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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2734/2021 R. G. sezione lavoro, vertente TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente al Corso D. Riccardi n°364, rapp.to e difeso dall'Avv. Ciro Frattini (c.f.
, fax 081.5551136, pec: , in virtù di C.F._2 Email_1 mandato allegato al presente atto di appello elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cercola (NA) al Viale G. Moscati n°21
Appellante
E
(P.iva ) CP_1 P.IVA_1
- a favore dei lavoratori del settore dell'igiene Controparte_2 ambientale e dei settori affini “PREVIAMBIENTE”, C.F. P.IVA_2
- OCRIA SALVATORE
Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro Sentenza n. 502/2021 pubbl. il 26/03/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.9.2021 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Giudice adito aveva respinto il ricorso teso ad
1 ottenere accertarsi e dichiararsi il suo diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva “complementare” con conseguente condanna della società convenuta al versamento delle somme dovute al Fondo PREVIAMBIENTE a causale previdenza complementare, trattenute dall'Azienda datrice sulle buste-paga del dipendente, pari complessivamente ad euro 10.142,24.
Con plurime argomentazioni l'appellante ha censurato la sentenza, chiedendo accogliersi conclusioni rassegnate nel ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., parte appellante ha depositato note dichiarando l'avvenuta apertura di procedimento di liquidazione giudiziale avverso la come da pronuncia allegata del Tribunale di Torre CP_1
Annunziata.
Il Collegio ha provveduto, con ordinanza dell'11 marzo 2024, a dichiarare l'interruzione del giudizio. Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato all'appellante che è rimasto tuttora inerte, la Corte si è riservata la decisione. Rileva il collegio che “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 -Rv. 665047 - 01). Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto l'evento interruttivo è stato dichiarato in giudizio nelle note sopra indicate e la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio del 16.5.2024 - in difetto di iniziative di riassunzione del giudizio (peraltro ormai definitivamente impedite dalla dichiarazione di omessa notifica resa nelle note dal procuratore della società e tale da determinare l'improcedibilità dell'appello)- deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio.
2 Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
3
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2734/2021 R. G. sezione lavoro, vertente TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], e ivi Parte_1 C.F._1 residente al Corso D. Riccardi n°364, rapp.to e difeso dall'Avv. Ciro Frattini (c.f.
, fax 081.5551136, pec: , in virtù di C.F._2 Email_1 mandato allegato al presente atto di appello elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cercola (NA) al Viale G. Moscati n°21
Appellante
E
(P.iva ) CP_1 P.IVA_1
- a favore dei lavoratori del settore dell'igiene Controparte_2 ambientale e dei settori affini “PREVIAMBIENTE”, C.F. P.IVA_2
- OCRIA SALVATORE
Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Lavoro Sentenza n. 502/2021 pubbl. il 26/03/2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.9.2021 l'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Giudice adito aveva respinto il ricorso teso ad
1 ottenere accertarsi e dichiararsi il suo diritto alla regolarizzazione della posizione contributiva “complementare” con conseguente condanna della società convenuta al versamento delle somme dovute al Fondo PREVIAMBIENTE a causale previdenza complementare, trattenute dall'Azienda datrice sulle buste-paga del dipendente, pari complessivamente ad euro 10.142,24.
Con plurime argomentazioni l'appellante ha censurato la sentenza, chiedendo accogliersi conclusioni rassegnate nel ricorso con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., parte appellante ha depositato note dichiarando l'avvenuta apertura di procedimento di liquidazione giudiziale avverso la come da pronuncia allegata del Tribunale di Torre CP_1
Annunziata.
Il Collegio ha provveduto, con ordinanza dell'11 marzo 2024, a dichiarare l'interruzione del giudizio. Decorsi inutilmente i termini per la riassunzione, è stata fissata d'ufficio l'odierna udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio per inattività delle parti in seguito all'interruzione. Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con decreto comunicato all'appellante che è rimasto tuttora inerte, la Corte si è riservata la decisione. Rileva il collegio che “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16797 del 24/05/2022 -Rv. 665047 - 01). Dato atto del tempo ormai decorso – in quanto l'evento interruttivo è stato dichiarato in giudizio nelle note sopra indicate e la dichiarazione di interruzione è stata effettuata con ordinanza del collegio del 16.5.2024 - in difetto di iniziative di riassunzione del giudizio (peraltro ormai definitivamente impedite dalla dichiarazione di omessa notifica resa nelle note dal procuratore della società e tale da determinare l'improcedibilità dell'appello)- deve emettersi la declaratoria di estinzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio.
2 Manda alla Cancelleria per le conseguenti comunicazioni.
Così deciso in Napoli, lì 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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