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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/06/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 4288 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
elettivamente rappresentato e difeso come in atti;
Parte_1
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
CP_1
- OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione al precetto notificato in data 14.06.2024 ad istanza di
, con cui viene chiesto il pagamento della complessiva somma di CP_1
€9753,50 di cui €9517,50 a titolo di rate di mutuo non pagate.
Il titolo esecutivo su cui si fonda l'opposto precetto è rappresentato dal decreto n.2922/19 del 13.02.2019 con cui sono stati assunti i provvedimenti provvisori relativi alla separazione personale tra i coniugi.
Ciò premesso l'istante ha fondato la propria impugnazione su due motivi di doglianza. Con il primo ha contestato il diritto di procedere dell'istante nella misura in cui dal titolo esecutivo nessun obbligo di pagamento delle rate del mutuo emerge a carico del . Il secondo motivo di opposizione contesta il Pt_1 precetto dal punto di vista della regolarità formale dal momento che si eccepisce la mancata notifica del titolo esecutivo con conseguente nullità del precetto ai sensi dell'art.480 cpc.
Inoltre, eccepisce la nullità del precetto per omessa indicazione delle mensilità delle rate di mutuo di cui si chiede il pagamento oltre che degli importi mensili delle rate di mutuo o di ogni altra indicazione che determini il credito azionato con il precetto opposto.
Si è costituita l'opposta che ha chiesto il rigetto delle CP_1 avverse pretese.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza a trattazione scritta del
24.06.2025 lo scrivente Magistrato assegnava la causa in decisione.
3. Ciò premesso le eccezioni formulate dall'opponente non possono trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad illustrare. L'evidenza documentale sconfessa le doglienze avanzate.
Il decreto n.2922/19 contiene infatti un riferimento espresso al pagamento delle rate del mutuo da parte di , laddove si legge “pone a Parte_1 carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'assegno mensile di € 400,00 tenuto conto del suo impegno a pagare per intero la rata del mutuo…”. Ebbene è evidente come il pagamento della rata del mutuo rappresenti una componente del contributo al mantenimento il cui importo è stabilito in €400,00 proprio in considerazione della rata del mutuo.
Quanto al secondo motivo di opposizione, nel costituirsi l'opposta
[...] documenta come via stata la notifica contestuale di titolo esecutivo e di CP_1 precetto nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui all'art.480 cpc. la notifica come si evince dalla documentazione in atti è avvenuta in data 03.01.2024 ex art.140 cpc.
Inoltre l'opposta ha documentato il calcolo della somma precettata in quanto la debitoria si fonda sul mancato pagamento della rata di mutuo per 30 mesi da marzo 2021 a settembre 2024 per un importo di € 317,25.
Pertanto l'opposizione va rigettata.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e deve essere liquidata come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55 2014, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo in considerazione l'attività processuale posta in essere, ovvero fasi introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA l'opponente alla refusione delle Parte_1 spese di lite nei confronti della parte opposta , spese CP_1 che si liquidano in complessivi euro 2478,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi al procuratore per dichiarazione di anticipo fattane.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dr.ssa Linda Catagna