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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4365/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuela Parte_1
Bellante e Agnese Positano del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 settembre 2024 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni riportandosi alle domande formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., così chiedendo: “I. statuire che il sig. nulla corrisponderà in favore della Parte_1 sig.ra a titolo di contributo economico di mantenimento e/o assegno divorzile;
II. Controparte_1 dichiarare che venga così risolta ogni questione patrimoniale tra i coniugi relativa ai reciproci rapporti di dare e avere;
III. statuire che il sig. continuerà a corrispondere il Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne in favore del genitore Per_1 convivente per un importo mensile pari ad € 200,00, come da aggiornamento ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
IV. che il sig. continuerà a Parte_1 corrispondere nella misura del 50% in favore del figlio maggiorenne le spese straordinarie Per_1 che si renderanno necessarie sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, come da Protocollo già in uso presso il Tribunale adito;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23 novembre 2022 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 28 maggio 1994, in Padova, che dalla loro unione sono nati Controparte_1 Per_ (rispettivamente, il giorno 11 ottobre 1994 e il 10 febbraio 2000) i figli e e che questo Per_1
Tribunale, con decreto del 21 gennaio 2013, aveva omologato le condizioni della separazione consensuale (riguardanti, tra l'altro, l'assegnazione alla moglie della casa familiare, di proprietà del medesimo ricorrente, e gli obblighi di contribuzione monetaria a carico di quest'ultimo, nella misura mensile di Euro 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della prole e nella misura di Euro 400,00 al mese per il mantenimento del coniuge).
Rappresentando la mancata riconciliazione matrimoniale, fornendo indicazioni sulle rispettive Per_ risorse economiche e deducendo la sopravvenuta indipendenza del primogenito , oltre alla dedizione del secondogenito allo svolgimento di lavori saltuari, chiedeva dichiararsi lo Per_1 scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe (poi, appunto, reiterate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c.).
Celebrata l'udienza presidenziale senza la comparizione della convenuta, erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza depositata il 16 maggio 2023.
Depositata memoria integrativa il 27 luglio 2023, all'udienza del 10 gennaio 2024 era dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio benché ritualmente citata. Controparte_1
In data 11 gennaio 2024 era emessa sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio contratto tra le parti (sentenza n. 115/2024 pubblicata il 17 gennaio 2024).
Depositata la suddetta memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. e senza incombenti istruttori, all'udienza celebrata il 24 settembre 2024 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, precisava le conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre rimarcare che l'intervenuta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi limita l'attuale thema decidendum alla sola materia delle contribuzioni economiche.
Senonché parte convenuta, non costituendosi in giudizio, ha omesso di provare la sussistenza dei requisiti legali ipoteticamente fondanti il suo diritto a beneficiare di un assegno a titolo divorzile, nonché di dimostrare il presupposto della perdurante e incolpevole dipendenza economica dei figli maggiorenni eventualmente fondante il diritto a percepire dall'altro genitore contribuzioni monetarie destinate al mantenimento della prole.
Né, per vero, corrispondenti domande sono state proposte dalla stessa parte rimasta contumace.
Ne consegue inevitabilmente che, a decorrere dalla suddetta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, va revocato l'obbligo già posto a carico di di versare a Parte_1 controparte l'assegno mensile di mantenimento ex art. 156 c.c. e che, a decorrere dall'introduzione del giudizio, va revocato l'obbligo posto a carico del medesimo ricorrente di versare a controparte contribuzioni intese al mantenimento dei figli maggiorenni.
In ogni caso, deve prendersi atto del suo impegno, assunto in atti, di continuare a corrispondere alla madre, in quanto genitore convivente, un contributo per il mantenimento ordinario del figlio
(fino al raggiungimento dello stato di autosufficienza economica) pari all'ammontare Per_1 mensile di Euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della convenuta, da cui il difetto di domande formulate nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo e preso atto della sentenza non definitiva n. 115/2024, depositata il giorno 11 gennaio 2024 e pubblicata il 17 gennaio 2024, con la quale questo Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti:
1) a decorrere dalla suddetta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio revoca l'obbligo già posto a carico di di versare a l'assegno mensile di Parte_1 Controparte_1 mantenimento ex art. 156 c.c.;
2) a decorrere dall'introduzione del presente procedimento (23 novembre 2022) revoca l'obbligo già posto a carico di di versare a controparte contribuzioni intese al Parte_1 mantenimento dei figli maggiorenni;
3) prende atto dell'impegno, assunto in atti da , di continuare a corrispondere a Parte_1
, in quanto madre convivente, un contributo per il mantenimento ordinario del Controparte_1 figlio (fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica) pari all'ammontare Per_1 mensile di Euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Così deciso in Parma il 13 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4365/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Emanuela Parte_1
Bellante e Agnese Positano del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 settembre 2024 la difesa di parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni riportandosi alle domande formulate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c., così chiedendo: “I. statuire che il sig. nulla corrisponderà in favore della Parte_1 sig.ra a titolo di contributo economico di mantenimento e/o assegno divorzile;
II. Controparte_1 dichiarare che venga così risolta ogni questione patrimoniale tra i coniugi relativa ai reciproci rapporti di dare e avere;
III. statuire che il sig. continuerà a corrispondere il Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne in favore del genitore Per_1 convivente per un importo mensile pari ad € 200,00, come da aggiornamento ISTAT, fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
IV. che il sig. continuerà a Parte_1 corrispondere nella misura del 50% in favore del figlio maggiorenne le spese straordinarie Per_1 che si renderanno necessarie sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, come da Protocollo già in uso presso il Tribunale adito;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23 novembre 2022 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con il 28 maggio 1994, in Padova, che dalla loro unione sono nati Controparte_1 Per_ (rispettivamente, il giorno 11 ottobre 1994 e il 10 febbraio 2000) i figli e e che questo Per_1
Tribunale, con decreto del 21 gennaio 2013, aveva omologato le condizioni della separazione consensuale (riguardanti, tra l'altro, l'assegnazione alla moglie della casa familiare, di proprietà del medesimo ricorrente, e gli obblighi di contribuzione monetaria a carico di quest'ultimo, nella misura mensile di Euro 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento della prole e nella misura di Euro 400,00 al mese per il mantenimento del coniuge).
Rappresentando la mancata riconciliazione matrimoniale, fornendo indicazioni sulle rispettive Per_ risorse economiche e deducendo la sopravvenuta indipendenza del primogenito , oltre alla dedizione del secondogenito allo svolgimento di lavori saltuari, chiedeva dichiararsi lo Per_1 scioglimento del suddetto matrimonio alle condizioni riportate in epigrafe (poi, appunto, reiterate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c.).
Celebrata l'udienza presidenziale senza la comparizione della convenuta, erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza depositata il 16 maggio 2023.
Depositata memoria integrativa il 27 luglio 2023, all'udienza del 10 gennaio 2024 era dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio benché ritualmente citata. Controparte_1
In data 11 gennaio 2024 era emessa sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio contratto tra le parti (sentenza n. 115/2024 pubblicata il 17 gennaio 2024).
Depositata la suddetta memoria ex art. 183 comma 6 n. 1) c.p.c. e senza incombenti istruttori, all'udienza celebrata il 24 settembre 2024 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, precisava le conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre rimarcare che l'intervenuta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi limita l'attuale thema decidendum alla sola materia delle contribuzioni economiche.
Senonché parte convenuta, non costituendosi in giudizio, ha omesso di provare la sussistenza dei requisiti legali ipoteticamente fondanti il suo diritto a beneficiare di un assegno a titolo divorzile, nonché di dimostrare il presupposto della perdurante e incolpevole dipendenza economica dei figli maggiorenni eventualmente fondante il diritto a percepire dall'altro genitore contribuzioni monetarie destinate al mantenimento della prole.
Né, per vero, corrispondenti domande sono state proposte dalla stessa parte rimasta contumace.
Ne consegue inevitabilmente che, a decorrere dalla suddetta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, va revocato l'obbligo già posto a carico di di versare a Parte_1 controparte l'assegno mensile di mantenimento ex art. 156 c.c. e che, a decorrere dall'introduzione del giudizio, va revocato l'obbligo posto a carico del medesimo ricorrente di versare a controparte contribuzioni intese al mantenimento dei figli maggiorenni.
In ogni caso, deve prendersi atto del suo impegno, assunto in atti, di continuare a corrispondere alla madre, in quanto genitore convivente, un contributo per il mantenimento ordinario del figlio
(fino al raggiungimento dello stato di autosufficienza economica) pari all'ammontare Per_1 mensile di Euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della convenuta, da cui il difetto di domande formulate nei confronti del ricorrente.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo e preso atto della sentenza non definitiva n. 115/2024, depositata il giorno 11 gennaio 2024 e pubblicata il 17 gennaio 2024, con la quale questo Tribunale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti:
1) a decorrere dalla suddetta sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio revoca l'obbligo già posto a carico di di versare a l'assegno mensile di Parte_1 Controparte_1 mantenimento ex art. 156 c.c.;
2) a decorrere dall'introduzione del presente procedimento (23 novembre 2022) revoca l'obbligo già posto a carico di di versare a controparte contribuzioni intese al Parte_1 mantenimento dei figli maggiorenni;
3) prende atto dell'impegno, assunto in atti da , di continuare a corrispondere a Parte_1
, in quanto madre convivente, un contributo per il mantenimento ordinario del Controparte_1 figlio (fino al raggiungimento della sua autosufficienza economica) pari all'ammontare Per_1 mensile di Euro 200,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Così deciso in Parma il 13 febbraio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto