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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/07/2025, n. 1232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1232 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 18 luglio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4242/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
, C.F. rappresentata/o Parte_1 C.F._1
A ed elettivamente domiciliata/o presso il suo studio in Reggio Calabria, via D. Marvasi n. 15 ; Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Calabria, viale Calabria n.82, presso la Sede dell'Avvocatura CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. TRIOLO ETTORE , giusta procura in
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 5700/2023 art. 445 bis 6° co c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
La signora in data 28.03.2023 ha presentato Parte_1
domanda per ottenere il riconoscimento del diritto l'accertamento dell'invalidità civile per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile o in subordine dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 12 e 13 della legge n. 118 del
1971. La domanda non veniva accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta, riconoscendo la parte ricorrente invalida nella misura del 48%.
Quindi, parte ricorrente ha proposto davanti al Tribunale di Reggio Calabria giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento della domanda, riconoscendo una invalidità nella misura del 58%.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' resistendo al CP_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Sia il dissenso che i termini per l'iscrizione del merito sono stati rispettati, per cui ogni eccezione la riguardo è priva di fondamento.
Le specifiche deduzioni contenute nell'atto introduttivo della presente fase hanno indotto alla rinnovazione dell'istruttoria, con altro CTU ( dr. Per_1
.
[...]
Gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro o un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (v. art. 9 del d. lgs. 23 novembre
1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509) e che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati.
Sulla base di tali considerazioni il CTU dopo aver sottoposto la ricorrente a visita medico legale, e nell'esaminare la documentazione medica in atti, depositava l' elaborato peritale nel quale affermava che “La ricorrente risulta affetta da:
• Esiti di pregresso intervento chirurgico per asportazione cisti ovarica. Codice
9322(analogico):11%
• Depressione reattiva. Codice 2205 :25%
• Asma. Codice 6003:25%
Applicando la Formula di Balthazard per le patologie della paziente si raggiunge una percentuale pari al 50%”.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata è stato escluso dal consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., il quale ha concluso che le patologie da cui è affetta la parte ricorrente comportano una invalidità pari al 50%.
Le argomentazioni del CTU, che qui si intendono integralmente riportate, appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
L'ausiliare ha così ribadito la fondatezza dell'apprezzamento già espresso in fase di accertamento tecnico preventivo circa l'insussistenza del requisito sanitario che giustificherebbe l'ammissione della ricorrente al beneficio economico che rivendica.
Il ricorso va quindi rigettato.
La parte ricorrente, soccombente, non può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. e deve essere condannata al pagamento in favore dell' delle spese del giudizio;
le spese delle consulenze tecniche CP_1
esperite, liquidate con separati decreti, devono essere definitivamente poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese di Parte_1 CP_1
lite, sia della fase di ATPO che di opposizione , liquidate ai sensi dell'art. 152 bis disp att. c.p.c. in complessivi €2.200,00 oltre rimborso forfettario del 15%
, IVA e CPA se dovute;
• Pone le spese di c.t.u. a carico di parte ricorrente , liquidate con separati decreti.
Così deciso in Reggio Calabria, 18/07/2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano