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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 3183/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di Impresa - n. 219/2021, pubblicata il 12.01.2021, iscritto al n. 3183/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. , residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Gramsci, 25/A, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Milanese (c.f.
) e Giovanni Guido (c.f. );4 C.F._2 C.F._3
Appellante
E
in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Di Palma (c. f. ); C.F._4
Appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli - Parte_1
Sezione specializzata in materia di Impresa - n. 219/2021, pubblicata il 12.01.2021.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
1 NRG 3183/2021
Il relativo giudizio, iscritto al n. 3183/2021, è stato riunito al giudizio n. 2275/2021, concernete altra impugnazione avverso la medesima sentenza.
Nel corso del processo entrambe le parti hanno proposto istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 24.6.2025 la Corte, vista la predetta istanza, ha disposto con separata ordinanza la separazione del presente giudizio da quello al quale era stato precedentemente riunito al fine di emettere la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato un'istanza congiunta volta ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di questa Corte, le parti hanno precisato che “l'istanza ha ad oggetto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e non dell'estinzione del giudizio di appello, dal momento che le parti della suddetta istanza (dott. e Parte_1
non hanno intenzione di lasciar sopravvivere, alla definizione del Controparte_1 giudizio, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado (poi sospeso da questa Corte).
Infatti, la cessazione della materia del contendere determina il venir meno (limitatamente alle parti della suddetta istanza: dott. e del loro rapporto Parte_1 Controparte_1 processuale fin dalla sua instaurazione e, quindi, di tutti i provvedimenti giudiziali emessi durante il suo svolgimento (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 20/07/2021, n. 20697, rv. 662193-01, in Ced Cassazione, 2021; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/02/2017, n. 3542, rv. 642858-01, in Ced Cassazione, 2017), mentre la seconda (estinzione) comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”.
Alla luce di tale chiarimento non c'è alcun dubbio che, non essendoci più alcun contrasto tra le parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di Impresa - Parte_1
n. 219/2021, pubblicata il 12.01.2021, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra e il Parte_1 [...]
Controparte_1
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 10 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di Impresa - n. 219/2021, pubblicata il 12.01.2021, iscritto al n. 3183/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. , residente a [...], Parte_1 C.F._1
Via Gramsci, 25/A, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Milanese (c.f.
) e Giovanni Guido (c.f. );4 C.F._2 C.F._3
Appellante
E
in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Di Palma (c. f. ); C.F._4
Appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli - Parte_1
Sezione specializzata in materia di Impresa - n. 219/2021, pubblicata il 12.01.2021.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
1 NRG 3183/2021
Il relativo giudizio, iscritto al n. 3183/2021, è stato riunito al giudizio n. 2275/2021, concernete altra impugnazione avverso la medesima sentenza.
Nel corso del processo entrambe le parti hanno proposto istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 24.6.2025 la Corte, vista la predetta istanza, ha disposto con separata ordinanza la separazione del presente giudizio da quello al quale era stato precedentemente riunito al fine di emettere la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno presentato un'istanza congiunta volta ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di questa Corte, le parti hanno precisato che “l'istanza ha ad oggetto la declaratoria della cessazione della materia del contendere e non dell'estinzione del giudizio di appello, dal momento che le parti della suddetta istanza (dott. e Parte_1
non hanno intenzione di lasciar sopravvivere, alla definizione del Controparte_1 giudizio, il titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado (poi sospeso da questa Corte).
Infatti, la cessazione della materia del contendere determina il venir meno (limitatamente alle parti della suddetta istanza: dott. e del loro rapporto Parte_1 Controparte_1 processuale fin dalla sua instaurazione e, quindi, di tutti i provvedimenti giudiziali emessi durante il suo svolgimento (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 20/07/2021, n. 20697, rv. 662193-01, in Ced Cassazione, 2021; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/02/2017, n. 3542, rv. 642858-01, in Ced Cassazione, 2017), mentre la seconda (estinzione) comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado”.
Alla luce di tale chiarimento non c'è alcun dubbio che, non essendoci più alcun contrasto tra le parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione specializzata in materia di Impresa - Parte_1
n. 219/2021, pubblicata il 12.01.2021, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra e il Parte_1 [...]
Controparte_1
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 10 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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