Rigetto
Sentenza breve 7 gennaio 2025
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 27 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 07/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2025REG.PROV.COLL.
N. 09149/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9149 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS--, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Saitta e Pietro Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7857/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024, il Cons. Giovanni Pescatore e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza qui impugnata nasce dalla definizione di due ricorsi riuniti con i quali rispettivamente:
a ) la signora -OMISSIS-- (ricorso n. -OMISSIS-) ha impugnato l’ordinanza n. 15 del 10 gennaio 2023 dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) con cui le è stata intimata la liberazione dell’immobile occupato sine titulo ubicato in -OMISSIS-, alla via -OMISSIS-, in quanto confiscato in forza di una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dal giudice penale a carico del coniuge -OMISSIS-;
b ) quest’ultimo (ricorso n. 5298/2023) ha gravato altra ordinanza dell’Anbsc, n. 14 del 10 gennaio 2023, analoga alla prima, per mezzo della quale gli è stato ordinato di sgomberare il medesimo immobile sopra indicato.
2. La sentenza reiettiva del TAR Lazio n. 7857 del 2024 ha esaminato cumulativamente le varie censure proposte nei due ricorsi e intese a denunciare:
i) l’illegittimità dell’ordinanza di sgombero n. 15 in quanto lesiva del diritto di proprietà della ricorrente -OMISSIS-, pur in assenza di una condanna o di altro provvedimento ablatorio indirizzato nei suoi confronti;
ii) la violazione delle garanzie procedimentali previste dalla l. 7 agosto 1990, n. 241;
iii) la violazione degli artt. 143 e 144 c.c. per avere la confisca compromesso l’adempimento da parte della -OMISSIS- dei suoi obblighi coniugali oltre al diritto di abitazione del marito;
iv) la violazione dell’art. 45- bis d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), in quanto lo stato di invalidità del ricorrente -OMISSIS-giustificherebbe, diversamente da quanto ritenuto dall’Amministrazione, una posticipazione dell’esecuzione dello sgombero;
v) l’erroneità della confisca in quanto l’acquisto dell’immobile del quale si chiede la liberazione ha preceduto temporalmente la commissione dei fatti per i quali è stata ordinata la confisca.
3. La trama motivazionale della pronuncia appellata pone in evidenza:
-- l’ammissibilità dei documenti allegati dall’Amministrazione resistente, sebbene depositati oltre i termini di rito, in quanto recanti informazioni indispensabili ai fini della decisione e comunque suscettibili di acquisizione d’ufficio da parte del giudice ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a.. L’assenza di repliche in merito al contenuto dei documenti dimostra inoltre che la produzione non ha compromesso alcuna facoltà difensiva della parte ricorrente;
-- la dequotazione della mancata attivazione degli strumenti di partecipazione procedimentale a profilo di semplice irregolarità e non di annullabilità del provvedimento impugnato, stante la natura vincolata di quest’ultimo ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, l. n. 241/1990;
-- l’inconferenza di buona parte delle doglianze formulate in quanto attinenti alla sentenza penale e alla misura di confisca, non sindacabile dal giudice amministrativo ma dal giudice ordinario attraverso specifici mezzi di impugnazione (anche straordinarî) ovvero in sede di incidente d’esecuzione (attivabile nel caso in cui la confisca incida sulla posizione di un soggetto estraneo alla vicenda penale);
-- l’irrilevanza della circostanza che parte del bene fosse di proprietà della -OMISSIS-, avendo il giudice penale ordinato la confisca dell’intero immobile, ossia di ambedue le quote degli allora comproprietari;
-- la non pertinenza dell’istanza di differimento dell’esecuzione dello sgombero, ai sensi dell’art. 45- bis cod. antimafia, essendo questa previsione collegata alle ipotesi di conclusione di un contratto con l’amministratore giudiziario per l’uso del bene, sicché la ritardata liberazione del bene è possibile solo se funzionale al suo trasferimento al patrimonio di un ente territoriale e non quando l’occupazione è ab imis priva di valido titolo giuridico;
-- l’impossibilità di bilanciare le esigenze abitative rappresentate dai ricorrenti con l’interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene, non essendo configurabile in capo agli occupanti una posizione giuridica meritevole di tutela.
4. Nell’atto di appello i ricorrenti ribadiscono:
i) l’inammissibilità dei documenti depositati oltre il termine di dieci giorni concesso dal Tribunale con ordinanza del 12 gennaio 2024, nonché oltre quello previsto dall’art. 73 c.p.a., e comunque la loro non opponibilità nei confronti della -OMISSIS-, trattandosi di documenti depositati in un giudizio al quale (a prescindere dal provvedimento di riunione poi adottato dal TAR) detta parte era estranea;
ii) la necessità di fare luogo alla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 l. n. 241/1990 anche in caso di atti vincolati allorché il provvedimento da adottare implichi un accertamento imprescindibile sotto il profilo della valutazione del fatto: nel caso di specie l’assenza di garanzie partecipative ha impedito alla -OMISSIS- di far emergere circostanze rilevanti, idonee ad escludere l’effettiva ineluttabilità dello sgombero disposto in suo danno;
iii) l’erroneità dell’affermazione secondo cui la confisca di un bene appartenente a persona estranea al reato (ed alla stessa mai resa nota) comporterebbe, comunque, l’automatico sgombero del bene confiscato anche in danno della predetta persona estranea al reato e l’insindacabilità giurisdizionale del relativo provvedimento; diversamente opinando, la disposizione di cui all’art. 24 del d. lgs. n. 159 del 2011 sarebbe censurabile per violazione degli artt. 24, 27 e 42 della Costituzione;
iv) l’erroneità della sentenza anche nella parte in cui statuisce l’inapplicabilità alla specie dell’art. 45 bis del d. lgs. n. 159 del 2011 e comunque l’irrilevanza di eventuali esigenze abitative in quanto assertivamente immeritevoli di tutela a fronte dell’interesse dell’Amministrazione all’acquisizione della disponibilità dell’immobile confiscato: lo sgombero è infatti oggetto di un provvedimento discrezionale sicché l’Agenzia può tenere conto di situazioni di opportunità e delle esigenze abitative dei soggetti interessati e, dunque, anche differire, anche in tali ipotesi, la liberazione dell’immobile.
5. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza camerale del 19 dicembre 2024, per essere definita con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
6. L’appello è infondato nella totalità delle censure formulate e sopra riepilogate.
6.1. Esse si riconducono essenzialmente all’assunto principale secondo il quale la questione proprietaria del bene da liberare rivelerebbe ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento di sgombero anche a prescindere dall’accertamento contenuto nel precedente provvedimento di confisca, ovvero delle disposizioni adottate e delle posizioni soggettive accertate in quella sede dal giudice della prevenzione penale.
6.2. Nondimeno, come anche di recente ricordato da questa Sezione (v. sentenza n. 8363 del 2024), per giurisprudenza univoca:
-- spetta al giudice penale (nel corso del procedimento principale per l’applicazione di una misura di prevenzione o, nel caso di opposizione di un terzo, in un successivo incidente di esecuzione) l’accertamento degli esatti confini del provvedimento di confisca e della eventuale estraneità del terzo in buona fede (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 10471/2014); dal che consegue che la cognizione del giudice amministrativo è limitata all’ordinanza di sgombero e non può certo estendersi alla disamina dei vizi della confisca, sicché in nessun caso le eventualità invalidità del sequestro e della successiva confisca possono ripercuotersi sulla legittimità dell’ordinanza di rilascio dell’immobile ed essere conosciuti in sede di cognizione di quest’ultima (Cons. St., sez. III, nn. 926/2020 e 2464/2019);
-- il carattere vincolato del provvedimento di sgombero alle risultanze del presupposto provvedimento di confisca rende ragione - oltre che della infondatezza dei motivi di censura intesi a conferire rilevanza alla questione proprietaria in una sede processuale che non è quella sua propria - anche della pertinenza del richiamo all’art. 21- octies , comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
-- infine, l’esistenza di rimedi processuali correttivi di eventuali vizi della confisca dimostra come l’ordinamento consente un equo bilanciamento delle diverse istanze pubbliche in gioco (delle quali comunque i ricorrenti non sono legittimati a farsi portatori), ferma restando la necessità della loro canalizzazione nella sede processuale a ciò deputata.
7. Tutto ciò posto, con riguardo alle specifiche deduzioni può più analiticamente osservarsi:
a ) quanto alla tardiva acquisizione della documentazione prodotta dall’Amministrazione, che trattasi di documenti che avrebbero dovuto essere necessariamente prodotti ai sensi dell’articolo 46, comma 2, c.p.a., sicché erano sicuramente indispensabili ai fini del decidere come ritenuto dal T.A.R.;
b ) quanto all’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, che, stante il carattere vincolato e doveroso dello sgombero dopo la confisca divenuta definitiva, opera certamente l’articolo 21- octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2024, n. 5264);
c ) quanto alla affermata estraneità della sig.ra -OMISSIS- al procedimento penale, che dalla documentazione versata in atti risulta che la confisca è stata disposta anche nei confronti della predetta (ancorché non imputata), sicché qualsiasi obiezione in ordine al suo coinvolgimento avrebbe dovuto essere sollevata con incidente di esecuzione dinanzi al giudice penale;
d ) che, in via di principio, la giurisprudenza della Corte EDU non riconosce un diritto prevalente del soggetto al quale è stato confiscato il bene in sede di prevenzione a conservare la sua proprietà e a permanere nell’immobile confiscato con la propria famiglia, non potendo il soggetto al quale è stato legittimamente confiscato l’immobile vantare un diritto inviolabile al proprio domicilio in contrapposizione all’interesse pubblico a contrastare la criminalità organizzata attraverso l’eliminazione dal mercato di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5264/2024);
e ) quanto alle censure di erroneità dei provvedimenti adottati dal giudice penale, che ovviamente non vi è alcuno spazio per una rivalutazione da parte del giudice amministrativo delle conclusioni raggiunte dal giudice penale con effetto di giudicato;
f ) quanto alle esigenze abitative dei ricorrenti, che esse non rilevano ai fini della valutazione di legittimità dell’ordinanza di sgombero, al cui contenuto è estranea la necessità di comparare l’interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, non essendo in capo agli occupanti configurabile una posizione giuridica meritevole di tutela con riferimento non solo all’ an ma anche al quando della consegna (cfr. Cons. St., sez. III, n. 6706/2018 e n. 6193/2018).
8. L’esito del giudizio è quindi di reiezione dell’appello.
9. Nulla si dispone in punto spese di lite, stante l’esito reiettivo del gravame e la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello (n. 9149 del 2024), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pescatore | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.