Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2013, proposto da
Terme Monte Grimano s.r.l. già Immobiliare Montegrimano S.r.l., in persona del curatore, OL Luigi, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Ranci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore, in Ancona, corso Garibaldi, 136;
contro
Comune di Monte Grimano, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Mancinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore, in Ancona, piazza Cavour, 2;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del piano di lottizzazione denominato Borgo delle Terme
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monte Grimano;
Vista la comunicazione depositata il 3 settembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. NI RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente, con atto depositato il 3 settembre 2025 sottoscritto per adesione dal Comune intimato, ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione del gravame, chiedendo la compensazione delle spese;
- che dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che le spese di lite vanno compensate, sussistendo l’accordo in tal senso delle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI RD, Presidente, Estensore
LE RB, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI RD |
IL SEGRETARIO