Articolo 21 della Legge 6 ottobre 1982, n. 752
Articolo 20
Versione
3 novembre 1982
Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in lire 24 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 novembre 1982