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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2109 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa BE RI Presidente dott. Paolo Sangiuolo Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite di II Grado iscritte ai nn. R.G.. 2109/2024 e 2155/24 promosse da:
(RG 2109/24) Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Francesco Grignolio
Appellante
contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ginetta Daini Palesi
Appellata
Appellante incidentale rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Lenzi Controparte_2
Appellata
, in persona del l.r. pro tempore, assistita e Controparte_3 difesa dagli Avv.ti Cristina Razzolini e Barbara Francioni
Appellata
Appellante (RG 2155/24) sulle seguenti conclusioni: per : Controparte_4 Si riporta alla nota di precisazione delle conclusioni (Voglia, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, rigettare le domande proposte dall'
[...]
nei confronti della comparente Controparte_1 [...] : in via pregiudiziale, per mancanza dei Controparte_4 presupposti per la chiamata in causa ex art. 32 e 269 c.p.c., in tesi, per carenza di legittimazione passiva della citata e, in ipotesi, perché le Controparte_4 domande proposte sono infondate per tutti i motivi dedotti, anche in conseguenza del rigetto delle pretese tutte avanzate dall'attrice nei confronti della Controparte_2 convenuta Circondario dell' . Controparte_1 Controparte_4 Con vittoria di spese, rimborsi nella misura del 15% e compensi per entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri vigenti oltre CAP e IVA di legge.
per Voglia Ill.ma Corte di Appello di Firenze ogni Parte_2 diversa IS, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2745/2024 pubblicata in data 09/09/2024, accogliere l'appello proposto in via principale dall' , e per l'effetto rigettare le Controparte_3 domande proposte dalla sig.ra e, conseguentemente, dichiarare che Controparte_2 nulla è dovuto dall' a titolo di rimborso delle rette dalla Controparte_3 predetta corrisposte per l'inserimento della madre sig.ra nella RSA Parte_3 Villa Serena di Montaione per il periodo 01.10.2018-06.12.2020. Con vittoria di spese e compensi di avvocato dei due gradi di giudizio”.
per Unione dei Comuni Circondario Controparte_1
In accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza impugnata, rigettando tutte le domande proposte dalla sig.ra per i motivi sopra Controparte_2 spiegati, con la conseguente declaratoria che nulla è dovuto dalla comparente
[...]
a titolo di restituzione/rimborso delle Controparte_1 rette di degenza nella RSA Villa Serena, a suo tempo corrisposte dalla medesima sig,ra per la degenza della defunta madre . CP_2 Parte_3
In via istruttoria eventuale ammettere la prova per testi articolata dalla comparente nella seconda memoria ex art 183 VI comma cpc del 5.04.2023. Controparte_1 In denegata ipotesi ed in via subordinata, rigettare in ogni caso l'appello formulato in via principale nei confronti della comparente per la richiesta di riforma della sentenza impugnata in relazione all'accoglimento delle domande formulate in primo grado in via pregiudiziale ( per la mancanza dei presupposti della chiamata in causa ex art 32 e 269 cpc) ed in via principale ( in tesi per carenza di legittimazione passiva e vizio del vincolo di solidarietà ) dalla Controparte_4 confermando i capi della sentenza impugnata con i quali il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda dedotta in via subordinata della comparente, ha condannato gli Enti Pubblici terzi chiamati, in solido tra loro, ciascuno per la quota di competenza, a tenere indenne la comparente dal pagamento delle somme dovute alla sig.ra , a qualsiasi titolo eventualmente accertato, essendo i predetti Controparte_2 terzi gli effettivi responsabili e gestori dei servizi socio assistenziali e sanitari per cui è causa. Con vittoria di compensi e spese legali dei due gradi del giudizio.
per : Controparte_2 conclude per la reiezione degli appelli proposti con vittoria di compensi legali maggiorati del 15% a titolo di spese forfettarie, esborsi, iva e cap di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_4
proponeva appello avverso la sentenza n. 2745/2024 con la quale il Tribunale
[...]
d Firenze aveva così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra IS e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda attorea dichiara che nulla era dovuto dalla signora per il suo ricovero presso la Residenza Sanitaria Assistenziale Villa Parte_3
Serena durante il periodo intercorrente tra il 01 ottobre 2018 fino al 6 dicembre 2020, essendo la retta a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- dichiara nullo ex art. 1418 c.c. l'impegno assunto dalla signora Controparte_2 di provvedere al pagamento della retta di ricovero della madre, perché contrario a norme imperative e comunque privo di causa e per l'effetto dichiara tenuta la convenuta alla restituzione in favore della signora della Controparte_2 complessiva somma di € 41.255 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e per lei condanna, l' Parte_4 Controparte_4
, in persona del loro legale rappresentante pro tempore, in solido
[...] tra loro, ciascuna per la quota di competenza;
- dichiara la convenuta e per lei condanna l' e la Controparte_3 [...]
, in persona del loro legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, in solido tra loro, tenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.713 per competenze professionali, 545 euro per esborsi oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.”.
La vicenda traeva origine dalle domande proposte dalla signora nei Controparte_2 confronti dell' (gestore della Controparte_1 RSA Villa Serena) tese ad ottenere il pagamento della somma di € 40.267,00 corrisposta dalla defunta madre dell'attrice, quale rimborso della Parte_3 quota alberghiera corrisposta per la degenza nella RSA “Villa Serena” nel periodo 1.10.2018 – 6.12.2020.
Aveva esposto l'attrice che la defunta madre era stata ricoverata presso Villa Serena ed aveva beneficiato di prestazioni “ad elevata integrazione sanitaria“ poiché affetta dal morbo di Alzheimer.
La sig.ra atteso che il costo di tali prestazioni era a carico del CP_2 Controparte_5 ai sensi dell'art. 3 comma 3 –septies del DPCM 14.2.2001, aveva dedotto la
[...] nullità del contratto di ospitalità stipulato con “Villa Serena” per difetto di causa ed aveva conseguentemente richiesto il rimborso di quanto indebitamente versato.
La convenuta aveva Controparte_1 chiamato in garanzia l' e la Controparte_3 [...]
quali effettivi responsabili e gestori dei servizi socio- Controparte_4 assistenziali e sanitari oggetto di causa, il tutto sulla base delle convenzioni stipulate tra l'Unione dei Comuni, la nonché tra Parte_5 Villa Serena. Parte_5 Cont
Si erano costituite in giudizio l' e la Controparte_3 [...] che avevano contestato le domande attoree con Controparte_4 argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili.
La (ente pubblico consortile con Controparte_4 finalità di organizzazione ed integrazione del sistema sanitario con quello socio- assistenziale in ambito territoriale, costituito da Comuni e la territorialmente Pt_2 competente) aveva altresì contestato la domanda proposta nei suoi confronti dalla chiamante, in quanto inammissibile per carenza dei presupposti per la chiamata in causa e per la carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, aveva affermato la validità del contratto in quanto la Signora era Pt_3 stata inserita nella R.S.A. come ricovero residenziale previa verifica dei requisiti sulla base dei regolamenti vigenti e si era dunque obbligata al pagamento della quota sociale di competenza. La sentenza gravata era quindi censurabile sotto vari profili. Sotto un primo profilo, aveva osservato che era stata dichiarata la nullità del contratto poiché alcuna somma poteva essere pretesa dall'ospite a fronte di “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” riconducibili a quelle di cui all'art. 3 DPCM del 14.02.2001 e dell'art. 3 septies comma 4 del D.Lgs. 502 del 1992. Operata una ricostruzione del quadro normativo parzialmente diversa da quella riportata nella sentenza gravata, affermava che le prestazione sanitarie ad integrale carico del Servizio Sanitario erano esclusivamente quelle terapeutiche, cioè quelle volte alla cura del soggetto, e che la gratuità non si estendeva alle prestazioni correlate alla gestione sociale delle persone anziane, non autosufficienti o con patologie consolidate o degenerative croniche.
Nell'ipotesi di ospiti con PAP (piani di assistenza personalizzati) ed inseriti a seguito di un inquadramento UVM (unità valutazione medica), le prestazioni erano “socio sanitarie compartecipate”, e la quota dell'onere alberghiero era dunque a carico del degente. Le prestazioni in favore della sig.ra erano state erogate in conseguenza di una Pt_3 valutazione multidisciplinare e del suo inserimento in RSA, ed erano qualificabili come “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” e, non come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Sosteneva l'appellante, in linea di principio, che in ipotesi di patologie consolidate, il rilievo sanitario era limitato alla somministrazione di medicinali prescritti dal medico di famiglia, di ospitalità ed assistenza e di interventi di supporto. Nella specie, inoltre, il Tribunale aveva deciso in merito all'inquadramento delle prestazioni valutando positivamente la sola documentazione di parte attrice, pur se fatta oggetto oggetto di specifica contestazione e comunque in insanabile contrasto con quella prodotta dall'appellante. In sintesi, assumeva che l'impegno assunto dall'ospite in merito ad una prestazione sociale a rilevanza sanitaria compartecipata era dunque legittimo, così come legittimi erano i pagamenti conseguentemente effettuati.
Conseguenza di quanto esposto erano l' insussistenza dei presupposti per la chiamata in causa effettuata dall'Unione dei Comuni nei confronti della e la Controparte_4 carenza di legittimazione passiva della , attesa la natura socio Controparte_4 assistenziale e non sanitaria delle proprie funzioni. Da tale natura discendeva altresì l'illegittimità della condanna solidale dell' appellante unitamente all' atteso che solo quest'ultima Controparte_3 erogava prestazioni di natura sanitaria. Da ultimo chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata sulla scorta sia della fondatezza dei motivi d'impugnazione che dell'alta probabilità di non poter ripetere quanto versato. Tanto premesso chiedeva: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria IS respinta, e previa sospensione in via cautelare e anche inaudita altera parte della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 283 e 351 c.p.c., ritenuti fondati gli esposti motivi di appello e, per l'effetto, in accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza appellata, voglia accogliere le conclusioni come rassegnate in primo grado che qui vengono riproposte: Voglia, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, rigettare le domande proposte dall' nei confronti della Controparte_1 comparente : in via pregiudiziale, Controparte_4 per mancanza dei presupposti per la chiamata in causa ex art. 32 e 269 c.p.c., in tesi, per carenza di legittimazione passiva della citata e, in ipotesi, Controparte_4 perché le domande proposte sono infondate per tutti i motivi dedotti, anche in conseguenza del rigetto delle pretese tutte avanzate dall'attrice nei Controparte_2 confronti della convenuta Circondario dell' . Controparte_1 Controparte_4
Con vittoria di spese, rimborsi nella misura del 15% e compensi per entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri vigenti oltre CAP e IVA di legge. In ogni caso, con condanna degli appellati alla refusione delle somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, che la comparente fosse costretta a corrispondere per compulsum in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado in mancanza di sua sospensione in via cautelare. Si costituiva (appellante nel procedimento Controparte_3 riunito RG 2155/24) e precisava che la RSA “Villa Serena” di Montaione era una struttura gestita dall' Comuni del e CP_1 Controparte_1 convenzionata con la e la Controparte_7 Controparte_4
, per l'erogazione di prestazioni residenziali in favore di anziani non
[...] autosufficienti.
L' 11.4.2018 la sig.ra aveva richiesto l'attivazione dell'assistenza Controparte_2 continua in favore della madre poiché persona non autosufficiente. Pt_3 La Commissione UVM della , in Controparte_4 data 15.05.2018 aveva autorizzato l'inserimento temporaneo della sig.ra fino Pt_3 al 29.12.2018 presso la RSA “Villa Serena”, nel modulo dedicato alla disabilità di natura cognitivo-comportamentale/Alzheimer avendo ravvisato un' isogravità di 3 su 5 e dunque non tale da giustificare l'accesso in via definitiva. Precisava che l'inserimento della sig.ra era avvenuto sulla base di un Piano di Pt_3
Assistenza Personalizzato che prevedeva il pagamento della quota sanitaria mensile (€.2.055,90) a carico dell' e quello della cd. quota Controparte_3 sociale (€.1575,00 al mese) a carico della figlia CP_2
Nella quota sanitaria mensile, versata da erano Parte_6 compresi: l'assistenza medica, che veniva garantita tramite un medico di medicina generale in regime di convenzione con l' ; l'assistenza CP_3 Controparte_3 infermieristica e farmaceutica (aiuto alla somministrazione di farmaci), nonché gli eventuali interventi riabilitativi;
l'assistenza tutelare, cioè aiuto ad alzarsi dal letto, pulizia e cura personale;
l'assistenza protesica e medico specialistica, nonché le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche ove non erogabili direttamente all'interno della struttura.
Nella quota sociale erano comprese le prestazioni alberghiere cioè cura e igiene della dell'alloggio; cambio e lavaggio biancheria;
preparazione dei pasti e aiuto per la loro assunzione;
attività di animazione. Il soggiorno presso Villa Serena aveva comportato un palese giovamento alle condizioni dell'ospite, come emergeva dalle descrizioni riportate nel P.A.I. (PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO) del novembre 2018(…È sempre stata una persona molto curata nell'aspetto e nell'abbigliamento. Riconosce i capi vestiario. Si abbottona da sola. Si allaccia le scarpe da sola. Viene guidata durante le ADL perché si mostra a momenti confusa su cosa e come deve fare. Non vuole essere aiutata perché riferisce che lei è abituata a fare tutto da sé, l'operatore si limita a guidarla ed aiutarla negli spostamenti. Abituata ad indossare abiti eleganti, camice, giacche e monili;
il tempo a lei dedicato richiede calma e tranquillità, ha bisogno un po' di aiuto per indossare le calze”; “AREA FISICO FUNZIONALE - CONTINENZA INTESTINALE - SUPERVISIONE/ GUIDA VERBALE Mantiene la continenza sia urinaria che intestinale, lo riferisce lei quando ha bisogno del bagno e l'operatore se ne accorge perché si muove al nucleo come in cerca di qualcosa e si tocca la pancia. manifesta mediante agitazione motoria e comunicazione non Pt_3 verbale, il suo disagio, che deve essere compreso dagli operatori”. “AREA FISICO FUNZIONALE - IGIENE - AUTONOMIA “ è sempre stata una persona Pt_3 amante dell'eleganza e della sobrietà, per cui soprattutto al mattino ama essere pettinata e truccata con cura, non sopporta la trascuratezza. Ama molto essere lodata per la sua bellezza estetica, nonostante l'età avanzata è molto vanitosa e tiene molto alle gratifiche degli altri. In grado di lavarsi le mani da sola, si lava i denti da sola. Da sola è in grado di mettersi il rossetto, farebbe da sola a truccarsi se avesse uno specchio. Concordato di chiedere alla figlia di far portare uno specchio per Per_1 riacquisire l'autonomia. Apre i rubinetti da sola. Usa il sapone da sola e l'asciugamano da sola. L'acconciatura per il momento non è in grado di farla. In bagno si spoglia da sola e si aiuta a farla uscire dalla doccia, necessita di minimo aiuto solo per asciugarla. In grado di identificare la stanza da bagno. Il WC non in grado di trovarlo ma utilizza il bidè perché il primo che trova. In grado di utilizzare carta igienica
Ancora, nella valutazione assistenziale del 25.03.2019 da parte del personale di
“Villa Serena” si leggeva: “Attualmente è migliorata in diversi aspetti Pt_3 assistenziali e sanitari, infatti riesce ad eseguire igiene personale (mani e viso) e intima con guida e supervisione da parte delle operatrici, inoltre riesce ad eseguire vestizione e svestizione in autonomia e solo con supervisione e guida da parte degli operatori. Persona elegante, solare e che tiene molto all'acconciatura dei capelli e pettinatura e cure estetiche. Mantiene la continenza urinaria e fecale con la supervisione delle operatrici che l'accompagnano in bagno ad orari prestabiliti o quando ne ha bisogno. ….Le piace eseguire le faccende domestiche, “rigovernare " le stoviglie, spazzare, piegare gli asciugamani etc. Riesce a deambulare in autonomia e sicurezza anche per tratti lunghi e quindi viene solo supervisionato mentre è al nucleo”.
Dall'esame delle annotazioni riportate nel diario medico ed infermieristico della RSA Villa Serena sul successivo periodo (cioè fino al novembre 2020) risultava l'insorgere di problemi mnesici e di atteggiamenti oppositivi all'assunzione dei farmaci o dei pasti ma non l'erogazione di prestazioni terapeutiche da parte del personale di “Villa Serena”, tanto meno ad alta complessità: le visite mediche (una nel 2018, due nel 2019) erano state effettuate dal medico di medicina generale Dott.ssa ovvero, al bisogno, da specialisti esterni dell' Persona_2 Controparte_3
.
[...] Nel novembre 2020 l'ospite aveva contratto una polmonite interstiziale da COVID ed era stata ricoverata presso l'Ospedale di Empoli;
dimessa in data 30.11.2020, era rientrata a Villa Serena e era deceduta il 06.12.2020.
La sig.ra figlia ed erede della sig.ra aveva così citato in CP_2 Parte_3 giudizio l' assumendo che la madre aveva usufruito di prestazioni Controparte_1
“ad elevata integrazione sociale” i cui costi erano interamente a carico del S.S.N. poichè , nel caso di soggetti affetti da morbo di Alzheimer, non era possibile scindere la prestazioni sanitarie rispetto a quelle assistenziali. Deduceva quindi la nullità del contratto per difetto di causa e chiedeva che fosse accertato che nulla era dovuto in ragione dell'attività prestata in favore della madre.
L si era costituita eccependo Controparte_1 il difetto di giurisdizione dell' A.G.O.; nel merito, aveva sostenuto che la sig.ra aveva ricevuto un'assistenza sostitutiva di quella che i familiari o un caregiver Pt_3 avrebbero potuto prestare a domicilio.
Aveva inoltre chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa dei responsabili e gestori dei servizi socio-assistenziali e sanitari, cioè l'
[...]
e la . CP_3 Controparte_4
Quest'ultima, nel costituirsi, aveva eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa e la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza della domanda non essendo individuabile un trattamento terapeutico personalizzato che non poteva essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale.
Nel merito, aveva eccepito che la sig.ra era discretamente Parte_2 Pt_3 autonoma nello svolgimento degli atti di vita quotidiana e che aveva usufruito di un'assistenza erogabile a domicilio e dunque di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria riconducibili alla previsione di cui all'art.3, 2° co., D.P.C.M. 14 febbraio 2001 n.15083. Aveva inoltre evidenziato che la parte attrice aveva omesso di indicare quali fossero stati i trattamenti ad elevata integrazione sanitaria praticati , essendosi limitata a riferire che la sig.ra era affetta da morbo di Alzheimer. Parte_3
In merito all'appello principale proposto dalla Controparte_4
, condivideva le censure mosse avverso la ricostruzione normativa effettuata
[...] dal giudice di prime cure.
In ogni caso, le condizioni della sig.ra non giustificavano una prevalenza Pt_3 delle prestazioni sanitarie su quelle sociali,per cui la domanda proposta dalla figlia andava rigettata così come andava respinta la domanda di chiamata in garanzia proposta dall'appellata Controparte_1
Sulla sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa, di legittimazione passiva e solidarietà della , evidenziava che le erano enti Controparte_4 Controparte_4 consortili costituiti tra Comuni e di riferimento. Spettava alla prima CP_3 autorizzare le istanze di ammissione all'ingresso in regime residenziale presso le RSA tramite l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), che redigeva il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP), nel quale era contenuta anche la ripartizione dei costi del soggiorno.
Sull'appello incidentale proposto dall' assumeva di non aver mai Controparte_1 prestato acquiescenza ad alcun capo della sentenza gravata, della quale aveva infatti richiesto la riforma integrale.
In merito all'erronea ricostruzione dei fatti ed al travisamento delle risultanze istruttorie, ribadiva l'erroneità delle affermazioni del Giudice di prime cure che aveva ritenuto che l'ampia documentazione prodotta dall'attrice (tutta antecedente all'inserimento in struttura) fosse idonea a dimostrare che le prestazioni erogate alla madre nel periodo di degenza rientravano nell'ambito di quelle sanitarie a rilevanza sociale o ad alta integrazione sanitaria. Chiedeva pertanto:
“Voglia Ill.ma Corte di Appello di Firenze ogni diversa IS, eccezione e deduzione disattesa, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2745/2024, pubblicata in data 09/09/2024, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto e dell'atto di appello proposto in via principale dall'odierna comparente, rigettare le domande proposte dalla sig.ra e conseguentemente dichiarare che Controparte_2 nulla è dovuto dall' a titolo di rimborso delle rette dalla Controparte_3 predetta corrisposte per l'inserimento della madre sig.ra nella RSA Parte_3
Villa Serena di Montaione per il periodo 01.10.2018-06.12.2020. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
Si costituiva la sig.ra e contestava quanto affermato dalle controparti in merito CP_2 alla situazione di salute della madre. Ripercorrendo gli atti del giudizio di primo grado, sosteneva l'appellante che, come certificato dalla geriatra Dott.ssa e confermato dalla Commissione Persona_3 per l'accertamento dello stato di invalidità di I IS (verbale del 29/05/2018) per il riconoscimento dello stato di invalidità civile e di portatore di handicap, la Sig.ra era stata affetta dal morbo di Alzheimer durante tutto il periodo in Parte_3 cui è stata ospite della struttura. Il medico legale Dott. , sulla scorta della documentazione Persona_4 sopra menzionata, aveva affermato che “poteva ritenersi che la sig.ra fosse Pt_3 stata del tutto incapace di attendere agli atti quotidiani della vita al momento del ricovero”.
Sosteneva l'appellata che ai sensi dell' art. 3, comma 3, D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, le prestazioni socio-sanitarie rese a favore di soggetti affetti da inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative erano da considerarsi “ad elevata integrazione sociale”, in quanto caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria e non potevano essere posti a carico degli assistiti. Tra le “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sociale” vi rientravano quelle rese a favore di soggetti affetti dalla patologia di Alzheimer, atteso che nelle cure a loro prestate vi era la preminenza dell'aspetto sanitario su quello assistenziale.
Le prestazioni di natura sanitaria non potevano che essere eseguite unitamente all'attività socio-assistenziale e su questa erano nettamente prevalenti. Sosteneva quindi che il contratto di ingresso del paziente in RSA era nullo per illiceità della causa e per contrarietà a norme imperative, stanti l'obbligo del Servizio Sanitario Nazionale di fornire le occorrenti cure alle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza e di sostenerne integralmente i costi. Sulla scorta di quanto sopra, l'attrice aveva rideterminato il proprio credito in €. 40.267,00, relativo al periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2018 ed il 6 dicembre 2020.
Rispetto a quanto affermato dalla circa l' Controparte_3 asserita “discreta autonomia della sig.ra ribadiva quanto risultante dalla Pt_3 documentazione prodotta in merito alla sua totale incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita, evidenziando che gli effetti inabilitanti della malattia richiedevano un continuo e assiduo monitoraggio sanitario.
Quanto alle critiche mosse verso la sentenza del Tribunale, sosteneva che il giudice aveva fatto corretta applicazione della normativa e dei principi giurisprudenziali in materia, così ritenendo che le cure prestate in favore della madre dell'appellata fossero ad elevata integrazione sanitaria,
Sulla asserita carenza di legittimazione passiva dell'appellante e di solidarietà passiva con l' , evidenziava che era stato citato in giudizio il Controparte_3 soggetto che gestiva la Villa Serena e che aveva ricevuto i pagamenti. Chiedeva quindi il rigetto degli appelli, con vittoria di spese compensi legali maggiorati del 15% a titolo di spese forfettarie, esborsi, iva e cap di legge.
Con provvedimento del 17.2.2025 venivano confermate le sospensione rese con decreti inaudita altera parte nell'ambito dei procedimenti nn. 2155/24 e RG 2109/24 del 12.11.2024 poiché…..”Nel caso di specie le ragioni dell'appellante sembrano, sulla base della valutazione sommaria propria di questa fase, sostenute da un apprezzabile fumus di fondatezza, poiché il giudice di prime cure non sembra abbia valutato in concreto l'esecuzione in favore della degente di prestazioni sanitarie correlate a un “piano terapeutico personalizzato”, cui le prestazioni socio assistenziali fossero inscindibilmente connesse, come invece richiede la giurisprudenza di legittimità, pure nel caso di soggetti affetti da morbo di Alzheimer, perché anche queste ultime prestazioni siano poste a carico del SN (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. n. 21162 del 29.7.2024)”.
** Sul difetto di legittimazione passiva eccepito dall'appellante
[...]
. Parte_1 Va ricordato che in data 1.10.2018 la sig.ra ha sottoscritto, Controparte_2 unitamente alla madre, il contratto di ammissione alla residenza per anziani Villa Serena. In primo grado parte attrice ha assunto la nullità del contratto e ha conseguentemente evocato il giudizio l' quale gestore della RSA Controparte_1 Villa Serena. L'unione dei Comuni ha conseguentemente chiamato in causa la CP_4
e la .
[...] Parte_2 Ritiene la Corte che tale scelta sia stata processualmente corretta in quanto l'individuazione della controparte sorge dalla correlazione tra due o più soggetti ed il rapporto dedotto in giudizio mentre il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attiene al merito della controversia.
Nella specie l' Unione dei Comuni ha chiamato in causa l' Controparte_3
e la come “effettivi responsabili e
[...] Controparte_4 gestori dei servizi socio assistenziali e sanitari dei CP_1 Controparte_8
”) relativamente all'organizzazione ed erogazione delle prestazione socio-
[...] assistenziale in favore di anziani non autosufficienti . Il motivo d'appello è dunque infondato.
Nell'ottica della necessità della valutazione dei motivi secondo un rapporto improntato ad un principio di preliminarietà logico-giuridica, si ritiene opportuno esaminare la questione centrale del giudizio, e cioè quella dell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento della quota sociale derivante dal ricovero in RSA di persona non autosufficiente. Il Giudice di prime cure ha svolto un'accurata disamina delle norme ritenute applicabili nella fattispecie de qua alla quale si rimanda. Questa Corte ribadisce quanto ritenuto in proprie precedenti decisioni (sentenze 1983/2024 e 1970/24) nella quali si è affermato: “Il quadro normativo è noto. Il d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229, modificando il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali, in modo da garantire “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni”(art.
3-quinquies, comma 1, lett. C.) ed ha espressamente definito “prestazioni socio sanitarie (…) tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione” (art. 3 septies, comma 1). Detto decreto legislativo ha demandato a successivo atto di indirizzo e coordinamento la dettagliata individuazione delle prestazioni da ricondurre alle diverse tipologie e la precisazione dei criteri di finanziamento delle stesse, per quanto compete, rispettivamente le Unità Sanitarie Locali ed i Comuni. Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato emanato con il DPCM del 14 febbraio 2001, al quale è subentrato il DPCM del 12 gennaio 2017. D'altra parte, in base al Dpcm del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni (domiciliari, semiresidenziali e residenziali) agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia. Secondo l'art. 3 del DPCM 14 febbraio 2001, le “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” vanno distinte sia dalle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” che dalle “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”. Quanto all'interpretazione della nozione di "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria", la Suprema Corte (così, in motivazione, Cass. n. 28321 del 2017, che richiama, sul punto, Cass. n. 4558 del 2012 e Cass. n. 22776 del 2016) ha affermato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-assistenziali,
“nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano (…) essere eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socio-assistenziale, talchè non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la “complessiva prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito”; nel contempo, ha precisato che “la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica”, concerne, per l'appunto, “la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie “inscindibili” con quelle socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo”. La Cassazione ha peraltro chiarito, nelle pronunce sopra citate i cui principi sono stati da ultimo ribaditi con la sentenza Sez. 3 n. 34590 del 11/12/2023, che
“l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura”, non sta (…) nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale - …- ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale” e ciò perché in tal caso, “l'intervento «sanitario- socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico.” Alla luce del quadro che precede, la Suprema Corte ha ravvisato nella
“individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato” (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimine per ritenere la prestazione socio assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima. In tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato (cfr. anche sent. n. 22776/2016).
Peraltro, secondo quanto precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in modo pienamente condivisibile: “al fine dell'accertamento del suddetto discrimine, occorre far riferimento (non alle caratteristiche della struttura, nel quale il malato è ricoverato, ma) alle condizioni del malato. Non rileva, quindi, che fosse stato concordato o comunque previsto, per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato e neppure rileva la corretta attuazione di detto piano in conformità con gli impegni assunti verso il paziente o i familiari al momento del ricovero. Rileva invece che quel piano terapeutico personalizzato fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto (…), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione (…)” (Cass. 3, Ordinanza n. 13714/2023; cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023)”.
Così riassunto il quadro normativo, si osserva che all'esito del giudizio non risulta provata l'effettuazione di un'attività di prestazioni “socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” dove la prestazione socio assistenziale è inscindibilmente connessa a quella sanitaria.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'ampia documentazione medica prodotta dalla sig.ra fosse idonea a dimostrare che le prestazioni erogate alla sig.ra CP_2
“..rientravano nell'ambito di quelle sanitarie a rilevanza sociale o ad alta Pt_3 integrazione sanitaria in quanto inserite , in quanto inserite in un programma di riabilitazione volto a rimuovere gli effetti degenerativi della patologia o comunque rientranti tra quelle di particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria”.
Ora, l'attrice ha prodotto due verbali della commissione medica (6.4.2018 e 29.5.2018), un certificato rilasciato in data 5.4.2018 dalla dott.ssa Persona_3 geriatra Ausl Toscana Centro, ed una relazione del dott. . Persona_4
Nel certificato della dott.ssa la sig.ra veniva descritta come vigile, Per_3 Pt_3 parzialmente orientata, mnesica, e deambulante in modo autonomo. Necessitante di supervisione nelle attività di base.
La Commissione per l'accertamento dello stato di invalidità di 1° IS (verbale del 29/05/2018) aveva riconosciuto il diritto all'erogazione della indennità di accompagnamento e lo stato di portatore di handicap di tipo grave.
Nella relazione del dott. si legge che sulla scorta della Persona_4 documentazione sopra menzionata “poteva ritenersi che la sig.ra era del tutto Pt_3 incapace di attendere agli atti della vita quotidiana a causa della malattia di Alzheimer che la affliggeva a partire almeno dal gennaio 2018 fino al giorno del suo exitus il 6.12.2020”.
Il fosco quadro delineato dalla difesa dell'appellata non trova però conferma nella documentazione prodotta dalla Parte_2
Quanto riportato nella comparsa di costituzione di quest'ultima 1 è fedele 1 (P.A.I. (PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO) del novembre 2018 (…È sempre stata una persona molto curata nell'aspetto e nell'abbigliamento. Riconosce i capi vestiario. Si abbottona da sola. Si allaccia le scarpe da sola. Viene guidata durante le ADL perché si mostra a momenti confusa su cosa e come deve fare. Non vuole essere aiutata perché riferisce che lei è abituata a fare tutto da sé, l'operatore si limita a guidarla ed aiutarla negli spostamenti. Abituata ad indossare abiti eleganti, camice, giacche e monili;
il tempo a lei dedicato richiede calma e tranquillità, ha bisogno un po' di aiuto per indossare le calze”; “AREA FISICO FUNZIONALE - CONTINENZA INTESTINALE - SUPERVISIONE/ GUIDA VERBALE Mantiene la continenza sia urinaria che intestinale, lo riferisce lei quando ha bisogno del bagno e l'opera e accorge perché si muove al nucleo come in cerca di qualcosa e si tocca la pancia. manifesta Pt_3 mediante agitazione motoria e comunicazione non verbale, il suo disagio, che deve essere compreso dagli operatori”. “AREA FISICO FUNZIONALE - IGIENE - AUTONOMIA “ è Pt_3 sempre stata una persona amante dell'eleganza e della sobrietà, per cui soprattutto o ama essere pettinata e truccata con cura, non sopporta la trascuratezza. Ama molto essere lodata per la sua bellezza estetica, nonostante l'età avanzata è molto vanitosa e tiene molto alle gratifiche degli altri. In grado di lavarsi le mani da sola, si lava i denti da sola. Da sola è in grado di mettersi il rossetto, farebbe da sola a truccarsi se avesse uno specchio. Concordato di chiedere Per_ alla figlia di far portare uno specchio per riacquisire l'autonomia. Apre i rubinetti da sola. Usa il sapone da sola e l'asciugamano da sola. L'acconciatura per il momento non è in grado di farla. In bagno si spoglia da sola e si aiuta a farla uscire dalla doccia, necessita di minimo aiuto solo per asciugarla. In grado di identificare la stanza da bagno. Il WC non in grado di trovarlo ma utilizza il bidè perché il primo che trova. In grado di utilizzare carta igienica
Nella valutazione assistenziale del 2 9 da parte del personale di “Villa Serena” si riportava quanto segue: “Attualmente è migliorata in diversi aspetti assistenziali e Pt_3 sanitari, infatti riesce ad eseguire igiene personale (mani e viso) e intima con guida e supervisione da parte delle operatrici, inoltre riesce ad eseguire vestizione e svestizione in autonomia e solo con supervisione e guida da parte degli operatori. Persona elegante, solare e che tiene molto all'acconciatura dei capelli e pettinatura e cure estetiche. Mantiene la continenza urinaria e trasposizione di espressioni contenute nel diario medico di Villa Serena, nel diario infermieristico e nel PAI del novembre 2018, documenti mai contestati da parte della difesa CP_2
Dal diario infermieristico risulta che solo nella seconda metà del 2019 la situazione della sig.ra era divenuta problematica perché si erano verificati episodi di Pt_3 opposizione alle cure e all'alimentazione; nell'agosto 2019 erano stati somministrati anti dolorifici a seguito di una caduta.
In buona sostanza, non sono riportate cure e o interventi di particolare complessità e ciò fino al novembre 2019, quando cioè la sig.ra contrasse la polmonite che Pt_3 di lì a poco l'avrebbe condotta a morte.
Richiamati i principi sopra esposti 2 osserva la Corte che nel caso di specie difetta il trattamento terapeutico personalizzato.
Le prestazioni effettuare in favore della sig.ra sono consistite semplicemente Pt_3 nella somministrazione di farmaci, cura di lesioni che la predetta a volte si procurava, cura della persona e incoraggiamento a svolgere attività di tipo sociale.
Deve quindi escludersi che le prestazioni socio-assistenziali fossero collegate a quelle sanitarie da un nesso di strumentalità necessaria.
In estrema sintesi, entrambe le tipologie di prestazione avrebbero potuto essere svolte in ambiente domestico, sia pur con l'adozione di adeguata assistenza professionale.
La sentenza gravata deve essere interamente riformata, non avendo la sig.ra CP_2 titolo per ripetere quanto versato.
Sulle spese di giudizio.
Nelle recente pronuncia n. 6144/2024 la Cassazione ha ribadito l'orientamento più volte espresso in merito ai criteri che regolano il regime delle spese di lite del terzo chiamato e cioè "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
Nel caso qui in esame l'azione esperita nei confronti dell' ha Controparte_1 comportato la chiamata a manleva della e della Controparte_3 [...]
. Controparte_9
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, la sig.ra è dunque CP_2 tenuta a rifondere le spese di lite in favore dei predetti enti che si liquidano tenuto conto dei valori medi dello scaglione € 26.001 - € 52.000, esclusa la fase istruttoria.
fecale con la supervisione delle operatrici che l'accompagnano in bagno ad orari prestabiliti o quando ne ha bisogno. ….Le piace eseguire le faccende domestiche, “rigovernare " le stoviglie, spazzare, piegare gli asciugamani etc. Riesce a deambulare in autonomia e sicurezza anche per tratti lunghi e quindi viene solo supervisionato mentre è al nucleo”) 2 “l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura”.. sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale”; ancora, che l' “individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato” (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimine per ritenere la prestazione socio assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima, Primo grado
- per , € 6713,00 per compensi oltre al 15% sui compensi Controparte_3 per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
- per € 6.713,00 per compensi Controparte_9 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
- per Unione dei Comuni circondario dell' € 6.713,00 per compensi Controparte_4 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge.
Secondo grado
- per , € 6946,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi Controparte_3 oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
- per € 6.713,00 per compensi Controparte_9 professionali di avvocato ed € 125,00 per esborsi oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
- per Unione dei Comuni circondario dell' € 6.713,00 per compensi Controparte_4 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa IS, anche istruttoria, disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
(RG 2109/24) e da Parte_1 [...]
(RG 2155/24) nonché dell'appello incidentale proposto da CP_3
avverso Controparte_1 Controparte_4 la sentenza n. 2745 emessa dal Tribunale di Firenze in data 8.9.2024 ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che nulla è dovuto in favore di
[...] a titolo di rimborso delle rette corrisposte per l'inserimento di CP_2 Parte_3 nella RSA Villa Serena di Montaione per il periodo 01.10.2018-06.12.2020.
[...] Condanna a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio come Controparte_2 segue. Primo grado:
- per , € 6713,00 per compensi oltre al 15% sui compensi Controparte_3 per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
- per € 6.713,00 per compensi Controparte_9 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
- per Unione dei Comuni circondario dell' € 6.713,00 per compensi Controparte_4 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
Secondo grado:
- per , € 6946,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi Controparte_3 oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
- per € 6.713,00 per compensi Controparte_9 professionali di avvocato ed € 125,00 per esborsi oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
- per Unione dei Comuni circondario dell' € 6.713,00 per compensi Controparte_4 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
L'estensore Paolo Sangiuolo
La Presidente
BE RI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa BE RI Presidente dott. Paolo Sangiuolo Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite di II Grado iscritte ai nn. R.G.. 2109/2024 e 2155/24 promosse da:
(RG 2109/24) Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Francesco Grignolio
Appellante
contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ginetta Daini Palesi
Appellata
Appellante incidentale rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Lenzi Controparte_2
Appellata
, in persona del l.r. pro tempore, assistita e Controparte_3 difesa dagli Avv.ti Cristina Razzolini e Barbara Francioni
Appellata
Appellante (RG 2155/24) sulle seguenti conclusioni: per : Controparte_4 Si riporta alla nota di precisazione delle conclusioni (Voglia, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, rigettare le domande proposte dall'
[...]
nei confronti della comparente Controparte_1 [...] : in via pregiudiziale, per mancanza dei Controparte_4 presupposti per la chiamata in causa ex art. 32 e 269 c.p.c., in tesi, per carenza di legittimazione passiva della citata e, in ipotesi, perché le Controparte_4 domande proposte sono infondate per tutti i motivi dedotti, anche in conseguenza del rigetto delle pretese tutte avanzate dall'attrice nei confronti della Controparte_2 convenuta Circondario dell' . Controparte_1 Controparte_4 Con vittoria di spese, rimborsi nella misura del 15% e compensi per entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri vigenti oltre CAP e IVA di legge.
per Voglia Ill.ma Corte di Appello di Firenze ogni Parte_2 diversa IS, eccezione e deduzione disattesa, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2745/2024 pubblicata in data 09/09/2024, accogliere l'appello proposto in via principale dall' , e per l'effetto rigettare le Controparte_3 domande proposte dalla sig.ra e, conseguentemente, dichiarare che Controparte_2 nulla è dovuto dall' a titolo di rimborso delle rette dalla Controparte_3 predetta corrisposte per l'inserimento della madre sig.ra nella RSA Parte_3 Villa Serena di Montaione per il periodo 01.10.2018-06.12.2020. Con vittoria di spese e compensi di avvocato dei due gradi di giudizio”.
per Unione dei Comuni Circondario Controparte_1
In accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza impugnata, rigettando tutte le domande proposte dalla sig.ra per i motivi sopra Controparte_2 spiegati, con la conseguente declaratoria che nulla è dovuto dalla comparente
[...]
a titolo di restituzione/rimborso delle Controparte_1 rette di degenza nella RSA Villa Serena, a suo tempo corrisposte dalla medesima sig,ra per la degenza della defunta madre . CP_2 Parte_3
In via istruttoria eventuale ammettere la prova per testi articolata dalla comparente nella seconda memoria ex art 183 VI comma cpc del 5.04.2023. Controparte_1 In denegata ipotesi ed in via subordinata, rigettare in ogni caso l'appello formulato in via principale nei confronti della comparente per la richiesta di riforma della sentenza impugnata in relazione all'accoglimento delle domande formulate in primo grado in via pregiudiziale ( per la mancanza dei presupposti della chiamata in causa ex art 32 e 269 cpc) ed in via principale ( in tesi per carenza di legittimazione passiva e vizio del vincolo di solidarietà ) dalla Controparte_4 confermando i capi della sentenza impugnata con i quali il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda dedotta in via subordinata della comparente, ha condannato gli Enti Pubblici terzi chiamati, in solido tra loro, ciascuno per la quota di competenza, a tenere indenne la comparente dal pagamento delle somme dovute alla sig.ra , a qualsiasi titolo eventualmente accertato, essendo i predetti Controparte_2 terzi gli effettivi responsabili e gestori dei servizi socio assistenziali e sanitari per cui è causa. Con vittoria di compensi e spese legali dei due gradi del giudizio.
per : Controparte_2 conclude per la reiezione degli appelli proposti con vittoria di compensi legali maggiorati del 15% a titolo di spese forfettarie, esborsi, iva e cap di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_4
proponeva appello avverso la sentenza n. 2745/2024 con la quale il Tribunale
[...]
d Firenze aveva così statuito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra IS e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda attorea dichiara che nulla era dovuto dalla signora per il suo ricovero presso la Residenza Sanitaria Assistenziale Villa Parte_3
Serena durante il periodo intercorrente tra il 01 ottobre 2018 fino al 6 dicembre 2020, essendo la retta a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- dichiara nullo ex art. 1418 c.c. l'impegno assunto dalla signora Controparte_2 di provvedere al pagamento della retta di ricovero della madre, perché contrario a norme imperative e comunque privo di causa e per l'effetto dichiara tenuta la convenuta alla restituzione in favore della signora della Controparte_2 complessiva somma di € 41.255 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e per lei condanna, l' Parte_4 Controparte_4
, in persona del loro legale rappresentante pro tempore, in solido
[...] tra loro, ciascuna per la quota di competenza;
- dichiara la convenuta e per lei condanna l' e la Controparte_3 [...]
, in persona del loro legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, in solido tra loro, tenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 6.713 per competenze professionali, 545 euro per esborsi oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.”.
La vicenda traeva origine dalle domande proposte dalla signora nei Controparte_2 confronti dell' (gestore della Controparte_1 RSA Villa Serena) tese ad ottenere il pagamento della somma di € 40.267,00 corrisposta dalla defunta madre dell'attrice, quale rimborso della Parte_3 quota alberghiera corrisposta per la degenza nella RSA “Villa Serena” nel periodo 1.10.2018 – 6.12.2020.
Aveva esposto l'attrice che la defunta madre era stata ricoverata presso Villa Serena ed aveva beneficiato di prestazioni “ad elevata integrazione sanitaria“ poiché affetta dal morbo di Alzheimer.
La sig.ra atteso che il costo di tali prestazioni era a carico del CP_2 Controparte_5 ai sensi dell'art. 3 comma 3 –septies del DPCM 14.2.2001, aveva dedotto la
[...] nullità del contratto di ospitalità stipulato con “Villa Serena” per difetto di causa ed aveva conseguentemente richiesto il rimborso di quanto indebitamente versato.
La convenuta aveva Controparte_1 chiamato in garanzia l' e la Controparte_3 [...]
quali effettivi responsabili e gestori dei servizi socio- Controparte_4 assistenziali e sanitari oggetto di causa, il tutto sulla base delle convenzioni stipulate tra l'Unione dei Comuni, la nonché tra Parte_5 Villa Serena. Parte_5 Cont
Si erano costituite in giudizio l' e la Controparte_3 [...] che avevano contestato le domande attoree con Controparte_4 argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili.
La (ente pubblico consortile con Controparte_4 finalità di organizzazione ed integrazione del sistema sanitario con quello socio- assistenziale in ambito territoriale, costituito da Comuni e la territorialmente Pt_2 competente) aveva altresì contestato la domanda proposta nei suoi confronti dalla chiamante, in quanto inammissibile per carenza dei presupposti per la chiamata in causa e per la carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, aveva affermato la validità del contratto in quanto la Signora era Pt_3 stata inserita nella R.S.A. come ricovero residenziale previa verifica dei requisiti sulla base dei regolamenti vigenti e si era dunque obbligata al pagamento della quota sociale di competenza. La sentenza gravata era quindi censurabile sotto vari profili. Sotto un primo profilo, aveva osservato che era stata dichiarata la nullità del contratto poiché alcuna somma poteva essere pretesa dall'ospite a fronte di “prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” riconducibili a quelle di cui all'art. 3 DPCM del 14.02.2001 e dell'art. 3 septies comma 4 del D.Lgs. 502 del 1992. Operata una ricostruzione del quadro normativo parzialmente diversa da quella riportata nella sentenza gravata, affermava che le prestazione sanitarie ad integrale carico del Servizio Sanitario erano esclusivamente quelle terapeutiche, cioè quelle volte alla cura del soggetto, e che la gratuità non si estendeva alle prestazioni correlate alla gestione sociale delle persone anziane, non autosufficienti o con patologie consolidate o degenerative croniche.
Nell'ipotesi di ospiti con PAP (piani di assistenza personalizzati) ed inseriti a seguito di un inquadramento UVM (unità valutazione medica), le prestazioni erano “socio sanitarie compartecipate”, e la quota dell'onere alberghiero era dunque a carico del degente. Le prestazioni in favore della sig.ra erano state erogate in conseguenza di una Pt_3 valutazione multidisciplinare e del suo inserimento in RSA, ed erano qualificabili come “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” e, non come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Sosteneva l'appellante, in linea di principio, che in ipotesi di patologie consolidate, il rilievo sanitario era limitato alla somministrazione di medicinali prescritti dal medico di famiglia, di ospitalità ed assistenza e di interventi di supporto. Nella specie, inoltre, il Tribunale aveva deciso in merito all'inquadramento delle prestazioni valutando positivamente la sola documentazione di parte attrice, pur se fatta oggetto oggetto di specifica contestazione e comunque in insanabile contrasto con quella prodotta dall'appellante. In sintesi, assumeva che l'impegno assunto dall'ospite in merito ad una prestazione sociale a rilevanza sanitaria compartecipata era dunque legittimo, così come legittimi erano i pagamenti conseguentemente effettuati.
Conseguenza di quanto esposto erano l' insussistenza dei presupposti per la chiamata in causa effettuata dall'Unione dei Comuni nei confronti della e la Controparte_4 carenza di legittimazione passiva della , attesa la natura socio Controparte_4 assistenziale e non sanitaria delle proprie funzioni. Da tale natura discendeva altresì l'illegittimità della condanna solidale dell' appellante unitamente all' atteso che solo quest'ultima Controparte_3 erogava prestazioni di natura sanitaria. Da ultimo chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza gravata sulla scorta sia della fondatezza dei motivi d'impugnazione che dell'alta probabilità di non poter ripetere quanto versato. Tanto premesso chiedeva: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria IS respinta, e previa sospensione in via cautelare e anche inaudita altera parte della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado ex art. 283 e 351 c.p.c., ritenuti fondati gli esposti motivi di appello e, per l'effetto, in accoglimento del gravame ed in totale riforma della sentenza appellata, voglia accogliere le conclusioni come rassegnate in primo grado che qui vengono riproposte: Voglia, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, rigettare le domande proposte dall' nei confronti della Controparte_1 comparente : in via pregiudiziale, Controparte_4 per mancanza dei presupposti per la chiamata in causa ex art. 32 e 269 c.p.c., in tesi, per carenza di legittimazione passiva della citata e, in ipotesi, Controparte_4 perché le domande proposte sono infondate per tutti i motivi dedotti, anche in conseguenza del rigetto delle pretese tutte avanzate dall'attrice nei Controparte_2 confronti della convenuta Circondario dell' . Controparte_1 Controparte_4
Con vittoria di spese, rimborsi nella misura del 15% e compensi per entrambi i gradi di giudizio secondo i parametri vigenti oltre CAP e IVA di legge. In ogni caso, con condanna degli appellati alla refusione delle somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, che la comparente fosse costretta a corrispondere per compulsum in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado in mancanza di sua sospensione in via cautelare. Si costituiva (appellante nel procedimento Controparte_3 riunito RG 2155/24) e precisava che la RSA “Villa Serena” di Montaione era una struttura gestita dall' Comuni del e CP_1 Controparte_1 convenzionata con la e la Controparte_7 Controparte_4
, per l'erogazione di prestazioni residenziali in favore di anziani non
[...] autosufficienti.
L' 11.4.2018 la sig.ra aveva richiesto l'attivazione dell'assistenza Controparte_2 continua in favore della madre poiché persona non autosufficiente. Pt_3 La Commissione UVM della , in Controparte_4 data 15.05.2018 aveva autorizzato l'inserimento temporaneo della sig.ra fino Pt_3 al 29.12.2018 presso la RSA “Villa Serena”, nel modulo dedicato alla disabilità di natura cognitivo-comportamentale/Alzheimer avendo ravvisato un' isogravità di 3 su 5 e dunque non tale da giustificare l'accesso in via definitiva. Precisava che l'inserimento della sig.ra era avvenuto sulla base di un Piano di Pt_3
Assistenza Personalizzato che prevedeva il pagamento della quota sanitaria mensile (€.2.055,90) a carico dell' e quello della cd. quota Controparte_3 sociale (€.1575,00 al mese) a carico della figlia CP_2
Nella quota sanitaria mensile, versata da erano Parte_6 compresi: l'assistenza medica, che veniva garantita tramite un medico di medicina generale in regime di convenzione con l' ; l'assistenza CP_3 Controparte_3 infermieristica e farmaceutica (aiuto alla somministrazione di farmaci), nonché gli eventuali interventi riabilitativi;
l'assistenza tutelare, cioè aiuto ad alzarsi dal letto, pulizia e cura personale;
l'assistenza protesica e medico specialistica, nonché le prestazioni relative ai trasferimenti in ambulanza per l'effettuazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche ove non erogabili direttamente all'interno della struttura.
Nella quota sociale erano comprese le prestazioni alberghiere cioè cura e igiene della dell'alloggio; cambio e lavaggio biancheria;
preparazione dei pasti e aiuto per la loro assunzione;
attività di animazione. Il soggiorno presso Villa Serena aveva comportato un palese giovamento alle condizioni dell'ospite, come emergeva dalle descrizioni riportate nel P.A.I. (PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO) del novembre 2018(…È sempre stata una persona molto curata nell'aspetto e nell'abbigliamento. Riconosce i capi vestiario. Si abbottona da sola. Si allaccia le scarpe da sola. Viene guidata durante le ADL perché si mostra a momenti confusa su cosa e come deve fare. Non vuole essere aiutata perché riferisce che lei è abituata a fare tutto da sé, l'operatore si limita a guidarla ed aiutarla negli spostamenti. Abituata ad indossare abiti eleganti, camice, giacche e monili;
il tempo a lei dedicato richiede calma e tranquillità, ha bisogno un po' di aiuto per indossare le calze”; “AREA FISICO FUNZIONALE - CONTINENZA INTESTINALE - SUPERVISIONE/ GUIDA VERBALE Mantiene la continenza sia urinaria che intestinale, lo riferisce lei quando ha bisogno del bagno e l'operatore se ne accorge perché si muove al nucleo come in cerca di qualcosa e si tocca la pancia. manifesta mediante agitazione motoria e comunicazione non Pt_3 verbale, il suo disagio, che deve essere compreso dagli operatori”. “AREA FISICO FUNZIONALE - IGIENE - AUTONOMIA “ è sempre stata una persona Pt_3 amante dell'eleganza e della sobrietà, per cui soprattutto al mattino ama essere pettinata e truccata con cura, non sopporta la trascuratezza. Ama molto essere lodata per la sua bellezza estetica, nonostante l'età avanzata è molto vanitosa e tiene molto alle gratifiche degli altri. In grado di lavarsi le mani da sola, si lava i denti da sola. Da sola è in grado di mettersi il rossetto, farebbe da sola a truccarsi se avesse uno specchio. Concordato di chiedere alla figlia di far portare uno specchio per Per_1 riacquisire l'autonomia. Apre i rubinetti da sola. Usa il sapone da sola e l'asciugamano da sola. L'acconciatura per il momento non è in grado di farla. In bagno si spoglia da sola e si aiuta a farla uscire dalla doccia, necessita di minimo aiuto solo per asciugarla. In grado di identificare la stanza da bagno. Il WC non in grado di trovarlo ma utilizza il bidè perché il primo che trova. In grado di utilizzare carta igienica
Ancora, nella valutazione assistenziale del 25.03.2019 da parte del personale di
“Villa Serena” si leggeva: “Attualmente è migliorata in diversi aspetti Pt_3 assistenziali e sanitari, infatti riesce ad eseguire igiene personale (mani e viso) e intima con guida e supervisione da parte delle operatrici, inoltre riesce ad eseguire vestizione e svestizione in autonomia e solo con supervisione e guida da parte degli operatori. Persona elegante, solare e che tiene molto all'acconciatura dei capelli e pettinatura e cure estetiche. Mantiene la continenza urinaria e fecale con la supervisione delle operatrici che l'accompagnano in bagno ad orari prestabiliti o quando ne ha bisogno. ….Le piace eseguire le faccende domestiche, “rigovernare " le stoviglie, spazzare, piegare gli asciugamani etc. Riesce a deambulare in autonomia e sicurezza anche per tratti lunghi e quindi viene solo supervisionato mentre è al nucleo”.
Dall'esame delle annotazioni riportate nel diario medico ed infermieristico della RSA Villa Serena sul successivo periodo (cioè fino al novembre 2020) risultava l'insorgere di problemi mnesici e di atteggiamenti oppositivi all'assunzione dei farmaci o dei pasti ma non l'erogazione di prestazioni terapeutiche da parte del personale di “Villa Serena”, tanto meno ad alta complessità: le visite mediche (una nel 2018, due nel 2019) erano state effettuate dal medico di medicina generale Dott.ssa ovvero, al bisogno, da specialisti esterni dell' Persona_2 Controparte_3
.
[...] Nel novembre 2020 l'ospite aveva contratto una polmonite interstiziale da COVID ed era stata ricoverata presso l'Ospedale di Empoli;
dimessa in data 30.11.2020, era rientrata a Villa Serena e era deceduta il 06.12.2020.
La sig.ra figlia ed erede della sig.ra aveva così citato in CP_2 Parte_3 giudizio l' assumendo che la madre aveva usufruito di prestazioni Controparte_1
“ad elevata integrazione sociale” i cui costi erano interamente a carico del S.S.N. poichè , nel caso di soggetti affetti da morbo di Alzheimer, non era possibile scindere la prestazioni sanitarie rispetto a quelle assistenziali. Deduceva quindi la nullità del contratto per difetto di causa e chiedeva che fosse accertato che nulla era dovuto in ragione dell'attività prestata in favore della madre.
L si era costituita eccependo Controparte_1 il difetto di giurisdizione dell' A.G.O.; nel merito, aveva sostenuto che la sig.ra aveva ricevuto un'assistenza sostitutiva di quella che i familiari o un caregiver Pt_3 avrebbero potuto prestare a domicilio.
Aveva inoltre chiesto ed ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa dei responsabili e gestori dei servizi socio-assistenziali e sanitari, cioè l'
[...]
e la . CP_3 Controparte_4
Quest'ultima, nel costituirsi, aveva eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa e la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, l'infondatezza della domanda non essendo individuabile un trattamento terapeutico personalizzato che non poteva essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale.
Nel merito, aveva eccepito che la sig.ra era discretamente Parte_2 Pt_3 autonoma nello svolgimento degli atti di vita quotidiana e che aveva usufruito di un'assistenza erogabile a domicilio e dunque di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria riconducibili alla previsione di cui all'art.3, 2° co., D.P.C.M. 14 febbraio 2001 n.15083. Aveva inoltre evidenziato che la parte attrice aveva omesso di indicare quali fossero stati i trattamenti ad elevata integrazione sanitaria praticati , essendosi limitata a riferire che la sig.ra era affetta da morbo di Alzheimer. Parte_3
In merito all'appello principale proposto dalla Controparte_4
, condivideva le censure mosse avverso la ricostruzione normativa effettuata
[...] dal giudice di prime cure.
In ogni caso, le condizioni della sig.ra non giustificavano una prevalenza Pt_3 delle prestazioni sanitarie su quelle sociali,per cui la domanda proposta dalla figlia andava rigettata così come andava respinta la domanda di chiamata in garanzia proposta dall'appellata Controparte_1
Sulla sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa, di legittimazione passiva e solidarietà della , evidenziava che le erano enti Controparte_4 Controparte_4 consortili costituiti tra Comuni e di riferimento. Spettava alla prima CP_3 autorizzare le istanze di ammissione all'ingresso in regime residenziale presso le RSA tramite l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), che redigeva il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP), nel quale era contenuta anche la ripartizione dei costi del soggiorno.
Sull'appello incidentale proposto dall' assumeva di non aver mai Controparte_1 prestato acquiescenza ad alcun capo della sentenza gravata, della quale aveva infatti richiesto la riforma integrale.
In merito all'erronea ricostruzione dei fatti ed al travisamento delle risultanze istruttorie, ribadiva l'erroneità delle affermazioni del Giudice di prime cure che aveva ritenuto che l'ampia documentazione prodotta dall'attrice (tutta antecedente all'inserimento in struttura) fosse idonea a dimostrare che le prestazioni erogate alla madre nel periodo di degenza rientravano nell'ambito di quelle sanitarie a rilevanza sociale o ad alta integrazione sanitaria. Chiedeva pertanto:
“Voglia Ill.ma Corte di Appello di Firenze ogni diversa IS, eccezione e deduzione disattesa, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2745/2024, pubblicata in data 09/09/2024, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto e dell'atto di appello proposto in via principale dall'odierna comparente, rigettare le domande proposte dalla sig.ra e conseguentemente dichiarare che Controparte_2 nulla è dovuto dall' a titolo di rimborso delle rette dalla Controparte_3 predetta corrisposte per l'inserimento della madre sig.ra nella RSA Parte_3
Villa Serena di Montaione per il periodo 01.10.2018-06.12.2020. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio”.
Si costituiva la sig.ra e contestava quanto affermato dalle controparti in merito CP_2 alla situazione di salute della madre. Ripercorrendo gli atti del giudizio di primo grado, sosteneva l'appellante che, come certificato dalla geriatra Dott.ssa e confermato dalla Commissione Persona_3 per l'accertamento dello stato di invalidità di I IS (verbale del 29/05/2018) per il riconoscimento dello stato di invalidità civile e di portatore di handicap, la Sig.ra era stata affetta dal morbo di Alzheimer durante tutto il periodo in Parte_3 cui è stata ospite della struttura. Il medico legale Dott. , sulla scorta della documentazione Persona_4 sopra menzionata, aveva affermato che “poteva ritenersi che la sig.ra fosse Pt_3 stata del tutto incapace di attendere agli atti quotidiani della vita al momento del ricovero”.
Sosteneva l'appellata che ai sensi dell' art. 3, comma 3, D.P.C.M. del 14 febbraio 2001, le prestazioni socio-sanitarie rese a favore di soggetti affetti da inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative erano da considerarsi “ad elevata integrazione sociale”, in quanto caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica ed intensità della componente sanitaria e non potevano essere posti a carico degli assistiti. Tra le “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sociale” vi rientravano quelle rese a favore di soggetti affetti dalla patologia di Alzheimer, atteso che nelle cure a loro prestate vi era la preminenza dell'aspetto sanitario su quello assistenziale.
Le prestazioni di natura sanitaria non potevano che essere eseguite unitamente all'attività socio-assistenziale e su questa erano nettamente prevalenti. Sosteneva quindi che il contratto di ingresso del paziente in RSA era nullo per illiceità della causa e per contrarietà a norme imperative, stanti l'obbligo del Servizio Sanitario Nazionale di fornire le occorrenti cure alle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza e di sostenerne integralmente i costi. Sulla scorta di quanto sopra, l'attrice aveva rideterminato il proprio credito in €. 40.267,00, relativo al periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2018 ed il 6 dicembre 2020.
Rispetto a quanto affermato dalla circa l' Controparte_3 asserita “discreta autonomia della sig.ra ribadiva quanto risultante dalla Pt_3 documentazione prodotta in merito alla sua totale incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita, evidenziando che gli effetti inabilitanti della malattia richiedevano un continuo e assiduo monitoraggio sanitario.
Quanto alle critiche mosse verso la sentenza del Tribunale, sosteneva che il giudice aveva fatto corretta applicazione della normativa e dei principi giurisprudenziali in materia, così ritenendo che le cure prestate in favore della madre dell'appellata fossero ad elevata integrazione sanitaria,
Sulla asserita carenza di legittimazione passiva dell'appellante e di solidarietà passiva con l' , evidenziava che era stato citato in giudizio il Controparte_3 soggetto che gestiva la Villa Serena e che aveva ricevuto i pagamenti. Chiedeva quindi il rigetto degli appelli, con vittoria di spese compensi legali maggiorati del 15% a titolo di spese forfettarie, esborsi, iva e cap di legge.
Con provvedimento del 17.2.2025 venivano confermate le sospensione rese con decreti inaudita altera parte nell'ambito dei procedimenti nn. 2155/24 e RG 2109/24 del 12.11.2024 poiché…..”Nel caso di specie le ragioni dell'appellante sembrano, sulla base della valutazione sommaria propria di questa fase, sostenute da un apprezzabile fumus di fondatezza, poiché il giudice di prime cure non sembra abbia valutato in concreto l'esecuzione in favore della degente di prestazioni sanitarie correlate a un “piano terapeutico personalizzato”, cui le prestazioni socio assistenziali fossero inscindibilmente connesse, come invece richiede la giurisprudenza di legittimità, pure nel caso di soggetti affetti da morbo di Alzheimer, perché anche queste ultime prestazioni siano poste a carico del SN (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. n. 21162 del 29.7.2024)”.
** Sul difetto di legittimazione passiva eccepito dall'appellante
[...]
. Parte_1 Va ricordato che in data 1.10.2018 la sig.ra ha sottoscritto, Controparte_2 unitamente alla madre, il contratto di ammissione alla residenza per anziani Villa Serena. In primo grado parte attrice ha assunto la nullità del contratto e ha conseguentemente evocato il giudizio l' quale gestore della RSA Controparte_1 Villa Serena. L'unione dei Comuni ha conseguentemente chiamato in causa la CP_4
e la .
[...] Parte_2 Ritiene la Corte che tale scelta sia stata processualmente corretta in quanto l'individuazione della controparte sorge dalla correlazione tra due o più soggetti ed il rapporto dedotto in giudizio mentre il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attiene al merito della controversia.
Nella specie l' Unione dei Comuni ha chiamato in causa l' Controparte_3
e la come “effettivi responsabili e
[...] Controparte_4 gestori dei servizi socio assistenziali e sanitari dei CP_1 Controparte_8
”) relativamente all'organizzazione ed erogazione delle prestazione socio-
[...] assistenziale in favore di anziani non autosufficienti . Il motivo d'appello è dunque infondato.
Nell'ottica della necessità della valutazione dei motivi secondo un rapporto improntato ad un principio di preliminarietà logico-giuridica, si ritiene opportuno esaminare la questione centrale del giudizio, e cioè quella dell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento della quota sociale derivante dal ricovero in RSA di persona non autosufficiente. Il Giudice di prime cure ha svolto un'accurata disamina delle norme ritenute applicabili nella fattispecie de qua alla quale si rimanda. Questa Corte ribadisce quanto ritenuto in proprie precedenti decisioni (sentenze 1983/2024 e 1970/24) nella quali si è affermato: “Il quadro normativo è noto. Il d. lgs. 19 giugno 1999 n. 229, modificando il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità Sanitarie Locali, in modo da garantire “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni”(art.
3-quinquies, comma 1, lett. C.) ed ha espressamente definito “prestazioni socio sanitarie (…) tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione” (art. 3 septies, comma 1). Detto decreto legislativo ha demandato a successivo atto di indirizzo e coordinamento la dettagliata individuazione delle prestazioni da ricondurre alle diverse tipologie e la precisazione dei criteri di finanziamento delle stesse, per quanto compete, rispettivamente le Unità Sanitarie Locali ed i Comuni. Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato emanato con il DPCM del 14 febbraio 2001, al quale è subentrato il DPCM del 12 gennaio 2017. D'altra parte, in base al Dpcm del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni (domiciliari, semiresidenziali e residenziali) agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettivo grave e con limitata o nulla autonomia. Secondo l'art. 3 del DPCM 14 febbraio 2001, le “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” vanno distinte sia dalle “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale” che dalle “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”. Quanto all'interpretazione della nozione di "prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria", la Suprema Corte (così, in motivazione, Cass. n. 28321 del 2017, che richiama, sul punto, Cass. n. 4558 del 2012 e Cass. n. 22776 del 2016) ha affermato che, ferma restando la tendenziale autonomia delle prestazioni socio-assistenziali,
“nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano (…) essere eseguite “se non congiuntamente” alla attività di natura socio-assistenziale, talchè non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa - debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette a consentire la cura della salute dell'assistito, e dunque la “complessiva prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito”; nel contempo, ha precisato che “la disciplina del Servizio sanitario pubblico che assicura a tutti i cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della Amministrazione pubblica”, concerne, per l'appunto, “la erogazione di prestazioni sanitarie o di prestazioni sanitarie “inscindibili” con quelle socioassistenziali, e presuppone, pertanto, che l'assistito debba essere sottoposto ad un programma di trattamento terapeutico riabilitativo o conservativo”. La Cassazione ha peraltro chiarito, nelle pronunce sopra citate i cui principi sono stati da ultimo ribaditi con la sentenza Sez. 3 n. 34590 del 11/12/2023, che
“l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura”, non sta (…) nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale - …- ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale” e ciò perché in tal caso, “l'intervento «sanitario- socio assistenziale» rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico.” Alla luce del quadro che precede, la Suprema Corte ha ravvisato nella
“individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato” (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimine per ritenere la prestazione socio assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima. In tal caso, infatti, l'intervento sanitario- socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato (cfr. anche sent. n. 22776/2016).
Peraltro, secondo quanto precisato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in modo pienamente condivisibile: “al fine dell'accertamento del suddetto discrimine, occorre far riferimento (non alle caratteristiche della struttura, nel quale il malato è ricoverato, ma) alle condizioni del malato. Non rileva, quindi, che fosse stato concordato o comunque previsto, per quel singolo paziente, un piano terapeutico personalizzato e neppure rileva la corretta attuazione di detto piano in conformità con gli impegni assunti verso il paziente o i familiari al momento del ricovero. Rileva invece che quel piano terapeutico personalizzato fosse dovuto, e che quindi sussistesse la necessità, per il paziente, in relazione alla patologia della quale risultava affetto (…), dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia, di un trattamento sanitario strettamente e inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenere la sua degenerazione (…)” (Cass. 3, Ordinanza n. 13714/2023; cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2023)”.
Così riassunto il quadro normativo, si osserva che all'esito del giudizio non risulta provata l'effettuazione di un'attività di prestazioni “socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” dove la prestazione socio assistenziale è inscindibilmente connessa a quella sanitaria.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'ampia documentazione medica prodotta dalla sig.ra fosse idonea a dimostrare che le prestazioni erogate alla sig.ra CP_2
“..rientravano nell'ambito di quelle sanitarie a rilevanza sociale o ad alta Pt_3 integrazione sanitaria in quanto inserite , in quanto inserite in un programma di riabilitazione volto a rimuovere gli effetti degenerativi della patologia o comunque rientranti tra quelle di particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria”.
Ora, l'attrice ha prodotto due verbali della commissione medica (6.4.2018 e 29.5.2018), un certificato rilasciato in data 5.4.2018 dalla dott.ssa Persona_3 geriatra Ausl Toscana Centro, ed una relazione del dott. . Persona_4
Nel certificato della dott.ssa la sig.ra veniva descritta come vigile, Per_3 Pt_3 parzialmente orientata, mnesica, e deambulante in modo autonomo. Necessitante di supervisione nelle attività di base.
La Commissione per l'accertamento dello stato di invalidità di 1° IS (verbale del 29/05/2018) aveva riconosciuto il diritto all'erogazione della indennità di accompagnamento e lo stato di portatore di handicap di tipo grave.
Nella relazione del dott. si legge che sulla scorta della Persona_4 documentazione sopra menzionata “poteva ritenersi che la sig.ra era del tutto Pt_3 incapace di attendere agli atti della vita quotidiana a causa della malattia di Alzheimer che la affliggeva a partire almeno dal gennaio 2018 fino al giorno del suo exitus il 6.12.2020”.
Il fosco quadro delineato dalla difesa dell'appellata non trova però conferma nella documentazione prodotta dalla Parte_2
Quanto riportato nella comparsa di costituzione di quest'ultima 1 è fedele 1 (P.A.I. (PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO) del novembre 2018 (…È sempre stata una persona molto curata nell'aspetto e nell'abbigliamento. Riconosce i capi vestiario. Si abbottona da sola. Si allaccia le scarpe da sola. Viene guidata durante le ADL perché si mostra a momenti confusa su cosa e come deve fare. Non vuole essere aiutata perché riferisce che lei è abituata a fare tutto da sé, l'operatore si limita a guidarla ed aiutarla negli spostamenti. Abituata ad indossare abiti eleganti, camice, giacche e monili;
il tempo a lei dedicato richiede calma e tranquillità, ha bisogno un po' di aiuto per indossare le calze”; “AREA FISICO FUNZIONALE - CONTINENZA INTESTINALE - SUPERVISIONE/ GUIDA VERBALE Mantiene la continenza sia urinaria che intestinale, lo riferisce lei quando ha bisogno del bagno e l'opera e accorge perché si muove al nucleo come in cerca di qualcosa e si tocca la pancia. manifesta Pt_3 mediante agitazione motoria e comunicazione non verbale, il suo disagio, che deve essere compreso dagli operatori”. “AREA FISICO FUNZIONALE - IGIENE - AUTONOMIA “ è Pt_3 sempre stata una persona amante dell'eleganza e della sobrietà, per cui soprattutto o ama essere pettinata e truccata con cura, non sopporta la trascuratezza. Ama molto essere lodata per la sua bellezza estetica, nonostante l'età avanzata è molto vanitosa e tiene molto alle gratifiche degli altri. In grado di lavarsi le mani da sola, si lava i denti da sola. Da sola è in grado di mettersi il rossetto, farebbe da sola a truccarsi se avesse uno specchio. Concordato di chiedere Per_ alla figlia di far portare uno specchio per riacquisire l'autonomia. Apre i rubinetti da sola. Usa il sapone da sola e l'asciugamano da sola. L'acconciatura per il momento non è in grado di farla. In bagno si spoglia da sola e si aiuta a farla uscire dalla doccia, necessita di minimo aiuto solo per asciugarla. In grado di identificare la stanza da bagno. Il WC non in grado di trovarlo ma utilizza il bidè perché il primo che trova. In grado di utilizzare carta igienica
Nella valutazione assistenziale del 2 9 da parte del personale di “Villa Serena” si riportava quanto segue: “Attualmente è migliorata in diversi aspetti assistenziali e Pt_3 sanitari, infatti riesce ad eseguire igiene personale (mani e viso) e intima con guida e supervisione da parte delle operatrici, inoltre riesce ad eseguire vestizione e svestizione in autonomia e solo con supervisione e guida da parte degli operatori. Persona elegante, solare e che tiene molto all'acconciatura dei capelli e pettinatura e cure estetiche. Mantiene la continenza urinaria e trasposizione di espressioni contenute nel diario medico di Villa Serena, nel diario infermieristico e nel PAI del novembre 2018, documenti mai contestati da parte della difesa CP_2
Dal diario infermieristico risulta che solo nella seconda metà del 2019 la situazione della sig.ra era divenuta problematica perché si erano verificati episodi di Pt_3 opposizione alle cure e all'alimentazione; nell'agosto 2019 erano stati somministrati anti dolorifici a seguito di una caduta.
In buona sostanza, non sono riportate cure e o interventi di particolare complessità e ciò fino al novembre 2019, quando cioè la sig.ra contrasse la polmonite che Pt_3 di lì a poco l'avrebbe condotta a morte.
Richiamati i principi sopra esposti 2 osserva la Corte che nel caso di specie difetta il trattamento terapeutico personalizzato.
Le prestazioni effettuare in favore della sig.ra sono consistite semplicemente Pt_3 nella somministrazione di farmaci, cura di lesioni che la predetta a volte si procurava, cura della persona e incoraggiamento a svolgere attività di tipo sociale.
Deve quindi escludersi che le prestazioni socio-assistenziali fossero collegate a quelle sanitarie da un nesso di strumentalità necessaria.
In estrema sintesi, entrambe le tipologie di prestazione avrebbero potuto essere svolte in ambiente domestico, sia pur con l'adozione di adeguata assistenza professionale.
La sentenza gravata deve essere interamente riformata, non avendo la sig.ra CP_2 titolo per ripetere quanto versato.
Sulle spese di giudizio.
Nelle recente pronuncia n. 6144/2024 la Cassazione ha ribadito l'orientamento più volte espresso in merito ai criteri che regolano il regime delle spese di lite del terzo chiamato e cioè "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa".
Nel caso qui in esame l'azione esperita nei confronti dell' ha Controparte_1 comportato la chiamata a manleva della e della Controparte_3 [...]
. Controparte_9
In applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte, la sig.ra è dunque CP_2 tenuta a rifondere le spese di lite in favore dei predetti enti che si liquidano tenuto conto dei valori medi dello scaglione € 26.001 - € 52.000, esclusa la fase istruttoria.
fecale con la supervisione delle operatrici che l'accompagnano in bagno ad orari prestabiliti o quando ne ha bisogno. ….Le piace eseguire le faccende domestiche, “rigovernare " le stoviglie, spazzare, piegare gli asciugamani etc. Riesce a deambulare in autonomia e sicurezza anche per tratti lunghi e quindi viene solo supervisionato mentre è al nucleo”) 2 “l'elemento differenziale tra prestazione socio-assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura”.. sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale”; ancora, che l' “individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato” (e, dunque, non connotato da occasionalità) il discrimine per ritenere la prestazione socio assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria e, quindi, soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima, Primo grado
- per , € 6713,00 per compensi oltre al 15% sui compensi Controparte_3 per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
- per € 6.713,00 per compensi Controparte_9 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
- per Unione dei Comuni circondario dell' € 6.713,00 per compensi Controparte_4 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge.
Secondo grado
- per , € 6946,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi Controparte_3 oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
- per € 6.713,00 per compensi Controparte_9 professionali di avvocato ed € 125,00 per esborsi oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
- per Unione dei Comuni circondario dell' € 6.713,00 per compensi Controparte_4 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa IS, anche istruttoria, disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello principale proposto da
[...]
(RG 2109/24) e da Parte_1 [...]
(RG 2155/24) nonché dell'appello incidentale proposto da CP_3
avverso Controparte_1 Controparte_4 la sentenza n. 2745 emessa dal Tribunale di Firenze in data 8.9.2024 ed in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara che nulla è dovuto in favore di
[...] a titolo di rimborso delle rette corrisposte per l'inserimento di CP_2 Parte_3 nella RSA Villa Serena di Montaione per il periodo 01.10.2018-06.12.2020.
[...] Condanna a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio come Controparte_2 segue. Primo grado:
- per , € 6713,00 per compensi oltre al 15% sui compensi Controparte_3 per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
- per € 6.713,00 per compensi Controparte_9 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
- per Unione dei Comuni circondario dell' € 6.713,00 per compensi Controparte_4 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
Secondo grado:
- per , € 6946,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi Controparte_3 oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
- per € 6.713,00 per compensi Controparte_9 professionali di avvocato ed € 125,00 per esborsi oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
- per Unione dei Comuni circondario dell' € 6.713,00 per compensi Controparte_4 professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, oltre cap e iva secondo legge;
Firenze, camera di consiglio del 19.11.2025
L'estensore Paolo Sangiuolo
La Presidente
BE RI