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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., in esito alla udienza del 18.02.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale lavoro al n. 15724/2024 R.G. lav. TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Salvatore d'Aniello, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cesare Rosaroll n.70 c/o studio avvocato Quirino Palagano Ricorrente E
( )., in persona Presidente del CP_1 Controparte_2
C.d.A, legale rappresentante p.t., , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Marrone Saverio, elettivamente in Napoli, al Corso Garibaldi n. 387 Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 04.07.2024 e notificato il 29.07.2024 il ricorrente in epigrafe indicato deduceva: di essere alle dipendenze della società in virtù di contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nel parametro 183 del CCNL degli autoferrotranvieri applicato al settore, ricoprendo la mansione di operatore di esercizio (autista), con la qualifica di operaio;
che, nel corso del rapporto lavorativo, dal mese di gennaio dell'anno 2019 sino al mese di dicembre dell'anno 2022 aveva espletato un numero di ore di lavoro straordinario in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore;
che, a causa del ricorso eccessivo al lavoro straordinario da parte dell non aveva CP_1 fruito dei riposi giornalieri ininterrotti, come previsti per legge;
che le ore di lavoro straordinario effettuate in eccedenza avevano cagionato il danno da usura psicofisica, di cui domandava il risarcimento. Concludeva chiedendo “
1.Voglia accertare e dichiarare il danno da usura psico- fisica determinato dall'espletamento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nel periodo intercorso tra 01/01/2019 ed il 31/12/2022, in ottemperanza alle leggi nazionali, alla contrattazione collettiva nonché ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, e, per l'effetto voglia condannare la società resistente Controparte_4
in persona del suo legale rapp.te p.t. (P. Iva ), con sede legale
[...] P.IVA_1 in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 (80142), al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad € 5.700,08, a titolo di risarcimento danni quale danno da usura psico fisica relativo al suddetto periodo come da conteggi sopra riprodotti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà equa e satisfattiva, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
La società resistente si costituiva asserendo: che il ricorso a prestazioni straordinarie si era reso necessario a causa di “eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori”, nonché “casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”; che il criterio utilizzato dal lavoratore per il calcolo delle ore straordinarie con il conseguente importo da corrispondere non era quello esatto o comunque da essa stessa utilizzato;
che, tuttavia, il ricorrente non aveva dato prova del danno da usura psicofisica subito e di cui aveva chiesto il risarcimento;
che, in via subordinata, nell'ipotesi in cui tale diritto fosse ritenuto sussistente, avrebbe dovuto essere, al più, quantificato nella somma pari ad un importo totale di € 772,22.
Alla odierna udienza le parti costituite rappresentavano di essere giunte ad una conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art 411, comma III, c.p.c., e pertanto, la causa veniva decisa come da dispositivo e motivazione pubblicamente letti.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, l'intervenuto e pacifico componimento in sede stragiudiziale della lite determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, Cass. 4035/1999; sent. 3598/2015). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
2 Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice. Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
-occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite La cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195). La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere eventualmente ad una delle parti di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000).
Orbene, nel corso del giudizio la res litigiosa veniva nella sostanza a mancare, per come emerge dalla copia del verbale di conciliazione redatto in sede sindacale in data 31/10/2024, e allegato telematicamente agli atti dal procuratore della resistente;
in tale sede le parti riconoscevano come vere le circostanze, definite eccezionali, che avevano determinato il ricorso al lavoro straordinario, come meglio specificato in atti;
il verbale rappresentava la circostanza dell'avvenuta consensuale cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 01/01/2025. La società resistente riconosceva al l'importo di € 18.000,00 al lordo delle Pt_1 ritenute di legge, a titolo di incentivo all'esodo e a transazione e saldo delle pretese connesse al rapporto di lavoro o a esse ricollegate, con esclusione del TFR maturato, da liquidarsi separatamente, entro i tre mesi successivi dalla data della risoluzione del rapporto;
inoltre, la convenuta si impegnava ad anticipare tale incentivo all'esodo, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e offriva al lavoratore il pagamento di un
3 importo pari ad € 2.942,47 a titolo di ristoro del danno da usura psicofisica per il periodo 2013-2023, aggiungendo al tutto, da ultimo, un bonus transattivo generale pari a euro 500,00. A fronte di tanto, il ricorrente dichiarava di accettare le somme che la società si impegnava a erogare e di rinunciare a qualsiasi pretesa derivante dal rapporto di lavoro ovvero a esso collegata;
la resistente accettava le rinunce di cui sopra e, parimenti, rinunciava a sua volta a qualsiasi pretesa nei confronti del lavoratore, eccetto i casi di dolo e colpa grave. Il conciliatore ribadiva quindi espressamente alle parti, prima delle loro sottoscrizioni, il carattere di non impugnabilità del verbale ai sensi dell'articolo 2113 c.c. e degli articoli 411 e seguenti c.p.c.
Non vi è ragione di dubitare della realtà dell'assetto dei rapporti così definito tra le parti, tenuto conto altresì delle concordi dichiarazioni rese alla odierna udienza da entrambi i loro rispettivi procuratori.
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (v. Cass., 11 febbraio 2015, n. 2719; Cass. 21giugno 2004 n. 11494). Tenuto conto dell'esito della lite, deve ritenersi che il ricorso sarebbe stato accolto in parte, considerata sia la inferiore somma erogata rispetto a quella oggetto di domanda e alla luce altresì del periodo ben più lungo di riconoscimento in sede sindacale. Tanto a dimostrazione della controvertibilità dei criteri utilizzati per il calcolo dell'importo, la quale permane, non residuando nell'attuale sede margini per valutare la correttezza dei calcoli effettuati dalle parti;
corretta appare, pertanto, la compensazione in misura pari alla metà delle spese stesse tra le parti;
per il resto la spese seguono la parziale soccombenza virtuale e vengono liquidate a carico della società convenuta come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi in ricorso anticipatario .
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere. b) compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà, condannando parte resistente, in persona del legale rappresentante, p.t., al pagamento della restante metà, quantificata quest'ultima in euro 1320,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi in ricorso anticipatario. Napoli, 18.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi LA PRESENTE SENTENZA E' STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DELLA DR. GIULIA VARRIALE, M.O.T.
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Il Giudice presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c., in esito alla udienza del 18.02.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale lavoro al n. 15724/2024 R.G. lav. TRA
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Salvatore d'Aniello, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cesare Rosaroll n.70 c/o studio avvocato Quirino Palagano Ricorrente E
( )., in persona Presidente del CP_1 Controparte_2
C.d.A, legale rappresentante p.t., , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3
Marrone Saverio, elettivamente in Napoli, al Corso Garibaldi n. 387 Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 04.07.2024 e notificato il 29.07.2024 il ricorrente in epigrafe indicato deduceva: di essere alle dipendenze della società in virtù di contratto di lavoro CP_1 subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nel parametro 183 del CCNL degli autoferrotranvieri applicato al settore, ricoprendo la mansione di operatore di esercizio (autista), con la qualifica di operaio;
che, nel corso del rapporto lavorativo, dal mese di gennaio dell'anno 2019 sino al mese di dicembre dell'anno 2022 aveva espletato un numero di ore di lavoro straordinario in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore;
che, a causa del ricorso eccessivo al lavoro straordinario da parte dell non aveva CP_1 fruito dei riposi giornalieri ininterrotti, come previsti per legge;
che le ore di lavoro straordinario effettuate in eccedenza avevano cagionato il danno da usura psicofisica, di cui domandava il risarcimento. Concludeva chiedendo “
1.Voglia accertare e dichiarare il danno da usura psico- fisica determinato dall'espletamento dell'attività lavorativa in quantità eccessiva rispetto a quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nel periodo intercorso tra 01/01/2019 ed il 31/12/2022, in ottemperanza alle leggi nazionali, alla contrattazione collettiva nonché ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, e, per l'effetto voglia condannare la società resistente Controparte_4
in persona del suo legale rapp.te p.t. (P. Iva ), con sede legale
[...] P.IVA_1 in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 (80142), al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad € 5.700,08, a titolo di risarcimento danni quale danno da usura psico fisica relativo al suddetto periodo come da conteggi sopra riprodotti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà equa e satisfattiva, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al procuratore anticipatario.”.
La società resistente si costituiva asserendo: che il ricorso a prestazioni straordinarie si era reso necessario a causa di “eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori”, nonché “casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”; che il criterio utilizzato dal lavoratore per il calcolo delle ore straordinarie con il conseguente importo da corrispondere non era quello esatto o comunque da essa stessa utilizzato;
che, tuttavia, il ricorrente non aveva dato prova del danno da usura psicofisica subito e di cui aveva chiesto il risarcimento;
che, in via subordinata, nell'ipotesi in cui tale diritto fosse ritenuto sussistente, avrebbe dovuto essere, al più, quantificato nella somma pari ad un importo totale di € 772,22.
Alla odierna udienza le parti costituite rappresentavano di essere giunte ad una conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art 411, comma III, c.p.c., e pertanto, la causa veniva decisa come da dispositivo e motivazione pubblicamente letti.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, l'intervenuto e pacifico componimento in sede stragiudiziale della lite determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr., in relazione alla avvenuta transazione, Cass. 4035/1999; sent. 3598/2015). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
2 Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice. Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
-occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite La cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195). La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere eventualmente ad una delle parti di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000).
Orbene, nel corso del giudizio la res litigiosa veniva nella sostanza a mancare, per come emerge dalla copia del verbale di conciliazione redatto in sede sindacale in data 31/10/2024, e allegato telematicamente agli atti dal procuratore della resistente;
in tale sede le parti riconoscevano come vere le circostanze, definite eccezionali, che avevano determinato il ricorso al lavoro straordinario, come meglio specificato in atti;
il verbale rappresentava la circostanza dell'avvenuta consensuale cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 01/01/2025. La società resistente riconosceva al l'importo di € 18.000,00 al lordo delle Pt_1 ritenute di legge, a titolo di incentivo all'esodo e a transazione e saldo delle pretese connesse al rapporto di lavoro o a esse ricollegate, con esclusione del TFR maturato, da liquidarsi separatamente, entro i tre mesi successivi dalla data della risoluzione del rapporto;
inoltre, la convenuta si impegnava ad anticipare tale incentivo all'esodo, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e offriva al lavoratore il pagamento di un
3 importo pari ad € 2.942,47 a titolo di ristoro del danno da usura psicofisica per il periodo 2013-2023, aggiungendo al tutto, da ultimo, un bonus transattivo generale pari a euro 500,00. A fronte di tanto, il ricorrente dichiarava di accettare le somme che la società si impegnava a erogare e di rinunciare a qualsiasi pretesa derivante dal rapporto di lavoro ovvero a esso collegata;
la resistente accettava le rinunce di cui sopra e, parimenti, rinunciava a sua volta a qualsiasi pretesa nei confronti del lavoratore, eccetto i casi di dolo e colpa grave. Il conciliatore ribadiva quindi espressamente alle parti, prima delle loro sottoscrizioni, il carattere di non impugnabilità del verbale ai sensi dell'articolo 2113 c.c. e degli articoli 411 e seguenti c.p.c.
Non vi è ragione di dubitare della realtà dell'assetto dei rapporti così definito tra le parti, tenuto conto altresì delle concordi dichiarazioni rese alla odierna udienza da entrambi i loro rispettivi procuratori.
Residua la questione delle spese, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (v. Cass., 11 febbraio 2015, n. 2719; Cass. 21giugno 2004 n. 11494). Tenuto conto dell'esito della lite, deve ritenersi che il ricorso sarebbe stato accolto in parte, considerata sia la inferiore somma erogata rispetto a quella oggetto di domanda e alla luce altresì del periodo ben più lungo di riconoscimento in sede sindacale. Tanto a dimostrazione della controvertibilità dei criteri utilizzati per il calcolo dell'importo, la quale permane, non residuando nell'attuale sede margini per valutare la correttezza dei calcoli effettuati dalle parti;
corretta appare, pertanto, la compensazione in misura pari alla metà delle spese stesse tra le parti;
per il resto la spese seguono la parziale soccombenza virtuale e vengono liquidate a carico della società convenuta come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi in ricorso anticipatario .
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere. b) compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà, condannando parte resistente, in persona del legale rappresentante, p.t., al pagamento della restante metà, quantificata quest'ultima in euro 1320,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi in ricorso anticipatario. Napoli, 18.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Elisa Tomassi LA PRESENTE SENTENZA E' STATA REDATTA CON LA COLLABORAZIONE DELLA DR. GIULIA VARRIALE, M.O.T.
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