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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione
N. R.G. 12386/2022
Il Tribunale di Firenze III sez. civile nella persona del magistrato onorario dott. Mario Ferreri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
QUAINI MARIA LUISA FECIT ANNAMARIA ( C.F._1
VIA LOMBARDIA 3 26015 SORESINA I;
Contro
, C.F. , con l'Avv. VANINI Controparte_1 P.IVA_2
GIULIA ALESSANDRA RAVARINI CP_2
( ) VIA DEL BOLLO 4 20123 MILANO;
C.F._2
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il formula Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3534/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data
20.9.2022 che ingiungeva all'opponente il pagamento della somma pari ad euro 39.577,07 in favore di , creditrice cessionaria, oltre interessi, spese e interessi e Controparte_1 chiede “In via preliminare: - Autorizzare il ad estendere il Parte_1 contraddittorio ex art. 269 terzo comma c.p.c. a con sede in Tour Pacific Controparte_3
11-13 Cours Valmy Parigi (Francia), in persona del legale rappresentante pro tempore, per rispondere ai sensi dell'art. 1375 C.C. degli inadempimenti derivati dal contratto stipulato il 24.9.2018 e in particolare della ritardata comunicazione a del Parte_2
recesso da parte del dal contratto di fornitura di energia n. Parte_1
MAF14C/0708639; In via principale: - Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal
a titolo di penale per ritardata comunicazione di recesso Parte_1
dal contratto stipulato il 17.2.2017 con di cui alla fattura n. Parte_2
2020/20005.0353535 del 1.5.2020 per le ragioni indicate in narrativa;
-
Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 3534/2022 del 20.9.2022 RG
9998/2022 emesso dal Tribunale di Firenze il 20.9.2022, notificato il 21.9.2022; In via subordinata: - Nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovute le somme azionate da
e di cui alla fattura n. n. 2020/20005.0353535, condannare Parte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della penale per la ritardata comunicazione a del recesso del Parte_2 Parte_1
dal contratto MAF14C/0708639; E in via ulteriormente subordinata: - Nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste sopra formulate, accertare e dichiarare che
l'inadempimento di ha cagionato al danni Controparte_3 Parte_1
quantificabili in Euro 31.500,00 (o la diversa misura che risulterà in corso di causa) e per
l'effetto condannare a risarcire al la Controparte_3 Parte_1
somma di Euro 31.500,0000 (o la diversa somma che risulterà in corso di causa) a titolo di risarcimento per i danni patiti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”. Dalla disamina dei fatti emerge che, in data 27.2.2015, il Parte_1
ha stipulato con un contratto di fornitura di energia. Parte_1 Parte_2
Successivamente, l' (di cui è parte il Controparte_4 [...]
ha deliberato l'adesione alla Convenzione Consip per l'affidamento Parte_1
del servizio di pubblica illuminazione stipulata tra PA e la società Controparte_3
con sede in Tour Pacific 11-13 Cours Valmy Parigi. A decorrere dal 1.1.2019, l'odierna opponente ha affidato la gestione del “Servizio Luce “ alla citata ditta, che comunicava a il recesso per cambio venditore. In data 1.5.2020, ha emesso a Parte_2 Parte_2
carico del la fattura n. 2020/20005.0353535, oggetto del Parte_1
Pag. 2 di 6 decreto ingiuntivo, che imputa all'opponente la somma pari ad euro 31.500,00 a titolo di
“penale mancato rispetto tempi di preavviso”. In relazione a questa, il eccepisce: Pt_1
• Indeterminatezza della richiesta di pagamento, posto che le somme indicate non indicano la causale per la quale sarebbero dovute, il riferimento alle clausole contrattuali, nonché le regole di calcolo in virtù delle quali l'importo di Euro 4.500,00 viene imputato per sei volte nel periodo dal 1.12.2018 al 31.12.2018 e di una volta nel periodo dal 1.2.2019 dal
28.2.2019. La fattura risulta pertanto nulla per violazione dei requisiti prescritti dall'art. 21, lett. G), G-bis) e H), D.P.R. del 26/10/1972 n. 633, per avere omesso di indicare la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; la data cui si riferisce il termine di preavviso;
il calcolo dei corrispettivi richiesti a titolo di penale per il mancato rispetto dei tempi di preavviso;
• Non imputabilità dell'inadempimento all'opponente per mancato rispetto dei termini di preavviso, avendo il proceduto alla comunicazione di Parte_1
recesso tempestivamente mediante il nuovo venditore Controparte_3
*** si è costituita nel presente giudizio e ha chiesto “in via preliminare: Controparte_1
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto sussistenti le condizioni di legge;
nel merito: respingere l'opposizione proposta dal Parte_1
in persona del Sindaco e/o legale rappresentante pro-tempore avverso il
[...]
decreto ingiuntivo n. 3534/2022 perché infondata in fatto ed in diritto e, pertanto, confermare il decreto stesso in ogni sua parte;
in subordine: condannare il
[...]
in persona del Sindaco e/o legale rappresentante pro-tempore al Parte_1
pagamento in favore di della somma di 39.577,07 in linea capitale o Controparte_1
di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi di mora di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 231/02 maturandi dalla data di singola scadenza e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e di quello monitorio, oltre al rimborso forfettario (15%) ed al contributo C.P.A. (4%)”.
Osserva la convenuta:
• Che l'unico soggetto onerato della comunicazione di recesso era il Parte_1
in quanto parte, unitamente alla società , del contratto di fornitura;
[...] Pt_2
Pag. 3 di 6 • Che la fattura azionata evidenzia chiaramente l'importo dovuto a titolo di consumo di energia e quello dovuto a titolo di penale al momento della cessazione della fornitura
(01.01.2019); Pt_2
• Inammissibilità chiamata in causa del terzo, poiché con essa l'opponente introduce un nuovo petitum e una nuova causa petendi;
***
Il Giudice, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, istruiva la causa documentalmente, nonché mediante escussione testimoniale, e in data 26.02.2025, tratteneva la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, avendo le parti provveduto al deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
***
Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Segnatamente, il giudice deve valutare l'an e il quantum della pretesa creditorea, entrando nel merito della controversia. La peculiarità dell'istituto fa sì che l'opposta rivesta il ruolo di attore, avendo instaurato il procedimento monitorio, e l'opponente, in quanto destinatario del provvedimento di natura sommaria, assuma la qualifica di convenuto. Tanto impone all'opposta di provare la sussistenza del credito;
di converso, l'opponente ha l'onere di allegare eventuali circostanze impeditive e/o estintiva tali da giustificare la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla opposta. Nella fattispecie tale prova non è stata raggiunta, pertanto l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Primariamente va chiarito che – diversamente da quanto assunto da parte opposta - la comunicazione di recesso per subentro di nuovo fornitore non deve provenire dal cliente finale, ovverosia dal di È notorio, infatti, che la Pt_1 Parte_1
comunicazione di recesso debba essere fatta dal cliente finale esclusivamente nei casi di versi dal cambio venditore. In tali casi il venditore uscente è poi tenuto a procedere al
Titolo II dell'Allegato B alle deliberazioni 487/2015/R/eel per il settore dell'energia elettrica e al Titolo II dell'Allegato B alle deliberazioni 77/2018/R/com per il settore del
Pag. 4 di 6 gas naturale. Se, invece, il recesso è finalizzato al cambio venditore – come nel caso de quo - la comunicazione di recesso è implicito nella richiesta di switching formulata al SII dal venditore entrante. In tali casi, il venditore uscente (opposta) deve considerare nulla un'eventuale comunicazione di recesso per cambio veditore ricevuta direttamente dal cliente finale. Non corrisponde al vero quanto assunto da parte opponente secondo cui la fattura azionata conterrebbe somme generiche e indeterminate.
Al contrario, la fattura azionata evidenzia chiaramente, per ciascuno dei punti di prelievo,
(POD) l'importo dovuto a titolo di consumo di energia (quota energia) e quello dovuto a titolo di penale al momento della cessazione della fornitura . Risulta, invero, Pt_2
pacifico da entrambe le parti che la comunicazione di recesso, correttamente effettuata dalla società fornitrice entrante ( sia avvenuta tramite inoltro al Sistema Controparte_3
Informativo Integrato (SII), come prescritto dalla normativa in tema di recesso di cui alla deliberazione 783/2017/R/com. Infatti, l'invio della richiesta di switching al SII coincide con la comunicazione di recesso che il Sistema Integrativo Informatico provvede a notificare al venditore uscente. A ciò consegue che, nel momento in cui il venditore entrante effettua la richiesta di switching al SII, la stessa vale anche come comunicazione di recesso per conto del cliente finale. In relazione al termine per l'esercizio del diritto di recesso per cambio venditore, invece, tale normativa opera un discrimen tra i clienti di piccole dimensioni e i grandi clienti. Segnatamente, mentre ai primi (clienti di piccole dimensioni) si applica il termine di cui all'art. 6 del Titolo II Allegato A deliberazione
783/2017/R/com, per i grandi clienti il termine di preavviso è rimesso alla libera contrattazione tra le parti.
A ben vedere, le parti, nel caso di specie le parti, sottoscrivendo il contratto di fornitura di energia elettrica, hanno accettato l'operatività del termine di preavviso pari a 3 mesi per il
Cliente non domestico alimentato in bassa tensione (art. 12 del Contratto stipulato tra il e . Nessun dubbio che l'utenza in argomento Parte_1 Parte_2
fosse in bassa tensione, come pure desumibile da taluni testimoni escussi. In relazione al termine di preavviso, invece, dalle testimonianze acquisite sul tema emerge quella del sig.
Pa
Architetto, che per alcuni anni ha lavorato per l'area tecnica del Comune Tes_1
. Sentito all'udienza del 16 aprile 2024 ha affermato “All'epoca ero il responsabile Pt_1 dell'area tecnica del e gli impianti di pubblica illuminazione Parte_1
Pag. 5 di 6 funzionato a bassa tensione. (…) Pur non occupandomi direttamente della contrattualistica avevo chiesto come ufficio tecnico il rispetto dei termini di preavviso da parte dell'Arch referente tecnico della . Mi fu garantito il rispetto di tali Tes_2 CP_3 termini e la cosa è stata comunicata al Segretario dell'Unione dei Comuni”.
Va da sé che, come già sopra precisato, è la normativa 783/2017/R/com che non prescrive un termine di preavviso per i c.d. grandi clienti, lasciando, quindi, che operi il termine convenuto dalle parti. Pertanto, considerata la violazione del termine cui è incorsa parte opponente nel recedere dal contratto per cambio venditore, appare correttamente dovuta e quantificata la somma pari ad euro 4.500 a titolo di penale addebitata da – e Parte_2
qui evocata da in qualità di cessionaria a far data dal 7.01.2019 - al CP_1 [...]
Non può, infatti, accogliersi l'eccezione sollevata da quest'ultimo Parte_1
secondo cui detta penale deve essere ascritta in capo al subentrante – CP_5 CP_3
– atteso che quest'ultimo è soggetto terzo al rapporto contrattuale unicamente
[...]
intercorso tra e il Parte_2 Pt_1
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA l'opposizione formulata dal e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3534/2022 emesso in data 20.9.2022 dal Tribunale di Firenze;
2) CONDANNA il al pagamento delle spese legali in favore della parte Parte_1
opposta che liquida nella misura pari ad euro 3500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti
Firenze, 24.03.2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione
N. R.G. 12386/2022
Il Tribunale di Firenze III sez. civile nella persona del magistrato onorario dott. Mario Ferreri
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
QUAINI MARIA LUISA FECIT ANNAMARIA ( C.F._1
VIA LOMBARDIA 3 26015 SORESINA I;
Contro
, C.F. , con l'Avv. VANINI Controparte_1 P.IVA_2
GIULIA ALESSANDRA RAVARINI CP_2
( ) VIA DEL BOLLO 4 20123 MILANO;
C.F._2
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il formula Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3534/2022 emesso dal Tribunale di Firenze in data
20.9.2022 che ingiungeva all'opponente il pagamento della somma pari ad euro 39.577,07 in favore di , creditrice cessionaria, oltre interessi, spese e interessi e Controparte_1 chiede “In via preliminare: - Autorizzare il ad estendere il Parte_1 contraddittorio ex art. 269 terzo comma c.p.c. a con sede in Tour Pacific Controparte_3
11-13 Cours Valmy Parigi (Francia), in persona del legale rappresentante pro tempore, per rispondere ai sensi dell'art. 1375 C.C. degli inadempimenti derivati dal contratto stipulato il 24.9.2018 e in particolare della ritardata comunicazione a del Parte_2
recesso da parte del dal contratto di fornitura di energia n. Parte_1
MAF14C/0708639; In via principale: - Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal
a titolo di penale per ritardata comunicazione di recesso Parte_1
dal contratto stipulato il 17.2.2017 con di cui alla fattura n. Parte_2
2020/20005.0353535 del 1.5.2020 per le ragioni indicate in narrativa;
-
Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 3534/2022 del 20.9.2022 RG
9998/2022 emesso dal Tribunale di Firenze il 20.9.2022, notificato il 21.9.2022; In via subordinata: - Nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovute le somme azionate da
e di cui alla fattura n. n. 2020/20005.0353535, condannare Parte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della penale per la ritardata comunicazione a del recesso del Parte_2 Parte_1
dal contratto MAF14C/0708639; E in via ulteriormente subordinata: - Nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste sopra formulate, accertare e dichiarare che
l'inadempimento di ha cagionato al danni Controparte_3 Parte_1
quantificabili in Euro 31.500,00 (o la diversa misura che risulterà in corso di causa) e per
l'effetto condannare a risarcire al la Controparte_3 Parte_1
somma di Euro 31.500,0000 (o la diversa somma che risulterà in corso di causa) a titolo di risarcimento per i danni patiti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”. Dalla disamina dei fatti emerge che, in data 27.2.2015, il Parte_1
ha stipulato con un contratto di fornitura di energia. Parte_1 Parte_2
Successivamente, l' (di cui è parte il Controparte_4 [...]
ha deliberato l'adesione alla Convenzione Consip per l'affidamento Parte_1
del servizio di pubblica illuminazione stipulata tra PA e la società Controparte_3
con sede in Tour Pacific 11-13 Cours Valmy Parigi. A decorrere dal 1.1.2019, l'odierna opponente ha affidato la gestione del “Servizio Luce “ alla citata ditta, che comunicava a il recesso per cambio venditore. In data 1.5.2020, ha emesso a Parte_2 Parte_2
carico del la fattura n. 2020/20005.0353535, oggetto del Parte_1
Pag. 2 di 6 decreto ingiuntivo, che imputa all'opponente la somma pari ad euro 31.500,00 a titolo di
“penale mancato rispetto tempi di preavviso”. In relazione a questa, il eccepisce: Pt_1
• Indeterminatezza della richiesta di pagamento, posto che le somme indicate non indicano la causale per la quale sarebbero dovute, il riferimento alle clausole contrattuali, nonché le regole di calcolo in virtù delle quali l'importo di Euro 4.500,00 viene imputato per sei volte nel periodo dal 1.12.2018 al 31.12.2018 e di una volta nel periodo dal 1.2.2019 dal
28.2.2019. La fattura risulta pertanto nulla per violazione dei requisiti prescritti dall'art. 21, lett. G), G-bis) e H), D.P.R. del 26/10/1972 n. 633, per avere omesso di indicare la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; la data cui si riferisce il termine di preavviso;
il calcolo dei corrispettivi richiesti a titolo di penale per il mancato rispetto dei tempi di preavviso;
• Non imputabilità dell'inadempimento all'opponente per mancato rispetto dei termini di preavviso, avendo il proceduto alla comunicazione di Parte_1
recesso tempestivamente mediante il nuovo venditore Controparte_3
*** si è costituita nel presente giudizio e ha chiesto “in via preliminare: Controparte_1
concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto sussistenti le condizioni di legge;
nel merito: respingere l'opposizione proposta dal Parte_1
in persona del Sindaco e/o legale rappresentante pro-tempore avverso il
[...]
decreto ingiuntivo n. 3534/2022 perché infondata in fatto ed in diritto e, pertanto, confermare il decreto stesso in ogni sua parte;
in subordine: condannare il
[...]
in persona del Sindaco e/o legale rappresentante pro-tempore al Parte_1
pagamento in favore di della somma di 39.577,07 in linea capitale o Controparte_1
di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi di mora di cui all'art. 5 del D. Lgs n. 231/02 maturandi dalla data di singola scadenza e fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e di quello monitorio, oltre al rimborso forfettario (15%) ed al contributo C.P.A. (4%)”.
Osserva la convenuta:
• Che l'unico soggetto onerato della comunicazione di recesso era il Parte_1
in quanto parte, unitamente alla società , del contratto di fornitura;
[...] Pt_2
Pag. 3 di 6 • Che la fattura azionata evidenzia chiaramente l'importo dovuto a titolo di consumo di energia e quello dovuto a titolo di penale al momento della cessazione della fornitura
(01.01.2019); Pt_2
• Inammissibilità chiamata in causa del terzo, poiché con essa l'opponente introduce un nuovo petitum e una nuova causa petendi;
***
Il Giudice, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, istruiva la causa documentalmente, nonché mediante escussione testimoniale, e in data 26.02.2025, tratteneva la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, avendo le parti provveduto al deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.
***
Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Segnatamente, il giudice deve valutare l'an e il quantum della pretesa creditorea, entrando nel merito della controversia. La peculiarità dell'istituto fa sì che l'opposta rivesta il ruolo di attore, avendo instaurato il procedimento monitorio, e l'opponente, in quanto destinatario del provvedimento di natura sommaria, assuma la qualifica di convenuto. Tanto impone all'opposta di provare la sussistenza del credito;
di converso, l'opponente ha l'onere di allegare eventuali circostanze impeditive e/o estintiva tali da giustificare la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla opposta. Nella fattispecie tale prova non è stata raggiunta, pertanto l'opposizione deve essere integralmente respinta.
Primariamente va chiarito che – diversamente da quanto assunto da parte opposta - la comunicazione di recesso per subentro di nuovo fornitore non deve provenire dal cliente finale, ovverosia dal di È notorio, infatti, che la Pt_1 Parte_1
comunicazione di recesso debba essere fatta dal cliente finale esclusivamente nei casi di versi dal cambio venditore. In tali casi il venditore uscente è poi tenuto a procedere al
Titolo II dell'Allegato B alle deliberazioni 487/2015/R/eel per il settore dell'energia elettrica e al Titolo II dell'Allegato B alle deliberazioni 77/2018/R/com per il settore del
Pag. 4 di 6 gas naturale. Se, invece, il recesso è finalizzato al cambio venditore – come nel caso de quo - la comunicazione di recesso è implicito nella richiesta di switching formulata al SII dal venditore entrante. In tali casi, il venditore uscente (opposta) deve considerare nulla un'eventuale comunicazione di recesso per cambio veditore ricevuta direttamente dal cliente finale. Non corrisponde al vero quanto assunto da parte opponente secondo cui la fattura azionata conterrebbe somme generiche e indeterminate.
Al contrario, la fattura azionata evidenzia chiaramente, per ciascuno dei punti di prelievo,
(POD) l'importo dovuto a titolo di consumo di energia (quota energia) e quello dovuto a titolo di penale al momento della cessazione della fornitura . Risulta, invero, Pt_2
pacifico da entrambe le parti che la comunicazione di recesso, correttamente effettuata dalla società fornitrice entrante ( sia avvenuta tramite inoltro al Sistema Controparte_3
Informativo Integrato (SII), come prescritto dalla normativa in tema di recesso di cui alla deliberazione 783/2017/R/com. Infatti, l'invio della richiesta di switching al SII coincide con la comunicazione di recesso che il Sistema Integrativo Informatico provvede a notificare al venditore uscente. A ciò consegue che, nel momento in cui il venditore entrante effettua la richiesta di switching al SII, la stessa vale anche come comunicazione di recesso per conto del cliente finale. In relazione al termine per l'esercizio del diritto di recesso per cambio venditore, invece, tale normativa opera un discrimen tra i clienti di piccole dimensioni e i grandi clienti. Segnatamente, mentre ai primi (clienti di piccole dimensioni) si applica il termine di cui all'art. 6 del Titolo II Allegato A deliberazione
783/2017/R/com, per i grandi clienti il termine di preavviso è rimesso alla libera contrattazione tra le parti.
A ben vedere, le parti, nel caso di specie le parti, sottoscrivendo il contratto di fornitura di energia elettrica, hanno accettato l'operatività del termine di preavviso pari a 3 mesi per il
Cliente non domestico alimentato in bassa tensione (art. 12 del Contratto stipulato tra il e . Nessun dubbio che l'utenza in argomento Parte_1 Parte_2
fosse in bassa tensione, come pure desumibile da taluni testimoni escussi. In relazione al termine di preavviso, invece, dalle testimonianze acquisite sul tema emerge quella del sig.
Pa
Architetto, che per alcuni anni ha lavorato per l'area tecnica del Comune Tes_1
. Sentito all'udienza del 16 aprile 2024 ha affermato “All'epoca ero il responsabile Pt_1 dell'area tecnica del e gli impianti di pubblica illuminazione Parte_1
Pag. 5 di 6 funzionato a bassa tensione. (…) Pur non occupandomi direttamente della contrattualistica avevo chiesto come ufficio tecnico il rispetto dei termini di preavviso da parte dell'Arch referente tecnico della . Mi fu garantito il rispetto di tali Tes_2 CP_3 termini e la cosa è stata comunicata al Segretario dell'Unione dei Comuni”.
Va da sé che, come già sopra precisato, è la normativa 783/2017/R/com che non prescrive un termine di preavviso per i c.d. grandi clienti, lasciando, quindi, che operi il termine convenuto dalle parti. Pertanto, considerata la violazione del termine cui è incorsa parte opponente nel recedere dal contratto per cambio venditore, appare correttamente dovuta e quantificata la somma pari ad euro 4.500 a titolo di penale addebitata da – e Parte_2
qui evocata da in qualità di cessionaria a far data dal 7.01.2019 - al CP_1 [...]
Non può, infatti, accogliersi l'eccezione sollevata da quest'ultimo Parte_1
secondo cui detta penale deve essere ascritta in capo al subentrante – CP_5 CP_3
– atteso che quest'ultimo è soggetto terzo al rapporto contrattuale unicamente
[...]
intercorso tra e il Parte_2 Pt_1
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA l'opposizione formulata dal e conferma il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3534/2022 emesso in data 20.9.2022 dal Tribunale di Firenze;
2) CONDANNA il al pagamento delle spese legali in favore della parte Parte_1
opposta che liquida nella misura pari ad euro 3500,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti
Firenze, 24.03.2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
Pag. 6 di 6