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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Pasquale Cabato Giudice aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 2979/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, tra
(C.F. ), nata a [...] in data [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Copenaghen n.39;
(C.F. ), nato a [...] in data [...] e residente in [...] C.F._2
Grotta Perfetta 3 30rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Simone Ciccotti (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma alla via Lucrezio Caro n°62. C.F._3
- appellante -
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. 193 convertito in legge dalla Controparte_1
L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di
[...]
società del Gruppo , con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, (C.F. Controparte_2 CP_2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pia Iannaccone (C.F. ) ed elettivamente P.IVA_1 C.F._4 domiciliata presso il suo studio sito in 00195 Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 33.
- appellata -
Oggetto: Impugnazione in Appello della sentenza del Tribunale di Roma n. 15841/2020
- Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, “ , ha Controparte_2 Parte_3 convenuto in giudizio la Sig.ra e il Sig. ex art. 2901 c.c. al fine di ottenere la Parte_1 Parte_2
1 declaratoria di nullità ex art. 1322 e 1418 c.c. nonché per le disposizioni di cui alla Convenzione Dell'Aja del Trust
“GAIA 16”, e del conferimento dei beni al medesimo trust da parte della Sig.ra per atto del Notaio Parte_1 del 09.4.2014, rep. 143195, Racc. 17911, registrato ad Albano Laziale il 30.04.2014 al n. 2067, serie Persona_1
IT, ovvero ex ex art. 2901 c.c. la revoca e la inefficacia del suddetto atto. L'azione è stata proposta a tutela del credito vantato da nei confronti della Controparte_2
Sig.ra pari ad € 384.809, 77 così come è risultato da estratti di ruolo depositati da parte attrice. Parte_1
Parte attrice ha dichiarato che con la costituzione del Trust - cui risultava beneficiaria la figlia della Sig. ra
[...]
e trustee il Sig. - poi sostituito da la convenuta ha trasferito tutti i Persona_2 Persona_3 Parte_2 propri beni mobili ed immobili. A sostegno della domanda, ha esposto che il suddetto trust non fosse meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. CP_2
e nullo secondo le disposizioni della Convenzione de l'Aja, oltre che realizzato in frode alla legge. Ha esposto, inoltre, che il trust fosse a titolo gratuito, beneficiaria la figlia della disponente, “guardiani del trust” la madre e la zia della disponente e infine che l'atto fosse stato compiuto in pregiudizio al creditore con la consapevolezza di sussistendo i presupposti della scientia damni e del consilium fraudis. Parte_2
In primo grado i convenuti sono stati dichiarati contumaci. Con la sentenza impugnata, il Giudice, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_2
ha revocato e dichiarato inefficace ai sensi dell'art.2901 c.c. nei confronti della
[...] Parte_3 suddetta parte attrice l'atto istitutivo del Trust “GAIA 16” e del conferimento dei beni al medesimo Trust da parte di per atto notaio del 9.4.2014, rep. 143195, Racc. 17911, registrato ad Albano Laziale Parte_1 Persona_1 il 30.4.2014 al n. 2067, serie IT e condannato e al pagamento in solido delle spese Parte_1 Parte_2 processuali. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto appello i Sigg.ri e adducendo che in Parte_1 Parte_2 pendenza del primo grado di giudizio sono stati corrisposti tutti gli importi di cui alla pretesa creditoria e che CP_2 non abbia dato conto della integrale soddisfazione del credito presuntivamente leso dall'atto di costituzione del trust. Gli appellanti, inoltre, hanno invocato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c., nella parte in cui ha esteso gli effetti della pronuncia nei confronti del Sig. in qualità di trustee, e infine violazione degli Parte_2 artt. 91 e 112 c.p.c. per omesso espresso rigetto della domanda principale e subordinata richiesta di pronuncia sulla stessa ai fini della cancellazione della trascrizione e della regolazione delle spese di lite.
È stata richiesta pertanto la riforma della sentenza di primo grado per carenza di interesse alla domanda di revocatoria ab origine proposta ed espressamente dichiarare il rigetto della domanda di nullità in prime cure o pronuncia espressa sulla stessa qualora non intervenga formale rinuncia della parte appellata. Si è costituita in giudizio , subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici Controparte_1 attivi e passivi, anche processuali, di chiedendo in via preliminare di accertare Controparte_2
e dichiarare d'ufficio la carenza di legittimazione attiva del sig. alla proposizione dell'appello e nel Parte_2 merito rigettare l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15841 del 10/12 novembre 2020, in quanto infondato. Con l'ordinanza del 02.11.2021 è stata fissata l'udienza per il giorno 26.09.2023 ove è stato concesso termine alle parti per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza per il giorno 08.01.2025. Nelle suddette note, le parti domandavano di estinguere il procedimento per intervenuta cessata materia del contendere per definizione dell'esposizione debitoria con integrale pagamento, evidenziato da Controparte_3
.
[...]
All'esito della trattazione scritta la Corte ha riservato la decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I difensori delle parti in causa hanno dato atto (con le note di trattazione scritta) di aver raggiunto un accordo per definire la controversia in via transattiva, ed hanno chiesto dichiararsi estinto il procedimento. Sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere così come richiesto da tutte le parti costituite.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass. 24.1.2003, n. 1089; v. pure Cass. 15.2.2006, n. 5679); pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 19-02-2020, n. 4167).
Inoltre, la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità (v. Cass. civ., sez. I, 07-05-2009, n. 10553 che aggiunge come “… si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma depositata in data 12.11.2020 con il 15841/2020 proposto dai Sig.ri E
contro
: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
a) Dichiara estinto il giudizio in esito all'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in causa avendo le stesse raggiunto un accordo transattivo;
Ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale introdotta con l'atto di citazione in primo grado da contro la Sig.ra e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 con esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità
b) Dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Così decisa in Roma il 08.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Paolo Andrea Taviano) (Dott.ssa Silvia Di Matteo)
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