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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2093 R.G dell'anno 2022, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29-05-2025 ed avente ad oggetto: separazione giudiziale TRA
- difesa e rappresentata dall'avv. Guadagnolo Caterina Parte_1
-RICORRENTE E
- difeso e rappresentato dagli avv.ti Maranò Alessandra e Fornari Cataldo CP_1
-RESISTENTE- E
- difeso e rappresentato dall'avv. Maranò Daniele Controparte_2
-INTERVENUTO- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO- All'udienza del 29-05-2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.04.2022 la sig.ra conveniva in giudizio il sig. Parte_1
con cui aveva contratto matrimonio in data 10.10.1998 in Taranto, deducendo CP_1 quanto segue:
che dalla loro unione erano nati due figli (in data 03.03.2001), maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente poiché dipendente del Ministero delle Difesa e (in data Controparte_2
28.11.2003) studente frequentante il quinto anno di scuola superiore;
che la casa coniugale, sita in Tarano, alla via Brigantini n. 6/6 era di proprietà di entrambi i coniugi al 50%;
che ella ricorrente aveva svolto attività di commessa presso l'AN dal 08.07.1997 al 19.07.2015, data in cui la predetta accettava la mobilità incentivata;
che attualmente ella ricorrente era disoccupata;
che il sig. svolgeva attività di agente assicurativo essendo titolare della impresa assicurativa sita in CP_1
Taranto in viale Magna Grecia 420/ B come sede principale e dal 2021 nella sede secondaria sita in Leporano alla via Vittorio Emanuele 33;
che il Sig. era proprietario esclusivo dell'immobile sito in Taranto, in viale Magna Grecia 420/ B, CP_1 dell'immobile sito in Taranto, in via Lucania n. 166 per la quota di 1/6, di un box sito in Taranto, in Piazza Lucania snc per la quota di 1/6, oltre al 50% della casa coniugale;
che la convivenza tra i coniugi si era rivelata difficile fin dai primi tempi del matrimonio a causa del carattere chiuso, indifferente e noncurante del resistente il quale, dopo la nascita dei figli, iniziava ad essere sempre più assente sia fisicamente che spiritualmente, compromettendo l'unione e la complicità coniugale ma anche l'equilibrio e l'autostima di ella ricorrente la quale non sentendosi apprezzata e considerata, vedeva gravemente sminuita la propria dignità personale;
che la situazione era precipitata quando ella ricorrente dovette lasciare il lavoro per contrazione aziendale adeguandosi, in accordo con il sig. , a quanto suggerito dall'azienda e versando l'intero importo CP_1 ricevuto dalla cessazione del rapporto di lavoro sul conto cointestato con il resistente;
che da quel momento la gestione patrimoniale della famiglia era completamente affidata al sig. che CP_1 costringeva ella ricorrente a dover chiedere la somma necessaria per il fabbisogno giornaliero trovandosi nella posizione di dover giustificare ogni spesa effettuata in beneficio della famiglia;
che nonostante tutto aveva sempre sostenuto il marito dedicandosi alla cura della casa e dei figli, permettendo al resistente di realizzarsi professionalmente;
che il sig. viveva solo per lavorare, si tratteneva in ufficio fino a tarda serata, adducendo sempre CP_1 impegni lavorativi non rinviabili sottovalutando quanto fosse importante la sua presenza e l'attenzione per la famiglia;
che ella ricorrente aveva investito tutta sé stessa nel cercare di tener in piedi il matrimonio, perdonando anche un tradimento accaduto in passato per il bene dei figli all'epoca adolescenti e sottoponendosi alla terapia di coppia per cercare di salvare il matrimonio;
che ogni tentativo di rinvigorire il matrimonio si era dimostrato vano arrivando a scoprire che il sig.
frequentava siti d'incontri e intratteneva rapporti non solo virtuali con le signore contattate;
CP_1
che ella resistente aveva accettato di sottoscrivere un mutuo liquidità acceso su BNL con scadenza ultima rata in data 31.05.2034 al fine di acquistare l'immobile sito in Taranto al viale Magna Grecia n. 420, sede dell'attività del Sig. e di sua esclusiva proprietà; CP_1
che ella resistente, su espressa richiesta del marito aveva aderito alla costituzione di un'impresa familiare, cessata nel 2021, della cui attività non era mai stata resa partecipe né aveva mai potuto visionare alcun documento perché ritenuta incapace di essere parte attiva di un progetto familiare;
che il sig. le richiedeva la separazione attribuendo ad ella ricorrente un tradimento, intimandole di CP_1 firmare tutto quello che le aveva proposto, condizione per non divulgare il tradimento;
che quando ella ricorrente si era rifiutata di accettare le condizioni della separazione il sig. aveva CP_1 iniziato a dipingerla nel peggiore dei modi dinanzi ai figli, amici e parenti utilizzando epiteti poco lusinghieri, motivo per il quale aveva presentato una querela nei confronti del resistente;
che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era diventata intollerabile tanto da rendere necessaria la separazione;
Alla luce di tali considerazioni la ricorrente chiedeva:
- che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al;
CP_1
- l'assegnazione della casa coniugale ad ella ricorrente in quanto ivi convivente con il figlio CP_2
[...]
- porre a carico del sig. tutte le spese straordinarie relative all'immobile fino a quando ella CP_1 ricorrente non avrebbe trovato occupazione;
- porre a carico del sig. un assegno di mantenimento per complessivi € 1.200,00 (di cui € 600,00 in CP_1 favore di ella ricorrente ed € 600,00 per il figlio maggiorenne ma non autosufficiente);
- porre a carico del sig. il 100% delle spese straordinarie per il figlio fino a quando ella ricorrente CP_1 non avrebbe trovato occupazione;
- porre a carico del sig. il pagamento del 100% del mutuo BNL in scadenza 31.05.2034; CP_1
- con vittoria di spese.
Con memoria difensiva del 20.06.2022 si costituiva in giudizio il sig. , che contestava la CP_1 ricostruzione della vicenda coniugale di parte ricorrente, deducendo in replica quanto segue:
che la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla ricorrente andava respinta perché il figlio maggiorenne non ancora autosufficiente doveva decidere con quale dei due genitori vivere in caso di permanenza a Taranto una volta terminati gli studi;
che l'assegno al figlio maggiorenne doveva essere versato direttamente in suo favore;
che nulla era dovuto da egli resistente alla moglie poiché ella aveva continuativamente lavorato dall'ottobre 1995 al luglio 2015, da ultimo presso AN spa, e volontariamente aveva presentato le dimissioni volontarie, allettata dall'incentivo all'esodo;
che egli resistente svolgeva la professione di agente assicurativo ed aveva coinvolto nella propria impresa anche la moglie dando vita ad un'impresa familiare con partecipazione degli utili al 60% al signor
[...]
, al 20% alla ricorrente signora e al 20% alla IA , allora CP_1 Parte_1 Persona_2 non ancora occupata lavorativamente;
che in data 11.10.2021 veniva annullata l'impresa familiare poiché la non intendeva più svolgere Pt_1 alcuna opera professionale all'interno della suddetta impresa;
che la ricorrente non si era mai trovata nella condizione di render conto al marito per l'economia familiare, stante il c/c cointestato ad entrambi i coniugi, di cui la aveva da sempre detenuto la Pt_1 carta di credito ad esso abbinata;
che la ricorrente aveva per ben due volte deliberatamente scelto di rinunciare ad attività lavorativa che, quale dipendente part/time presso AN ,le procurava un reddito netto mediamente di circa €. 13.000/anno e che, durante l'impresa familiare, per il periodo d'imposta 2020 le aveva procurato un reddito lordo di € 39.247,00, pari ad €. 28.013,00 netti;
che l'impresa assicurativa di egli resistente aveva subito negli ultimi anni un significativo calo reddituale a causa delle diverse esposizioni debitorie del predetto;
che la ricorrente era comproprietaria di n. 2 immobili siti nel Comune di Leporano, di cui un immobile in comproprietà con egli resistente nel comune di Taranto, in via Brigantini n. 9 ed altro terreno di mq.
2.602 per 3/27;
che egli resistente non aveva la disponibilità di un immobile da adibire a sua alternativa residenza, come casa familiare, contrariamente alla sig.ra , essendo la predetta comproprietaria di n. 2 immobili in Pt_1
Leporano;
che la ricorrente era stata produttrice di reddito da lavoro dipendente sino al marzo 2017 nonché titolare di reddito di impresa negli anni dal 2010 al 2014, avendo prodotto nell'anno fiscale 2020, a seguito della distribuzione di utili di impresa familiare, un reddito imponibile di euro 39.247,00 netto euro 28.013,00 e che dal bilancio provvisorio anno fiscale 2021 si prevedeva un'assegnazione di utili in suo favore per euro 9.965,29.
Alla luce di tali considerazioni parte resistente chiedeva preliminarmente disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti del figlio maggiorenne nato a [...] il [...]; Controparte_2 all'esito delle richieste del figlio maggiorenne, disporre a carico di egli resistente, in favore del figlio, un assegno a titolo di contributo al mantenimento in misura non superiore ad € 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, oltre aggiornamento Istat;
all'esito delle richieste del figlio maggiorenne, statuire in ordine all'assegnazione della casa coniugale;
rigettare la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie difettandone i presupposti di legge.
In data 12.09.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 12.07.2022, venivano adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti con i quali il GD autorizzava i coniugi a vivere separati ponendo la residenza ove ritenevano opportuno, con l'obbligo, per il coniuge collocatario, di comunicare all'altro tutte le variazioni di domicilio al fine di garantire l'esercizio dei diritti inerenti alla prole;
assegnava la casa familiare, con i mobili ivi esistenti, alla signora , Pt_1 autorizzando l'altro coniuge a ritirare gli effetti personali;
ponendo a carico del sig. l'obbligo di CP_1 corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di euro 900,00 (di cui euro 500,00 a titolo di Parte_1 contribuzione per il mantenimento della moglie ed euro 400,00 per il mantenimento del figlio CP_2
, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese a decorrere dal
[...] mese di luglio 2022, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie che dovessero ritenersi necessarie per il figlio, oltre il 50% dell'assegno unico se dovuto come per legge.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in data 25.11.2022 il resistente riportandosi integralmente a quanto precedentemente chiesto, dedotto ed eccepito nella memoria difensiva, in seconda istanza deduceva quanto segue:
che la circostanza risalente al 2015 della relazione extraconiugale di egli resistente, ove mai venisse provata, non aveva avuto alcuna efficienza causale nel determinare ex se l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tanto è vero che i coniugi avevano proseguito il loro rapporto matrimoniale;
che a tenere una condotta irrispettosa nei confronti di egli resistente era stata in più occasioni e nel tempo proprio la ricorrente la cui depressione era stata conseguenza della spiacevole scoperta della prima relazione extraconiugale effettuata da egli resistente e contestata alla moglie;
che a causa della forte crisi coniugale determinata dalla scoperta era stata la stessa a proporre ad Pt_1 egli resistente di intraprendere una terapia di coppia a seguito della quale, i coniugi erano riusciti a ritrovare armonia;
che egli resistente per poter trascorrere più tempo con la moglie decideva di coinvolgerla nella propria impresa, così creando le condizioni per trascorrere, sia pure sul posto di lavoro, più tempo insieme;
che con l'arrivo della pandemia e la chiusura obbligata nelle mura domestiche, la trascorreva Pt_1 gran parte del suo tempo sui social, riprendendo una serie di contatti datati, tra cui vecchi compagni di scuola, con i quali aveva intrattenuto relazioni clandestine scoperte da egli resistente e motivo della di lui richiesta di separazione;
che il figlio maggiorenne aveva lasciato l'abitazione familiare perché iscritto all'Università di Ferrara e non avendo ancora trovato una sistemazione domiciliare in tale città era momentaneamente ospite presso una zia materna a Bologna;
che tale circostanza giustificava la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente nei confronti del figlio da parte di egli resistente dovendo, peraltro, concorrere anche la madre al mantenimento del figlio, studente universitario fuori sede, in misura proporzionale al proprio reddito;
che il reddito complessivo lordo della ricorrente riguardante l'anno d'imposta 2021 (euro 10.350,00) era da riferirsi alla divisione degli utili dell'impresa familiare e non al lavoro da baby-sitter;
che la ricorrente nel ricorso introduttivo 06.04.2022 aveva dichiarato di essere disoccupata e che il lavoro
“a nero” come baby-sitter aveva avuto inizio successivamente al deposito del ricorso introduttivo dichiarando in sede di udienza presidenziale di percepire 5,00 euro l'ora;
che dalla relazione investigativa depositata da egli resistente risultava che la lavorava dalle otto Pt_1 alle dieci ore al giorno come baby-sitter percependo un reddito netto superiore rispetto a quello di 500,00 euro dichiarato dalla stessa nella memoria integrativa;
che la valutazione della situazione reddituale di egli resistente, risultante dalle dichiarazioni fiscali prodotte, doveva tener conto delle voci negative ivi riportate nonché delle rateizzazioni in essere con l'Agenzia delle Entrate, dei finanziamenti MPS, dei piani di rivalsa del mutuo con Controparte_3 scadenza 31.05.2034;
che i dipendenti dell'agenzia assicurativa di egli resistente erano stati in Cassa Integrazione dal 16.03.2020 al 04.09.2022;
che la ricorrente era dotata di adeguata capacità lavorativa avendo lavorato quale dipendente per AN spa, che la stessa aveva prodotto reddito d'impresa dal 2010 al 2014, che aveva conseguito il diploma di ragioneria, che era stata iscritta all'albo dei mediatori creditizi, che aveva svolto attività di produttore assicurativo per Ina Assitalia, di collaboratore della Tailor Broker&Advisor srl, di subagente della New Generation Broker srl, della Planet Broker srl e della Care Broker srl, oltre ad essere stata socia dell'impresa familiare;
che, pertanto, difettavano i presupposti per richiedere l'assegno di mantenimento non avendo la ricorrente provato di essersi utilmente attivata per reperire un'occupazione lavorativa tale da mettere a frutto le capacità professionali possedute. Alla luce di tali considerazioni il resistente chiedeva preliminarmente di pronunciare con sentenza parziale, la separazione dei coniugi, ex art. 151 comma 1 cpc, disponendo la prosecuzione del giudizio per le altre domande anche in via riconvenzionale spiegate dalle parti;
Nel merito chiedeva: accertare e dichiarare il difetto dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, in conseguenza del trasferimento del figlio maggiorenne a seguito di iscrizione presso l'Università di Ferrara;
revocare l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente difettandone i presupposti di legge;
confermare l'assegno a carico del resistente ed in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, all'uopo modificando il provvedimento presidenziale e disponendo la rimessa diretta in favore del beneficiario, non più convivente con la ricorrente;
statuire l'obbligo della ricorrente di concorrere nel mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente e studente fuori sede, all'uopo fissando a suo carico ed a tale titolo un assegno mensile nella misura ritenuta di giustizia;
in accoglimento della spiegata riconvenzionale, accertare e dichiarare l'addebito della separazione in via esclusiva alla ricorrente.
Con sentenza parziale sullo status n. 3212/2022 pubbl. il 20/12/2022 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con successiva ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio per le ulteriori questioni accessorie.
All'udienza del 27.04.2023 venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie e delle repliche.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. depositata in data 25.05.2023 interveniva in giudizio il sig. figlio maggiorenne dei sigg.ri e , Controparte_2 CP_1 Parte_1 deducendo quanto segue:
che egli era studente fuori sede iscritto presso l'Università degli studi di Ferrara, facoltà di Chimica, frequentante il primo anno e che era titolare del contratto di locazione di immobile regolarmente registrato presso la città di Ferrara;
che egli aveva diritto a percepire dai propri genitori, in proprio, l'assegno o gli assegni di mantenimento come già stabilito in sede presidenziale salvo sua successiva modifica.
Alla luce di tali considerazioni il sig. chiedeva a parziale modifica del Controparte_2 provvedimento presidenziale del 12.09.2022 che l'assegno di mantenimento, previsto a carico del padre
, gli venisse versato direttamente;
chiedeva di disporre uguale obbligo di mantenimento CP_1 anche a carico della madre . Parte_1
Con ordinanza 18.01.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2023, venivano ammessi i mezzi istruttori (interrogatorio formale e prova per testi) ordinando alle parti il deposito delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o documentazione equipollente.
Acquisita varia e pertinente documentazione, espletato l'interrogatorio formale ed escussi i testimoni ammessi, all'udienza del 29/05/2025 le parti precisavano le conclusioni nel seguente modo:
Parte ricorrente si riportava alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.
Parte resistente chiedeva, contrariis reiectis, in via principale accogliersi la domanda di separazione personale tra i coniugi, rigettando la domanda di addebito avanzata da parte attrice per difetto di prova in ordine al nesso causale tra le allegazioni e la crisi coniugale;
In via riconvenzionale, pronunciarsi la separazione con addebito esclusivo a carico di per violazione dei doveri coniugali;
Parte_1 rigettare la domanda di assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, per essere venuto meno il presupposto della convivenza stabile con il figlio maggiorenne, trasferitosi a Ferrara per motivi di studio;
modificare l'ordinanza presidenziale nella parte in cui disponeva il versamento in favore della madre e disporsi che l'assegno mensile venisse corrisposto direttamente al figlio oggi CP_2 maggiorenne e fuori sede, ai sensi dell'art. 337-septies c.c.; disporre, altresì, il concorso della madre, sig.ra , al mantenimento del figlio, in misura proporzionale alla sua capacità reddituale, ai Parte_1 sensi degli artt. 316-bis e 337-ter c.c.; quanto all'assegno di mantenimento per la moglie, escludere ogni obbligo di corresponsione di assegno di mantenimento in favore della ricorrente, per essere la stessa dotata di capacità lavorativa ed economica ed in conseguenza delle volontarie dimissioni dall'impresa familiare;
in subordine, ridursi l'importo dell'assegno mensile, tenuto conto delle reali condizioni patrimoniali del convenuto, gravato da ingenti esposizioni debitorie e da rilevanti costi aziendali, come documentalmente provato;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Parte intervenuta si riportava alle conclusioni rassegnate nell'atto di intervento chiedendo, a parziale modifica del provvedimento presidenziale, che l'assegno di mantenimento previsto a suo favore ed a carico del padre gli venisse versato direttamente, disponendosi uguale obbligo a carico della madre.
La causa veniva dunque riservata per la decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, dopo la sentenza non definitiva con cui è stata pronunziata la separazione personale dei coniugi indicati in epigrafe, restano da decidere le ulteriori questioni controverse, in particolare, le domande di addebito della separazione, le statuizioni di carattere economico e l'assegnazione della casa coniugale.
LE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO
Sotto il primo profilo, ossia la richiesta di addebito della separazione formulata da entrambi i coniugi, occorre precisare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito “la separazione personale tra due coniugi è addebitabile al coniuge che abbia posto in essere un comportamento ritenuto gravemente lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale atto ed il naufragio del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata sino al verificarsi di tale episodio. Ciò deve ritenersi determinante, ove si consideri che ai fini della pronunzia di addebito il giudice non può limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall' art. 143 c.c. , ma deve pur sempre rigorosamente verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione fra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e valutare se e in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale” (Tribunale , Taranto , sez. I , 01/03/2022 , n. 526). Difatti, occorre preliminarmente rammentare che l'art. 151, secondo comma, cod. civ., prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio”.
Nella vicenda che qui ci occupa nessuna delle parti ha raggiunto la piena prova della natura assolutamente ingiustificata della condotta della controparte e della violazione grave dei doveri coniugali, ossia di una condotta tale da manifestarsi quale causa esclusiva della crisi coniugale e suscettibile di rendere irrimediabilmente compromessa la convivenza familiare.
La giurisprudenza della S.C. in materia è concorde nel rilevare che, ferma restando la necessità ai fini dell'addebito della prova di un adeguato nesso di causalità tra comportamenti in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e crisi coniugale (v. Cass. 14.8.1997, n. 7630; Cass. 12.1.2000, n. 279), il giudizio è comunque subordinato ad una valutazione globale e complessiva dei comportamenti dei coniugi (cfr. Cass. 22.4.1989, n. 1933; Cass. Sez. un. 23.4.1982, n. 2494).
In realtà entrambe le richieste di addebito formulate dalle parti risultano generiche, vaghe, prive di prove adeguate e sufficienti, avendo dimostrato più una condizione di indiscussa improseguibilità della convivenza per divergenze caratteriali piuttosto che significative, precise e concrete violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio.
Infatti, nessuna delle parti ha specificatamente dedotto né tantomeno raggiunto la piena prova della natura assolutamente ingiustificata della condotta della controparte e della violazione grave da parte della predetta dei doveri coniugali, ossia di una condotta tale da manifestarsi quale causa esclusiva ed effettiva della crisi coniugale e suscettibile di rendere irrimediabilmente compromessa la convivenza familiare.
Manca una effettiva e concreta dimostrazione del nesso causale tra i vari comportamenti tenuti da ciascun coniuge, sicuramente portati in alcune occasioni all'esasperazione da una crisi familiare e da una disgregazione del rapporto di coppia che andava avanti già da diverso tempo che ha ragionevolmente cagionato la inevitabile rottura del rapporto coniugale.
Di tanto ne è prova il percorso di terapia di coppia cui i coniugi risultano essersi sottoposti Parte_2 per tentare di ricostruire l'ormai logoro rapporto matrimoniale, circostanza questa che è risultata confermata dai testi “[…] i miei genitori intrapresero un percorso di terapia di Persona_2 coppia […]” e “negli anni 2017 2018 mia sorella, saputo della relazione Parte_3 extraconiugale, ha cercato di ricostruire il rapporto matrimoniale con una terapia di coppia cui i coniugi si sono sottoposti”.
Invero, occorre che sussista un nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale. ..”Tale rapporto causale deve essere verificato mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che non risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (cfr. tra le altre Tribunale, Benevento, sez. I, 23/04/2019 , n. 732),come nel caso di specie.
Deve dunque ritenersi che l'istruttoria espletata non abbia permesso di acquisire significativi ed univoci elementi probatori che possano dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio, quanto asserito da parte della sig.ra circa la condotta infedele e indifferente del assai risalente nel tempo e Pt_1 CP_1 soprattutto il nesso di causalità tra detta condotta e la rottura dell'unione coniugale, non trovando le deduzioni della ricorrente positivo e concreto riscontro attraverso l'istruttoria della causa.
Del resto, la stessa ricorrente nel ricorso introduttivo ha dichiarato di aver perdonato il tradimento accaduto in passato per il bene dei figli all'epoca ancora adolescenti e di aver provato a salvare il matrimonio intraprendendo un percorso di terapia di coppia, sicché poco significative appaiono , ai fini di una pronuncia di addebito della separazione, le dichiarazioni rese sul punto dalle testimoni Pt_3
e , sorelle della ricorrente.
[...] Testimone_1
Anche le allegate condotte infedeli della ricorrente, su cui il resistente ha basato la propria domanda di addebito della separazione, non sono risultate adeguatamente provate nel corso dell'istruttoria non essendo neanche in tale caso emerso il nesso di causalita' dell'asserita condotta infedele della moglie e la fine dell'unione coniugale. Invero, i testi di parte resistente e hanno negato di aver avuto Testimone_2 Testimone_3 relazioni intime e/o sentimentali con la sig.ra e di aver mai ricevuto foto intime e senza Parte_1 veli da parte della stessa.
Il teste ha dichiarato: “In merito alla circostanza sub j della memoria di parte resistente Testimone_3 nego quanto ivi indicato. Conosco la signora perché avevamo amicizie comuni all'età di circa Pt_1
16 anni. Dopodiché ho rivisto la signora circa 6 /7 anni fa in quanto la stessa lavorava come Pt_1 cassiera presso un supermercato da me frequentato con mia moglie. Nego categoricamente di aver ricevuto foto senza veli e audaci dalla . Ricevevo da quest'ultima solo foto del buongiorno Pt_1 saltuariamente.”
Anche le dichiarazioni della teste , IA delle parti in causa, appaiono confermare Persona_2 la circostanza di cui sopra avendo dichiarato: “In ordine alla circostanza sub C e D della memoria istruttoria n. 2 di parte resistente posso dire di avere letto sul cellulare di mia madre dei messaggi tra lei ed il signor ma non ho visto foto. Per quanto ricordo, c'erano messaggi di saluti Testimone_3 durante la giornata, comunicazioni delle rispettive attività ed emoji con cuori che mi hanno lasciato stranita poiché non mi aspettavo che mia madre conversasse on un altro uomo su telegram che non utilizzava solitamente. Quando ho chiesto spiegazioni a mia madre ho appreso che era un amico di scuola elementare. Sulla circostanza sub E, della memoria di parte resistente ex art 183, n. 2 ricordo che il fatto sopra riferito ed il mio dialogo con mia madre avveniva d'estate e subito dopo i miei genitori intrapresero un percorso di terapia di coppia ma non ne conosco le motivazioni. In ordine alle circostanze sub F G della memoria di parte resistente non ho conoscenza diretta perché me le ha riferite mio padre.”
Per quanto attiene alle foto depositate da parte resistente con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., esse non consentono né di imputare senza ombra di dubbio alla sig.ra tali conversazioni, non Pt_1 essendo individuabile esattamente l'identità del mittente ed in genere dei partecipanti alla chat, né di collocare temporalmente lo scambio di messaggi, non essendo note le date in cui dette conversazioni sono state effettuate.
Al riguardo occorre evidenziare che condivisibile giurisprudenza di merito e di legittimità ha precisato che i rapporti virtuali e conversazioni a contenuto erotico , tramite una chat, pur non integrando violazione del dovere di fedeltà coniugale, sono comunque sintomatici di un atteggiamento nei confronti del coniuge di noncuranza e disinteresse (Corte appello Catania, 30/03/2015),e che per l'addebito non basta la sola violazione dei doveri coniugali prevista a carico dei coniugi, ma occorre verificare se la trasgressione online abbia avuto un'incidenza causale nel determinare la crisi della coppia (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2016, n.14414).
Pertanto, non è determinabile oltre ogni ragionevole dubbio un nesso di causalità tra l'eventuale condotta della ricorrente e la crisi coniugale.
Per quanto attiene alla allegata violazione del dovere di assistenza materiale che la ricorrente imputa al resistente, ritiene questo Collegio inattendibile oltre che generica la testimonianza resa sul punto dalla sig.ra sorella della ricorrente, che per un verso riferisce in ordine alla circostanza sub 7 Parte_3 della memoria ex art 183 n.2 di parte ricorrente “posso riferire che mia sorella durante tutto il matrimonio in alcune circostanze ha avuto bisogno dell'intervento dei suoi familiari per spese extra ritenute importanti per i figli (attività sportiva o frequenza di scuola di recitazione) salvo poi specificare che non ha avuto conoscenza diretta di questi fatti dichiarando “Quanto fin qui dichiarato mi è stato riferito da mia sorella”. In tal senso depongono anche le dichiarazioni testimoniali rese dall'altra sorella della ricorrente sig.ra
, la quale ha riferito in sede di udienza di escussione testi in data 11.07.2024 di aver Testimone_1 prestato aiuto economico alla sorella durante il periodo del covid poiché ella non aveva nulla sul conto corrente, comprando quando era Taranto medicine e generi alimentari e provvedendo a fare il pieno di gasolio all'autovettura della signora . La teste ha riferito anche di avere appreso dalla di lei Pt_1 sorella, la circostanza che il non aveva prestato assistenza alla predetta durante il covid ,essendole CP_1 stato mostrato dalla stessa ricorrente un messaggio visualizzato inviato al sig. , aggiungendo di CP_1 non essere pero' in grado di riferire se la sorella avesse richiesto aiuto ai figli né tantomeno se gli stessi le avessero prestato alcun tipo di assistenza.
Alla luce di tali considerazioni devono rigettarsi entrambe le richieste di addebito della separazione formulate dalle parti in quanto risultate prive di prove adeguate e sufficienti, essendo stata dimostrata dalle parti una condizione di indiscussa improseguibilità della convivenza attribuibile ad una crisi familiare preesistente, ad una mancanza di unione e condivisione familiare piuttosto che significative, precise e concrete violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Per quanto attiene l'assegnazione della casa coniugale il Collegio ritiene di rigettare la richiesta di revoca formulata dal resistente in quanto permangono i presupposti di legge per l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente già disposta in sede dei provvidenti provvisori.
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”. Tale norma trova applicazione anche nel caso di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, studenti universitari fuori sede, che mantengono un legame stabile con l'abitazione familiare.
La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità. Deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 27374 del 19 settembre 2022).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'assegnazione della casa familiare non può essere revocata solo per l'assenza fisica del figlio dal domicilio, a patto che questi mantenga un legame stabile con esso. (Cass. civ., sent. n. 16691/2024). La Corte ha anche ribadito che il legame stabile con l'abitazione del genitore non viene meno per le assenze giustificate dal percorso formativo, purché il figlio vi faccia ritorno periodicamente e la casa familiare rimanga il luogo di riferimento.
Nel caso di specie il figlio, sig. pur risultando iscritto ad un corso universitario Controparte_2 fuori sede, presso la città di Ferrara con regolare contratto di locazione con decorrenza dal 01.01.2023, come depositato in atti, non ha raggiunto l'autonomia economica e conserva la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare, dove fa spesso ritorno ad esempio durante le pause accademiche, circostanza questa confermata dalla sig.ra e non specificatamente contestata dal figlio Pt_1 costituitosi volontariamente nell'odierno giudizio. Tali elementi confermano la sussistenza di un legame affettivo, materiale e organizzativo con l'abitazione, che conserva quindi il suo ruolo di centro della vita familiare.
Alla luce di tali considerazioni non si ravvisano pertanto elementi idonei a giustificare la revoca del provvedimento di assegnazione, non risultando compromesso il presupposto fondante dell'istituto, ossia la tutela dell'interesse del figlio non autosufficiente, ancora radicato nella casa coniugale.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA MOGLIE
Per quanto concerne, invece, la domanda di assegno di mantenimento avanzata da parte ricorrente si osserva che esso è il sostegno economico riconosciuto in seguito alla separazione, giusto il disposto di cui all'art.156 cc, che stabilisce che il giudice pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'assegno di mantenimento trova infatti il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso una funzione assistenziale, trattandosi di un assegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa e perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi.
Nel caso di specie occorre considerare, la lunga durata del matrimonio contratto nel 1998, la situazione reddituale e patrimoniale delle parti e l'età delle parti entrambe ultracinquantenni.
In sede di udienza presidenziale del 12.07.2022 la ricorrente dichiarava “lavoro occasionalmente come baby-sitter, percepisco 5,00 euro l'ora, lavoro saltuariamente circa tre volte a settimana per circa 5 ore al giorno…prima lavoravo nell'impresa familiare con mia IA , l'impresa si è sciolta in Persona_1 ottobre 2021. Preciso che non ho mai svolto attività lavorativa in detta impresa. Io sino al 2015 lavoravo all'AN, poi mi hanno fatto una proposta di mobilità incentivata ed ho accettato”.
Dette circostanze risultano contrastate da parte resistente, come confermato delle tre relazioni investigative depositate in atti, rispettivamente in data 11.07.2022, 25.11.2022 e 18.07.2023 redatte CP_ Co dall'agenzia investigativa . nella persona della titolare In tal senso vedasi le Controparte_6 dichiarazioni rese dalla stessa teste all'udienza di escussione testi del 13 Giugno 2024 la quale dichiarava
“Confermo di avere svolto attività investigativa su incarico del signor. e posso confermare quanto CP_1 riportato nelle tre relazioni investigative. Confermo anche l'orario di lavoro. La signora faceva accesso nell'abitazione in Talsano alla Via Vittorio Emanuele II alle ore 8,00 e ne usciva alle 18.30 sabato e domenica esclusi. Ho accertato che a volte effettuava pausa pranzo per rientrare alle ore 15 15,30”.
Dalla documentazione reddituale depositata dalla ricorrente, sig.ra risulta che la predetta Parte_1 ha percepito nell'anno 2020 (modello unico 2021) un reddito complessivo pari ad euro 42.523,00; nell'anno 2021 (modello unico 2022) un reddito complessivo pari ad euro 10.350,00.
Dalla allegata documentazione Isee della sig.ra risulta un indicatore ISEE di euro € 13.037,48 ed Pt_1 un patrimonio mobiliare del nucleo di euro € 24.000,00.
Dall'estratto conto previdenziale contributivo risulta che la ricorrente abbia lavorato a partire dal CP_7
01.10.1995 al 31.03.2017 in qualità di lavoratore dipendente part-time presso i seguenti esercizi commerciali: “Ditta Padovano Vittorio”, “S.p.a Rinascente”, “S.r.l. Centro commerciali moderni”; “S.p.a. AN”. Inoltre, la sig.ra risulta essere stata titolare di impresa commerciale (dal 01.04.2010 al Pt_1
31.12.2010 con retribuzione pari ad euro 10750,54 euro;
dall' 01.01.2011 al 31.12.2011 con retribuzione pari ad euro 14.552,08; dal 01.01.2012 al 31.12.2012 con retribuzione pari ad euro 14.930,08; dall'01.01.2013 al 31.12.2013 retribuzione pari ad euro 15.357,04; dall'01.01.2014 al 31.12.2014 retribuzione pari ad euro 12.930,04).
La sig.ra risulta essere titolare delle seguenti unità immobiliari: proprietaria per 1/3 dell' Pt_1 immobile sito in Comune di LEPORANO alla via VIA SCORFANI Piano T Foglio 15 Particella 445 Subalterno1; proprietaria per 1/3 dell' immobile sito Comune di LEPORANO Foglio 15 Particella 445 Subalterno 2; proprietaria per ½ dell'immobile sito nel Comune di TARANTO alla via BRIGANTINI n. 6 Edificio 6 Scala F Interno 6; proprietaria per ½ dell'immobile sito nel Comune di TARANTO alla via BRIGANTINI n. 6 Edificio 6 Scala F Piano T;
Proprietaria per 3/27 del terreno agricolo sito nel Comune di GINOSA (E036) (TA), Foglio 34 Particella 69, Partita: 12324.
La sig.ra risulta essere titolare di una polizza ( ) n. 3103591 con prestazione maturata Pt_1 Per_3 all' 11/04/2023 pari ad euro 26.361,80.
Per quanto riguarda il sig. , nel corso del giudizio ha dichiarato che la sua situazione CP_1 economica negli anni ha subito delle modifiche in peius, deducendo una gestione in perdita, gravata da importanti posizioni debitorie. In sede di udienza presidenziale del 12.07.2022 il resistente dichiarava
“…sono agente di ho un'impresa individuale con circa 9 dipendenti. Evidenzio che Controparte_3 nel 2020 ho avuto un reddito di gran lunga superiore rispetto a quello del 2021 avendo percepito un CP_ premio di produzione dovuto al trasferimento dalla alla , preciso che è stato Controparte_8 un episodio isolato che non si è più verificato in seguito.”
Dal modello Unico 2019 (reddito 2018) il risulta aver percepito un reddito complessivo pari ad CP_1 euro 93.935,00; dal modello unico 2020 (redditi 2019) risulta aver percepito un reddito complessivo pari ad euro 69.561,00; dal modelli unico 2021 (reddito 2020) risulta aver percepito un reddito complessivo pari ad euro 126.993,00; dal modello unico 2022 (redditi 2021) risulta aver percepito un reddito complessivo pari ad euro 30.475,00; dal modello unico 2023 (redditi 2022) risulta aver percepito un reddito pari ad euro 48.823,00; dal modello unico 2024 (redditi 2023) risulta aver percepito un reddito pari ad euro 6.841,00.
Il ER risulta proprietario dei seguenti beni immobili: immobile sito in Taranto al viale Magna Grecia n. 420/B, (sede principale della propria attività d'impresa); comproprietario per 1/6 dell'immobile sito nel Comune di Taranto alla via Lucania n. 166, con annesso box;
proprietario per ½ dell'immobile sito nel Comune di TARANTO alla via BRIGANTINI n. 6 Edificio 6 Scala F Interno 6; proprietario per ½ dell'immobile sito nel Comune di TARANTO alla via BRIGANTINI n. 6 Edificio 6 Scala F Piano T.
Risultano documentalmente provati a carico del impegni finanziari (documentazione deposita in CP_1 data 20.06.2022) con Società Finrenault, data di erogazione prestito 30/01/2019, data scadenza 30/01/2026, debito originario euro 25.575,00, debito residuo euro 16.837,06; con Società Finrenault data di erogazione prestito 03/12/2020 data di scadenza 30/12/2026, debito originario, 15.075,00 E, debito residuo 13.271,33; risulta aver contratto un mutuo BNL data di erogazione prestito 30/04/2014 data di scadenza 31/05/2034, debito originario 180.000,00, debito residuo 122.658,72; con MPS data erogazione prestito 26/11/2021 data scadenza 31/10/2029, debito originario 60.000,00, debito residuo 58.883,03; con MPS data erogazione prestito 24/11/2021 data scadenza 30/11/2031, debito originario 30.000,000, debito residuo 30.000,00; data di erogazione 05/10/2016, data di scadenza 30/09/2026, Controparte_9 debito residuo100.000,00 al 30/10/2021; annuale rata 1.316,00; risulta aver contratto Controparte_10 con Intesa San Paolo finanziamento per un importo pari ad euro 9.800,00 erogato in data 28.03.2023 e scadenza ultima rata in data 24/09/2024 (documentazione depositata 28.06.2023);
Da documentazione datata 10.12.2024 e depositata in data 17.12.2024 risulta a carico del sig. CP_7 CP_1 un debito totale per contributi non versati pari ad euro 7.900,37; risulta ancora a carico del Sig. un CP_1 debito verso l'Agenzia delle Entrate pari ad euro 1.277,65 (Comunicazione elaborata il 09-09-2024 e depositata in data 17.12.2024).
Conclusivamente, allo stato attuale, sussiste senza dubbio un evidente squilibrio economico tra le parti, la ricorrente risulta svolgere attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato e part-time per 18 ore settimanali (come da contratto depositato in atti), percependo una retribuzione mensile modesta pari ad euro 500,00, mentre il resistente pur avendo dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche e l'esistenza di debiti legati alla gestione della propria attività, risulta comunque titolare di un'impresa assicurativa strutturata con ben 8 dipendenti e due sedi operative come emerge dalla visura camerale prodotta in atti. Tali elementi inducono a ritenere che nonostante le criticità economiche dichiarate, la posizione del resistente resti, comunque, più solida e stabile rispetto a quella del ricorrente.
A nulla rileva la contestazione sollevata dal resistente in merito alla presunta ulteriore attività lavorativa della ricorrente presso il Comune di Taranto, dedotta ma non provata nell'an e nel quando,formulata,,peraltro, per la prima volta in sede di comparsa conclusionale depositata in data 24.07.2025,quindi tardiva, considerato che la fase delle conclusionali non consente l'introduzione di nuovi fatti o eccezioni se non sopravvenuti successivamente e comprovati ma è limitata all'illustrazione delle risultanze istruttorie e delle domande già ritualmente dedotte.
Alla luce di quanto innanzi, tenuto conto della lunga durata del matrimonio contratto nel 1998 e dell'età non più giovanissima della resistente (nata il [...]) questo Collegio ritiene equo rideterminare rispetto a quanto disposto in via provvisoria con provvedimento del 12.09.2022 in euro 300,00 mensili l'assegno di mantenimento da porre in favore della ed a carico del a scadenza anticipata Pt_1 CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE
In ordine all'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non Controparte_2 ancora economicamente autosufficiente, innanzitutto occorre rilevare che lo stesso costituitosi volontariamente in giudizio chiedeva, a parziale modifica del provvedimento presidenziale emesso in data 12.09.2022, che l'assegno di mantenimento previsto a carico del Sig. gli venisse versato CP_1 direttamente e che uguale obbligo di mantenimento venisse posto a carico della Sig.ra . Parte_1
Anche il resistente si è dichiarato disponibile a corrispondere la somma di euro 400,00 mensili per il mantenimento del figlio chiedendo però di poter versare tale assegno direttamente nelle mani del figlio
Controparte_2
Del resto, è pacifico che l'obbligo di mantenere i figli incombe sui genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età degli stessi e sino al conseguimento dell'autonomia economica. Tale diritto discende dall' art. 337 septies, comma 1, c.c., recante disposizioni in materia di procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e relativi ai figli nati fuori del matrimonio, il quale prevede che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
In ordine alla richiesta di disporre uguale obbligo di mantenimento anche a carico della madre ricorrente, occorre evidenziare che la stessa già contribuisce al mantenimento del figlio, il quale risulta collocato presso la stessa, nonostante lo stesso frequenti l'università fuori sede, provvedendo alle ordinarie esigenze di vita quotidiana, oltre a partecipare nella misura del 40% alle spese straordinarie come stabilito nei provvedimenti presidenziali.
Alla luce di tali considerazioni sussistono i presupposti per confermare in favore del figlio CP_2
l'assegno periodico già previsto in sede presidenziale a carico del resistente e stabilito in euro
[...] 400,00 mensili, da corrispondere direttamente in favore del figlio costituitosi volontariamente in giudizio con scadenza anticipata al giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie.
Nulla è dovuto a titolo di mantenimento in favore del figlio a carico della sig.ra , la quale, Parte_1 oltre a garantire le esigenze ordinarie del figlio gode di una ridotta capacità reddituale rispetto al la CP_1 cui posizione economica appare decisamente più solida e strutturata.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'esito della lite, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 07.04.2022 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. RIGETTA la richiesta di addebito della separazione formulata dalla sig.ra ; Parte_1
2. RIGETTA la richiesta di addebito della separazione formulata dal sig. ; CP_1
3. ASSEGNA la casa coniugale sita in Taranto, alla via Brigantini n. 6/6 alla sig.ra ; Parte_1
4. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della predetta, la somma di euro 300,00 mensili, con scadenza anticipata al giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
5. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere direttamente in favore del figlio
[...]
a titolo di mantenimento, la somma di euro 400,00 mensili, con scadenza anticipata al Controparte_2 giorno 10 di ogni mese, oltre il 60% delle spese straordinarie, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
6. RIGETTA la domanda del resistente nonché dell'intervenuto di porre a carico della sig.ra Parte_1
l'obbligo di concorrere al mantenimento in favore del figlio Controparte_2
7. COMPENSA tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 12.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del GOP Avv. Emanuele Simone, addetto all'UPP presso la I Sez. civile del Tribunale di Taranto.