Ordinanza cautelare 30 giugno 2022
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 19/06/2025, n. 4615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4615 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 04615/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02708/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 2708 del 2022, proposto da:
New Net s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Rizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
della determinazione dirigenziale n. 140 del 30/03/2022 del Dirigente Area Promozione della Camera di Commercio di Napoli, non notificata, inerente il “Bando per l'erogazione di voucher alle imprese della provincia di Napoli per ammodernamento macchine ed attrezzature - Anno 2021”, pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Napoli, nella relativa sezione-bandi, nonché di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammesse a valutazione ed al finanziamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2025, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La società ricorrente impugnava la determinazione del Dirigente Area Promozione della C.C.I.A.A. di Napoli, specificata in epigrafe, avverso la quale articolava censure di violazione dell’art. 7 del Bando 2021 in combinato disposto con l’art. 8.5 del Bando 2018, e d’eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Si costituiva in giudizio la C.C.I.A.A. di Napoli, con memoria in cui resisteva al ricorso e alla pedissequa istanza cautelare, la quale, all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 29.06.2022, era respinta con ordinanza n. 1259/2022 della Terza Sezione del Tribunale, con compensazione delle spese di fase, in base alla seguente motivazione: “Rilevato che le censure proposte non si presentano favorevolmente valutabili, avendo l’amministrazione applicato le pertinenti disposizioni del bando della procedura che precludono la partecipazione alle imprese che, ammesse ad altri bandi della camera di commercio, siano state dichiarate decadute o che non abbiano completato o attivato l’intervento; Considerato che nella specie la mancata presentazione della rendicontazione appare ragionevolmente ricondotta dalla Camera di commercio ad ipotesi di decadenza, e che conseguentemente la domanda cautelare va respinta; Considerato che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente fase”.
In data 17.07.2024 la ricorrente depositava dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 giugno 2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il presente ricorso va dichiarato – conformemente a quanto rappresentato da parte ricorrente nelle note conclusive in atti – improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, sulla scorta di pacifica giurisprudenza, per la quale cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. II, 16/07/2024, n. 6379: “Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso”.
Le spese di lite, per il tenore formale della decisione, possono essere compensate tra le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente, Estensore
Gianmario Palliggiano, Consigliere
Guido Gabriele, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Severini |
IL SEGRETARIO