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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2025, n. 4090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4090 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10249/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.7 D.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10249/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA ANDREANI, 10 20122 Pt_1 CP_1 C.F._2
; ( ) VIA CINO DEL DUCA, 5 20122 ; Pt_1 CP_2 C.F._3 Pt_1
) VIA ANDREANI, 10 20122 , elettivamente Parte_2 C.F._4 Pt_1 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il difensore avv. MANDARANO Pt_1
ANTONELLO
APPELLANTE contro
(C.F. CP_3 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'appellante ha discusso e concluso come da verbale d'udienza del 16 maggio 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ha proposto appello avverso la sentenza n.6344 depositata il 22 settembre 2021 con Parte_1 la quale sono stati annullati i seguenti verbali di infrazione al codice della strada a) n.00474069/2020/1/1 del 16 giugno 2020 (violazione dell'art.142, ottavo comma, c.s.)
b) n.00733378/2020/0/1/1 del 27 ottobre 2020 (violazione dell'art.126 bis, secondo comma, c.s.)
-in realtà, aveva di fatto impugnato esclusivamente il primo verbale, assumendo di non CP_3 averlo mai ricevuto
-il Giudice di Pace, accogliento l'opposizione, aveva annullato anche il secondo verbale (omessa indicazione dei dati personali del proprietario e del conducente del veicolo) sul presupposto che la validità dello stesso implicasse la regolare notifica del primo
-l'annullamento del primo verbale era stato giustificato dal fatto che la relata di notifica relativa al primo accesso del 22 giugno 2020 riportava la dicitura “sconosciuto” e inoltre perché l'indicazione della raccomandata inviata ai sensi dell'art.140 c.p.c. era priva sia del numero identificativo sia del relativo avviso di ricevimento
-ora, la pronuncia impugnata appare corretta con riferimento all'invalidità della notifica del verbale n.00474069/2020/1/1 del 16 giugno 2020 (violazione dell'art.142, ottavo comma, c.s.)
-innanzitutto, la dicitura “sconosciuto” sembra essere un mero errore materiale o un'approssimazione del messo notificatore
-quest'ultimo, in relazione al primo accesso del 22 giugno 2020 al quale tale dicitura si riferisce, avrebbe più correttamente dovuto apporre l'indicazione “irreperibilità temporanea”
-infatti, se il destinatario fosse stato radicalmente irreperibile in occasione del primo accesso, il messo avrebbe senz'altro proceduto, previ i necessari accertamenti preliminari, alla notifica ai sensi dell'art.143 c.p.c.
-il fatto che egli avesse invece effettuato il secondo accesso il 30 giugno 2020, attesta che durante il primo aveva verificato la temporanea assenza del destinatario
-ciò premesso, con riferimento al secondo accesso, appaiono senz'altro osservate le modalità richieste per la notificazione ai sensi dell'art.140 c.p.c. relative al deposito dell'atto nella Casa comunale e all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione
-è invece invalida la comunicazione a mezzo raccomandata dell'espletamento delle attività appena indicate
-infatti, nella relata di notifica non è stato indicato il numero della raccomandata di avviso
-inoltre, non è stata fornita prova dell'effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario ovvero della compiuta giacenza della stessa presso l'Ufficio postale
-questa carenza documentale non può essere sopperita dalla “distinta di postalizzazione” proveniente dalla Nexive, dalla quale risulta che la raccomandata NPA849002521867 (relativa al numero identificativo del verbale di infrazione) sarebbe stata inviata il 30 giugno 2020
si tratta di un'indicazione (numero e data di invio della raccomandata informativa del deposito e Per_1 dell'affissione) che avrebbe dovuto essere riportata nella relazione di notifica pagina 2 di 3 -in ogni caso, non è stata fornita prova dell'effettiva ricezione della raccomandata ovvero della compiuta giacenza della stessa
-in conclusione, l'annullamento del verbale n.00474069/2020/1/1 del 16 giugno 2020 statuita dal Giudice di Pace è corretta
-la pronuncia deve invece essere riformata in relazione all'annullamento del secondo verbale n.00733378/2020/0/1/1 del 27 ottobre 2020
-infatti, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace era stato di fatto impugnato esclusivamente il primo verbale e nessun profilo di invalidità era stato dedotto con riferimento al secondo
-sussistono in definitiva giusti motivi per dichiarare l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello avverso la sentenza n.6344 depositata il 22 settembre 2021 e in parziale riforma della stessa, così dispone:
1) conferma la sentenza impugnata con esclusivo riferimento all'annullamento del verbale n.00474069/2020/1/1 del 16 giugno 2020
2) le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti
Milano, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.7 D.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10249/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. BARBAGIOVANNI ENRICO ( ) VIA DELLA C.F._1
GUASTALLA, 6 ; ( ) VIA ANDREANI, 10 20122 Pt_1 CP_1 C.F._2
; ( ) VIA CINO DEL DUCA, 5 20122 ; Pt_1 CP_2 C.F._3 Pt_1
) VIA ANDREANI, 10 20122 , elettivamente Parte_2 C.F._4 Pt_1 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il difensore avv. MANDARANO Pt_1
ANTONELLO
APPELLANTE contro
(C.F. CP_3 C.F._5
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'appellante ha discusso e concluso come da verbale d'udienza del 16 maggio 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ha proposto appello avverso la sentenza n.6344 depositata il 22 settembre 2021 con Parte_1 la quale sono stati annullati i seguenti verbali di infrazione al codice della strada a) n.00474069/2020/1/1 del 16 giugno 2020 (violazione dell'art.142, ottavo comma, c.s.)
b) n.00733378/2020/0/1/1 del 27 ottobre 2020 (violazione dell'art.126 bis, secondo comma, c.s.)
-in realtà, aveva di fatto impugnato esclusivamente il primo verbale, assumendo di non CP_3 averlo mai ricevuto
-il Giudice di Pace, accogliento l'opposizione, aveva annullato anche il secondo verbale (omessa indicazione dei dati personali del proprietario e del conducente del veicolo) sul presupposto che la validità dello stesso implicasse la regolare notifica del primo
-l'annullamento del primo verbale era stato giustificato dal fatto che la relata di notifica relativa al primo accesso del 22 giugno 2020 riportava la dicitura “sconosciuto” e inoltre perché l'indicazione della raccomandata inviata ai sensi dell'art.140 c.p.c. era priva sia del numero identificativo sia del relativo avviso di ricevimento
-ora, la pronuncia impugnata appare corretta con riferimento all'invalidità della notifica del verbale n.00474069/2020/1/1 del 16 giugno 2020 (violazione dell'art.142, ottavo comma, c.s.)
-innanzitutto, la dicitura “sconosciuto” sembra essere un mero errore materiale o un'approssimazione del messo notificatore
-quest'ultimo, in relazione al primo accesso del 22 giugno 2020 al quale tale dicitura si riferisce, avrebbe più correttamente dovuto apporre l'indicazione “irreperibilità temporanea”
-infatti, se il destinatario fosse stato radicalmente irreperibile in occasione del primo accesso, il messo avrebbe senz'altro proceduto, previ i necessari accertamenti preliminari, alla notifica ai sensi dell'art.143 c.p.c.
-il fatto che egli avesse invece effettuato il secondo accesso il 30 giugno 2020, attesta che durante il primo aveva verificato la temporanea assenza del destinatario
-ciò premesso, con riferimento al secondo accesso, appaiono senz'altro osservate le modalità richieste per la notificazione ai sensi dell'art.140 c.p.c. relative al deposito dell'atto nella Casa comunale e all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione
-è invece invalida la comunicazione a mezzo raccomandata dell'espletamento delle attività appena indicate
-infatti, nella relata di notifica non è stato indicato il numero della raccomandata di avviso
-inoltre, non è stata fornita prova dell'effettiva ricezione della raccomandata da parte del destinatario ovvero della compiuta giacenza della stessa presso l'Ufficio postale
-questa carenza documentale non può essere sopperita dalla “distinta di postalizzazione” proveniente dalla Nexive, dalla quale risulta che la raccomandata NPA849002521867 (relativa al numero identificativo del verbale di infrazione) sarebbe stata inviata il 30 giugno 2020
si tratta di un'indicazione (numero e data di invio della raccomandata informativa del deposito e Per_1 dell'affissione) che avrebbe dovuto essere riportata nella relazione di notifica pagina 2 di 3 -in ogni caso, non è stata fornita prova dell'effettiva ricezione della raccomandata ovvero della compiuta giacenza della stessa
-in conclusione, l'annullamento del verbale n.00474069/2020/1/1 del 16 giugno 2020 statuita dal Giudice di Pace è corretta
-la pronuncia deve invece essere riformata in relazione all'annullamento del secondo verbale n.00733378/2020/0/1/1 del 27 ottobre 2020
-infatti, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace era stato di fatto impugnato esclusivamente il primo verbale e nessun profilo di invalidità era stato dedotto con riferimento al secondo
-sussistono in definitiva giusti motivi per dichiarare l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in grado d'appello avverso la sentenza n.6344 depositata il 22 settembre 2021 e in parziale riforma della stessa, così dispone:
1) conferma la sentenza impugnata con esclusivo riferimento all'annullamento del verbale n.00474069/2020/1/1 del 16 giugno 2020
2) le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti
Milano, 16 maggio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3