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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/07/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1814 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto “accertamento della qualità di erede;
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.”
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'avv. Armando Delio Michele Sanguedolce;
Attrice
e
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi, nel presente giudizio dall'avv. Giovanni Feltri;
C.F._3
(C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del Commissario Liquidatore, avv. rappresentato e difeso, nel presente Controparte_4 giudizio dagli avv.ti Antonio Fesce e Fabrizia Fesce;
Convenuti
C.F. ) Controparte_5 P.IVA_2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, adiva l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere Parte_1 le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare per le causali innanzi espresse il sig. Parte_1 come in atti generalizzato, erede legittimo ex artt. 467 e 476 c.c. del sig. nato a [...]_1
Puglia il 11.01.1927 e deceduto in Manfredonia il 23.10.2003; 2) Per l'effetto, di quanto innanzi accertare e dichiarare lo stesso sig. proprietario pro quota, dell'immobile sito in Manfredonia alla Via IV Parte_1
Novembre n. 94 censito al NCEU del Comune di Manfredonia, foglio 143 part.5113 sub. 7; 3) Accertata e dichiarata la condizione del sig. di successore processuale ex art. 110 c.p.c. del sig. Parte_1 Parte_1 nel procedimento esecutivo iscritto presso il Tribunale di Foggia al RGE 30/2003, dichiarare il diritto dello stesso a ricevere la notifica del decreto di fissazione della udienza ex art. 569 c.p.c. e 175 disp. att. c.p.c., nonché degli ulteriori atti dell'esecuzione quali l'ordinanza di autorizzazione di vendita nonché l'avviso di vendita, ad altresì dichiarare il diritto del medesimo a formulare istanza ex art. 495 c.p.c.; 4) Accertata e dichiarata l'omessa notifica al sig. Parte_1
nella qualità di cui innanzi, nella procedura esecutiva iscritta al RGE 30/2003 presso il Tribunale di
[...]
Foggia, del decreto di fissazione della udienza ex art. 569 c.p.c. ed art. 175 disp. att. c.p.c., come dei successivi atti dell'esecuzione ed ovvero: dell'ordinanza di autorizzazione di vendita nonché l'avviso di vendita, dichiarare la nullità ed inefficacia ex art. 159 c.p.c., del provvedimento di aggiudicazione della vendita emessa nel proc. RGE n.30/2003
Tribunale di Foggia del 25.07.2018 nonché del decreto di trasferimento n. cron. 1566/2019, rep. 356/2019 del
17.01.2019 dep. il 16.04.2019, emesso nel proc. RGE con ogni consequenziale effetto di legge”.
A fondamento delle proprie pretese, l'attore deduceva che:
- con ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato in data 06.05.2019 , in proprio e Parte_1 quale erede di , proponeva opposizione agli atti esecutivi, avverso il decreto di Parte_1 trasferimento di immobile emesso nella procedura esecutiva immobiliare a carico di Parte_1 nato a [...] il [...] - R.G. Es. n. 30/03 - n. 1566/19 Cron. - N. 356/19
Rep. ter - per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare la nullità della vendita e di tutti gli atti ad essa connessi, in particolar modo del verbale di aggiudicazione e del decreto di trasferimento n. 1566/19 Cron. - N.
356/19 Rep. ter (doc. 9) e ciò in quanto la mancata comunicazione del decreto di fissazione udienza ex art. 569 cpc nonché di tutti gli atti ad esso conseguenti quali l'avviso di vendita ha impedito al sig. quale Parte_1 erede del debitore esecutato e subentrante nei diritti dello stesso, di evitare la presente espropriazione immobiliare, chiedendo la conversione del pignoramento immobiliare ex art. 495 c.p.c. ovvero di estinguere il debito e le spese dell'esecuzione e per
l'effetto ordinare la revoca dell'aggiudicazione viste le nullità inerenti al corretto svolgimento della procedura espropriativa con conseguente declaratoria di nullità del decreto di trasferimento e rinnovazione della attività processuale svolta che, in quanto viziata, deve essere dichiarata nulla, il tutto al fine di consentire all'odierno opponente l'esercizio dei predetti diritti sostanziali riconosciuti dalla legge. Con vittoria di spese di lite”;
- con il medesimo ricorso, l'opponente, in via cautelare, chiedeva la sospensione dell'esecuzione;
2 - con provvedimento del 7.01.2020 il G.E., Dott.ssa Patti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
6.11.2019, rigettava l'avversa istanza di sospensione e fissava il termine per l'instaurazione del giudizio di merito;
- in ottemperanza al citato provvedimento il promuoveva l'odierno giudizio di merito;
Pt_1
- era interesse dell'attore ottenere una pronuncia di accertamento della sua qualità di erede di Pt_1 ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 467 e 476 c.c.;
[...]
- invero, l'attore, già delato della eredità del debitore esecutato , aveva compiuto atti Parte_1 comprovanti l'accettazione tacita dell'eredità del de cuius e, in particolare: 1) in data 29.06.2010 trasferiva la propria residenza, unitamente alla propria famiglia, da Corso Roma a Via Quattro Novembre n. 94 ove aveva abitato, continuativamente, sino al 29.01.2012 unitamente al proprio nucleo famigliare, godendo in modo pieno dei propri di diritti di quota sulla proprietà immobiliare, in quanto aveva assolto i conseguenti oneri e spese derivate, iure proprio, nonché aveva concesso l'immobile in comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato in favore dello stesso suo genitore in forza di Parte_2 contratto verbale intercorso tra le parti;
2) si era occupato esclusivamente e Parte_1 personalmente della gestione del predetto bene ereditario, avendo pagato le utenze relative ai consumi e avendo curato a proprie spese anche i lavori di ristrutturazione dell'immobile;
- tali condotte, tutte integranti chiara manifestazione di volontà di accettazione tacita dell'eredità del debitore esecutato, avevano reso l'attore erede puro e semplice dell'eredità del nonno Pt_1
sebbene pro quota, unitamente alla nonna con la conseguenza che ne
[...] Persona_1 era subentrato non solo in tutti i crediti e debiti facenti capo al de cuius, ma anche nei giudizi incardinati e pendenti ex art. 110 c.p.c.;
- al contrario, la procedura espropriativa R.G. Es. n. 30/03 aveva seguito il suo corso soltanto nei confronti della delata (moglie del debitore esecutato), che veniva qualificata, Persona_1 erroneamente, quale unica erede del debitore esecutato e, pertanto, tutti gli atti della procedura esecutiva non erano stati notificati anche agli altri eredi, tra i quali;
Parte_1
- la mancata notifica a (quale erede pro quota del debitore esecutato, parte Parte_1 processuale ex art. 110 c.p.c.) del decreto di fissazione della udienza ex art. 569 c.p.c. 175 disp. att.
c.p.c., dell'ordinanza di autorizzazione di vendita nonché l'avviso di vendita, al fine di consentire all'odierno istante l'esercizio dei diritti di cui all' art. 495 c.p.c. aveva determinato, per l'effetto, la nullità ex art. 159 c.p.c. del provvedimento di aggiudicazione e del successivo decreto di trasferimento con ogni conseguenza di legge, quali atti tutti derivati connessi e dipendenti.
Si costituivano i convenuti e nonché il CP_1 Controparte_2 [...] in L.C.A. chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto Controparte_3
e diritto.
3 Dichiarata la contumacia di e concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., Controparte_5 con ordinanza del 02.11.2022 il Giudice istruttore non ammetteva le prove orali richieste da parte attrice poiché afferenti a circostanze valutative e/o irrilevanti e/o generiche e/o documentali;
la causa, pertanto, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.04.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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Ciò posto, occorre, innanzitutto, analizzare la domanda di parte attrice, volta ad ottenere una pronuncia di accertamento della accettazione tacita dell'eredità del de cuius , nato a [...] Parte_1
Ferdinando di Puglia il 11.01.1927 e deceduto in Manfredonia il 23.10.2003.
Come noto, la accettazione della eredità può essere espressa o tacita.
La accettazione, in particolare, è tacita “quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476
c.c.).
Parte attrice afferma di aver tenuto comportamenti che abbiano integrato l'accettazione tacita come delineata dalla disposizione codicistica poc'anzi menzionata. In particolare, tali comportamenti sarebbero consistiti: 1) nell'aver abitato, nel periodo 2010-2012, unitamente alla propria famiglia, presso l'immobile del de cuius, sito a Via Quattro Novembre n. 94, per poi concederlo in comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato in favore del genitore in forza di contratto verbale Parte_2 intercorso tra le parti;
2) nell'aver pagato le utenze relative ai consumi e aver curato a proprie spese anche i lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Come noto, l'accettazione dell'eredità si perfeziona in forma tacita ove il chiamato compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede;
deve trattarsi di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunziare all'eredità, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa. In particolare, l'immissione nel possesso dei beni ereditari è atto non univoco che di per sé non equivale ad accettazione tacita dell'eredità perché non presuppone necessariamente in chi lo compie la volontà di accettare e la qualità di erede, potendo anche dipendere da un mero intento conservativo del chiamato o dalla tolleranza degli altri chiamati (cfr. Cass. 12753/99, 178/96,
20868/2005)
Ebbene - come già rilevato nel provvedimento del 7.01.2020 del G.E., Dott.ssa Patti e come già accertato nella sentenza n. 1250/2020 del Tribunale di Foggia, confermata con la sentenza n.
1794/2023 della Corte di Appello di Bari - gli atti indicati dall'attore come comportamenti rilevanti ai sensi dell'art. 476 c.c. non sono in realtà idonei a valere come accettazione tacita dell'eredità devoluta da
4 , trattandosi, in sostanza, di attività di ordinario godimento e gestione del tutto Parte_1 compatibili con una finalità meramente conservativa e di per sé inidonee a manifestare univocamente la volontà di accettare l'eredità.
Ad ogni modo, è bene rilevare che nella fattispecie in esame è indifferente individuare gli eredi, o verificare che gli stessi abbiano accettato o meno l'eredità dell'esecutato, potendo eventualmente rilevare dette circostanze in punto di distribuzione ove residuino somme da restituire al debitore e per esso ai suoi eredi. Invero, il bene resta pignorato in danno dell'esecutato e gli eredi non acquistano la proprietà del lascito con effetti nella procedura (art. 2913 c.c.), con la conseguenza che il decreto di trasferimento è emesso e trascritto contro la parte debitrice, non già contro gli eredi della stessa, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni. Dunque, non vi è un onere a carico del procedente o dell'ufficio di ricercare e individuare gli eventuali eredi affinché possano intervenire (cfr. Tribunale di
Reggio Emilia del 22 gennaio 1996, n. 22; cfr. nei medesimi termini Trib. Foggia 11 luglio 2018, proc. n.
9635/2017).
Per tali ragioni vanno rigettate le domande di parte attrice.
Atteso l'esito della lite e la soccombenza dell'attore, lo stesso deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex dm 55/2014 (e successive modificazioni), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta.
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore di e CP_1 [...]
liquidate in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie CP_2 nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta come per legge;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore di Controparte_3
in L.C.A., liquidate in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...] forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta come per legge;
- dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del convenuto contumace.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 31.07.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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