Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del giudice del lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1508 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
nata a [...] il [...], C.F.: difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Natalina Raffaelli;
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., in
[...] Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t.;
resistente contumace
CP_4
controinteressata contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
Economiche, classe di concorso A046, in servizio nell'a. s. 2019/2020 presso l' di , è stata individuata quale perdente posto nell'Istituto di CP_3 CP_3
titolarità e costretta a proporre domanda di trasferimento, con conseguente sua assegnazione all'Istituto Guarasci-Calabretta di . CP_3
Assume che, stante l'atipicità dell'insegnamento di Diritto e Tecniche
Amministrative e dovendosi pertanto incrociare le graduatorie relative alle classi di concorso A045 e A046, essa risultava collocata con punti 139,00 al penultimo posto, precedendo la prof. titolare di punti 39,00, sicché era stata Persona_1
erroneamente individuata quale docente soprannumeraria perdente posto, in luogo dell'ultima classificata nella graduatoria unificata.
Lamenta che la scelta operata dall'amministrazione aveva interrotto il suo percorso professionale e il suo progetto educativo, il rapporto con gli alunni ed i colleghi, nonché l'anzianità di servizio acquisita, incidendo sulle sue chances di carriera e sul suo progetto di vita, diritti costituzionalmente garantiti, sicché l'operato dell'amministrazione integrava un inadempimento contrattuale, fonte di obbligazione risarcitoria per la perdita di vantaggi non patrimoniali ma comunque economicamente valutabili, che di per sé accrescono la capacità di competere sul mondo del lavoro e costituiscono una chance di aggiudicarsi ulteriori incarichi, di acquisire punteggio e titoli utili per migliorare la propria posizione o per usufruire di ulteriori benefici. In tale ottica, invocava il risarcimento del c.d. danno curriculare che consiste nel pregiudizio subito dal soggetto in dipendenza del mancato arricchimento del proprio curriculum professionale, ossia per la circostanza di non poter indicare in esso l'avvenuto espletamento di incarichi, sfumati a causa del comportamento illegittimo dell'amministrazione (cfr. C. S., VI, 09.06.2008 n. 2751).
Nelle note scritte depositate in data 23.01.2025, parte ricorrente ha precisato che, attese le variazioni apportate nel corso degli anni in funzione del dimensionamento scolastico e le modifiche introdotte anche in relazione alle classi di concorso e ai criteri di formazione delle classi, era divenuto inattuabile un risarcimento in forma specifica, attraverso la reintegrazione nelle situazioni di fatto e di diritto di cui sarebbe stata anno per anno titolare, sicché ha domandato che fosse dichiarata:
l'illegittimità della formazione dell'organico di diritto dell' di per CP_3 CP_3
2 l'a. s. 2020-2021 relativamente alle classi di concorso A045 e A046, con accertamento dell'obbligo di procedere all'individuazione del docente soprannumerario perdente posto sulla base di graduatoria unificata delle classi di concorso A045 e A046; l'illegittimità della sua individuazione quale docente soprannumeraria perdente posto nell'a. s. 2020-2021; il suo diritto a mantenere il posto di titolarità presso l' di per l'a. s. 2020-2021; la condanna CP_3 CP_3
del , dell' e Controparte_1 Controparte_5 dell' di al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali che CP_3 CP_3
areddituali, da liquidare in via equitativa, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge.
Nessuno dei convenuti si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, si prende atto che parte attrice ha rinunciato alla domanda di reintegrazione in forma specifica, limitando l'azione al risarcimento per equivalente dei danni, sia patrimoniali che areddituali, asseritamente patiti a causa della azione dell'amministrazione che l'aveva ingiustamente individuata quale perdente posto presso l'Istituto di titolarità di , nell'a. s. 2019/2020, CP_3 CP_3
costringendola a proporre domanda di trasferimento presso l'Istituto Guarasci-
Calabretta di . CP_3
Sennonché, osta alla verifica della fondatezza dell'addebito che essa muove alla convenuta amministrazione la osservazione che dei danni di cui chiede il ristoro non si rinviene, nell'atto introduttivo del giudizio, specifica allegazione.
La ricorrente si duole che la scelta operata dall'amministrazione aveva interrotto il suo percorso professionale, incidendo sulle sue chances di carriera, con la perdita della possibilità di aggiudicarsi ulteriori incarichi, di acquisire punteggio e titoli utili per migliorare la propria posizione o usufruire di ulteriori benefici e tanto aveva determinato il c.d. danno curriculare, ovvero il pregiudizio costituito dal mancato arricchimento del proprio curriculum professionale, non potendo indicare in esso l'avvenuto espletamento di incarichi, sfumati a causa del comportamento illegittimo dell'amministrazione.
Ma quali siano gli incarichi che sarebbero sfumati a causa del suo trasferimento presso il nuovo Istituto Scolastico e che, ove svolti, avrebbero accresciuto il proprio curriculum, favorendo la possibilità di essere affidataria di ulteriori futuri incarichi,
3 la ricorrente omette di allegare, per cui è precluso l'esame in concreto delle ragioni per cui il suo bagaglio professionale si sarebbe arricchito di titoli e punteggi nel caso in cui avesse mantenuto la titolarità del precedente Istituto IPSSEOA di , CP_3
atteso, oltretutto, che il trasferimento presso l'Istituto Guarasci-Calabretta di non le ha provocato (circostanza pacifica) una diminuzione del trattamento CP_3
retributivo, o altro pregiudizio, ai fini economici e giuridici, del servizio ininterrottamente prestato alle dipendenze del . CP_1
Ed allora, il riferimento, formulato in ricorso, alla configurabilità in concreto dei danni subiti, sia patrimoniali che areddituali, da liquidare in via equitativa, residua sul piano meramente teorico della prospettazione dei molteplici tipi di danno che, indistintamente, ciascun lavoratore può imputare all'illecita condotta datoriale, ma non si traduce nell'esplicita allegazione di quali siano, effettivamente, i pregiudizi che lamenta di aver sofferto e, al contempo, non si accompagna a specifiche richieste istruttorie che valgano a darne dimostrazione. Pertanto, il danno patito si rinviene dedotto in termini apodittici, senza che risulti specificata quale sia la perdita di valori già esistenti nella sfera giuridica della ricorrente (danno emergente) e quale la perdita delle utilità economiche conseguibili (lucro cessante) di cui chiede il risarcimento.
In particolare, il danno curriculare, ancorato al mancato arricchimento del proprio curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, deve essere oggetto di prova specifica e circostanziata, sicché la richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto il relativo onere probatorio, attraverso la dimostrazione della perdita di un livello di qualificazione già posseduta, oppure della mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette dell'illecito comportamento.
Infatti, il danno in parola non può reputarsi in re ipsa, ma, al contrario, costituisce un pregiudizio che necessita di prova rigorosa in merito agli elementi diminutivi o accrescitivi sopra evidenziati ed al relativo nesso di causalità, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore, non solo di allegare l'inadempimento di controparte, ma anche di dedurre e di fornire la prova dei danni che pone in relazione causale con tale inadempimento.
Ne consegue, pertanto, che uno degli elementi costitutivi dell'illecito denunciato dalla ricorrente risulta indefinito e la sua individuazione rimessa al ragionamento
4 presuntivo del giudice, traducendosi dunque nella sostanziale affermazione di un danno in re ipsa, con conseguente violazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza concernenti la necessità dell'allegazione, da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere in concreto l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Né varrebbe opinare che il giudice può liquidare in via equitativa il danno subito dalla ricorrente, una volta che abbia accertato la condotta illecita di cui essa si dice vittima, in quanto la liquidazione equitativa del danno non può supplire all'assenza di allegazioni e prove in ordine alla sua esistenza, che deve comunque essere dedotta e poi dimostrata.
Da tanto consegue l'inutilità di accertare la sussistenza dell'illecito datoriale che la ricorrente denuncia in funzione del risarcimento di danni di cui non ha dedotto (né provato) l'effettiva consistenza.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va respinto.
Nulla sulle spese processuali, attesa la mancata costituzione delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella contumacia delle parti convenute:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Catanzaro, 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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