSIONI PER LA APPELLATA contenute nelle note scritte per la precisazione delle conclusioni del 5.32025 Voglia dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 1930/2024 pubbl. il 27/03/2024 RG n. 3283/2023 Repert. n. 3128/2024 del 27/03/2024 del Tribunale di Torino;
con il favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, ridurre in termini di giustizia il credito ex adverso azionato tenuto conto della scrittura privata del 7.10.2021, per cui nulla è dovuto per i mesi di agosto- settembre e ottobre 2021 e tenuto conto, per i restanti mesi, della grave situazione economica e finanziaria causata dall'emergenza sanitaria e della precarietà dell'occupazione; ancora nel merito, sulla base della scrittura privata richiamata, dichiarare la tenuta a Parte_1 corrispondere ad la somma di € 60.000,00 a titolo di buona uscita e per Controparte_1 Cont l'effetto compensare tale somma con quanto eventualmente dovuto da
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Il Tribunale di Torino, con decreto ingiuntivo n. 9465/2022 del 9.12.2022, ingiungeva a di pagare a favore di la somma di € 46.002,00 di cui Controparte_1 Parte_1 alla fattura n. 11 del 10.11.2022 emessa a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Sauze di Cesana, Statale del Sestriere n. 31 identificato al FG. 15 part. 1215, maturata da agosto 2021 a maggio 2022, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento liquidate in € 1.370,00 per compensi e € 286,00 per esposti oltre spese generali nella misura del 14%, IVA e CPA come per legge.
deduceva che con sentenza n. 2104/2017, confermata dalla Corte di Appello di Parte_1 Torino con sentenza n. 1130/2020 del 5.11.2020, il Tribunale di Torino aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita dell'unità immobiliare a destinazione commerciale di azienda agricola sita in Sauze di Cesana stipulato tra le parti il 3.7.2012, prevedendo in capo a l'obbligo di corrispondere a favore di Controparte_1 Parte_1 una indennità di occupazione di € 147.240,00 - pari a € 4.090,00 mensili per 36
[...] mensilità (da maggio 2014 a aprile 2017) - avendo detta Società concesso a CP_1 il possesso dell'immobile.
[...] deduceva altresì: Parte_1 a) che nelle more del giudizio di appello, il 29.5.2018 le parti avevano sottoscritto una scrittura privata con cui prevedevano che, a fronte della detenzione dell'immobile, si impegnasse a corrisponderle, per almeno 3 anni dalla Controparte_1 sottoscrizione, l'importo mensile di € 4.600,00 a titolo di indennità di occupazione;
2 b) di avere ricevuto il corrispettivo per l'occupazione dell'immobile sino al mese di febbraio 2020 ma che, a partire da marzo 2020, avrebbe smesso Controparte_1 di corrispondere quanto dovuto costringendola a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria;
c) di avere ottenuto dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. 6865/2020 per la somma di € 32.214,00 a titolo di indennità di occupazione per il periodo da marzo 2020 a settembre 2020; d) di avere stipulato un accordo transattivo in data 6.10.2021 con cui accettava la corresponsione in misura ridotta della somma ingiunta (€ 19.000,00 oltre € 1.890,00 per spese legali liquidate in decreto) e consentiva ad di Controparte_1 continuare ad occupare l'immobile; e) che in data 4.8.2020 l'immobile veniva sottoposto a pignoramento immobiliare promosso da (che successivamente cedeva il credito a Controparte_3 [...]
e la procedura esecutiva, rubricata al n. RG 569/2020, veniva Controparte_4 dichiarata estinta il 13.6.2022 a seguito del soddisfacimento della creditrice procedente;
f) di essere stata costretta a rivolgersi nuovamente all'Autorità Giudiziaria e di avere ottenuto il decreto ingiuntivo n. 9465/2022 del 9.12.2022 poiché Controparte_1 pur avendo continuato ad occupare l'immobile fino a maggio 2022, a far tempo da agosto 2021 non aveva più corrisposto l'indennità di occupazione di cui alla fattura n. 11 del 10.11.2022 di 46.002,00 (€ 4.600,00 per 10 mesi oltre a € 2,00 per il bollo).
2) Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione eccependo la Controparte_1 carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo atteso che il credito ingiunto non sarebbe stato fondato su prova scritta ed in ogni caso la pretesa creditoria sarebbe stata infondata. La deduceva: Controparte_1
1) come non fosse stata offerta la prova scritta della rideterminazione tra le parti dell'indennità di occupazione mensile di € 4.600,00;
2) come la pretesa creditoria fosse infondata atteso che, ex art. 559 2° comma c.c., quando l'immobile pignorato non è occupato dal debitore, il Giudice nomina un custode cui attribuire la gestione del bene e dei suoi frutti al fine di sottrarre il bene medesimo, la riscossione e la gestione dei frutti al debitore e, di contro, tutelare il creditore;
dunque, come per il tempo del pignoramento, non Parte_1 avrebbe potuto beneficiare in alcun modo dell'immobile;
3) che con l'accordo transattivo del 6.10.2021 le parti avevano pattuito che
[...] avrebbe pagato a l'importo di € 19.000,00 a saldo e Controparte_1 Parte_1 stralcio della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo n. 6865/2020; di contro, che avrebbe accettato di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa ivi Parte_1 compresi i crediti di cui alle rate dei canoni di occupazione scaduti (agosto, settembre e ottobre 2021) e, dunque, come la pretesa creditoria relativa a dette mensilità non fosse dovuta. In ogni caso, la deduceva altresì che con detto accordo le parti avevano Controparte_1 altresì pattuito: a) che con l'esatto pagamento dell'importo di € 19.000,00, nulla più Parte_1 avrebbe avuto a pretendere nei confronti di con riferimento alla sentenza Controparte_1 n. 113/2020 della Corte di Appello di Torino che condannava quest'ultima all'immediato rilascio dell'immobile e, dunque, che detta sentenza “doveva intendersi totalmente rinunciata quanto al rilascio dell'immobile de quo”.
3 b) di rinunciare alle domande di cui al giudizio di opposizione all'esecuzione rubricato al n. RG 15997/2021 instaurato da a seguito del ricevimento della notifica Controparte_1 dell'atto di precetto del 6.7.2021 con cui le veniva intimato il rilascio dell'immobile; La società opponente concludeva chiedendo di revocarsi il decreto ingiuntivo, dichiararsi l'inefficacia della scrittura privata posta a fondamento della pretesa creditoria e quindi che nulla fosse dovuto;
infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiararsi tenuta a corrispondere l'importo di € 60.000,00 a titolo di buona uscita. Parte_1
Nel giudizio di opposizione così instaurato, si costituiva la riconoscendo Parte_1 che le mensilità di agosto, settembre e ottobre 2021 erano in effetti ricomprese nel pagamento di € 19.000,00 pattuito con l'accordo transattivo del 6.10.2021 ed insistendo tuttavia per la condanna al pagamento dell'importo di € 32.202,00 per le mensilità maturate da novembre 2021 a maggio 2022, data in cui la aveva rilasciato Controparte_1 l'immobile. allegava che avrebbe detenuto l'immobile esercitando Parte_1 Controparte_1 l'attività alberghiera sino a maggio 2022 in forza degli accordi di cui alle scritture private e quindi che non sarebbe trattato di una occupazione illegittima. precisava come a fondamento della pretesa creditoria azionata con il Parte_1 decreto ingiuntivo vi fosse la scrittura privata del 29.5.2018 e, pertanto, come non si trattasse di una domanda risarcitoria di danno bensì una domanda volta a ottenere il corrispettivo dell'occupazione dell'immobile nella misura che le parti avevano concordato in detta scrittura.
Il Giudice di primo grado respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.. Con ordinanza del 16.2024 il Giudice, ritenute:
- inammissibili le prove per interpello dedotte da parte attrice nella memoria del 14.12.2023, in quanto aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e generiche o documentali;
- inammissibili le prove per testi poiché aventi ad oggetto circostanze valutative, generiche ed irrilevanti;
- rilevato che la Convenuta opposta non aveva formulato istanze Parte_1 istruttorie;
- ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
3) Con la sentenza n. 1930/2024 del 27.3.2024 il Tribunale di Torino accoglieva l'opposizione proposta da e revocava il decreto ingiuntivo n. 9465/2022 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Torino il 19.12.2022 condannando al pagamento Parte_1 delle spese di lite liquidate in € 5.260,00 per compensi e € 286,00 per anticipazione oltre
15% per spese generali IVA e CPA come per legge. Il Giudice di primo grado, preliminarmente, rilevava come fosse pacifico e documentale che l'immobile oggetto di causa fosse stato sottoposto a pignoramento immobiliare a far data dal mese di agosto 2020 sino al mese di giugno 2022, allorché era stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare ex art. 629 c.p.c. e come fosse altresì documentato ed incontestato che il Giudice dell'esecuzione avesse emesso, in data
16.6.2021, ordinanza di rilascio dell'immobile, occupato senza titolo dalla Controparte_1
ed infine come detta società non avesse corrisposto alcunchè alla procedura esecutiva
[...] per il periodo dell'occupazione. 4 Il Giudice di primo grado rilevava inoltre come la giurisprudenza avesse chiarito come “dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perdesse la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene” (cfr. ex multis Cass. n. 7748/2018; Cass. n. 8695/2015); e ancora come la Suprema Corte avesse ribadito che “le indennità per l'occupazione "sine titulo" di un immobile sottoposto ad espropriazione forzata costituissero frutti civili del bene, come tali rientranti nell'oggetto del pignoramento ex art. 2912 c.c.. (Cass. Ord., 30/03/2023, n. 8998; Cass. n. 924/2013). Ciò posto, il Giudice concludeva che, dal momento che le indennità di occupazione oggetto di causa si riferivano integralmente ad un periodo in cui l'immobile era sottoposto a pignoramento, la legittimazione attiva a pretenderne la corresponsione spettasse al custode per conto della procedura. Ed in ogni caso, anche a ritenere ammissibile la domanda svolta ex post da 2006 Pt_1 S.r.l. “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta" e che “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato" (Cass. S.U. n. 33645/2022). Nella fattispecie in esame, a parere del Giudice di primo grado, non poteva configurarsi in capo a alcun danno emergente dal momento che detta società non aveva Parte_1 concretamente il potere di disporre dell'immobile in quanto sottoposto a pignoramento né, tanto meno, che fosse ravvisabile un lucro cessante. A riguardo, rilevato come si fosse limitata ad affermare che se fosse Parte_1 avvenuto il pagamento del corrispettivo dell'occupazione, “lo stesso avrebbe così ridotto il monte debito nei riguardi della società procedente nell'esecuzione” (cfr. comparsa di costituzione), senza tuttavia allegare o documentare quale fosse stato l'importo riconosciuto al creditore procedente, il Giudice di primo grado concludeva ritenendo gli fosse stata impedita qualsiasi valutazione circa l'effettiva sussistenza di un danno. Infine, la circostanza che l'immobile fosse stato venduto dopo la sua liberazione induceva il Giudice di primo grado a ritenere che il prezzo di acquisto non fosse stato negativamente influenzato dalla precedente occupazione da parte della Controparte_1 Il Giudice di primo grado accoglieva l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
4) ha proposto appello avverso la sentenza n. 1930/2024 del Tribunale di Parte_1 Torino. Con il primo motivo, la Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che la pretesa creditoria di non potesse trovare Parte_1 accoglimento dal momento che le indennità di occupazione si riferiscono al periodo in cui l'immobile era sottoposto al pignoramento e, dunque, come per tale periodo, la legittimazione ad invocare la corresponsione dell'indennità spettasse unicamente al Custode per conto della procedura esecutiva. A parere della Appellante la motivazione del Giudice di primo sarebbe infondata;
e ciò perché:
5 a) la procedura esecutiva si è estinta senza giungere all'aggiudicazione, atteso che
[...] ha provveduto a vendere l'immobile a seguito di trattiva privata e, quindi, a Parte_1 soddisfare la massa creditoria;
onde, è tornata ad essere l'unica legittimata Parte_1 attiva a pretendere la corresponsione dell'indennità; b) se da un lato è pacifico che nel periodo in cui la procedura esecutiva immobiliare era pendente, la legittimazione attiva a pretendere la corresponsione dell'indennità fosse in capo al Custode per conto della procedura esecutiva stessa, di contro è pacifico che se il Custode ha scelto di non richiedere a la corresponsione dell'indennità di Controparte_1 occupazione sine titulo, il diritto a invocare detta corresponsione è tornato ad essere in capo a nel momento in cui la procedura esecutiva immobiliare si è estinta;
se Controparte_1 così non fosse, l'indennità si “volatizzerebbe” oppure, come ha ritenuto il Giudice di primo grado, il proprietario dell'immobile la perderebbe;
c) il diritto di a pretendere la corresponsione dell'indennità nella misura di Parte_1
€ 4.600,00 al mese è fondata, oltre che sulla sentenza resa dal Tribunale di Torino, anche sulla scrittura privata del 29.5.2018 nonché sul comportamento per “fatti concludenti” in Cont forza dei quali ha corrisposto spontaneamente a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.600,00 da agosto 2020 a ottobre 2021 manifestando di riconoscere di essere debitrice di detta indennità in tale misura. Con il secondo motivo, la Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse configurabile alcun danno emergente in capo a Parte_1 atteso che detta società, nel periodo in cui l'immobile era sottoposto a pignoramento,
[...] non avrebbe avuto concretamente il potere di disporne;
né, tanto meno, che fosse configurabile un lucro cessante. A parere della Appellante, la circostanza che 2006 S.r.l. non avesse concretamente il Pt_1 potere di disporre dell'immobile deve ritenersi circoscritta al periodo in cui era pendente la procedura esecutiva immobiliare;
tuttavia, una volta che la procedura esecutiva è stata estinta, è tornata nella piena disponibilità del bene riacquistando il potere Parte_1 di disporne;
onde, acquistando nuovamente il diritto di chiedere l'indennità quantificata nell'accordo del 29.5.2006 in € 4.600,00 al mense (e, prima ancora, nella sentenza del Tribunale di Torino n. 2104/2027 in € 2.090,00) subendo la perdita economica e/o la diminuzione patrimoniale conseguente al mancato incasso di detta indennità che se fosse stata percepita sarebbe andata ad aggiungersi al proprio patrimonio La Appellante conclude allegando che il danno subito da è quindi Parte_1 individuabile nel complessivo importo di € 32.200,00 pari alle mensilità maturate da novembre 2021 a maggio 2022, data del rilascio dell'immobile. Infine, la Appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado ha ritenuto che: a) il prezzo di vendita dell'immobile non fosse stato influenzato dalla precedente occupazione da parte di atteso che l'immobile sarebbe stato venduto Controparte_1 quando la procedura di liberazione era già terminata;
b) l'eventuale arricchimento che può aver tratto la dal godimento Controparte_1 dell'immobile esula dalla domanda creditoria svolta da con il Parte_1 procedimento monitorio. Quanto al rito, la Appellante ha invocato la declaratoria di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto sarebbe stata proposta tardivamente atteso che trattandosi di indennità di occupazione avrebbe dovuto essere promossa con ricorso (e non con citazione) da depositarsi avanti al Tribunale nel termine di 40 giorni dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.
Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituita la Controparte_1 contestando l'infondatezza delle censure e invocando il rigetto dell'appello.
6 Con riferimento al primo motivo di appello, la ha rilevato come Controparte_1
con la sottoscrizione dell'accordo del 7.10.2021, si fosse impegnata a Parte_1 rinunciare al rilascio dell'immobile consentendole di permanere nella detenzione del bene ed inoltre come e nel periodo di tempo durante il quale era pendente la procedura Pt_1 esecutiva immobiliare, non si fosse attivata, per il tramite del Custode, per ottenere una somma a titolo di indennità di occupazione;
onde, come non potesse più pretendere alcunchè avendo essa stessa, di fatto, autorizzato a occupare l'immobile. Controparte_1 Con riferimento al secondo motivo di appello, la ha dedotto che non Controparte_1 sarebbe stata offerta alcuna prova in ordine al danno che avrebbe subito Parte_1 dalla dedotta indebita occupazione dell'immobile; nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto, la Appellata ha dedotto di essersi trovata nella grave situazione riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid 2029 che aveva colpito il settore turistico. Quanto infine all'eccezione in rito, la Appellata ha dedotto che le controversie riguardanti la detenzione di immobile sine titulo, ivi comprese le azioni di rilascio, non sono assoggettabili alla disciplina di cui all'art. 447 bis c.p.c. che si applica, invece, alle fattispecie in materia di locazione o comodato di immobili.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza dell'8.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
5) La Corte ritiene opportuno esaminare preliminarmente l'eccezione in rito svolta dalla Appellante. ha eccepito che, trattandosi di una fattispecie inerente alla mancata Parte_1 corresponsione di indennità di occupazione, l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta con ricorso da depositarsi, avanti al Tribunale che lo ha emesso, entro il termine di 40 giorni dalla data della sua notificazione avvenuta il 30.12.2022. Poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è invece stato promosso con atto di citazione notificato l'8.2.2023 e iscritto al ruolo il 14.2.2023 (ossia, oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.), a parere della Appellante l'opposizione sarebbe stata instaurata tardivamente. L'eccezione è infondata. La Corte rileva innanzitutto che l'eccezione è stata formulata per la prima volta in grado di appello e, dunque, tardivamente. In ogni caso, rileva che la pretesa creditoria azionata con il ricorso per ingiunzione si fondava sul presupposto dell'esistenza della scrittura privata sottoscritta il 29.5.2018 con cui le parti prevedevano che, a fronte del protrarsi della detenzione dell'immobile nonostante l'avvenuta risoluzione del pregresso contratto di locazione, si sarebbe impegnata a Controparte_1 corrisponderle, per almeno 3 anni dalla sottoscrizione, l'importo mensile di € 4.600,00 a titolo di indennità di occupazione. Poiché non si verte in tema di locazione o comodato, la scelta dell'applicazione del rito ordinario deve dunque ritenersi corretta.
6) Chiarita la questione in rito, la Corte ritiene che i motivi di appello meritino disamina congiunta essendo strettamente connessi tra loro in quanto fondati sulla dedotta non corretta individuazione dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria (ossia, della indennità di occupazione da novembre 2021 a maggio 2022 mentre l'immobile era sottoposto al pignoramento immobiliare) azionata con il procedimento monitorio che il Giudice di primo grado avrebbe disatteso sul presupposto che la legittimazione a prendere la corresponsione dei canoni sarebbe spettata al Custode per conto della procedura e, in ogni caso, anche a
7 ritenere l'ammissibilità e legittimazione della domanda, non sarebbe stato ravvisabile alcun pregiudizio derivante dall'occupazione posto che l'immobile non si trovava concretamente nella disponibilità della in quanto sottoposto a pignoramento. Parte_1
6.a.) La Corte rileva che è pacifico, che l'immobile è stato oggetto di pignoramento immobiliare a far data da agosto 2020 sino a giugno 2022 e che da novembre 2021 sino a giugno 2022 la non ha corrisposto alcuna indennità di occupazione né a Controparte_1 né alla Procedura;
onde, che l'unica legittimata sostanziale attiva a Parte_1 pretendere il pagamento dell'indennità di occupazione da novembre 2021 a giugno 2022 – in detto periodo in cui era pendente l'esecuzione - sarebbe stata la Procedura medesima, per il tramite del Custode. Ciò non di meno, la Corte rileva altresì che il Giudice delle Esecuzioni il 13.6.2022, prima di giungere all'aggiudicazione, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 629 c.p.c. (ossia, per rinuncia da parte del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo) e che solo successivamente all'estinzione della procedura, una Parte_1 volta rientrata nel possesso dell'immobile, ha avanzato la pretesa creditoria di cui al procedimento monitorio nei confronti della sul presupposto che le parti Controparte_1 avessero pattuito un corrispettivo mensile pari a € 4.600,00 a titolo di indennità di occupazione. La Corte ritiene dunque che la motivazione del Giudice di primo grado - secondo la quale la sarebbe carente della legittimazione sostanziale a pretendere la Parte_1 corresponsione dell'indennità di occupazione posto che l'immobile era stato sottoposto a pignoramento - sia affetta da un evidente salto logico. Difatti, se da un lato è pacifico che dopo il pignoramento di un immobile, la legittimazione a pretendere la corresponsione dei suoi frutti (ad es. i canoni di locazione o l'indennità di occupazione) spetti in via esclusiva al Custode, rientrando i frutti stessi nell'oggetto del pignoramento ex art. 2912 c.c., e a beneficio della massa creditoria;
di contro, quando la procedura esecutiva si estingue prima della aggiudicazione perché la debitrice esecutata ha provveduto a soddisfare i creditori e questi ultimi rinunciano alla procedura, con la conseguenza che la procedura viene dichiarata estinta ex art. 629 c.p.c. (come nel caso di specie), il diritto di invocare la corresponsione dei frutti derivanti dall'immobile, qualora nel corso della procedura esecutiva il custode non abbia esercitato tale diritto, torna ad appartenere al proprietario dell'immobile medesimo. Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il Custode non aveva esercitato, mentre era pendente la procedura esecutiva, il diritto di pretendere nei confronti di CP_1 il pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo da novembre 2021 a giugno
[...] 2022 in forza della scrittura privata sopra citata e che la procedura esecutiva sia stata estinta ex art. 629 c.p.c., atteso (evidentemente) il soddisfacimento della massa creditoria che ha quindi rinunciato alla procedura;
onde, non vi è alcuna ragione perché Parte_1 venuta meno l'espropriazione dell'immobile, non possa invocare il diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di occupazione per i mesi durante i quali Controparte_1 ha occupato l'immobile esercitando la propria attività d'impresa.
6.b) Dipanata la questione in ordine all'ammissibilità della pretesa creditoria in capo a resta alla Corte valutarne la fondatezza. Parte_1 Il Giudice di primo grado, richiamata la giurisprudenza invocata da con Controparte_1 riferimento ai danni conseguenti all'occupazione illegittima di un immobile che non possono ritenersi “in re ipsa”, ha fondato la statuizione di diniego della domanda creditoria sul presupposto che: da un lato, non sarebbe configurabile alcun pregiudizio dal momento 2006 S.r.l. non avrebbe avuto il potere di disporre del bene in quanto sottoposto a Pt_1
8 pignoramento;
dall'altro lato, che non avrebbe dimostrato la sussistenza Parte_1 del danno essendosi limitata ad affermare che se fosse avvenuto il pagamento del corrispettivo dell'occupazione “lo stesso avrebbe ridotto il monte debito nei riguardi della società procedente nell'esecuzione”, senza però provare per quale importo sarebbe stato alienato.
La Corte ritiene che la motivazione del Giudice di primo grado non sia condivisibile essendo fondata su un presupposto errato;
difatti, ha invocato la corresponsione Parte_1 dell'indennità di occupazione dell'immobile, non sul presupposto che si trattasse di una occupazione illegittima (a cui sarebbe conseguito un pregiudizio riconducibile all'impossibilitò di esercitare personalmente il diritto di godimento del bene oppure di trasferire/locare il bene ad un prezzo più conveniente) bensì sul presupposto dell'esistenza della scrittura privata del 29.5.2018 con cui le parti avevano convenuto che il corrispettivo mensile dell'occupazione dell'immobile successivamente alla risoluzione del contratto di locazione fosse di € 4.600,00 al mese. La Corte rileva che è stata la stessa Appellante (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione in primo grado) a ricondurre la pretesa creditoria (invocata con il procedimento monitorio) al contenuto della scrittura privata del 29.5.2018 escludendo di inquadrarla nell'ambito di una azione risarcitoria conseguente al pregiudizio che deriverebbe da una occupazione sine titulo. Va osservato che ha corrisposto le indennità di occupazione nella misura Controparte_1 di € 4.600,00 al mese per tutti i mesi successivi ad agosto 2020 fino a ottobre 2021 (ossia, a ben vedere, anche mentre era pendente la procedura esecutiva immobiliare), manifestando implicitamente di riconoscere contenuto e validità della pattuizione;
se così non fosse stato, è verosimile che non avrebbe provveduto al pagamento delle indennità per un così lungo periodo di tempo. Senza tacere il fatto che tutte le fatture emesse da (doc. 12 e da 14 a 22) Parte_1 riportano nella causale “indennità di occupazione” e mai le ha respinte o Controparte_1 contestate. La Corte rileva quindi che il pregiudizio sofferto da è di fatto Parte_3 sostanzialmente riconducibile nella perdita economica subita a causa dell'inadempimento avversario all'obbligazione di pagamento delle indennità di occupazione e, a nulla rileva: a) che in pendenza della procedura esecutiva, non avesse la disponibilità Parte_1 del bene;
difatti, se in pendenza della procedura esecutiva, il Custode, avesse agito per ottenere il pagamento delle indennità di occupazione insolute, non avrebbe Parte_1 subito alcun pregiudizio posto che il ricavato sarebbe stato distribuito a favore del creditore procedente;
poiché la Procedura non si è attivata in tal senso, quando è stata dichiarata l'estinzione, ha azionato la pretesa creditoria (non prescritta) nei confronti della Parte_1 che lo ha occupato;
Controparte_1 b) che non abbia offerto la prova del corrispettivo della vendita Parte_1 dell'immobile né quale importo sia stato riconosciuto al creditore procedente;
Parte_1 con il procedimento monitorio si è limitata a chiedere il pagamento delle indennità di
[...] occupazione senza chiedere la differenza tra il miglior prezzo che avrebbe potuto ottenere dalla vendita di un immobile non occupato e quello effettivamente percepito.
7) La domanda di riduzione della Appellata - svolta in via subordinata per l'ipotesi dell'accoglimento della domanda inquadrata quale fattispecie risarcitoria – fondata sulla dedotta impossibilità da parte di di far fronte all'obbligazione risarcitoria Controparte_1 a causa della grave situazione economica riconducibile all'emergenza epidemiologica Covid 2019, risulta assorbita dalla decisione con cui la Corte ha ritenuto che il pregiudizio sofferto da 2006 S.r.l. fosse di fatto sostanzialmente riconducibile nella perdita economica Pt_1
9 subita a causa del mancato incasso delle indennità di occupazione come pattuite e non dalla illegittima occupazione sine titulo dell'immobile da parte di Controparte_1
8) La domanda della Appellata volta ad ottenere la condanna di al Parte_1 pagamento di € 60.000,00 a titolo di buona uscita è invece insuscettibile di essere esaminata, atteso che non ha formulato appello incidentale con riferimento alla Controparte_1 declaratoria di rigetto del Giudice di primo grado che ha ritenuto che detta domanda esulasse dalla pretesa creditoria invocata dalla Appellante.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio da ritenersi superfluo, l'appello viene accolto con conseguente riforma parziale (attesa la già intervenuta declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto) della sentenza impugnata. All'accoglimento dell'appello e alla parziale riforma della sentenza consegue l'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile pari a € 32.202,00; ossia: € 32.200,00 per l'indennità di occupazione per le mensilità da novembre 2021 a maggio 2022 (€ 4.600,00 mensili x 7 mesi = 32.200,00) oltre a € 2,00 per la marca da bollo sulla fattura 11 del 10.11.2022 di € 46.002,00 (emessa per l'indennità di occupazione per le mensilità da agosto 2021 a maggio 2022) dato atto del riconoscimento da parte di
[...] che le mensilità di agosto, settembre e ottobre 2021 le erano già state corrisposte Parte_1 essendo ricomprese nel pagamento di € 19.000,00 effettuato da in Controparte_1 ossequio all'obbligazione assunta con la scrittura privata del 6.10.2021. Sull'importo di € 32.000,00 spettano gli interessi da calcolarsi dalla data della fattura (10.11.2022 - pagamento R.D.) al 15.12.2022 ex art. 1284 1° comma c.c.; oltre interessi dal 16.12.2022 (data del deposito del ricorso per ingiunzione) al saldo ex art. 1284 4° comma c.c.; negata la rivalutazione atteso che trattasi di debito di valuta e in assenza di allegazione e prova del maggior danno.
Le spese di lite devono essere regolate secondi i principi elaborati dalla giurisprudenza, nel senso che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La Suprema Corte ha difatti precisato che “In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è poi costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi” (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718; Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483). Dunque, l'accoglimento dell'appello principale, e la conseguente riforma parziale della sentenza impugnata, comporta la rideterminazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e la liquidazione delle spese del grado di appello in forza del criterio unitario della 10 soccombenza. La Corte ritiene quindi equo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio nella percentuale di 1/3 a carico di ciascuna parte per entrambi i gradi di giudizio. Per il primo grado, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, secondo i parametri medi per il contezioso ordinario avanti al Tribunale, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, come da dispositivo, adottato lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (importo compreso fra € 26.000,01 e € 52.000,00 anche a seguito della riduzione della somma ingiunta) e dunque 1/3 di € 7.616,00; e così liquidando a favore di i compensi pari a € 5.077,32 Parte_1 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Con distrazione a favore dell'avv. Roberto Giacobina e dell'Avv. Giorgio Giacobina, dichiaratisi antistatari. Per questo grado di giudizio, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14 secondo i parametri medi per il contenzioso ordinario avanti alla Corte di Appello, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisoria (nulla per la fase istruttoria non celebrata), come da dispositivo, adottato lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (di fatto corrispondente al decisum) (importo compreso fra € 26.000,00 e € 52.000,00) e dunque 1/3 di € 6.946,00=; e così, liquidando a favore di i compensi pari a € 4.630,66 Parte_1 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge nonché € 777,00 per il contributi unificato. Con distrazione a favore dell'avv. Roberto Giacobina e dell'Avv. Giorgio Giacobina, dichiaratisi antistatari.
Nulla in punto di restituzione in assenza di specifica domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1930/2024 resa dal Tribunale di Torino il 27.3.2024 nel procedimento rubricato al n. RG 3283/2023, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...] la somma di € 32.202,00 oltre interessi da calcolarsi sulla somma di € 32.000,00 Parte_1 dal 10.11.2022 al 15.12.2022 ex art. 1284 1° comma c.c. e dal 16.12.2022 al saldo ex art. 1284 4° comma c.c.;
- respinge ogni domanda proposta da nei confronti Controparte_1 Parte_1
[...]
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 di primo grado a favore di liquidate in € 5.077,32 per compensi Parte_1 professionali oltre rimborso forfettario nella misura di legge del 15% CPA e IVA, se dovuta;
con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Giacobina e dell'Avv. Giorgio Giacobina, dichiaratisi antistatari;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio a favore di liquidate in € 4.630,66 per compensi Parte_1 professionali oltre rimborso forfettario nella misura di legge del 15% CPA e IVA, se dovuta,
11 nonché € 777,00 per esposti;
con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Giacobina e dell'Avv. Giorgio Giacobina, dichiaratisi antistatari. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 5.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori Magistrati Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente Dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 532/2024, avente ad oggetto: Locazione e comodato di immobile urbano – affitto di azienda -
“occupazione senza titolo di immobile” promossa da: (P IVA ) in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore SI.ra , con sede in Collegno Via Damiano Chiesa n. 26 elettivamente Parte_2 domiciliata in Torino Via Casalis n. 56 presso lo studio dell'Avv. Roberto Giacobina (CF
pec e dell'Avv. C.F._1 Email_1 Giorgio Giacobina ( che la rappresentano e difendono come da CodiceFiscale_2 procura in atti APPELLANTE Contro (CF e P. IVA , in persona dell'Amministratore e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore SI. con sede in Roma Controparte_2 Circonvallazione Clodia n. 163/167 presso TA Solutions S.r.l., elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ) Via Vidimiri n. 64 presso lo studio dell'Avv. Piergiorgio Mancinelli (CF
pec e dell'Avv. Maria Antonietta C.F._3 Email_2 Montagliani (CF pec che la C.F._4 Email_3 rappresentano e difendono come da procura in atti APPELLATA
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 8.5.2025
CONCLUSIONI PER LA APPELLANTE contenute nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositato il 5.3.2025 Voglia l'On. Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- in totale riforma della impugnata sentenza numero 1930/2024 pronunciata dal Tribunale ordinario di Torino sezione ottava civile nella persona del giudice dott.sa Marisa Gallo in data 27 marzo 2024 nella causa numero 3283/2023,
1 - respingersi l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da parte avversa, in ogni caso dichiarare tardiva la stessa e quindi inammissibile, conseguentemente
- dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento a favore della Parte_1 della somma di euro 32.202,00 o altra somma veriore accertanda, con interessi e svalutazione, respingere tutte le domande proposte dalla Controparte_1
- con vittoria di compenso e spese di entrambi i gradi del giudizio.
- con distrazione delle spese, degli esposti e del compenso liquidandi a carico della controparte
CONCLUSIONI PER LA APPELLATA contenute nelle note scritte per la precisazione delle conclusioni del 5.32025 Voglia dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1 1930/2024 pubbl. il 27/03/2024 RG n. 3283/2023 Repert. n. 3128/2024 del 27/03/2024 del Tribunale di Torino;
con il favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione che precede, ridurre in termini di giustizia il credito ex adverso azionato tenuto conto della scrittura privata del 7.10.2021, per cui nulla è dovuto per i mesi di agosto- settembre e ottobre 2021 e tenuto conto, per i restanti mesi, della grave situazione economica e finanziaria causata dall'emergenza sanitaria e della precarietà dell'occupazione; ancora nel merito, sulla base della scrittura privata richiamata, dichiarare la tenuta a Parte_1 corrispondere ad la somma di € 60.000,00 a titolo di buona uscita e per Controparte_1 Cont l'effetto compensare tale somma con quanto eventualmente dovuto da
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Il Tribunale di Torino, con decreto ingiuntivo n. 9465/2022 del 9.12.2022, ingiungeva a di pagare a favore di la somma di € 46.002,00 di cui Controparte_1 Parte_1 alla fattura n. 11 del 10.11.2022 emessa a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Sauze di Cesana, Statale del Sestriere n. 31 identificato al FG. 15 part. 1215, maturata da agosto 2021 a maggio 2022, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento liquidate in € 1.370,00 per compensi e € 286,00 per esposti oltre spese generali nella misura del 14%, IVA e CPA come per legge.
deduceva che con sentenza n. 2104/2017, confermata dalla Corte di Appello di Parte_1 Torino con sentenza n. 1130/2020 del 5.11.2020, il Tribunale di Torino aveva dichiarato la risoluzione del contratto preliminare di compravendita dell'unità immobiliare a destinazione commerciale di azienda agricola sita in Sauze di Cesana stipulato tra le parti il 3.7.2012, prevedendo in capo a l'obbligo di corrispondere a favore di Controparte_1 Parte_1 una indennità di occupazione di € 147.240,00 - pari a € 4.090,00 mensili per 36
[...] mensilità (da maggio 2014 a aprile 2017) - avendo detta Società concesso a CP_1 il possesso dell'immobile.
[...] deduceva altresì: Parte_1 a) che nelle more del giudizio di appello, il 29.5.2018 le parti avevano sottoscritto una scrittura privata con cui prevedevano che, a fronte della detenzione dell'immobile, si impegnasse a corrisponderle, per almeno 3 anni dalla Controparte_1 sottoscrizione, l'importo mensile di € 4.600,00 a titolo di indennità di occupazione;
2 b) di avere ricevuto il corrispettivo per l'occupazione dell'immobile sino al mese di febbraio 2020 ma che, a partire da marzo 2020, avrebbe smesso Controparte_1 di corrispondere quanto dovuto costringendola a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria;
c) di avere ottenuto dal Tribunale di Torino il decreto ingiuntivo n. 6865/2020 per la somma di € 32.214,00 a titolo di indennità di occupazione per il periodo da marzo 2020 a settembre 2020; d) di avere stipulato un accordo transattivo in data 6.10.2021 con cui accettava la corresponsione in misura ridotta della somma ingiunta (€ 19.000,00 oltre € 1.890,00 per spese legali liquidate in decreto) e consentiva ad di Controparte_1 continuare ad occupare l'immobile; e) che in data 4.8.2020 l'immobile veniva sottoposto a pignoramento immobiliare promosso da (che successivamente cedeva il credito a Controparte_3 [...]
e la procedura esecutiva, rubricata al n. RG 569/2020, veniva Controparte_4 dichiarata estinta il 13.6.2022 a seguito del soddisfacimento della creditrice procedente;
f) di essere stata costretta a rivolgersi nuovamente all'Autorità Giudiziaria e di avere ottenuto il decreto ingiuntivo n. 9465/2022 del 9.12.2022 poiché Controparte_1 pur avendo continuato ad occupare l'immobile fino a maggio 2022, a far tempo da agosto 2021 non aveva più corrisposto l'indennità di occupazione di cui alla fattura n. 11 del 10.11.2022 di 46.002,00 (€ 4.600,00 per 10 mesi oltre a € 2,00 per il bollo).
2) Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione eccependo la Controparte_1 carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo atteso che il credito ingiunto non sarebbe stato fondato su prova scritta ed in ogni caso la pretesa creditoria sarebbe stata infondata. La deduceva: Controparte_1
1) come non fosse stata offerta la prova scritta della rideterminazione tra le parti dell'indennità di occupazione mensile di € 4.600,00;
2) come la pretesa creditoria fosse infondata atteso che, ex art. 559 2° comma c.c., quando l'immobile pignorato non è occupato dal debitore, il Giudice nomina un custode cui attribuire la gestione del bene e dei suoi frutti al fine di sottrarre il bene medesimo, la riscossione e la gestione dei frutti al debitore e, di contro, tutelare il creditore;
dunque, come per il tempo del pignoramento, non Parte_1 avrebbe potuto beneficiare in alcun modo dell'immobile;
3) che con l'accordo transattivo del 6.10.2021 le parti avevano pattuito che
[...] avrebbe pagato a l'importo di € 19.000,00 a saldo e Controparte_1 Parte_1 stralcio della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo n. 6865/2020; di contro, che avrebbe accettato di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa ivi Parte_1 compresi i crediti di cui alle rate dei canoni di occupazione scaduti (agosto, settembre e ottobre 2021) e, dunque, come la pretesa creditoria relativa a dette mensilità non fosse dovuta. In ogni caso, la deduceva altresì che con detto accordo le parti avevano Controparte_1 altresì pattuito: a) che con l'esatto pagamento dell'importo di € 19.000,00, nulla più Parte_1 avrebbe avuto a pretendere nei confronti di con riferimento alla sentenza Controparte_1 n. 113/2020 della Corte di Appello di Torino che condannava quest'ultima all'immediato rilascio dell'immobile e, dunque, che detta sentenza “doveva intendersi totalmente rinunciata quanto al rilascio dell'immobile de quo”.
3 b) di rinunciare alle domande di cui al giudizio di opposizione all'esecuzione rubricato al n. RG 15997/2021 instaurato da a seguito del ricevimento della notifica Controparte_1 dell'atto di precetto del 6.7.2021 con cui le veniva intimato il rilascio dell'immobile; La società opponente concludeva chiedendo di revocarsi il decreto ingiuntivo, dichiararsi l'inefficacia della scrittura privata posta a fondamento della pretesa creditoria e quindi che nulla fosse dovuto;
infine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, dichiararsi tenuta a corrispondere l'importo di € 60.000,00 a titolo di buona uscita. Parte_1
Nel giudizio di opposizione così instaurato, si costituiva la riconoscendo Parte_1 che le mensilità di agosto, settembre e ottobre 2021 erano in effetti ricomprese nel pagamento di € 19.000,00 pattuito con l'accordo transattivo del 6.10.2021 ed insistendo tuttavia per la condanna al pagamento dell'importo di € 32.202,00 per le mensilità maturate da novembre 2021 a maggio 2022, data in cui la aveva rilasciato Controparte_1 l'immobile. allegava che avrebbe detenuto l'immobile esercitando Parte_1 Controparte_1 l'attività alberghiera sino a maggio 2022 in forza degli accordi di cui alle scritture private e quindi che non sarebbe trattato di una occupazione illegittima. precisava come a fondamento della pretesa creditoria azionata con il Parte_1 decreto ingiuntivo vi fosse la scrittura privata del 29.5.2018 e, pertanto, come non si trattasse di una domanda risarcitoria di danno bensì una domanda volta a ottenere il corrispettivo dell'occupazione dell'immobile nella misura che le parti avevano concordato in detta scrittura.
Il Giudice di primo grado respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.. Con ordinanza del 16.2024 il Giudice, ritenute:
- inammissibili le prove per interpello dedotte da parte attrice nella memoria del 14.12.2023, in quanto aventi ad oggetto circostanze irrilevanti e generiche o documentali;
- inammissibili le prove per testi poiché aventi ad oggetto circostanze valutative, generiche ed irrilevanti;
- rilevato che la Convenuta opposta non aveva formulato istanze Parte_1 istruttorie;
- ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
3) Con la sentenza n. 1930/2024 del 27.3.2024 il Tribunale di Torino accoglieva l'opposizione proposta da e revocava il decreto ingiuntivo n. 9465/2022 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Torino il 19.12.2022 condannando al pagamento Parte_1 delle spese di lite liquidate in € 5.260,00 per compensi e € 286,00 per anticipazione oltre
15% per spese generali IVA e CPA come per legge. Il Giudice di primo grado, preliminarmente, rilevava come fosse pacifico e documentale che l'immobile oggetto di causa fosse stato sottoposto a pignoramento immobiliare a far data dal mese di agosto 2020 sino al mese di giugno 2022, allorché era stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare ex art. 629 c.p.c. e come fosse altresì documentato ed incontestato che il Giudice dell'esecuzione avesse emesso, in data
16.6.2021, ordinanza di rilascio dell'immobile, occupato senza titolo dalla Controparte_1
ed infine come detta società non avesse corrisposto alcunchè alla procedura esecutiva
[...] per il periodo dell'occupazione. 4 Il Giudice di primo grado rilevava inoltre come la giurisprudenza avesse chiarito come “dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perdesse la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene” (cfr. ex multis Cass. n. 7748/2018; Cass. n. 8695/2015); e ancora come la Suprema Corte avesse ribadito che “le indennità per l'occupazione "sine titulo" di un immobile sottoposto ad espropriazione forzata costituissero frutti civili del bene, come tali rientranti nell'oggetto del pignoramento ex art. 2912 c.c.. (Cass. Ord., 30/03/2023, n. 8998; Cass. n. 924/2013). Ciò posto, il Giudice concludeva che, dal momento che le indennità di occupazione oggetto di causa si riferivano integralmente ad un periodo in cui l'immobile era sottoposto a pignoramento, la legittimazione attiva a pretenderne la corresponsione spettasse al custode per conto della procedura. Ed in ogni caso, anche a ritenere ammissibile la domanda svolta ex post da 2006 Pt_1 S.r.l. “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta" e che “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato" (Cass. S.U. n. 33645/2022). Nella fattispecie in esame, a parere del Giudice di primo grado, non poteva configurarsi in capo a alcun danno emergente dal momento che detta società non aveva Parte_1 concretamente il potere di disporre dell'immobile in quanto sottoposto a pignoramento né, tanto meno, che fosse ravvisabile un lucro cessante. A riguardo, rilevato come si fosse limitata ad affermare che se fosse Parte_1 avvenuto il pagamento del corrispettivo dell'occupazione, “lo stesso avrebbe così ridotto il monte debito nei riguardi della società procedente nell'esecuzione” (cfr. comparsa di costituzione), senza tuttavia allegare o documentare quale fosse stato l'importo riconosciuto al creditore procedente, il Giudice di primo grado concludeva ritenendo gli fosse stata impedita qualsiasi valutazione circa l'effettiva sussistenza di un danno. Infine, la circostanza che l'immobile fosse stato venduto dopo la sua liberazione induceva il Giudice di primo grado a ritenere che il prezzo di acquisto non fosse stato negativamente influenzato dalla precedente occupazione da parte della Controparte_1 Il Giudice di primo grado accoglieva l'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
4) ha proposto appello avverso la sentenza n. 1930/2024 del Tribunale di Parte_1 Torino. Con il primo motivo, la Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che la pretesa creditoria di non potesse trovare Parte_1 accoglimento dal momento che le indennità di occupazione si riferiscono al periodo in cui l'immobile era sottoposto al pignoramento e, dunque, come per tale periodo, la legittimazione ad invocare la corresponsione dell'indennità spettasse unicamente al Custode per conto della procedura esecutiva. A parere della Appellante la motivazione del Giudice di primo sarebbe infondata;
e ciò perché:
5 a) la procedura esecutiva si è estinta senza giungere all'aggiudicazione, atteso che
[...] ha provveduto a vendere l'immobile a seguito di trattiva privata e, quindi, a Parte_1 soddisfare la massa creditoria;
onde, è tornata ad essere l'unica legittimata Parte_1 attiva a pretendere la corresponsione dell'indennità; b) se da un lato è pacifico che nel periodo in cui la procedura esecutiva immobiliare era pendente, la legittimazione attiva a pretendere la corresponsione dell'indennità fosse in capo al Custode per conto della procedura esecutiva stessa, di contro è pacifico che se il Custode ha scelto di non richiedere a la corresponsione dell'indennità di Controparte_1 occupazione sine titulo, il diritto a invocare detta corresponsione è tornato ad essere in capo a nel momento in cui la procedura esecutiva immobiliare si è estinta;
se Controparte_1 così non fosse, l'indennità si “volatizzerebbe” oppure, come ha ritenuto il Giudice di primo grado, il proprietario dell'immobile la perderebbe;
c) il diritto di a pretendere la corresponsione dell'indennità nella misura di Parte_1
€ 4.600,00 al mese è fondata, oltre che sulla sentenza resa dal Tribunale di Torino, anche sulla scrittura privata del 29.5.2018 nonché sul comportamento per “fatti concludenti” in Cont forza dei quali ha corrisposto spontaneamente a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 4.600,00 da agosto 2020 a ottobre 2021 manifestando di riconoscere di essere debitrice di detta indennità in tale misura. Con il secondo motivo, la Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che non fosse configurabile alcun danno emergente in capo a Parte_1 atteso che detta società, nel periodo in cui l'immobile era sottoposto a pignoramento,
[...] non avrebbe avuto concretamente il potere di disporne;
né, tanto meno, che fosse configurabile un lucro cessante. A parere della Appellante, la circostanza che 2006 S.r.l. non avesse concretamente il Pt_1 potere di disporre dell'immobile deve ritenersi circoscritta al periodo in cui era pendente la procedura esecutiva immobiliare;
tuttavia, una volta che la procedura esecutiva è stata estinta, è tornata nella piena disponibilità del bene riacquistando il potere Parte_1 di disporne;
onde, acquistando nuovamente il diritto di chiedere l'indennità quantificata nell'accordo del 29.5.2006 in € 4.600,00 al mense (e, prima ancora, nella sentenza del Tribunale di Torino n. 2104/2027 in € 2.090,00) subendo la perdita economica e/o la diminuzione patrimoniale conseguente al mancato incasso di detta indennità che se fosse stata percepita sarebbe andata ad aggiungersi al proprio patrimonio La Appellante conclude allegando che il danno subito da è quindi Parte_1 individuabile nel complessivo importo di € 32.200,00 pari alle mensilità maturate da novembre 2021 a maggio 2022, data del rilascio dell'immobile. Infine, la Appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado ha ritenuto che: a) il prezzo di vendita dell'immobile non fosse stato influenzato dalla precedente occupazione da parte di atteso che l'immobile sarebbe stato venduto Controparte_1 quando la procedura di liberazione era già terminata;
b) l'eventuale arricchimento che può aver tratto la dal godimento Controparte_1 dell'immobile esula dalla domanda creditoria svolta da con il Parte_1 procedimento monitorio. Quanto al rito, la Appellante ha invocato la declaratoria di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto sarebbe stata proposta tardivamente atteso che trattandosi di indennità di occupazione avrebbe dovuto essere promossa con ricorso (e non con citazione) da depositarsi avanti al Tribunale nel termine di 40 giorni dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.
Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituita la Controparte_1 contestando l'infondatezza delle censure e invocando il rigetto dell'appello.
6 Con riferimento al primo motivo di appello, la ha rilevato come Controparte_1
con la sottoscrizione dell'accordo del 7.10.2021, si fosse impegnata a Parte_1 rinunciare al rilascio dell'immobile consentendole di permanere nella detenzione del bene ed inoltre come e nel periodo di tempo durante il quale era pendente la procedura Pt_1 esecutiva immobiliare, non si fosse attivata, per il tramite del Custode, per ottenere una somma a titolo di indennità di occupazione;
onde, come non potesse più pretendere alcunchè avendo essa stessa, di fatto, autorizzato a occupare l'immobile. Controparte_1 Con riferimento al secondo motivo di appello, la ha dedotto che non Controparte_1 sarebbe stata offerta alcuna prova in ordine al danno che avrebbe subito Parte_1 dalla dedotta indebita occupazione dell'immobile; nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto, la Appellata ha dedotto di essersi trovata nella grave situazione riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid 2029 che aveva colpito il settore turistico. Quanto infine all'eccezione in rito, la Appellata ha dedotto che le controversie riguardanti la detenzione di immobile sine titulo, ivi comprese le azioni di rilascio, non sono assoggettabili alla disciplina di cui all'art. 447 bis c.p.c. che si applica, invece, alle fattispecie in materia di locazione o comodato di immobili.
Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza dell'8.5.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione.
5) La Corte ritiene opportuno esaminare preliminarmente l'eccezione in rito svolta dalla Appellante. ha eccepito che, trattandosi di una fattispecie inerente alla mancata Parte_1 corresponsione di indennità di occupazione, l'opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta con ricorso da depositarsi, avanti al Tribunale che lo ha emesso, entro il termine di 40 giorni dalla data della sua notificazione avvenuta il 30.12.2022. Poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è invece stato promosso con atto di citazione notificato l'8.2.2023 e iscritto al ruolo il 14.2.2023 (ossia, oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.), a parere della Appellante l'opposizione sarebbe stata instaurata tardivamente. L'eccezione è infondata. La Corte rileva innanzitutto che l'eccezione è stata formulata per la prima volta in grado di appello e, dunque, tardivamente. In ogni caso, rileva che la pretesa creditoria azionata con il ricorso per ingiunzione si fondava sul presupposto dell'esistenza della scrittura privata sottoscritta il 29.5.2018 con cui le parti prevedevano che, a fronte del protrarsi della detenzione dell'immobile nonostante l'avvenuta risoluzione del pregresso contratto di locazione, si sarebbe impegnata a Controparte_1 corrisponderle, per almeno 3 anni dalla sottoscrizione, l'importo mensile di € 4.600,00 a titolo di indennità di occupazione. Poiché non si verte in tema di locazione o comodato, la scelta dell'applicazione del rito ordinario deve dunque ritenersi corretta.
6) Chiarita la questione in rito, la Corte ritiene che i motivi di appello meritino disamina congiunta essendo strettamente connessi tra loro in quanto fondati sulla dedotta non corretta individuazione dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria (ossia, della indennità di occupazione da novembre 2021 a maggio 2022 mentre l'immobile era sottoposto al pignoramento immobiliare) azionata con il procedimento monitorio che il Giudice di primo grado avrebbe disatteso sul presupposto che la legittimazione a prendere la corresponsione dei canoni sarebbe spettata al Custode per conto della procedura e, in ogni caso, anche a
7 ritenere l'ammissibilità e legittimazione della domanda, non sarebbe stato ravvisabile alcun pregiudizio derivante dall'occupazione posto che l'immobile non si trovava concretamente nella disponibilità della in quanto sottoposto a pignoramento. Parte_1
6.a.) La Corte rileva che è pacifico, che l'immobile è stato oggetto di pignoramento immobiliare a far data da agosto 2020 sino a giugno 2022 e che da novembre 2021 sino a giugno 2022 la non ha corrisposto alcuna indennità di occupazione né a Controparte_1 né alla Procedura;
onde, che l'unica legittimata sostanziale attiva a Parte_1 pretendere il pagamento dell'indennità di occupazione da novembre 2021 a giugno 2022 – in detto periodo in cui era pendente l'esecuzione - sarebbe stata la Procedura medesima, per il tramite del Custode. Ciò non di meno, la Corte rileva altresì che il Giudice delle Esecuzioni il 13.6.2022, prima di giungere all'aggiudicazione, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 629 c.p.c. (ossia, per rinuncia da parte del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo) e che solo successivamente all'estinzione della procedura, una Parte_1 volta rientrata nel possesso dell'immobile, ha avanzato la pretesa creditoria di cui al procedimento monitorio nei confronti della sul presupposto che le parti Controparte_1 avessero pattuito un corrispettivo mensile pari a € 4.600,00 a titolo di indennità di occupazione. La Corte ritiene dunque che la motivazione del Giudice di primo grado - secondo la quale la sarebbe carente della legittimazione sostanziale a pretendere la Parte_1 corresponsione dell'indennità di occupazione posto che l'immobile era stato sottoposto a pignoramento - sia affetta da un evidente salto logico. Difatti, se da un lato è pacifico che dopo il pignoramento di un immobile, la legittimazione a pretendere la corresponsione dei suoi frutti (ad es. i canoni di locazione o l'indennità di occupazione) spetti in via esclusiva al Custode, rientrando i frutti stessi nell'oggetto del pignoramento ex art. 2912 c.c., e a beneficio della massa creditoria;
di contro, quando la procedura esecutiva si estingue prima della aggiudicazione perché la debitrice esecutata ha provveduto a soddisfare i creditori e questi ultimi rinunciano alla procedura, con la conseguenza che la procedura viene dichiarata estinta ex art. 629 c.p.c. (come nel caso di specie), il diritto di invocare la corresponsione dei frutti derivanti dall'immobile, qualora nel corso della procedura esecutiva il custode non abbia esercitato tale diritto, torna ad appartenere al proprietario dell'immobile medesimo. Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il Custode non aveva esercitato, mentre era pendente la procedura esecutiva, il diritto di pretendere nei confronti di CP_1 il pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo da novembre 2021 a giugno
[...] 2022 in forza della scrittura privata sopra citata e che la procedura esecutiva sia stata estinta ex art. 629 c.p.c., atteso (evidentemente) il soddisfacimento della massa creditoria che ha quindi rinunciato alla procedura;
onde, non vi è alcuna ragione perché Parte_1 venuta meno l'espropriazione dell'immobile, non possa invocare il diritto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di occupazione per i mesi durante i quali Controparte_1 ha occupato l'immobile esercitando la propria attività d'impresa.
6.b) Dipanata la questione in ordine all'ammissibilità della pretesa creditoria in capo a resta alla Corte valutarne la fondatezza. Parte_1 Il Giudice di primo grado, richiamata la giurisprudenza invocata da con Controparte_1 riferimento ai danni conseguenti all'occupazione illegittima di un immobile che non possono ritenersi “in re ipsa”, ha fondato la statuizione di diniego della domanda creditoria sul presupposto che: da un lato, non sarebbe configurabile alcun pregiudizio dal momento 2006 S.r.l. non avrebbe avuto il potere di disporre del bene in quanto sottoposto a Pt_1
8 pignoramento;
dall'altro lato, che non avrebbe dimostrato la sussistenza Parte_1 del danno essendosi limitata ad affermare che se fosse avvenuto il pagamento del corrispettivo dell'occupazione “lo stesso avrebbe ridotto il monte debito nei riguardi della società procedente nell'esecuzione”, senza però provare per quale importo sarebbe stato alienato.
La Corte ritiene che la motivazione del Giudice di primo grado non sia condivisibile essendo fondata su un presupposto errato;
difatti, ha invocato la corresponsione Parte_1 dell'indennità di occupazione dell'immobile, non sul presupposto che si trattasse di una occupazione illegittima (a cui sarebbe conseguito un pregiudizio riconducibile all'impossibilitò di esercitare personalmente il diritto di godimento del bene oppure di trasferire/locare il bene ad un prezzo più conveniente) bensì sul presupposto dell'esistenza della scrittura privata del 29.5.2018 con cui le parti avevano convenuto che il corrispettivo mensile dell'occupazione dell'immobile successivamente alla risoluzione del contratto di locazione fosse di € 4.600,00 al mese. La Corte rileva che è stata la stessa Appellante (cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione in primo grado) a ricondurre la pretesa creditoria (invocata con il procedimento monitorio) al contenuto della scrittura privata del 29.5.2018 escludendo di inquadrarla nell'ambito di una azione risarcitoria conseguente al pregiudizio che deriverebbe da una occupazione sine titulo. Va osservato che ha corrisposto le indennità di occupazione nella misura Controparte_1 di € 4.600,00 al mese per tutti i mesi successivi ad agosto 2020 fino a ottobre 2021 (ossia, a ben vedere, anche mentre era pendente la procedura esecutiva immobiliare), manifestando implicitamente di riconoscere contenuto e validità della pattuizione;
se così non fosse stato, è verosimile che non avrebbe provveduto al pagamento delle indennità per un così lungo periodo di tempo. Senza tacere il fatto che tutte le fatture emesse da (doc. 12 e da 14 a 22) Parte_1 riportano nella causale “indennità di occupazione” e mai le ha respinte o Controparte_1 contestate. La Corte rileva quindi che il pregiudizio sofferto da è di fatto Parte_3 sostanzialmente riconducibile nella perdita economica subita a causa dell'inadempimento avversario all'obbligazione di pagamento delle indennità di occupazione e, a nulla rileva: a) che in pendenza della procedura esecutiva, non avesse la disponibilità Parte_1 del bene;
difatti, se in pendenza della procedura esecutiva, il Custode, avesse agito per ottenere il pagamento delle indennità di occupazione insolute, non avrebbe Parte_1 subito alcun pregiudizio posto che il ricavato sarebbe stato distribuito a favore del creditore procedente;
poiché la Procedura non si è attivata in tal senso, quando è stata dichiarata l'estinzione, ha azionato la pretesa creditoria (non prescritta) nei confronti della Parte_1 che lo ha occupato;
Controparte_1 b) che non abbia offerto la prova del corrispettivo della vendita Parte_1 dell'immobile né quale importo sia stato riconosciuto al creditore procedente;
Parte_1 con il procedimento monitorio si è limitata a chiedere il pagamento delle indennità di
[...] occupazione senza chiedere la differenza tra il miglior prezzo che avrebbe potuto ottenere dalla vendita di un immobile non occupato e quello effettivamente percepito.
7) La domanda di riduzione della Appellata - svolta in via subordinata per l'ipotesi dell'accoglimento della domanda inquadrata quale fattispecie risarcitoria – fondata sulla dedotta impossibilità da parte di di far fronte all'obbligazione risarcitoria Controparte_1 a causa della grave situazione economica riconducibile all'emergenza epidemiologica Covid 2019, risulta assorbita dalla decisione con cui la Corte ha ritenuto che il pregiudizio sofferto da 2006 S.r.l. fosse di fatto sostanzialmente riconducibile nella perdita economica Pt_1
9 subita a causa del mancato incasso delle indennità di occupazione come pattuite e non dalla illegittima occupazione sine titulo dell'immobile da parte di Controparte_1
8) La domanda della Appellata volta ad ottenere la condanna di al Parte_1 pagamento di € 60.000,00 a titolo di buona uscita è invece insuscettibile di essere esaminata, atteso che non ha formulato appello incidentale con riferimento alla Controparte_1 declaratoria di rigetto del Giudice di primo grado che ha ritenuto che detta domanda esulasse dalla pretesa creditoria invocata dalla Appellante.
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio da ritenersi superfluo, l'appello viene accolto con conseguente riforma parziale (attesa la già intervenuta declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto) della sentenza impugnata. All'accoglimento dell'appello e alla parziale riforma della sentenza consegue l'accoglimento della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile pari a € 32.202,00; ossia: € 32.200,00 per l'indennità di occupazione per le mensilità da novembre 2021 a maggio 2022 (€ 4.600,00 mensili x 7 mesi = 32.200,00) oltre a € 2,00 per la marca da bollo sulla fattura 11 del 10.11.2022 di € 46.002,00 (emessa per l'indennità di occupazione per le mensilità da agosto 2021 a maggio 2022) dato atto del riconoscimento da parte di
[...] che le mensilità di agosto, settembre e ottobre 2021 le erano già state corrisposte Parte_1 essendo ricomprese nel pagamento di € 19.000,00 effettuato da in Controparte_1 ossequio all'obbligazione assunta con la scrittura privata del 6.10.2021. Sull'importo di € 32.000,00 spettano gli interessi da calcolarsi dalla data della fattura (10.11.2022 - pagamento R.D.) al 15.12.2022 ex art. 1284 1° comma c.c.; oltre interessi dal 16.12.2022 (data del deposito del ricorso per ingiunzione) al saldo ex art. 1284 4° comma c.c.; negata la rivalutazione atteso che trattasi di debito di valuta e in assenza di allegazione e prova del maggior danno.
Le spese di lite devono essere regolate secondi i principi elaborati dalla giurisprudenza, nel senso che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite. La Suprema Corte ha difatti precisato che “In tema di liquidazione delle spese processuali in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, è poi costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado perché la sentenza di primo grado è stata riformata e quindi si dovevano liquidare e rideterminare le spese di entrambi i gradi” (Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 30 ottobre 2013, n. 8718; Cass. 14 ottobre 2013, n. 23226; Cass. 30 agosto 2010, n. 18337; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483). Dunque, l'accoglimento dell'appello principale, e la conseguente riforma parziale della sentenza impugnata, comporta la rideterminazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e la liquidazione delle spese del grado di appello in forza del criterio unitario della 10 soccombenza. La Corte ritiene quindi equo compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio nella percentuale di 1/3 a carico di ciascuna parte per entrambi i gradi di giudizio. Per il primo grado, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022 e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, secondo i parametri medi per il contezioso ordinario avanti al Tribunale, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, come da dispositivo, adottato lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (importo compreso fra € 26.000,01 e € 52.000,00 anche a seguito della riduzione della somma ingiunta) e dunque 1/3 di € 7.616,00; e così liquidando a favore di i compensi pari a € 5.077,32 Parte_1 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Con distrazione a favore dell'avv. Roberto Giacobina e dell'Avv. Giorgio Giacobina, dichiaratisi antistatari. Per questo grado di giudizio, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14 secondo i parametri medi per il contenzioso ordinario avanti alla Corte di Appello, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisoria (nulla per la fase istruttoria non celebrata), come da dispositivo, adottato lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (di fatto corrispondente al decisum) (importo compreso fra € 26.000,00 e € 52.000,00) e dunque 1/3 di € 6.946,00=; e così, liquidando a favore di i compensi pari a € 4.630,66 Parte_1 oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge nonché € 777,00 per il contributi unificato. Con distrazione a favore dell'avv. Roberto Giacobina e dell'Avv. Giorgio Giacobina, dichiaratisi antistatari.
Nulla in punto di restituzione in assenza di specifica domanda.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1930/2024 resa dal Tribunale di Torino il 27.3.2024 nel procedimento rubricato al n. RG 3283/2023, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- dichiara tenuta e condanna al pagamento a favore di Controparte_1 [...] la somma di € 32.202,00 oltre interessi da calcolarsi sulla somma di € 32.000,00 Parte_1 dal 10.11.2022 al 15.12.2022 ex art. 1284 1° comma c.c. e dal 16.12.2022 al saldo ex art. 1284 4° comma c.c.;
- respinge ogni domanda proposta da nei confronti Controparte_1 Parte_1
[...]
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese del giudizio Controparte_1 di primo grado a favore di liquidate in € 5.077,32 per compensi Parte_1 professionali oltre rimborso forfettario nella misura di legge del 15% CPA e IVA, se dovuta;
con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Giacobina e dell'Avv. Giorgio Giacobina, dichiaratisi antistatari;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio a favore di liquidate in € 4.630,66 per compensi Parte_1 professionali oltre rimborso forfettario nella misura di legge del 15% CPA e IVA, se dovuta,
11 nonché € 777,00 per esposti;
con distrazione a favore dell'Avv. Roberto Giacobina e dell'Avv. Giorgio Giacobina, dichiaratisi antistatari. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 5.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi Il Consigliere Estensore Ausiliario Dott.ssa Laura Boni
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