Ordinanza cautelare 20 maggio 2022
Sentenza 23 febbraio 2023
Decreto presidenziale 4 aprile 2023
Ordinanza cautelare 13 giugno 2023
Ordinanza cautelare 20 settembre 2023
Accoglimento
Sentenza 4 febbraio 2025
Decreto collegiale 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/02/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00859/2025REG.PROV.COLL.
N. 04396/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4396 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Milani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Questura Cuneo, il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00189/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Cuneo e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Piemonte, il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato il decreto della Questura di Cuneo -OMISSIS-, di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, presentata dal datore di lavoro, sig. -OMISSIS-,
1.1. Il diniego dell’istanza si fonda sul rilievo che il ricorrente sarebbe risultato in precedenza identificato, con differenti generalità, e gravato da quattro precedenti penali (in materia di falsi, reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale).
1.2. In fase procedimentale, la difesa del ricorrente aveva lamentato come, il preavviso di rigetto, avesse erroneamente fatto riferimento ad un permesso di soggiorno per ragioni familiari; laddove, invece, la domanda riguardava la emersione dal lavoro irregolare. Nel merito aveva poi rilevato che l’amministrazione non avrebbe potuto far discendere automatici effetti ostativi dalla mera presenza di precedenti penali, senza valutare l’attualità della pericolosità sociale in capo allo straniero.
2. Con la sentenza impugnata il TAR per il Piemonte ha respinto il ricorso, rilevando che il provvedimento risultava adeguatamente motivato, con riferimento alle condanne inflitte al ricorrente (in materia di falsi, reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale), perché le stesse non solo erano state individuate dal Legislatore come ostative al rilascio di un permesso di soggiorno, ma si sarebbero dette condanne susseguite nel tempo, sicché la violazione della normativa penale non poteva qualificarsi episodio isolato.
3. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto appello chiedendone l’integrale riforma.
3.1. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria formale.
3.2. Con ordinanza -OMISSIS-, l’appello cautelare è stato accolto, avendo: l’Amministrazione appellata ha informato lo straniero del favorevole esito della procedura di riesame .
4. All’udienza pubblica del 16 gennaio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
5. Con l’unico articolato motivo di impugnazione, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza per aver ritenuto sussistenti i presupposti per il diniego di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020, senza peraltro valorizzare la censura con cui il ricorrente aveva rilevato la assenza di valutazione dell’attualità del pericolo da parte dell’autorità questorile.
6. L’appello risulta fondato.
6.1. Osserva, anzitutto, il Collegio che la normativa sull’emersione (art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020) dispone tra l’altro che: “Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
6.2. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella di applicazione pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale”.
6.3. La consolidata giurisprudenza (Corte cost. 23.5.2023, n. 88) ha avuto modo di chiarire che l’Amministrazione: non può limitarsi a richiamare il dettato normativo e far meccanicamente derivare da condanne penali i presupposti per non accogliere la richiesta di regolarizzazione; dovendo invece, …essere fornita una puntuale motivazione circa l’effettiva riconducibilità delle condanne subite alle ipotesi contemplate dalla norma, ossia circa la concreta sussistenza degli elementi che possano rendere lo straniero una reale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; e ciò: attraverso una puntuale e motivata valutazione della rilevanza e della gravità dei fatti imputabili allo straniero, al fine di evitare che la sua valutazione si traduca in un giudizio astratto e, per ciò solo, lesivo dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU .
6.4. L’interesse dello Stato alla sicurezza e all’ordine pubblico non subisce, invero, alcun pregiudizio, come rimarcato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, dalla sola circostanza che l’autorità amministrativa competente operi, in presenza di una condanna per i reati di cui si tratta (nel caso che occupa in materia di falsi, reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale), un apprezzamento concreto della situazione personale dell’interessato, a sua volta soggetto ad eventuale sindacato di legittimità del giudice”.
7. Alla luce delle suindicate coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che la prospettazione dell’appellante sia condivisibile, in quanto le condanne patite dall’appellante -non rientranti tra quelle di cui all’art. 380 c.p.p. - avrebbero dovuto essere vagliate dalla autorità amministrativa alla stregua di un apprezzamento concreto ed attuale circa la pericolosità sociale dello straniero.
8. L’appello va dunque accolto e, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.
9. Quanto alle spese relative al doppio grado di giudizio, sussistono i presupposti per la loro compensazione, tenuto conto della peculiarità delle questioni analizzate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO