Art. 2.
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui all' art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, numero 1033 , e' integrato da un rappresentante degli artigiani designato dalla organizzazione sindacale dell'artigianato piu' rappresentativa a carattere nazionale.
I Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all' art. 1 della legge 3 dicembre 1962, numero 1712 , sono integrati da un rappresentante degli artigiani, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'organizzazione sindacale dell'artigianato piu' rappresentativa.
Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui all' art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, numero 1033 , e' integrato da un rappresentante degli artigiani designato dalla organizzazione sindacale dell'artigianato piu' rappresentativa a carattere nazionale.
I Comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all' art. 1 della legge 3 dicembre 1962, numero 1712 , sono integrati da un rappresentante degli artigiani, nominato con decreto del prefetto su designazione dell'organizzazione sindacale dell'artigianato piu' rappresentativa.